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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 758/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 10/02/2025
Da: e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. QUARTO FRANCESCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 11/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
VE (TV) il 24/01/1976 e nata a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 30/07/2011 e trascritto al n. 21, Parte II, Serie A, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
3) L'abitazione familiare sita a Vedelago (TV), in via Mons. L. Crico n. 222, verrà assegnata al sig.
. Parte_1
4) La sig.ra lascerà l'abitazione familiare e si trasferirà in altro immobile entro Parte_2
cinque mesi dalla comunicazione del decreto di omologa della separazione, portando con sé i propri effetti personali e i beni che si individueranno di comune accordo al momento del rilascio dell'abitazione.
5) La sig.ra si obbliga a trasferire entro due mesi dal decreto di omologa della Parte_2 separazione la proprietà dell'intero suo compendio immobiliare sopra descritto (come gravato dal predetto diritto di abitazione, se ancora sussistente al momento del trasferimento), con relativa area scoperta comune, al sig. per il tramite di un notaio scelto da quest'ultimo. Il signor Parte_1
verserà alla signora la complessiva somma di € 50.000,00, di cui Parte_1 Parte_2
€ 15.000,00 al momento della sottoscrizione del presente accordo a titolo di acconto e, i residui €
35.000,00 al momento del rogito notarile. 6) Qualora il presente accordo di separazione non dovesse essere omologato e/o uno degli odierni ricorrenti dovesse rinunciare al procedimento di separazione consensuale, la sig.ra Parte_2 dovrà restituire al sig. il predetto acconto di € 15.000,00 entro 24 mesi;
Parte_1
7) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore verrà assunta di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
8) I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante il figlio delle quali siano venuti a conoscenza.
9) I genitori si danno reciprocamente atto che il loro figlio avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare i nonni) e con i parenti di ciascun genitore.
10) Durante i giorni di scuola, il padre potrà trascorrere con il figlio un week end ogni due, dal venerdì dopo scuola occasione in cui il padre andrà a prendere il figlio, alla domenica sera dopo cena, occasione in cui il padre lo riporterà dalla madre, nonché tutti i venerdì da quando uscirà da scuola sino al sabato mattina, occasione in cui il padre lo riporterà a scuola se quel week end il padre non deve tenere il figlio, oppure sino alla domenica sera dopo cena, occasione in cui il padre lo riporterà dalla madre se quel week end il padre deve tenere il figlio.
Durante i giorni di vacanza, il padre potrà trascorrere con il figlio un week end ogni due, del sabato mattina, occasione in cui la madre lo porterà dal padre, alla domenica dopo cena, occasione in cui il padre lo riporterà dalla madre, nonché tutti i venerdì dalla mattina occasione in cui la madre lo porterà dal padre fino a venerdì sera dopo cena occasione in cui il padre lo porterà dalla madre se quel week end il padre non deve tenere il figlio, oppure sino alla domenica sera dopo cena, occasione in cui il padre lo riporterà dalla madre se quel week end il padre deve tenere il figlio. Il figlio trascorrerà con la madre il restante tempo in cui quest'ultimo non è con il padre. Il tutto avverrà compatibilmente con gli impegni del minore e il suo adattamento alla nuova situazione familiare. A prescindere dalle modalità di frequentazione sopra indicate, il giorno della festa del papà il figlio starà con lo stesso e il giorno della festa della mamma starà con quest'ultima.
11) Durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà, in anni alterni, dal giorno della mattina della
Vigilia sino a dopo pranzo del giorno di Natale con un genitore e dal dopo pranzo di Natale alla sera dopo cena con l'altro genitore. Il genitore che terrà con sé il figlio il giorno della Vigilia terrà poi con sé lo stesso dalla mattina del 26 dicembre sino alla mattina del 31 dicembre, mentre il genitore che terrà con sé il figlio il giorno di Natale terrà con sé il figlio dalla mattina del 31 dicembre sino al 6 gennaio. Il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il giorno successivo con l'altro e, così, in via alternata di anno in anno.
Il tutto avverrà compatibilmente con gli impegni del minore e il suo adattamento alla nuova situazione familiare.
12) Durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà complessivamente 15 giorni (anche consecutivi) con il padre e, allo stesso modo, con la madre. L'accordo in merito alle vacanze estive dovrà essere assunto dai genitori entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
13) Fatto salvo il disposto dell'articolo 337-sexies, comma 2, c.c., in caso di trasferimento, anche temporaneo, i genitori debbono comunicarsi reciprocamente e preventivamente l'indirizzo ove ciascuno di essi andrà ad abitare e ove trasferiranno il minore anche se temporaneamente, nonché il recapito telefonico ove saranno reperibili durante il periodo di trasferta.
14) La sig.ra dal decreto di omologa della separazione percepirà l'intera quota Parte_2 dell'assegno unico e universale, oltre ad un contributo al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione da parte del sig. dell'importo di Euro 235,00 mensili, da versarsi Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, a partire dal primo anno successivo all'omologa della separazione.
15) Per l'individuazione delle spese per la prole, ordinarie, straordinarie che non richiedono il preventivo accordo e straordinarie che richiedono il preventivo accordo, si richiama quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Treviso e che si dichiara essere noto alle parti.
16) Entrambi i genitori provvederanno inoltre al pagamento per la quota del 50 per cento ciascuno di tutte le spese sia ordinarie che straordinarie che si renderanno utili e/o necessarie per il loro figlio e che comunque dovranno essere documentate.
17) In deroga a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Treviso, gli odierni ricorrenti danno atto che le spese ordinarie concernenti l'abbigliamento, il materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, la mensa scolastica, i medicinali da banco e le spese di trasporto urbano saranno suddivise al 50 per cento per ciascun genitore e che comunque dovranno essere documentate.
18) Salvi i casi urgenti, la richiesta di consenso, quando è previsto il preventivo accordo, a sostenere spese straordinarie a favore del figlio e a dividerne la spesa, sia formulata per iscritto via e-mail o sms o whatsapp o altro mezzo scritto, da parte del genitore richiedente e che il genitore destinatario di tale richiesta possa prestare il proprio consenso o dissenso per iscritto via e-mail o sms o whatsapp o altro mezzo scritto entro una settimana dalla data di formulazione della richiesta stessa, con obbligo di motivare sempre per iscritto il dissenso.
La mancata risposta alla richiesta di consenso equivalga a consenso. Il pagamento della quota relativa alle spese straordinarie e/o ordinarie sia effettuato entro dieci giorni dall'invio da un coniuge all'altro della e-mail o del messaggio sms o whatsapp o di altro mezzo scritto di richiesta, corredato dalla documentazione di spesa disponibile al momento.
Le richieste di pagamento, per essere fondate e legittimanti il rimborso, siano basate su documentazione fiscale intestata al figlio dei ricorrenti, che ciascuno dei genitori dovrà mettere a disposizione dell'altro, in modo tale che entrambi possano eventualmente utilizzarla fiscalmente per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa, salvi i casi in cui il rilascio di tale documentazione intestata al figlio non sia prevista dall'ordinamento o comunque la documentazione non sia disponibile per ragioni non imputabili ai genitori.
Qualora, relativamente a spese straordinarie, sia necessario versare acconti sulla base di preventivi e/o prima del rilascio della documentazione definitiva di spesa, le somme saranno versate sulla base di tali preventivi e salvo conguaglio al momento del rilascio della documentazione definitiva, che ciascun genitore dovrà trasmettere all'altro entro quindici giorni dal suo rilascio.
19) I genitori danno atto del reciproco consenso già prestato per la scuola attualmente frequentata dal figlio.
