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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 161/2022 R.G. vertente fra
C.F. , rappr. e dif. dall'avv. Adolfo Santojanni e Parte_1 C.F._1
domiciliato nel di lui studio in Venosa, al Corso Vittorio Emanuele II n° 15 , giusta mandato in atti;
RICORRENTE
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore dott. , rappresentato e difeso ex art. 23 co.4 L.689/'91 Controparte_2
dal dott.ssa Giuseppina Sansone, dott. Mario Romaniello e dalla dott.ssa Carmina D'Andrea,
domiciliato in Potenza, alla Via Isca del Pioppo n.41;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 18.1.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, in data 17.12.2021, l' convenuto notificava l'ordinanza CP_1
n. 420 prot. 28967 del 25/11/2021, con la quale ingiungeva di pagare la somma di euro 300,00, sulla base della motivazione per relationem rinvenibile nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00001/2020-748-01 con il quale veniva contestata la violazione di non aver fedelmente registrato sul Libro Unico del Lavoro le ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore Parte_2
durante il periodo compreso tra il 23 marzo 2017 e il 15 ottobre 2019.
[...] Deduceva il ricorrente che il verbale veniva redatto a seguito di una richiesta di conciliazione monocratica promossa da , genero del ricorrente e legale rappresentante di una Parte_2 CP_3
piccola società operante nella produzione di infissi in PVC. Il asseriva di aver lavorato alle Pt_2
dipendenze della società di proprietà dell'ex suocero svolgendo ivi mansioni superiori a quelle per le quali era assunto e di aver effettuato ore di lavoro straordinario non retribuite.
Ribadiva quanto già dichiarato in sede di conciliazione circa l'infondatezza dell'assunto del lavoratore di aver svolto mansioni superiori ed anche in punto di ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuite, ed evidenziava che lo stesso Lavoro alla fine aveva ritenuto CP_4
di dover riconoscere il maggior orario per appena un'ora al giorno, per poco più di due anni, a fronte del periodo di oltre sei anni come rivendicato dal Pt_2
Invocava altresì la declaratoria di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omesso esame degli scritti difensivi inoltrati subito dopo l'accesso ispettivo, e per la mancanza di prova che era onere dell'Istituto fornire.
Tanto premesso, la parte ricorrente adiva il Tribunale e domandava, in via preliminare, di annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e mediante prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione mediante deposito nel sistema telematico..
2. La domanda merita accoglimento.
Dal verbale di accesso ispettivo e atti successivi, nonché dalle dichiarazioni dei testi in corso di causa risulta che parte ricorrente, quale legale rappresentante della ditta I.N.V.I. srl, ha correttamente adempiuto a quanto per legge dovuto al dipendente per il rapporto di lavoro in essere. In Pt_2
particolare i testi e (quest'ultima qualificata in quanto impiegata amministrativa) Tes_1 Tes_2
hanno escluso che il abbia potuto svolgere lavoro straordinario non retribuito, specificando Pt_2
le modalità di svolgimento (a volte), la preventiva autorizzazione in base alle esigenze di lavoro, e il riconoscimento della retribuzione. Per contro, generiche e non riferite a circostanze di fatto specifiche, si rivelano le dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti in sede di accesso.
Orbene, dalla disamina degli atti che documentano tutta la vicenda, non emerge alcun elemento tale da ritenere sussistente la responsabilità del ricorrente per la violazione oggetto dell'ordinanza- ingiunzione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, DM 37 del 2018 e DM 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18.1.2022, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
321,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti.
Potenza, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla