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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 1965/21 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, vertente
TRA
nata a [...], in data [...], residente in [...], Parte_1
Via Pascaletti s.n.c., C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio C.F._1
Raimondi, del Foro di Catanzaro (CZ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato procuratore, in Catanzaro (CZ), Via Santa Maria di Mezzogiorno, n. 3, come da procura in atti;
Appellante
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. , Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(c.f. ), Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
(c.f. ,
[...] P.IVA_5 Controparte_6
(c.f. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica,
[...] P.IVA_6 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, legale domiciliataria;
Appellati
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
Conclusioni: Per l'appellante: «Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dello spiegato appello e, in riforma della sentenza gravata: 1.- in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dello Stato italiano derivante dall'inadempimento agli obblighi di esatta e puntuale trasposizione delle direttive comunitarie, per come esposto in narrativa;
2.- accertare e dichiarare il diritto dell'Appellante ad ottenere in proprio favore l'applicazione del trattamento retributivo e contributivo di cui al d.lgs. n. 368/1999 come attuato dalla Direttive 2007; 3.- in via subordinata, sempre accertata la responsabilità dello Stato italiano derivante dall'inadempimento agli obblighi di esatta e puntuale trasposizione delle direttive comunitarie, per come esposto in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dell'Appellante a percepire le somme spettanti, come individuate, a titolo di risarcimento del danno così cagionato;
4.- Per l'effetto, condannare le Amministrazioni appellate, ciascuna per quanto di competenza, a corrispondere all'odierna Parte appellante la somma spettante per le causali indicate pari ad € 72.480, 88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
5. – in via ulteriormente gradata, ove ritenuto necessario ai fini della definizione del presente giudizio, in conformità alla corretta interpretazione della normativa europea, interpellare la C.G.U.E. perché questa chiarisca se “da una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo, com'è ovvio, di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto;
perché, in particolare, chiarisca se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione, implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale”; 6. – in estremo subordine, ove ritenuto necessario ai fini della definizione del presente giudizio, rimettere la questione di legittimità costituzionale di cui al terzo motivo di appello, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, dinanzi al Giudice delle leggi, affinché valuti la conformità degli artt. 1, co. 66, L. n. 662/1996, 32, co. 12, L. n. 449/1997, 22, L. n. 488/1999 e 26 L. n. 289/2002 rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., nella misura in cui, prorogando – rispettivamente – il blocco della rivalutazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio di cui all'art. 6, d.lgs. 257/91, hanno determinato un inadempimento successivo dello Stato italiano rispetto agli obblighi di esatta e puntuale trasposizione dell'art. 13 direttiva n. 82/76/CEE del 26.01.1982 in materia di adeguata remunerazione, violando apertamente il principio secondo il quale la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli (espressi o impliciti) derivanti dall'ordinamento comunitario;
7.- in ogni caso, condannare le Amministrazioni appellate a rifondere spese e competenze del doppio grado di giudizio»
Per gli appellati: «Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: 1) rigettare l'avversa domanda e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado. 1.1. Con atto di citazione del 12.07.2011, adiva il Tribunale di Catanzaro Parte_1 deducendo: a) di avere conseguito, nell'anno 2002, il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro e, successivamente, a far data dall'A.A. 2001/2002, sino all'A.A. 2005/2006 di avere frequentato il corso di specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica presso la medesima Università, svolgendo
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____________________________________________________________ continuativamente ed assiduamente l'attività medica di specializzazione e formazione, seguendo turni diurni e notturni;
b) che per tutto il periodo, le veniva corrisposto a titolo di borsa di studio, in base al d.lgs. n. 257/91, l'importo pari a L. 21.500.000 annui, importo da ritenersi inadeguato;
c) che tale circostanza violava la direttiva 82/76/CEE, poi ripresa dalla direttiva 93/16/CEE, nella parte in cui detta normativa stabiliva l'obbligo degli Stati membri di remunerare adeguatamente i medici specializzandi;
d) che il parametro cui riferirsi per determinare l'adeguata remunerazione loro spettante doveva essere individuato nel D.P.C.M. del 7 marzo 2007, che fissava il trattamento economico per ciascun anno di specializzazione nella misura di € 22.700, 00 annui. Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento del suo diritto ad una adeguata remunerazione, da determinarsi in base alla somma indicata dal D.P.C.M. del 7 marzo 2007 e in via subordinata, il diritto al risarcimento del danno per tardiva e inesatta trasposizione della normativa comunitaria in materia di remunerazione dei medici specializzandi. 1.2. Si costituivano in giudizio le parti convenute, rappresentate e difese dall'avvocatura dello Stato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'estinzione del diritto per prescrizione ex art. 2947 c.c. della pretesa risarcitoria da c.d. illecito normativo ed ex art. 2948 n. 4 c.c., con riferimento ad ogni singolo rateo dell'adeguata remunerazione richiesta e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. 1.3. Con sentenza n. 860/2021 Reg. Sent., pubblicata in data 27.05.2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda ritenendo che:
-- la normativa comunitaria applicabile alla vicenda dedotta dall'attrice (Direttive “Riconoscimento” n. 75/362/CEE e “Coordinamento” n. 75/363/CEE, nonché la direttiva n. 82/76/CEE, abrogate e sostituite dalla direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 n. 16, a sua volta abrogata dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 n. 36), assume carattere incondizionato e sufficientemente preciso con riguardo alla retribuibilità in astratto dei corsi di specializzazione, mentre si rimette alla discrezionalità degli Stati membri per quanto concerne sia il soggetto tenuto alla materiale remunerazione di tali corsi, sia il quantum della remunerazione.;
-- il decreto legislativo n. 368 del 1999 è espressione della discrezionalità del legislatore interno di dare un nuovo complessivo assetto alla materia e, pertanto, la decorrenza degli effetti del provvedimento rientrava anch'essa nel potere discrezionale del legislatore;
-- non fosse ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza posto che lo stesso trascorrere del tempo è elemento di differenziazione che giustifica e legittima l'adozione di disciplina diverse;
-- con riferimento alla mancata indicizzazione annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio doveva trovare applicazione quanto ritenuto dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia 29345 in cui era stato escluso il diritto di cui si discute in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 33 legge 549 del 1995 e dall'art 22 legge 488 del 1999. 1.4. Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha proposto appello affidato ai motivi che saranno Parte_1 di seguito esaminati. All'appello hanno resistito le amministrazioni convenute, chiedendone il rigetto. Instaurato il giudizio innanzi alla seconda sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza cartolare dell'8 aprile 2022, la causa veniva rinviata per la
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____________________________________________________________ precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 maggio 2023 e, quindi, alla predetta udienza, rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 13.03.2024. Dopo un rinvio intermedio per assenza del consigliere titolare, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.09.2024, la causa veniva rinviata, per i medesimi incombenti, su richiesta della difesa appellante, all'udienza del 22.01.2025 e quindi, nuovamente rinviata, sempre su richiesta della difesa, all'udienza del 22.10.2025. All'udienza del 22.10.2025, sulle note di trattazione scritte depositate dall'appellante, la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
§ 2. Le valutazioni della Corte. 2.1. La questione oggetto dell'atto di gravame è stata oggetto di ripetute decisioni di questa Corte che, con giurisprudenza costante, ha già deciso su situazioni analoghe, trovando, peraltro, conferma in sede di legittimità. A fronte di tale univoco indirizzo interpretativo, dal quale non vi è ragione di discostarsi e che, pertanto, non può che riproporsi e riprodursi, le pur pregevoli deduzioni difensive articolate nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, sono totalmente recessive. 2.2. Con il primo motivo di censura l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il legislatore italiano fosse libero nella determinazione in concreto delle retribuzioni spettanti agli specializzandi. In particolare, nell'affermazione di detto principio, erroneamente interpretando la portata del concetto di “adeguata remunerazione”, il Tribunale ha ingiustificatamente disatteso gli orientamenti della Corte di giustizia europea secondo i quali pur essendo il legislatore interno libero di determinare gli importi, questi dovevano essere fissati in misura idonea a garantire una adeguata remunerazione. Altrettanto erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto non possibile l'applicazione retroattiva del decreto legislativo n. 368 del 1999, considerando tale atto normativo esercizio del potere discrezionale del legislatore senza considerare invece che esisteva un vero e proprio obbligo dello Stato di adottare provvedimenti normativi che garantissero agli specializzandi un trattamento economico idoneo a consentirgli di dedicarsi in via esclusiva alla formazione, sì da non dovere cercare di reperire altrove altre fonti di reddito e che tale obiettivo era stato raggiunto solo con il decreto legislativo n. 368 del 1999. Il motivo è infondato, alla luce dell'indirizzo ermeneutico della Cassazione secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. (Cass. n. 6355/2018 e n. 4449/20118). Con successiva pronuncia n. 13445/2018 la Suprema Corte ha ulteriormente confermato che: (a) il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad € 11.603, 52 annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368; (b) per gli iscritti alle
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____________________________________________________________ scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007, è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico); (c) la Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d'altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione; (d) la previsione di un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257; (e) l'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente ed idoneo adempimento degli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunzie di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso decreto legislativo n. 257 del 1991 e poi sospesi dalla successiva legislazione sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (Cass n. 12346/2016, Cass. n. 18710/2016); (f) l'indirizzo trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria); (g) il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005) e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata
o condizionata dai suddetti obblighi;
(h) l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991" [si veda anche, conforme, Cass. 8503/2020]. In definitiva, la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi -a partire dall'anno accademico 2006/2007 in coincidenza con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione, prevista dal D.lgs. 368/1999- non costituisce recepimento di obblighi comunitari e non comporta l'estensione del nuovo trattamento a coloro che hanno frequentato le scuole negli anni accademici precedenti. 2.3. Con il secondo motivo di appello l'appellante deduce la violazione degli artt. 3 e 36 della costituzione. A sostegno del motivo deduce che:
-- la sentenza impugnata giustifica il diverso trattamento tra specializzandi in base al periodo di iscrizione, ritenendo erroneamente il tempo un elemento differenziante, poiché l'attività svolta è identica e il solo decorso temporale non può legittimare una disparità di trattamento;
-- l'attività dei medici specializzandi è qualificabile come lavorativa e non può essere compensata con una mera borsa di studio e che anche se non formalmente subordinato, il rapporto comporta una prestazione professionale utile al SSN, assimilabile a quella dei medici strutturati. Il motivo di gravame è infondato. In merito appare sufficiente rilevare che:
-- la questione della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione è stata già oggetto di vaglio da parte della Corte Costituzionale che ha chiarito che non contrasta con il principio di uguaglianza il
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____________________________________________________________ diverso trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, in momenti diversi, costituendo lo stesso trascorrere del tempo un elemento diversificatore (cfr. Corte Cost. n. 18/1994 e Corte Cost. 23/12/1997, n. 432);
-- quanto alla dedotta contrarietà all'art. 36 della costituzione, l'infondatezza della censura è evidente alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (cfr. ex multis Cass.18670/2017). Quanto detto in uno con il contenuto delle pronunce già assunte dalla Corte Costituzionale, rende, all'evidenza, non manifestamente fondata la questione di illegittimità costituzionale oggetto del terzo motivo di gravame, con cui l'appellante eccepisce la illegittimità costituzionale dell' art. 1 comma 66, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica” (G.U. Serie Generale n. 303 del 28.12.1996 – Supplemento Ordinario n. 233) e 32, comma 12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (GU Serie Generale n. 22 del 28-01-1998 - Supplemento Ordinario n. 19) e di tutte le successive leggi con le quali è stato prorogato l'adeguamento della borsa di studio e, segnatamente, art. 22 L. n. 488/1999 e art. 36 l. n. 289/2002, in relazione agli artt. 11 e 117, comma 1, Costituzione. 2.4. Infondato è il quarto motivo di gravame, rubricato “nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione”, con il quale l'appellante, richiamati gli argomenti esposti nei precedenti motivi, si duole della valutazione operata dal Tribunale sul presupposto che “una più attenta lettura della sentenza n. 432 della Corte Costituzionale” dovrebbe indurre a “ritenere illegittimo il blocco della rivalutazione e rideterminazione triennale, per il lungo periodo di blocco protrattosi per oltre un decennio”. L'appellante sostanzialmente ripropone, a sostegno della sua domanda, gli stessi argomenti che il Tribunale ha disatteso, senza articolare specifici rilievi a quelli, di segno contrario, esposti in sentenza. La decisione del Tribunale va condivisa perché, anche in questa parte, è conforme all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che, con recentissima sentenza a Sezioni Unite nr. 20006 del 2024 ha sancito che “l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all'incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale, previsti dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002”. 2.5. La sentenza di primo grado va, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese di lite.
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____________________________________________________________
3.1. Quanto al regime delle spese di lite, ritiene la Corte che la particolare complessità della materia, nonché la mancanza di un indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio ex art. 92 c.p.c. 3.2. Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 860/2021 Reg. Parte_1
Sent., pubblicata in data 25.07.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
3) Dà atto che sussistono i presupposti per condannare al versamento di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Così deciso in data 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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