20) I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei reciproci passaporti e dei reciproci documenti validi per l'espatrio nonché di quelli dei figli.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 758/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 10/02/2025
Da: e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. QUARTO FRANCESCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 11/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
VE (TV) il 24/01/1976 e nata a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 30/07/2011 e trascritto al n. 21, Parte II, Serie A, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
3) L'abitazione familiare sita a Vedelago (TV), in via Mons. L. Crico n. 222, verrà assegnata al sig.
. Parte_1
4) La sig.ra lascerà l'abitazione familiare e si trasferirà in altro immobile entro Parte_2
cinque mesi dalla comunicazione del decreto di omologa della separazione, portando con sé i propri effetti personali e i beni che si individueranno di comune accordo al momento del rilascio dell'abitazione.
5) La sig.ra si obbliga a trasferire entro due mesi dal decreto di omologa della Parte_2 separazione la proprietà dell'intero suo compendio immobiliare sopra descritto (come gravato dal predetto diritto di abitazione, se ancora sussistente al momento del trasferimento), con relativa area scoperta comune, al sig. per il tramite di un notaio scelto da quest'ultimo. Il signor Parte_1
verserà alla signora la complessiva somma di € 50.000,00, di cui Parte_1 Parte_2
€ 15.000,00 al momento della sottoscrizione del presente accordo a titolo di acconto e, i residui €
35.000,00 al momento del rogito notarile. 6) Qualora il presente accordo di separazione non dovesse essere omologato e/o uno degli odierni ricorrenti dovesse rinunciare al procedimento di separazione consensuale, la sig.ra Parte_2 dovrà restituire al sig. il predetto acconto di € 15.000,00 entro 24 mesi;
Parte_1
7) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore verrà assunta di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
8) I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante il figlio delle quali siano venuti a conoscenza.
9) I genitori si danno reciprocamente atto che il loro figlio avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare i nonni) e con i parenti di ciascun genitore.
10) Durante i giorni di scuola, il padre potrà trascorrere con il figlio un week end ogni due, dal venerdì dopo scuola occasione in cui il padre andrà a prendere il figlio, alla domenica sera dopo cena, occasione in cui il padre lo riporterà dalla madre, nonché tutti i venerdì da quando uscirà da scuola sino al sabato mattina, occasione in cui il padre lo riporterà a scuola se quel week end il padre non deve tenere il figlio, oppure sino alla domenica sera dopo cena, occasione in cui il padre lo riporterà dalla madre se quel week end il padre deve tenere il figlio.
Durante i giorni di vacanza, il padre potrà trascorrere con il figlio un week end ogni due, del sabato mattina, occasione in cui la madre lo porterà dal padre, alla domenica dopo cena, occasione in cui il padre lo riporterà dalla madre, nonché tutti i venerdì dalla mattina occasione in cui la madre lo porterà dal padre fino a venerdì sera dopo cena occasione in cui il padre lo porterà dalla madre se quel week end il padre non deve tenere il figlio, oppure sino alla domenica sera dopo cena, occasione in cui il padre lo riporterà dalla madre se quel week end il padre deve tenere il figlio. Il figlio trascorrerà con la madre il restante tempo in cui quest'ultimo non è con il padre. Il tutto avverrà compatibilmente con gli impegni del minore e il suo adattamento alla nuova situazione familiare. A prescindere dalle modalità di frequentazione sopra indicate, il giorno della festa del papà il figlio starà con lo stesso e il giorno della festa della mamma starà con quest'ultima.
11) Durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà, in anni alterni, dal giorno della mattina della
Vigilia sino a dopo pranzo del giorno di Natale con un genitore e dal dopo pranzo di Natale alla sera dopo cena con l'altro genitore. Il genitore che terrà con sé il figlio il giorno della Vigilia terrà poi con sé lo stesso dalla mattina del 26 dicembre sino alla mattina del 31 dicembre, mentre il genitore che terrà con sé il figlio il giorno di Natale terrà con sé il figlio dalla mattina del 31 dicembre sino al 6 gennaio. Il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il giorno successivo con l'altro e, così, in via alternata di anno in anno.
