Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
LLO Aula 'B' BO E) IN NO04841/03 E C E DI PA N O ISTRAZI E IC S UD T N SE S EL PC OLO. TALIAN E . E T N R T A (IS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Impugnativa sentenza SEZIONE TERZA CIVILE Giudice di pace Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 30876/0 CARBONE Presidente Dott. Vincenzo 3125/02 - Consigliere Dott. Ernesto TUPC Cron. 10303 Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Rep. - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ud.31/01/03 DOLL. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE זה CASTEL MORRONE (CE), in persona del Sindaco pro tempore Sig. Aniello Riello, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F D'OVIDIO 83, presso il Sig. RENATO PEDICINI, difeso dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DT I IMATOLA ¡BN], in persona del Commissario Prefettizio dr. Bruno Pino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio del 'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, difeso da ]'avvocato MASSIMO2003 257 COSENZA, giusta delega in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
G.O.S.A. F. SRL, MI SC;
intimati - e sul 2° ricorso n° 3125/01 proposto da: MI SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLEGRA 49, presso il Sig. PIETRO DI SALVATORE, difeso dall'avvocato STEFANO RIELLO, giusta delega in atti} controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI CASTEL MORRONE;
intimato Avverso la sentenza n. 122/01 del Giudice di pace di MONTESARCHIO, emegsz ïò 07/03/01 Р depositata il 21/03/01 (R.G. 511/98); uditō la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dot . Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso o comunque lc si rigetti. FATTO E DIRITTO ha pro- Rilevato che il Comune di Castel Morrone po lo ricorso per cassazione avverso la sentenza con la の 2 quale il giudice di pace di Montesarchio, pronunziando sul la domanda proposta dalla 5.1.1. C.O.SAF, con la chiamata in causa del Comune di limatola e di ES MI, lo ha condannato al pagamento in favore della S.c.l. G.C.SAF della somma di lire 1.456.458, Lre in- teressi, quale corrispettivo per la fornitura di acqua, al 20.1.1994;
considerato che
con l'unico motivo il Comune ricor- rente deduce la violazione degli artt. 116 e 113 c.p. c. in relazione agli artt,. 2697, 2699 ss. e 1325, Π. 4 c.C., nonché ia mera apparenza della motivazione, lamentando che il giudice di pace aveva obliterato che nei contratti nei quali e parte la P.A. Occorre la for- ma scritta ad substantiam, mentre la sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito rilevanza di prova ad at- ti prodromici;
rilevato che Il Comune di Limatola e ES Da- miano hanno resistito con controricorso e che ES MI ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato: che la S.r.l. G.O. SAE non ha svolle di- fese;
vista la memoria difensiva presentata dal Comune di Castel Morrone;
viste le conclusioni del F.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è escrcitatile il con- 3 trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, na chicsto а questa Corte di dichiarare, con Provvedimento in camera di inammissibile o, comunque, di respingere il consiglio, ricorso;
considerato che
ia sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugrabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma Пume- vi 1, 2 e 4 coc. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adol- tato sia inficiata da תנן vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà deila motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del 3 del citato art. 360 è consentiLa soltanto in caso di inosservanza 0 falsa applicazione della cosli- zuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- IC ヨ quelie ordinarie) >> (Cass. S.0. 15 ottobre 1999, I 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo nen rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione Q della sentenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi;
ritenuto, in conclusione: che il ricorso appare manifestamente infondato e, conseguentemente, va ricettato, con sentenza pronunzia- ta in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che il ricorso incidentale condizionato proposto resta assorbito;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquida- 05 to por ciascuno degli intimati Comune di MA ES MI come in dispositivo, mentre non si fa luogo a pronunzia sulle spese nei contronti della S.r.l. G.
0.5AF che non ha svolto difege;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente al pagamento del- le spese del giudizio d cassazione che liquida per ciascuno degli intimati, Comune di Limatola e France- sco Damiata, in euro 100,00 (cento/00) per spese e in 1 euro 450,60 /quattrocentocinquarta/00) per onorari;
nulla per le spese per la S.r.l. G.O.SAF. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vinfarlan jeur