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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26105/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1 per l'avv. VECCHIO GIUSEPPA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Pizzolla.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pizzolla precisa le conclusioni come in atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di conSIlio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26105/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMARE LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. STRAMARE LUCA, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VECCHIO GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv.
VECCHIO GIUSEPPA, giusta procura speciale allegata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.12.2024, la SI.ra ha iscritto a ruolo generale la causa n. Parte_1
26105/2024 R.G., esponendo che
- le era stata notificata la cartella di pagamento n. 119202400111834 inerente a tributi;
- a ottobre 2024 aveva impugnato la predetta cartella presso la Commissione tributaria di primo grado di IA (doc. 7);
- le era stato notificato in data 3.12.2024 atto di pignoramento presso terzi in relazione alla predetta cartella.
La SI.ra ha, quindi, concluso chiedendo, in via cautelare, la sospensione della efficacia Pt_1 esecutiva del titolo e della azione esecutiva, e, nel merito, la declaratoria di illegittimità della azione esecutiva.
A fondamento di dette conclusioni, la ricorrente ha affermato di avere sanato la propria posizione prima della notifica della cartella di pagamento.
Con il ricorso di fissazione d'udienza, è stata posta alle parti la questione inerente alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario adito e della correttezza del rito applicato.
All'udienza all'uopo fissata i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per prendere posizione pagina 2 di 3 rispetto alle questioni sollevate da questo giudice.
All'udienza di rinvio nessuno è comparso per la ricorrente, mentre la parte resistente ha chiesto che la causa sia rimessa per la decisione.
Ritiene questo giudice che, in disparte ogni altra questione preliminare sollevata da parte resistente, non sussista la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande formulate dalla SI.ra . Pt_1
Infatti, non è contestato in causa che la cartella di pagamento azionata in sede esecutiva abbia ad oggetto tributi.
Se così è, ogni questione inerente all'an e al quantum della somma eventualmente dovuta dalla contribuente va posta alla Commissione tributaria competente.
Peraltro, la SI.ra ha introdotto un procedimento avanti alla Commissione tributaria di IA Pt_1 proprio impugnando la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio per le medesime ragioni qui esposte.
La opposizione svolta va, quindi, dichiarata improponibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 26105/2024 promossa da nei confronti di Parte_1
, Controparte_1
- dichiara la improponibilità del ricorso;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, di cui nulla per spese, oltre a
[...] spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione al verbale.
IA, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1 per l'avv. VECCHIO GIUSEPPA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Pizzolla.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pizzolla precisa le conclusioni come in atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di conSIlio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26105/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMARE LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. STRAMARE LUCA, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VECCHIO GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv.
VECCHIO GIUSEPPA, giusta procura speciale allegata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.12.2024, la SI.ra ha iscritto a ruolo generale la causa n. Parte_1
26105/2024 R.G., esponendo che
- le era stata notificata la cartella di pagamento n. 119202400111834 inerente a tributi;
- a ottobre 2024 aveva impugnato la predetta cartella presso la Commissione tributaria di primo grado di IA (doc. 7);
- le era stato notificato in data 3.12.2024 atto di pignoramento presso terzi in relazione alla predetta cartella.
La SI.ra ha, quindi, concluso chiedendo, in via cautelare, la sospensione della efficacia Pt_1 esecutiva del titolo e della azione esecutiva, e, nel merito, la declaratoria di illegittimità della azione esecutiva.
A fondamento di dette conclusioni, la ricorrente ha affermato di avere sanato la propria posizione prima della notifica della cartella di pagamento.
Con il ricorso di fissazione d'udienza, è stata posta alle parti la questione inerente alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario adito e della correttezza del rito applicato.
All'udienza all'uopo fissata i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per prendere posizione pagina 2 di 3 rispetto alle questioni sollevate da questo giudice.
All'udienza di rinvio nessuno è comparso per la ricorrente, mentre la parte resistente ha chiesto che la causa sia rimessa per la decisione.
Ritiene questo giudice che, in disparte ogni altra questione preliminare sollevata da parte resistente, non sussista la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande formulate dalla SI.ra . Pt_1
Infatti, non è contestato in causa che la cartella di pagamento azionata in sede esecutiva abbia ad oggetto tributi.
Se così è, ogni questione inerente all'an e al quantum della somma eventualmente dovuta dalla contribuente va posta alla Commissione tributaria competente.
Peraltro, la SI.ra ha introdotto un procedimento avanti alla Commissione tributaria di IA Pt_1 proprio impugnando la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio per le medesime ragioni qui esposte.
La opposizione svolta va, quindi, dichiarata improponibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 26105/2024 promossa da nei confronti di Parte_1
, Controparte_1
- dichiara la improponibilità del ricorso;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, di cui nulla per spese, oltre a
[...] spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione al verbale.
IA, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 3 di 3