Il tutto avverrà compatibilmente con gli impegni del minore e il suo adattamento alla nuova situazione familiare.
12) Durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà complessivamente 15 giorni (anche consecutivi) con il padre e, allo stesso modo, con la madre. L'accordo in merito alle vacanze estive dovrà essere assunto dai genitori entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
13) Fatto salvo il disposto dell'articolo 337-sexies, comma 2, c.c., in caso di trasferimento, anche temporaneo, i genitori debbono comunicarsi reciprocamente e preventivamente l'indirizzo ove ciascuno di essi andrà ad abitare e ove trasferiranno il minore anche se temporaneamente, nonché il recapito telefonico ove saranno reperibili durante il periodo di trasferta.
14) La sig.ra dal decreto di omologa della separazione percepirà l'intera quota Parte_2 dell'assegno unico e universale, oltre ad un contributo al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione da parte del sig. dell'importo di Euro 235,00 mensili, da versarsi Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, a partire dal primo anno successivo all'omologa della separazione.
15) Per l'individuazione delle spese per la prole, ordinarie, straordinarie che non richiedono il preventivo accordo e straordinarie che richiedono il preventivo accordo, si richiama quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Treviso e che si dichiara essere noto alle parti.
16) Entrambi i genitori provvederanno inoltre al pagamento per la quota del 50 per cento ciascuno di tutte le spese sia ordinarie che straordinarie che si renderanno utili e/o necessarie per il loro figlio e che comunque dovranno essere documentate.
17) In deroga a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Treviso, gli odierni ricorrenti danno atto che le spese ordinarie concernenti l'abbigliamento, il materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, la mensa scolastica, i medicinali da banco e le spese di trasporto urbano saranno suddivise al 50 per cento per ciascun genitore e che comunque dovranno essere documentate.
18) Salvi i casi urgenti, la richiesta di consenso, quando è previsto il preventivo accordo, a sostenere spese straordinarie a favore del figlio e a dividerne la spesa, sia formulata per iscritto via e-mail o sms o whatsapp o altro mezzo scritto, da parte del genitore richiedente e che il genitore destinatario di tale richiesta possa prestare il proprio consenso o dissenso per iscritto via e-mail o sms o whatsapp o altro mezzo scritto entro una settimana dalla data di formulazione della richiesta stessa, con obbligo di motivare sempre per iscritto il dissenso.
La mancata risposta alla richiesta di consenso equivalga a consenso. Il pagamento della quota relativa alle spese straordinarie e/o ordinarie sia effettuato entro dieci giorni dall'invio da un coniuge all'altro della e-mail o del messaggio sms o whatsapp o di altro mezzo scritto di richiesta, corredato dalla documentazione di spesa disponibile al momento.
Le richieste di pagamento, per essere fondate e legittimanti il rimborso, siano basate su documentazione fiscale intestata al figlio dei ricorrenti, che ciascuno dei genitori dovrà mettere a disposizione dell'altro, in modo tale che entrambi possano eventualmente utilizzarla fiscalmente per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa, salvi i casi in cui il rilascio di tale documentazione intestata al figlio non sia prevista dall'ordinamento o comunque la documentazione non sia disponibile per ragioni non imputabili ai genitori.
Qualora, relativamente a spese straordinarie, sia necessario versare acconti sulla base di preventivi e/o prima del rilascio della documentazione definitiva di spesa, le somme saranno versate sulla base di tali preventivi e salvo conguaglio al momento del rilascio della documentazione definitiva, che ciascun genitore dovrà trasmettere all'altro entro quindici giorni dal suo rilascio.
19) I genitori danno atto del reciproco consenso già prestato per la scuola attualmente frequentata dal figlio.
20) I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei reciproci passaporti e dei reciproci documenti validi per l'espatrio nonché di quelli dei figli.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca