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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 578/2021 vertente
TRA
GIÀ (C.F.: ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. FABRIZIO PELLEGRINO
Appellante
E
, (C.F.: ) con l'avv. LUIGI ROMANO e Controparte_1 C.F._1
l'avv. MARIA MARTIGNETTI
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato a impugnato la Parte_1 sentenza n. 18646/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato insussistente il diritto di di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata sulla base dei titoli azionati;
ha condannato l Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 7795,00 per spese legali Controparte_1 oltre iva e cpa ed euro 1169,25 per spese generali.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, iassumeva il giudizio di opposizione intrapreso da Parte_1 nell'esecuzione forzata 318/2019, chiedendo: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, alla luce delle ragioni esposte, previo annullamento e/o riforma, over ritenuto necessario, del provvedimento emesso dal G.E. in data 11.04.2019, accertare la piena legittimità del pignoramento immobiliare promosso da
[...] nei confronti della sig.ra e, per l'effetto, rigettare l'opposizione Parte_1 Controparte_1
1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla debitrice esecutata, in quanto infondata in fatto e in diritto e dare quindi corso alla procedura esecutiva. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.” L'opposta ha formulato a sostegno della propria domanda di annullamento e/o riforma del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 11 aprile 2019, i seguenti motivi: -l'insussistenza della pretesa violazione del ne bis in idem, in quanto la sentenza n°255/2013 non consentirebbe “…di ritenere l'intervenuta formazione di alcun giudicato in ordine al difetto di legittimazione attiva di a domandare la soddisfazione dei crediti in contestazione…”; Pt_1
- la sentenza n°255/13 del T.C. di Roma non riguarderebbe i crediti di cui al D.I. n°8118/90 del Tribunale di Roma, in quando in essa non vi sarebbe alcun riferimento “…al preteso difetto di titolarità, in capo a (già , del diritto al Parte_1 Parte_2 pagamento dell'importo portato dal titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8118/1990”;
- la conseguente legittimazione attiva della ad agire in conseguenza della “…l'identità Pt_1 soggettiva tra la nei cui confronti risultano emessi i titoli esecutivi Parte_2 posti a fondamento della presente procedura, e la creditrice procedente Parte_1 ; -l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti vantati da e la Parte_1 corretta quantificazione degli interessi intimati. Si costituiva l'opposta CP_1
chiedendo di accertare che la società creditrice . Inc. non ha diritto
[...] Parte_1 di procedere esecutivamente in danno dell'opponente, sulla base dei titoli esecutivi posti a fondamento della propria azione esecutiva, previa confutazione delle argomentazioni avversarie. All'udienza del 10.9.2020, la causa,su richiesta delle parti, veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge e sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: «L'opposizione proposta da
[...] è fondata e, pertanto, va accolta, con condanna dell'opposta al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo. È fondata l'eccezione di violazione del ne bis in idem. Il Tribunale di Roma ha già accertato il difetto di legittimazione attiva e il difetto della titolarità del rapporto giuridico in capo alla a procedere ad esecuzione forzata sulla base dei titoli - D.I. n°8118/1990 Parte_1 e sentenza della Corte di Appello di Roma n°1559/04 – posti alla base dell'opposto pignoramento, con la sentenza n°255/2013 del Tribunale di Roma (sez. distaccata di Ostia, ) e la sentenza n°14687/2013 del Tribunale di Roma pronunciate all'esito di due autonomi giudizi di opposizione proposti da e dalla condebitrice solidale, Controparte_1 Controparte_2 avverso il medesimo atto di precetto ex adverso notificato nel marzo del 2011, dichiarato in ambedue i giudizi nullo e privo di effetti. Prive di pregio devono sono le difese dell'opposta volte a limitare le statuizioni della sentenza n°255/2013 unicamente agli importi dovuti in forza della sola sentenza della Corte d'Appello n°3666/04. Il Tribunale ha, infatti, dichiarato nullo l'opposto precetto per l'intero importo intimato, pari ad € 121.430,03 - corrispondente alla somma degli importi dovuti sia in forza del predetto D.I. n°8118/1990, che della sentenza della Corte d'Appello n°3666/04, nonché delle ulteriori spese e dei compensi indicati nel precetto per l'esecuzione, con ciò evidenziandosi un mero errore materiale nel riportare il detto titolo. Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n°255/2013 passata in giudicato, emessa all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da ha ritenuto “…insussistente titolo esecutivo in favore della Controparte_1 ed insussistente il diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione Parte_1 forzata”. Parimenti, il Tribunale di Roma, con sentenza n°14687/2013, in accoglimento della speculare opposizione spiegata da condebitrice dell'odierna opponente, avverso il Controparte_2 medesimo precetto del 16-22 marzo 2011 e dei medesimi titoli nuovamente azionati ha accertato il difetto di legittimazione attiva in capo alla a procedere ad Parte_1
2 esecuzione forzata sulla base del decreto ingiuntivo n°8118/1990 e della sentenza della Corte di Appello di Roma n°1559/04, “…attesa la mancata prova della legittimazione della
[...]
ad agire in executivis nei confronti dell'opponente” . Parte_1 Tale sentenza spiega giudicato riflesso nel presente giudizio. E' noto, infatti, che dal principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 691 del 13/01/2011). Tale ultima fattispecie ricorre nel caso di specie con la conseguenza che va riconosciuta la fondatezza dell'eccezione relativa al ne bis in idem. Tale accertamento - con sentenza passata in giudicato in un giudizio di opposizione all'esecuzione - dell'inesistenza del diritto di colui che procede esecutivamente fa stato ad ogni effetto tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c.
3.- a proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre, Parte_1
ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando Controparte_1
l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.1.- Il primo motivo è rubricato “Motivazione erronea e illogica. Erroneità della sentenza nella parte in cui accoglie l'eccezione di violazione del “ne bis in idem” in relazione alla sentenza n. 255/2013 del Tribunale di Roma ritenendo che l'accertamento del difetto di legittimazione della a procedere ad esecuzione forzata deve estendersi Parte_1 anche al Decreto ingiuntivo n. 8118/1990.” L'appellante contesta l'accoglimento dell'eccezione relativa al “ne bis in idem” sollevata dall'appellata, in relazione alla sentenza n. 255/13. in nessun passaggio di tale sentenza verrebbe difatti affermato il difetto di legittimazione di ad agire in via Parte_1 esecutiva per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal decreto ingiuntivo n. 8118/1990. La sentenza del Tribunale di Roma n. 255/2013, nella parte motiva e nel dispositivo, avrebbe fatto riferimento ad altro titolo esecutivo, ossia la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3666/2004; solo tale titolo non sarebbe azionabile dall'appellante nella sua qualità di successore di Parte_2
Pertanto, secondo la parte, la mancata menzione del decreto ingiuntivo n. 8118/90 nella sentenza n. 255/2013 non costituirebbe un errore materiale, ma un vizio da cui deriverebbe la nullità della sentenza, soggetta alla disciplina delle impugnazioni ordinarie, impraticabili nel caso di specie stante il passaggio in giudicato. Ribadisce infine che la e la sarebbero la stessa Parte_1 Parte_2 persona giuridica.
4.2.- Con il secondo motivo di gravame si censura la “Motivazione errata e contraddittoria e travisamento dei fatti. Inesistenza del giudicato riflesso in relazione alla sentenza 14687/2013 del Tribunale di Roma emessa nel giudizio promosso da (sorella dell'attuale Controparte_2 appellata).” La parte afferma che il giudice sarebbe incorso in un travisamento dei fatti in relazione all'esistenza di un vincolo di solidarietà del debito tra e nei Controparte_1 Controparte_2
3 confronti dell'appellante. La avrebbe agito nei confronti dell'odierna Parte_1 appellata, quale erede dei genitori e , in proporzione Persona_1 Persona_2 alla rispettiva quota ereditaria, pari ad euro 51.915,25. Ciò si evincerebbe dal precetto notificato dall'appellante in data 22.3.2011 ad e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
La parte contesta, dunque, la sussistenza di un'obbligazione solidale tra e Controparte_2
l'opponente pertanto, si nega sia l'applicabilità dell'art. 1306 c.c., sia dello Controparte_1 spiegamento degli effetti di giudicato riflesso della sentenza n. 14687/2013 del Tribunale di Roma.
4.3.- Il terzo motivo di gravame è rubricato “Motivazione erronea, contraddittoria e illogica. Erroneità della sentenza nella parte in cui accoglie l'eccezione di violazione del “ne bis in idem” non considerando il contrasto tra i giudicati contenuti nella sentenza n. 255/2013 del Tribunale di Roma e nella sentenza n. 14687/2013 del Tribunale di Roma, statuendo insussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla base Parte_1 dei titoli azionati. L'appellante contesta un'erronea interpretazione del Tribunale circa il contenuto della sentenza n. 255/2013, in cui non verrebbe negata o confutata l'esistenza del credito della
[...]
ma affermata (erroneamente) l'estinzione della a Parte_2 Parte_2 seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese. Sul punto, l'appellante eccepisce un contrasto tra giudicati. In particolare, con la sentenza n. 255/2013 sarebbe stata accertata l'estinzione della società creditrice in seguito alla cancellazione, mentre la sentenza n.14687/2013 sarebbe giunta all'opposta soluzione. Dunque, l'odierna sentenza impugnata sarebbe illogica, laddove attribuisce efficacia di giudicato ad entrambe, nonostante la sussistenza del contrasto.
5.- L'appello non è fondato. 5.1.- I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. La sentenza n. 265 del 2013 del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, ha accolto l'opposizione proposta da nei confronti della , Controparte_1 Parte_1 odierna appellante, al precetto notificato in data 22 marzo 2011 con il quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 121.430,03. Ha difatti ritenuto che la menzionata società estera, asseritamente succeduta alla nei cui confronti erano stati emessi i titoli Parte_2 esecutivi, «rispetto alle parti legittimate in base al titolo esecutivo, è un soggetto nuovo, terzo, non contemplato nel titolo esecutivo. Inoltre la stessa societa' non puo' far valere i diritti scaturiti dal titolo esecutivo ottenuto dalla societa' italiana cancellata dal Registro delle Imprese. In definitiva deve ritenersi insussistente titolo esecutivo in favore di ed Parte_1 insussistente il diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione forzata in base alla sentenza n. 3666/04 della Corte di Appello di Roma», ritenendo ciò sufficiente per accogliere l'opposizione. Ha quindi dichiarato nullo e privo di effetti l'atto di precetto opposto. Con l'opposizione odierna la ha agito avverso l'atto di pignoramento notificato il 6 CP_1 febbraio 2019 per l'esecuzione del d.i. n. 8118 rg 27989 del 1990 e della sentenza della Corte di appello n. 3666 del 2004 eccependo il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della predetta decisione. Il Tribunale ha accolto detta eccezione, ritenendo, innanzitutto, che la sentenza n. 265 del 2013, dichiarando nullo l'atto di precetto fondato sia sul d.i. n. 8118/90 che sulla sentenza della Corte
4 di appello n. 3666/04 avesse statuito anche in ordine al d.i., pur non menzionandolo in motivazione. Inoltre ha ritenuto opponibile ad condebitore solidale, la sentenza favorevole emessa CP_1 nei confronti di VE che ha dichiarato la nullità del medesimo precetto del 16-22 marzo 2011. La decisione del primo giudice deve essere confermata alla luce del principio per cui il passaggio in giudicato ha ad oggetto la decisione sulla domanda proposta, quale emerge nel dispositivo riferito al petitum e alla causa petendi. Orbene ritiene questo Giudice che nel caso in esame il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Latina, abbia statuito su tutta la domanda proposta con riferimento ad entrambi i titoli esecutivi prodotti. Ciò si evince dal riferimento nell'atto di precetto al d.i. in questione e dal dispositivo che annulla l'intero precetto. D'altronde, la motivazione non si attaglia specificamente ad un solo titolo esecutivo ma riguarda la legittimazione dell'odierna appellante, ritenuta un soggetto diverso rispetto alla società intestataria del titolo esecutivo.
Il rilevo che precede è assorbente. Per completezza, si ritiene altresì corretta l'applicabilità dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ. nei confronti di dal momento che la regola ivi prevista per le obbligazioni Controparte_1 solidali si fonda sulla identità della causa debendi e sulla unitarietà dell'interesse dei condebitori rispetto all'obbligazione (Cass. n. 2975 del 2000), ricollegandosi alla natura dell'obbligazione solidale e non (come vorrebbe la società appellante) alle modalità di estinzione dell'obbligazione scelte dal creditore richiedendo il pagamento pro quota a ciascun debitore. Conseguentemente il giudicato esterno formatosi nel giudizio proposto da , ai sensi CP_4 della menzionata disposizione, anche ad ai fini dell'odierno giudizio. CP_1
È infine infondato il terzo motivo di appello con cui è dedotto il contrasto tra i giudicati delle due sentenze. Il rilievo non ha pregio in quanto, pur divergendo in ordine alla portata della cancellazione della Società nel registro delle imprese, le due sentenze sono concordi nel ritenere l'odierna appellante “un soggetto nuovo, terzo, non contemplato nel titolo esecutivo” vale a dire che non sia la stessa società della intestataria del titolo. Pt_2
6.- In conclusione, l'appello di non è fondato e deve essere Parte_1 rigettato.
7.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 vverso la sentenza n. 18646/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
[...]
1) Respinge l'appello;
2) Condanna lla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1 in euro 3.000, oltre spese generali, iva e cassa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
5 Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Anna Maria Giampaolino
6
Il Presidente
Dr. Franco Petrolati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 578/2021 vertente
TRA
GIÀ (C.F.: ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. FABRIZIO PELLEGRINO
Appellante
E
, (C.F.: ) con l'avv. LUIGI ROMANO e Controparte_1 C.F._1
l'avv. MARIA MARTIGNETTI
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato a impugnato la Parte_1 sentenza n. 18646/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato insussistente il diritto di di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata sulla base dei titoli azionati;
ha condannato l Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 7795,00 per spese legali Controparte_1 oltre iva e cpa ed euro 1169,25 per spese generali.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, iassumeva il giudizio di opposizione intrapreso da Parte_1 nell'esecuzione forzata 318/2019, chiedendo: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, alla luce delle ragioni esposte, previo annullamento e/o riforma, over ritenuto necessario, del provvedimento emesso dal G.E. in data 11.04.2019, accertare la piena legittimità del pignoramento immobiliare promosso da
[...] nei confronti della sig.ra e, per l'effetto, rigettare l'opposizione Parte_1 Controparte_1
1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla debitrice esecutata, in quanto infondata in fatto e in diritto e dare quindi corso alla procedura esecutiva. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.” L'opposta ha formulato a sostegno della propria domanda di annullamento e/o riforma del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 11 aprile 2019, i seguenti motivi: -l'insussistenza della pretesa violazione del ne bis in idem, in quanto la sentenza n°255/2013 non consentirebbe “…di ritenere l'intervenuta formazione di alcun giudicato in ordine al difetto di legittimazione attiva di a domandare la soddisfazione dei crediti in contestazione…”; Pt_1
- la sentenza n°255/13 del T.C. di Roma non riguarderebbe i crediti di cui al D.I. n°8118/90 del Tribunale di Roma, in quando in essa non vi sarebbe alcun riferimento “…al preteso difetto di titolarità, in capo a (già , del diritto al Parte_1 Parte_2 pagamento dell'importo portato dal titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8118/1990”;
- la conseguente legittimazione attiva della ad agire in conseguenza della “…l'identità Pt_1 soggettiva tra la nei cui confronti risultano emessi i titoli esecutivi Parte_2 posti a fondamento della presente procedura, e la creditrice procedente Parte_1 ; -l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti vantati da e la Parte_1 corretta quantificazione degli interessi intimati. Si costituiva l'opposta CP_1
chiedendo di accertare che la società creditrice . Inc. non ha diritto
[...] Parte_1 di procedere esecutivamente in danno dell'opponente, sulla base dei titoli esecutivi posti a fondamento della propria azione esecutiva, previa confutazione delle argomentazioni avversarie. All'udienza del 10.9.2020, la causa,su richiesta delle parti, veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge e sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: «L'opposizione proposta da
[...] è fondata e, pertanto, va accolta, con condanna dell'opposta al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo. È fondata l'eccezione di violazione del ne bis in idem. Il Tribunale di Roma ha già accertato il difetto di legittimazione attiva e il difetto della titolarità del rapporto giuridico in capo alla a procedere ad esecuzione forzata sulla base dei titoli - D.I. n°8118/1990 Parte_1 e sentenza della Corte di Appello di Roma n°1559/04 – posti alla base dell'opposto pignoramento, con la sentenza n°255/2013 del Tribunale di Roma (sez. distaccata di Ostia, ) e la sentenza n°14687/2013 del Tribunale di Roma pronunciate all'esito di due autonomi giudizi di opposizione proposti da e dalla condebitrice solidale, Controparte_1 Controparte_2 avverso il medesimo atto di precetto ex adverso notificato nel marzo del 2011, dichiarato in ambedue i giudizi nullo e privo di effetti. Prive di pregio devono sono le difese dell'opposta volte a limitare le statuizioni della sentenza n°255/2013 unicamente agli importi dovuti in forza della sola sentenza della Corte d'Appello n°3666/04. Il Tribunale ha, infatti, dichiarato nullo l'opposto precetto per l'intero importo intimato, pari ad € 121.430,03 - corrispondente alla somma degli importi dovuti sia in forza del predetto D.I. n°8118/1990, che della sentenza della Corte d'Appello n°3666/04, nonché delle ulteriori spese e dei compensi indicati nel precetto per l'esecuzione, con ciò evidenziandosi un mero errore materiale nel riportare il detto titolo. Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n°255/2013 passata in giudicato, emessa all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da ha ritenuto “…insussistente titolo esecutivo in favore della Controparte_1 ed insussistente il diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione Parte_1 forzata”. Parimenti, il Tribunale di Roma, con sentenza n°14687/2013, in accoglimento della speculare opposizione spiegata da condebitrice dell'odierna opponente, avverso il Controparte_2 medesimo precetto del 16-22 marzo 2011 e dei medesimi titoli nuovamente azionati ha accertato il difetto di legittimazione attiva in capo alla a procedere ad Parte_1
2 esecuzione forzata sulla base del decreto ingiuntivo n°8118/1990 e della sentenza della Corte di Appello di Roma n°1559/04, “…attesa la mancata prova della legittimazione della
[...]
ad agire in executivis nei confronti dell'opponente” . Parte_1 Tale sentenza spiega giudicato riflesso nel presente giudizio. E' noto, infatti, che dal principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 691 del 13/01/2011). Tale ultima fattispecie ricorre nel caso di specie con la conseguenza che va riconosciuta la fondatezza dell'eccezione relativa al ne bis in idem. Tale accertamento - con sentenza passata in giudicato in un giudizio di opposizione all'esecuzione - dell'inesistenza del diritto di colui che procede esecutivamente fa stato ad ogni effetto tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c.
3.- a proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre, Parte_1
ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando Controparte_1
l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.1.- Il primo motivo è rubricato “Motivazione erronea e illogica. Erroneità della sentenza nella parte in cui accoglie l'eccezione di violazione del “ne bis in idem” in relazione alla sentenza n. 255/2013 del Tribunale di Roma ritenendo che l'accertamento del difetto di legittimazione della a procedere ad esecuzione forzata deve estendersi Parte_1 anche al Decreto ingiuntivo n. 8118/1990.” L'appellante contesta l'accoglimento dell'eccezione relativa al “ne bis in idem” sollevata dall'appellata, in relazione alla sentenza n. 255/13. in nessun passaggio di tale sentenza verrebbe difatti affermato il difetto di legittimazione di ad agire in via Parte_1 esecutiva per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal decreto ingiuntivo n. 8118/1990. La sentenza del Tribunale di Roma n. 255/2013, nella parte motiva e nel dispositivo, avrebbe fatto riferimento ad altro titolo esecutivo, ossia la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3666/2004; solo tale titolo non sarebbe azionabile dall'appellante nella sua qualità di successore di Parte_2
Pertanto, secondo la parte, la mancata menzione del decreto ingiuntivo n. 8118/90 nella sentenza n. 255/2013 non costituirebbe un errore materiale, ma un vizio da cui deriverebbe la nullità della sentenza, soggetta alla disciplina delle impugnazioni ordinarie, impraticabili nel caso di specie stante il passaggio in giudicato. Ribadisce infine che la e la sarebbero la stessa Parte_1 Parte_2 persona giuridica.
4.2.- Con il secondo motivo di gravame si censura la “Motivazione errata e contraddittoria e travisamento dei fatti. Inesistenza del giudicato riflesso in relazione alla sentenza 14687/2013 del Tribunale di Roma emessa nel giudizio promosso da (sorella dell'attuale Controparte_2 appellata).” La parte afferma che il giudice sarebbe incorso in un travisamento dei fatti in relazione all'esistenza di un vincolo di solidarietà del debito tra e nei Controparte_1 Controparte_2
3 confronti dell'appellante. La avrebbe agito nei confronti dell'odierna Parte_1 appellata, quale erede dei genitori e , in proporzione Persona_1 Persona_2 alla rispettiva quota ereditaria, pari ad euro 51.915,25. Ciò si evincerebbe dal precetto notificato dall'appellante in data 22.3.2011 ad e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
La parte contesta, dunque, la sussistenza di un'obbligazione solidale tra e Controparte_2
l'opponente pertanto, si nega sia l'applicabilità dell'art. 1306 c.c., sia dello Controparte_1 spiegamento degli effetti di giudicato riflesso della sentenza n. 14687/2013 del Tribunale di Roma.
4.3.- Il terzo motivo di gravame è rubricato “Motivazione erronea, contraddittoria e illogica. Erroneità della sentenza nella parte in cui accoglie l'eccezione di violazione del “ne bis in idem” non considerando il contrasto tra i giudicati contenuti nella sentenza n. 255/2013 del Tribunale di Roma e nella sentenza n. 14687/2013 del Tribunale di Roma, statuendo insussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla base Parte_1 dei titoli azionati. L'appellante contesta un'erronea interpretazione del Tribunale circa il contenuto della sentenza n. 255/2013, in cui non verrebbe negata o confutata l'esistenza del credito della
[...]
ma affermata (erroneamente) l'estinzione della a Parte_2 Parte_2 seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese. Sul punto, l'appellante eccepisce un contrasto tra giudicati. In particolare, con la sentenza n. 255/2013 sarebbe stata accertata l'estinzione della società creditrice in seguito alla cancellazione, mentre la sentenza n.14687/2013 sarebbe giunta all'opposta soluzione. Dunque, l'odierna sentenza impugnata sarebbe illogica, laddove attribuisce efficacia di giudicato ad entrambe, nonostante la sussistenza del contrasto.
5.- L'appello non è fondato. 5.1.- I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. La sentenza n. 265 del 2013 del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, ha accolto l'opposizione proposta da nei confronti della , Controparte_1 Parte_1 odierna appellante, al precetto notificato in data 22 marzo 2011 con il quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 121.430,03. Ha difatti ritenuto che la menzionata società estera, asseritamente succeduta alla nei cui confronti erano stati emessi i titoli Parte_2 esecutivi, «rispetto alle parti legittimate in base al titolo esecutivo, è un soggetto nuovo, terzo, non contemplato nel titolo esecutivo. Inoltre la stessa societa' non puo' far valere i diritti scaturiti dal titolo esecutivo ottenuto dalla societa' italiana cancellata dal Registro delle Imprese. In definitiva deve ritenersi insussistente titolo esecutivo in favore di ed Parte_1 insussistente il diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione forzata in base alla sentenza n. 3666/04 della Corte di Appello di Roma», ritenendo ciò sufficiente per accogliere l'opposizione. Ha quindi dichiarato nullo e privo di effetti l'atto di precetto opposto. Con l'opposizione odierna la ha agito avverso l'atto di pignoramento notificato il 6 CP_1 febbraio 2019 per l'esecuzione del d.i. n. 8118 rg 27989 del 1990 e della sentenza della Corte di appello n. 3666 del 2004 eccependo il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della predetta decisione. Il Tribunale ha accolto detta eccezione, ritenendo, innanzitutto, che la sentenza n. 265 del 2013, dichiarando nullo l'atto di precetto fondato sia sul d.i. n. 8118/90 che sulla sentenza della Corte
4 di appello n. 3666/04 avesse statuito anche in ordine al d.i., pur non menzionandolo in motivazione. Inoltre ha ritenuto opponibile ad condebitore solidale, la sentenza favorevole emessa CP_1 nei confronti di VE che ha dichiarato la nullità del medesimo precetto del 16-22 marzo 2011. La decisione del primo giudice deve essere confermata alla luce del principio per cui il passaggio in giudicato ha ad oggetto la decisione sulla domanda proposta, quale emerge nel dispositivo riferito al petitum e alla causa petendi. Orbene ritiene questo Giudice che nel caso in esame il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Latina, abbia statuito su tutta la domanda proposta con riferimento ad entrambi i titoli esecutivi prodotti. Ciò si evince dal riferimento nell'atto di precetto al d.i. in questione e dal dispositivo che annulla l'intero precetto. D'altronde, la motivazione non si attaglia specificamente ad un solo titolo esecutivo ma riguarda la legittimazione dell'odierna appellante, ritenuta un soggetto diverso rispetto alla società intestataria del titolo esecutivo.
Il rilevo che precede è assorbente. Per completezza, si ritiene altresì corretta l'applicabilità dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ. nei confronti di dal momento che la regola ivi prevista per le obbligazioni Controparte_1 solidali si fonda sulla identità della causa debendi e sulla unitarietà dell'interesse dei condebitori rispetto all'obbligazione (Cass. n. 2975 del 2000), ricollegandosi alla natura dell'obbligazione solidale e non (come vorrebbe la società appellante) alle modalità di estinzione dell'obbligazione scelte dal creditore richiedendo il pagamento pro quota a ciascun debitore. Conseguentemente il giudicato esterno formatosi nel giudizio proposto da , ai sensi CP_4 della menzionata disposizione, anche ad ai fini dell'odierno giudizio. CP_1
È infine infondato il terzo motivo di appello con cui è dedotto il contrasto tra i giudicati delle due sentenze. Il rilievo non ha pregio in quanto, pur divergendo in ordine alla portata della cancellazione della Società nel registro delle imprese, le due sentenze sono concordi nel ritenere l'odierna appellante “un soggetto nuovo, terzo, non contemplato nel titolo esecutivo” vale a dire che non sia la stessa società della intestataria del titolo. Pt_2
6.- In conclusione, l'appello di non è fondato e deve essere Parte_1 rigettato.
7.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 vverso la sentenza n. 18646/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
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1) Respinge l'appello;
2) Condanna lla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1 in euro 3.000, oltre spese generali, iva e cassa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
5 Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Anna Maria Giampaolino
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Il Presidente
Dr. Franco Petrolati