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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
23
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3636 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Rossi, elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Mastrangelo, elettivamente Parte_2 domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9797/2024 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 29/11/2024.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stata assunta dalla società in data 9.1.2006 e di Parte_2 CP_1 avere proseguito a decorrere dal 2009 la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di di aver svolto le mansioni di operaia addetta Area impianti presso unità CP_2 produttiva sita in Pomezia VRD Laurentino;
di avere ricevuto in data 16.5.2023 una contestazione disciplinare per vari addebiti e di essere stata licenziata in data 12.6.2023, provvedimento tempestivamente impugnato, per violazione delle norme procedurali ed insussistenza dei fatti, ha agito in giudizio nei confronti di formulando le seguenti conclusioni: “ In via principale CP_2
a) Accertare e dichiarare illegittimo, privo di effetto, nullo e / o annullabile, nonché inefficace il licenziamento comunicato da con lettera datata 12.6.2023, per i motivi esposti e per l'effetto CP_2 condannare la resistente, in persona del legale rapp.te p.t. alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la qualifica maturata ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzione ed accessori a far data dall'intervenuto licenziamento
e quindi dalla corresponsione dell'ultima retribuzione sino a quella dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
b) Condannare la società convenuta, in persona della legale rapp.te p.t. al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione;
In via subordinata c) Condannare la società resistente al pagamento dell'indennità di preavviso secondo quanto previsto dal ccnl di categoria”, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “- annulla il licenziamento intimato il 12.6.2023 e condanna alla reintegrazione della parte ricorrente, CP_2 nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- dichiara interamente compensate le spese processuali”.
Il primo giudice, richiamata la contestazione disciplinare relativa ad una serie di episodi descritti come avvenuti dal 18/01/2023 al 01/02/2023 da cui era emerso “generale scarso impegno, incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa”, rilevato come in sede giudiziale la ricorrente aveva affermato l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 4 L. 300/1970,
< provvedimento disciplinare>>, ha affermato l'illegittimità del licenziamento disciplinare del
12.6.2023 per insussistenza dei fatti contestati argomentando che: i) dall'analisi della documentazione allegata dalla società resistente emergeva che, diversamente da quanto da quest'ultima allegato, la decisione di avvio delle indagini di cui alla determinazione n. 100/2022 del 01.04.2022 era stata già adottata con la determinazione n. 13/2021 del 27.1.2021, sulla base di motivazioni del tutto sovrapponibili alla successiva determinazione del 2022; ii) elemento di conferma si traeva dall'esame del “rapporto info-investigativo” redatto dalla Controparte_3
a conclusione degli accertamenti, da cui risultava che le attività investigative erano
[...] iniziate già nell'ottobre 2021 e si erano svolte durante un arco temporale di oltre un anno, fino a febbraio 2023; iii) tali dati smentivano la ricostruzione fornita dalla società convenuta in merito all'insorgere del “fondato sospetto” che avrebbe giustificato l'avvio del controllo difensivo e la durata del controllo, essendo invece sintomatici di un generale monitoraggio dell'attività lavorativa dei dipendenti, ai quali, peraltro, non risultava fornita alcuna informazione in ordine alle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli;
iv) nel caso in cui i dati di matrice tecnologica posti a fondamento della procedura disciplinare siano stati illegittimamente acquisiti la sanzione prevista dall'ordinamento è quella della loro inutilizzabilità, e << sebbene nel processo civile non sia prevista espressamente la categoria giuridica della “inutilizzabilità” della prova o di un atto processuale, nella fattispecie l'illiceità delle informazioni acquisite si riverbera, ancor prima che sul piano processuale, sul loro trattamento in sede disciplinare, al fine della ricostruzione del fatto posto a fondamento del licenziamento, determinando l'impossibilità di sanzionare un comportamento accertato sulla base di dati inutilizzabili>>; v) non potevano condividersi i rilievi concernenti il carattere discriminatorio del licenziamento, per l'adozione di misure sanzionatorie diverse e meno afflittive per altri lavoratori, in assenza di puntuali allegazioni relative all'effettiva sovrapponibilità della varie condotte sanzionate.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello censurando la decisione impugnata per: CP_2
1) avere erroneamente ritenuto illegittimo il licenziamento per violazione dell'art. 4 L. 300/1970, come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 151/2015, che ha eliminato l'esplicito divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa;
2) avere accolto l'eccezione di inutilizzabilità dei dati tecnologici acquisiti in violazione della normativa di cui al D.Lgs 196/2003.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, per il rigetto delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, con la conferma della statuizione inerente il rigetto della domanda relativa al licenziamento discriminatorio.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per Parte_2 violazione dell'art. 434 c.p.c., e chiedendone, nel merito, il rigetto. Ha proposto, altresì, appello incidentale limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da
[...] per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.
54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art.
342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
Nel merito, l'appello è fondato per le considerazioni di seguito esposte.
Giova, ai fini di una migliore comprensione dei fatti oggetto di giudizio, riportare la contestazione disciplinare comunicata alla lavoratrice con nota del 16.5.2023: “Premesso che per lo svolgimento delle attività presso l'impianto VRD Laurentino, consistenti nella preselezione manuale dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata, il Responsabile ha fornito a tutti gli addetti istruzioni operative, facendole sottoscrivere agli stessi per presa visione ed accettazione, con le quali, tra le altre cose, vietava espressamente la cernita manuale sul nastro NT 108. A seguito di verifiche svolte nel periodo intercorrente dal 18/01/2023 al 01/02/2023, è emerso in generale uno scarso impegno, incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa;
entrando nello specifico: Il 20/01/2023, in turno mattina (06:00/12:20), Lei prelevava alcune buste dalla sala controllo e dallo spogliatoio trasportandole al di fuori dell'impianto; tale attività avveniva oltretutto alla presenza del collega
. Successivamente, si recava in prossimità del nastro NT 108 al fine di prelevare Persona_1 materiale di Suo interesse personale. Sempre con la complicità del collega , Lei si Persona_1 asteneva dallo svolgere le mansioni di Sua competenza, adoperandosi invece, per tutta la durata del
Suo turno di lavoro, esclusivamente nella ricerca di materiale di Suo interesse e facilmente commerciabile. In data 21/01/2023, in turno mattina (06:00 – 12:20), Lei dopo aver trasportato delle buste della sala controllo dell'impianto al Suo autoveicolo personale, rientrava in sala cernita per disporsi in prossimità del nastro NT 108, dove iniziava a svolgere l'attività di sottrazione illecita di materiale coadiuvata dai colleghi e insieme ai quali contravveniva Persona_2 Persona_1 oltretutto al divieto di fumare all'interno della sala di cernita. Per tutta la durata del turno di lavoro,
Lei non ha mai svolto l'attività a Lei demandata di rimozione di materiale non conforme dai nastri in scorrimento, dedicandosi esclusivamente alle attività illecite sopraindicate, palesemente frutto di una precedente organizzazione con i suoi colleghi. Le medesime attività hanno avuto luogo anche in data 23/01/2023, in turno pomeriggio (12:20/18:40). In data 24/01/2023, in turno pomeriggio
(12:20/18:40), Lei perseverava nello svolgere attività di ricerca e sottrazione illecita di materiale di
Suo interesse personale, con il supporto dei colleghi e con i quali ormai Persona_1 Persona_2
è inconfutabile constatare una palese complicità sorretta da una pregressa organizzazione nell'esecuzione delle suddette operazioni. Anche in tale data Lei si asteneva dallo svolgere l'attività Contr di cernita per conto dell' La suindicata condotta viene posta in essere anche in data 26/01/2023, in turno pomeriggio (12:20/18:40). In data 27/01/2023, nel corso del turno lavorativo pomeridiano
(12:20/18:40), Lei svolgeva unicamente attività di ricerca di materiale di Suo interesse, riorganizzava il materiale selezionato in una busta per poi tradurlo all'interno del proprio autoveicolo. Si rappresenta inoltre che dalle ore 17.00 Lei sostava all'interno dell'impianto intrattenendosi in chiacchiere con i colleghi attendendo inoperosa la fine del turno di lavoro prevista alle ore 18.40. In data 28/01/2023 in turno pomeridiano (12:20/18:40) e in data 30/01/2023 in turno mattina (06:00/12:20), per questioni organizzative interne l'impianto non veniva avviato e Lei Contr anziché svolgere attività per conto si intratteneva in lunghe conversazioni con i colleghi, fumando all'interno dell'impianto, senza rispettare il divieto assoluto di fumare, e solo saltuariamente si accingeva a svolgere le pulizie della struttura. In data 31/01/2023 e 01/02/2023 sempre in turno mattina (06:00/12:20), nonostante la presenza anche del capo operaio , CP_4
Lei perseverava nella raccolta di materiale di Suo interesse durante tutta la durata del Suo turno di lavoro, per poi occultarlo all'interno della sala controllo, dimostrando con ciò l'esistenza di una prassi talmente consolidata per cui la sottrazione illecita di materiale di proprietà aziendale era considerata “l'attività giornaliera” tanto da essere svolta alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti, finanche dei superiori gerarchici, con funzione di controllo. Nello stesso periodo 18/01/2023 al
01/02/2023, Lei, con connivente tolleranza, assisteva anche all'espletamento di condotte palesemente illecite da parte dei Suoi colleghi. Tali Suoi comportamenti e condotte (di cui ciascuna riveste autonoma e gravissima rilevanza disciplinare) hanno causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate e, oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro, costituiscono altresì palese inosservanza della disciplina di legge vigente, delle procedure e normative aziendali, determinando inefficienza dei processi e ingenti danni economici e all'immagine aziendale, anche in considerazione del rapporto fiduciario che dovrebbe legare il lavoratore al suo datore di lavoro, della fondamentale importanza degli obblighi violati, dell'entità, della natura delle descritte condotte
e dell'elemento psicologico con cui sono state poste in essere le violazioni…”
Successivamente, con lettera del 12.6.2023, intimava alla il licenziamento, CP_2 Parte_2 richiamando il contenuto della contestazione disciplinare, ritenendo le giustificazioni rese dalla stessa non idonee a negare l'effettiva realizzazione dei fatti contestati e rendendo così impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro “neanche in termini provvisori o temporanei”.
Tanto premesso, con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza per CP_2 avere ritenuto illegittimo il licenziamento per violazione dell'art. 4 L.300/1970, come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015. Afferma che le indagini effettuate erano riconducibili ai controlli difensivi in senso stretto perché volte ad accertare presunti comportamenti illeciti dei lavoratori addetti all'impianto VRD Laurentino di Pomezia;
sostiene che i lavoratori, tra cui l'appellata, erano a conoscenza dell'attenzione dell'azienda sul dubbio che nell'impianto venissero commessi fatti illeciti, avendo l'azienda medesima predisposto una nota contenente “Informazioni Operative
Gestione Impianto VRD Pomezia” sottoscritta per conoscenza da tutti i lavoratori ivi applicati, che prevedeva il divieto assoluto per tutti i dipendenti di svolgere qualsiasi attività in prossimità del nastro
NT108, ove transitava materiale commerciabile. Ribadisce che i controlli erano stati effettuati solo ex post, successivamente all'insorgenza del “fondato sospetto”, senza alcuna invasività del controllo operato.
Rileva il Collegio che secondo il consolidato orientamento della S.C. “… le disposizioni degli artt. 2
e 3 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 8373 del 2018); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione
(Cass. n. 9167 del 2003). Invero, i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 (ex aliis,
Cass. n. 6174 del 2019, Cass n. 8373 del 2018; Cass. nn. 10636 e 26682 del 2017; Cass. n. 9167 del
2023; Cass. nn. 27610 e 30079 del 2024)” (così da ultimo Cass. n. 8710 del 02/04/2025).
Secondo i principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica «Occorre distinguere, anche per comodità di sintesi verbale, “tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e 'controlli difensivi' in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro”; questi ultimi
“controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore”, si situano, ancora oggi, “all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4” (Cass. n.
25732/2021 cit., punti 31 e 32). Per non avere ad oggetto una “attività –in senso tecnico– del lavoratore”, il controllo “difensivo in senso stretto” deve essere “mirato” ed “attuato ex post”, ossia
“a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto”, perché solo a partire “da quel momento” il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili (Cass. n. 25732/2021 cit., punti 40 e 44). Tuttavia, anche “in presenza di un sospetto di attività illecita”, occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, “assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 25732/2021 cit., punti 36 e 38, in cui si richiama Cass. n. 26682 del 2017). (…) Non può dubitarsi che incomba sul datore di lavoro l'onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerato che solo tale “fondato sospetto” consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 St. lav. e tenuto altresì conto del più generale criterio legale ex art. 5 l. n. 604 del 1966 che grava la parte datoriale dell'onere di provare il complesso degli elementi che giustificano il licenziamento. Allegazione e prova che devono riguardare anche circostanze temporalmente collocate, atteso che le stesse segnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare e, successivamente, in giudizio, non essendo possibile l'esame e l'analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St. lav., estendendo “a dismisura” l'area del controllo difensivo lecito (cfr. Cass. n.
25732/2021 cit., punto 41), considerato che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto. Una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell'iniziativa di controllo tecnologico, spetterà al giudice valutare, mediante l'apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti. Perché solo la sussistenza di essi costituisce riscontro oggettivo dell'autenticità dell'intento difensivo del controllo, non diretto, quindi, ad un generale monitoraggio dell'attività lavorativa di dipendenti, quanto piuttosto “mirato” ad accertare prefigurate condotte contra ius, non attinenti al mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione lavorativa. Proprio nella materia che qui occupa, poi, la giurisprudenza della Corte EDU (nel caso e altri c. Spagna, 17 ottobre 2019) ha ritenuto che costituisca Persona_3 una giustificazione legittima del controllo “l'esistenza di un ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti”, mentre “non è accettabile la posizione secondo cui anche il minimo sospetto di appropriazione illecita possa autorizzare l'installazione di strumenti occulti di videosorveglianza”.
Al “ragionevole sospetto dell'esistenza di condotte lesive di beni estranei all'adempimento dell'obbligazione lavorativa” si richiama anche Cass. n. 26682 del 2017 già citata.
2.4. La perdurante ammissibilità di controlli datoriali di tipo difensivo sottratti all'operatività della disciplina dello
Statuto dei lavoratori, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 4, è riconosciuta da questa Corte anche in sede penale. (…) 2.5. Nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a fornire la prova che i dati di matrice tecnologica posti a fondamento della procedura disciplinare siano stati legittimamente acquisiti, la sanzione prevista dall'ordinamento discende dalla previsione generale in materia di protezione della privacy secondo cui “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati” (art. 11, comma 2,
d.lgs. n. 196 del 2003, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti). La radicale inutilizzabilità delle informazioni assunte in violazione della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore è già stata affermata da questa Corte - avuto riguardo alla precedente stesura dell'art. 4 St. Lav. - in ipotesi di dati volti a provare l'inadempimento contrattuale del dipendente in sede disciplinare (v. Cass. n.
19922 del 2016 e Cass. n. 16622 del 2012). Anche successivamente la Corte di Strasburgo si è mossa nella medesima prospettiva, non riscontrando la violazione dell'art. 8 della Convenzione nel caso c. , deciso con sentenza sezionale del 13 dicembre 2022, caso in cui un lavoratore Per_4 Per_5 era stato licenziato sulla base di dati raccolti da un sistema di geolocalizzazione installato sul veicolo che il datore di lavoro gli aveva messo a disposizione per l'espletamento di compiti di rappresentante medico. Nella specie si è ritenuto che le autorità giurisdizionali nazionali avessero adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco, da una parte il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e, dall'altra, lo scopo legittimo perseguito dalla società di controllare le spese risultanti dall'uso dei veicoli affidati ai suoi dipendenti, giungendo alla conclusione che il Paese contraente non fosse venuto meno agli obblighi positivi sanciti dall'art. 8 della Convenzione. Ciò ha fatto sulla base degli elementi che la stessa Corte EDU, a partire dal caso c. Romania, nella sentenza della Per_6
Grande Camera del 5 settembre 2017, ha indicato ai giudici nazionali per valutare i contrapposti interessi, affinché sia garantito che “l'attuazione da parte del datore di lavoro di misure di sorveglianza che violano il diritto al rispetto della vita privata sia proporzionata e accompagnata da adeguate e sufficienti garanzie contro gli abusi” (§ 120)» (così Cass. n. 18168 del 26/06/2023).
In base ai principi espressi dalla S.C., sopra riportati, condivisi dal Collegio e richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i controlli tramite agenzie investigative sono legittimi a patto che non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, che l'art. 3 dello Statuto dei lavoratori riserva al datore di lavoro, in presenza del sospetto o mera ipotesi di illeciti che siano in corso di esecuzione e devono essere limitati agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione; i “controlli difensivi” in senso stretto, diretti ad accertare condotte illecite dei dipendenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4 legge 300/1970, devono essere mirati ed effettuati ex post ed il datore di lavoro deve allegare e dimostrare le specifiche circostanze per le quali ha avviato il controllo tecnologico ex post;
sono comunque inutilizzabili le informazioni assunte in violazione della disciplina e tutela della riservatezza del lavoratore. Dalla Contro documentazione versata in atti si evince che la società aveva affidato, con determinazione n.
13 del 27.1.2021, alla G7 Investigation & Srvices srl “le attività di supporto specialistico in materia di investigazione e protezione di beni societari” per complessive 90 giornate e l'agenzia aveva svolto l'attività di videosorveglianza delle attività espletate dai lavoratori nei pressi dei nastri trasportatori dal 17.10.2021 al 17.2.2022. Le risultanze di tale attività, senza dubbio inutilizzabili non avendo la società datrice di lavoro neppure dedotto il “fondato sospetto”, non hanno formato oggetto della Contro contestazione disciplinare. Con successiva determinazione n. 100 del 1.4.2022 ha deliberato Con l'ulteriore affidamento all'agenzia investigativa di attività di videosorveglianza estesa ai locali dove si trovano gli armadietti dei lavoratori e poi anche all'area esterna, una volta emerso il sospetto della commissione di condotte illecite dopo il rinvenimento, da parte del responsabile dell'impianto, agli inizi del 2022, di contenitori riempiti con materiale commerciabile, tanto da essere stato imposto il divieto, sottoscritto dai lavoratori, di operare in prossimità del nastro NT108, su cui transitavano i materiali commerciabili. Le condotte oggetto degli addebiti sono quelle tenute dalla lavoratrice dal
20.1.2023 al 1.2.2023, e i filmati, da cui emerge la sussistenza dei fatti, sono stati quindi realizzati dopo l'insorgere del fondato sospetto della commissione di illeciti, e risultano rispettosi della riservatezza.
Non è, pertanto, condivisibile l'argomentazione spesa dal Tribunale relativamente all'illegittimità della videosorveglianza attuata nel periodo 18.1.2023-1.2.2023, quando era già sorto il sospetto, su segnalazione del responsabile dell'impianto, della commissione di illeciti da parte dei lavoratori attraverso l'appropriazione di materiale commerciabile. In conclusione, l'installazione delle telecamere è stata funzionale ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili, in base a concreti indizi, ai singoli dipendenti, non potendo rilevare che l'indagine abbia riguardato lo svolgimento dell'attività lavorativa dal momento che la condotta illecita era stata realizzata durante l'esecuzione della stessa. Il sospetto aveva, infatti, riguardato l'operato degli addetti all'area cernita, tra cui la in cui sono poi state messe in funzione le telecamere, sospetto giustificato dal rinvenimento, Parte_2 agli inizi del 2022, da parte del responsabile dell'impianto, di contenitori con metalli ed altro materiale commerciabile preparati per essere portati fuori dell'impianto, come confermato dalla documentazione depositata dalla società appellante (video e fermoimmagine) da cui emergono le condotte che sono state poi specificamente descritte nella contestazione disciplinare. Tali documenti comprovano l'impossessamento da parte della lavoratrice di materiale sottratto sul nastro NT 108, riponendolo in buste trasportate poi all'esterno dell'impianto al suo autoveicolo;
buste e contenitori che, come rappresentato dalla società, la non aveva alcun motivo per portare in sala cernita Parte_2 dovendo gli effetti personali essere riposti negli spogliatoi. Condotte che sono state poste in essere il
20.1.2023, 21.1.2023, 23.1.2023, 24.1.2023, 26.1.2023, 27.1.2023, 31.1.2023, 1.2.2023, e realizzate, nello stesso arco temporale (18.1.2023-1.2.2023), da colleghi di lavoro della destinatari Parte_2 anche essi della sanzione disciplinare espulsiva. Comportamento che, oltre a costituire ipotesi di reato
(in atti decreto di giudizio immediato emesso in data 2.4.2024 dal Gip Tribunale di Velletri nei confronti, tra gli altri, della , costituisce una grave violazione dei doveri gravanti sul Parte_2 lavoratore, tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, sanzionata con il licenziamento senza preavviso dall'art. 68, comma 3, Ccnl UTILITALIA. Alla luce delle considerazioni espresse l'appello principale è fondato e, in riforma della gravata sentenza, devono essere rigettate le domande formulate dalla con il ricorso introduttivo del Parte_2 giudizio, mentre resta assorbito l'appello incidentale.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello proposto da in riforma della gravata sentenza, CP_2 assorbito l'appello incidentale, rigetta le domande formulate da con il ricorso Parte_2 introduttivo del giudizio. Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio Parte_2 grado del giudizio che liquida, per il primo grado in € 3.700,00, e per il presente in € 4.300,00, oltre, per entrambi, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa