Decreto cautelare 31 marzo 2026
Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 24/04/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00913/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Mancioppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’accertamento
previa adozione di misure cautelari ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a ,
dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al d. lgs. n. 142/2015, formulata dal ricorrente in data 22 gennaio 2026, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza, con ordine di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza e nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. RE De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, entrato in Italia nel novembre del 2025, riferisce che: A) ha manifestato in data 9 dicembre 2025 la volontà di richiedere la protezione internazionale e in data 22 gennaio 2026 di essere inserito nel sistema di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale disciplinato dal d.lgs. n. 142/2015; B) in data 27 gennaio 2026 ha formalizzato l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, allegando la dichiarazione di indigenza già dichiarata nella pec del 22 gennaio 2026, ottenendo il relativo titolo di soggiorno; C) versa in una situazione di particolare vulnerabilità, sia in ragione delle sue precarie condizioni di salute, sia perché «ha trascorso l’intero inverno dormendo presso la stazione dei treni di -OMISSIS- o nei dormitori comunali per periodi brevi e limitati di tempo, vista la sistemica assenza di posti letto sufficienti a soddisfare l’intero bacino di utenza» .
2. La Prefettura di -OMISSIS- non ha riscontrato l’istanza.
3. Con ricorso depositato in data 31 marzo 2026, il ricorrente, lamentando il silenzio - inadempimento della Prefettura di -OMISSIS-, ha chiesto al Tribunale, previa adozione di idonee misure cautelari anche urgenti, di dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva dell’Amministrazione e di ordinare a quest’ultima di provvedere sull’istanza nel termine di trenta di giorni, disponendo immediatamente il proprio ingresso nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015. Per il caso di perdurante inadempimento oltre il predetto termine, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta .
4. Con decreto cautelare n. 214 del 31 marzo 2026 è stata accolta l’istanza di misure cautelari urgenti.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma, depositando il preavviso di rigetto dell’istanza comunicato al ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 in da 2 aprile 2026.
6. Con memoria depositata il 17 aprile 2026 il ricorrente ha rappresentato che la Prefettura di -OMISSIS- aveva concluso il procedimento, rigettando con provvedimento del 9 aprile 2026 l’istanza di accesso all’accoglienza sulla base della circostanza che «Alla luce dell’indicazione normativa sopra citata e tenuto conto del costante afflusso di richiedenti asilo, redistribuiti a livello locale a seguito di sbarco sulle coste italiane, non risulta, allo stato, possibile accogliere la richiesta in oggetto, stante l’indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza di questo ambito provinciale» . Di conseguenza, il ricorrente ha chiesto di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, venuta meno l’attualità del silenzio.
7. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
8. Preliminarmente il COlegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
9. Per effetto del sopravvenuto provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
L’adozione di un provvedimento espresso di rigetto nel corso del giudizio fa cessare lo stato di inerzia dell’Amministrazione, che costituisce una delle condizioni dell’azione avverso il silenzio – inadempimento.
Ne consegue che l’interesse del ricorrente si è traslato sull’annullamento del provvedimento di diniego all’accesso delle misure di accoglienza, che, però, allo stato non risulta impugnato nel presente giudizio.
10. Con riferimento alle spese di lite - che in applicazione della regola della soccombenza, quanto all’azione contra silentium , dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione resistente - il COlegio osserva che essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 56 del 21 aprile 2026 della competente Commissione, l’Amministrazione resistente dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” . Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore della ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto, a seguito della presentazione di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo DO, Presidente
RE De CO, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RE De CO | Carlo DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.