Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri
dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere dott.ssa Maika Marini Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello in sede di riassunzione N.R.G. 2436/2023, riservato in decisione alla udienza del 16 aprile 2025:
TRA
La Sig.ra nata nella Repubblica popolare cinese, il 15/10/1972, c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma a Viale delle Medaglie d'Oro, 169, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Ilda Hasanbelliu, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello - appellante
E
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma – non costituito
, in persona Controparte_2 del Presidente p.t. con sede in Roma a Via dei S.S. Apostoli n.16 c/o Caserma S. Marcel – non costituito
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma - intervenuto.
Fatto
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, iscritto al ruolo il 10 maggio 2023 e notificato il 30 gennaio 2024, la Sig.ra ha riassunto il giudizio di appello in seguito Parte_1
10 febbraio 2023 e comunicata alle parti in pari data, di annullamento, con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, della sentenza n. 1208/2021 del 16 febbraio 2019, con la quale la Corte di
Appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta dalla cittadina straniera richiedente asilo avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis dal Tribunale di Roma, I sezione civile, in data 7.02.2019, avente ad oggetto il rigetto del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, emesso dalla Controparte_2
. In particolare, la sentenza della Corte di Appello di Roma, oggetto di
[...] cassazione con rinvio, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché dei presupposti della protezione umanitaria, valutati questi ultimi sulla base della normativa vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.
Con l'atto di riassunzione dell'atto di citazione in appello, la ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle conclusioni che seguono “- nel merito, - in via principale: accertare e dichiarare in capo all'appellante la protezione internazionale (status di rifugiato) poiché‚ la sua situazione rientra nella definizione di cui all'art.1 della Convenzione di
Ginevra del 28.07.1951 ratificata con L. n.722/54, nonché nella definizione di cui agli artt.2 e segg.
D.lgs.251/07 e, per l'effetto, ordinare alle P.A. resistenti l'emissione di ogni opportuno provvedimento compresa la concessione del relativo permesso di soggiorno e titolo di viaggio per stranieri;
- in via subordinata: dichiarare in capo all'appellante lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria di cui agli artt.14-17 D.lgs.251/07 con conseguente obbligo a carico delle resistenti amministrazioni di rilascio del relativo titolo di soggiorno;
- in via ulteriormente subordinata: la sussistenza in capo al ricorrente delle esigenze di protezione umanitaria di cui all'art.
5 co. 6° del D. lgs. n.286/1998, oggi denominata protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo
25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 e per l'effetto ordinare alle P.A. resistenti con ogni opportuna pronuncia - in conseguenza dei suddetti accertamenti – l'obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, di concedere alla ricorrente un permesso di soggiorno in Italia per motivi umanitari…”.
Con atto del 25 maggio 2024, il P.G ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in riassunzione, alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione in accoglimento dei primi due motivi di ricorso formulati dalla parte attrice.
Con l'ordinanza resa in data 17 giugno 2024, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la contumacia del Controparte_3
di Roma – e, successivamente, all'udienza del 16 aprile 2025, tenutasi
[...] con modalità cartolari, all'esito del deposito delle note scritte di udienza contenenti le conclusioni precisate dalla parte costituita, ha trattenuto la causa in decisione.
Diritto
Con l'ordinanza di rinvio del 10 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma, accogliendo i primi due motivi di ricorso, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso la domanda di protezione internazionale proposta dalla cittadina cinese senza attivare i poteri officiosi necessari ad una adeguata conoscenza della Parte_1 situazione legislativa e sociale del paese di provenienza della ricorrente e senza prendere in esame il dedotto rischio persecutorio in ragione dell'appartenenza a un gruppo religioso non registrato, omettendo l'esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, consistente nella persecuzione della ricorrente medesima per motivi religiosi, nonché in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
In particolare, la Corte di Cassazione ha richiamato i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai limiti alla libertà di religione e di associazione e alla loro rilevanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, per cui, proprio con riferimento alla verifica della effettività della libertà di culto “il giudice di merito deve valutare in concreto se
l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire almeno un fine legittimo secondo gli artt. 9, par. 2, CEDU, e 19 Cost. e se costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tale fine (cfr. Cass. 1° luglio 2022, n. 20989; Cass. 25 maggio 2022, n. 16890; Cass. 24 marzo
2022, n. 9586; Cass. 17 novembre 2021, n. 35102)”.
In virtù di tale principio la Corte di Cassazione ha quindi evidenziato come “la repressione statuale della libertà di professare liberamente il proprio culto, anche in forma associata, non può essere giustificata per il solo fatto di essere finalizzata a vietare le associazioni a carattere segreto”, affermando quindi quanto segue: “ la sentenza impugnata non risulta coerente con il riferito principio, avendo escluso in radice la possibilità che i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese possano essere privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani”.
Con riferimento alla non credibilità delle dichiarazioni della ricorrente in ragione della circostanza dell'intervenuto rilascio di un regolare passaporto e di un visto valido per l'espatrio, ritenuta incompatibile con il prospettato fondato timore di persecuzione meritevole di tutela, la
Corte di Cassazione ha poi precisato che “ il possesso del passaporto e la partenza dal paese di origine non rilevano al fine di escludere la condizione di persecuzione riconosciuta meritevole di tutela a fronte della necessità derivante dal trattamento statuale del culto in oggetto di operare in segretezza proprio per evitare le conseguenze del predetto trattamento;
- ovviamente, sarà compito del giudice, in sede di rinvio, qualora ritenga tali limiti privi di giustificazione, procedere all'accertamento, da compiersi secondo con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti.”.
Ciò posto, in questa sede è dunque necessario svolgere una nuova valutazione dei fatti, dei documenti e delle dichiarazioni della richiedente asilo acquisite in giudizio, facendo applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, al fine di valutare la fondatezza dell'appello.
Tanto premesso, con riferimento alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, si osserva quanto segue.
In sede di audizione davanti alla per il riconoscimento della Controparte_2 protezione internazionale di Roma, la ricorrente, cittadina della Repubblica Popolare Cinese, nata a Quan Wangtou, città di Xiu Zhiu, nella Provincia di Jiangsu, ha dichiarato di aver cominciato a frequentare gli incontri del nel 2011, convinta dalla sorella di suo marito, e di Persona_1 aver cominciato a fare opera di proselitismo nel 2012; ha in particolare raccontato che nel 2012, mentre si trovava a casa di una sua consorella intenta a svolgere opera di proselitismo, aveva sentito la polizia che con gli altoparlanti invitava la gente a denunciare i seguaci della Chiesa del Dio
Onnipotente, che quindi era uscita dalla finestra insieme alle consorelle e si era rifugiata in un campo di mais, rientrando a casa solo nella notte. L'appellante ha altresì riferito che, successivamente, alla fine del 2013, una sua consorella, tale era stata arrestata e subito Per_2 dopo la stessa sorte era capitata ad un altro praticante della sua comunità religiosa;
per questo motivo, temendo che l'amica avrebbe potuto rivelare il suo nome, la richiedente si era rifugiata presso una sua consorella, nel villaggio di Zhoubu, a 25 chilometri dal suo, dove era rimasta nascosta per circa due anni. L'appellante ha proseguito il racconto, riferendo che nel marzo del
2015 un confratello aveva avvisato le due donne del fatto che una consorella e due confratelli erano stati arrestati e aveva consigliato loro di andare altrove, per evitare una perquisizione. Con l'aiuto di questo confratello, la richiedente si era trasferita in un altro Villaggio, Gao Chun, distante circa dieci chilometri da quello dove si trovava prima;
qui aveva incontrato una sua conoscente, che dopo aver saputo della sua vicenda le aveva consigliato di andare in Europa e le aveva fornito il suo aiuto per ottenere i necessari documenti. L'appellante ha quindi raccontato di essere partita da Shanghai il 15 marzo 2016, giungendo il giorno successivo a Roma Fiumicino. Su domanda della la richiedente ha dichiarato di non essere stata segnalata per la sua adesione al culto CP_2 del Dio Onnipotente, aggiungendo che per due volte i poliziotti avevano fatto dei controlli a casa sua, e che pur sospettando di lei non avevano acquisito alcuna prova della sua appartenenza al culto della Chiesa di Dio onnipotente. Ha detto di non poter più rientrare in Cina, perché teme di poter essere arrestata. In sede di libero interrogatorio, la richiedente ha poi confermato integralmente le sue precedenti dichiarazioni.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dalla ricorrente sui fatti narrati e sul timore di persecuzione individuale per via della propria fede in Cina, sul rilievo che
“… il lungo lasso temporale trascorso tra il riferito arresto per motivi religiosi delle consorelle avvenuto nel 2012 e l'espatrio del 2016 porta ad escludere che la decisione di lasciare il paese di origine possa essere ricondotta a situazioni di potenziale persecuzione riconducibili ad aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra, per cui la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato deve essere respinta ...”.
Le dichiarazioni non sono state reputate credibili anche in quanto considerate contraddittorie con l'avvenuto rilascio, a nome dell'appellante, del passaporto e di un visto valido per l'espatrio, circostanza giudicata incompatibile con una ipotesi di persecuzione, là dove, qualora fossero veri i fatti narrati dalla richiedente, la stessa sarebbe stata segnalata a tutte le autorità senza poter lasciare il proprio paese di origine così facilmente.
La richiedente asilo ha censurato il provvedimento di primo grado, sostenendo che, nel giudizio di credibilità del racconto, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della propria vicenda personale in relazione alla situazione socio politica del paese di origine con riferimento alle persecuzioni religiose praticate del governo, come risulta dalle fonti internazionali sulla situazione delle chiese domestiche e del culto della Chiesa di Dio onnipotente.
Ciò posto, l'appello è fondato per i motivi che seguono.
Deve premettersi, per quanto concerne il giudizio sulla credibilità della ricorrente, che “La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.” (Cass. Civ. 26921/17, 2875/18, 3932/
2018 e 26822/19, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre
2014 nelle cause riunite da C-148.13 a C 150-13). L'art 3, 5 comma, del d.lgs. 251/2007 stabilisce che, anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata;
e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.
Tanto premesso, la vicenda narrata dalla richiedente è da ritenersi credibile e fornita di adeguata coerenza interna, oltre che esterna, tanto che la ricorrente può accedere al beneficio dell'onere agevolato della prova di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251/07.
Invero, la narrazione relativa a tutti gli aspetti significativi della domanda che rappresentano i fatti integrativi della fattispecie costitutiva della protezione internazionale risulta coerente, plausibile e dotata di generale attendibilità, tenuto anche conto delle informazioni sul paese di origine, alla luce delle quali il narrato riguardo al timore di una persecuzione per motivi di religione risulta fondato e coerente.
Innanzitutto, il racconto della richiedente si presenta particolareggiato, privo di lacune e dotato di coerenza interna, là dove il riferito arresto delle consorelle e del responsabile locale della chiesa, con i quali aveva collaborato nell'opera di proselitismo, avevano fatto scaturire in lei il grande timore di subire lo stesso trattamento. Proprio la paura di essere scoperta ha indotto la richiedente a lasciare la casa familiare e i suoi cari e a rifugiarsi nella casa di una consorella in un altro villaggio, dove ha vissuto da reclusa, non uscendo mai di casa e non avendo contatti con l'esterno e ciò fino al momento della partenza dalla Cina. Tali circostanze evidentemente giustificano il lungo lasso temporale trascorso tra il riferito arresto per motivi religiosi delle consorelle avvenuto nel 2012 e l'espatrio del 2016, in cui costei ha vissuto da reclusa privandosi della libertà personale e della libertà di professare la propria fede giacché, qualora fosse rimasta nella propria casa familiare prima di determinarsi a lasciare il proprio paese di origine, e avesse continuato a professare la sua fede impegnandosi nell'opera di proselitismo, avrebbe subito la stessa sorte delle proprie consorelle detenute in carcere e non avrebbe potuto invocare la protezione internazionale. Infatti, i membri e il responsabile della sua chiesa sono stati arrestati e detenuti solo perché cristiani e nel lungo lasso di tempo trascorso da tali avvenimenti fino alla sua partenza dalla Cina, la ricorrente ha riferito di aver vissuto in altri villaggi diversi da quello in cui risiedeva e di essersi sempre nascosta, professando in privato, nella propria stanza, il proprio credo religioso, con la conseguenza che il racconto è coerente e non vi è alcuna contraddizione nel narrato idonea ad escludere la configurabilità di un fondato timore di persecuzione religiosa. La continua fuga ha infatti consentito all'appellante di non essere arrestata e di non essere detenuta in carcere come i suoi confratelli e le sue consorelle. Rilevante anche la spiegazione delle circostanze nelle quali è avvenuta la richiesta del visto tramite l'aiuto di una conoscente, avendo presumibilmente ottenuto il passaporto e il visto in quanto fino ad allora mai effettivamente segnalata o arrestata. Invero, come sottolineato dalla Corte di
Cassazione, il possesso del passaporto e la partenza dal paese di origine non rilevano al fine di escludere la condizione di persecuzione, attesa la necessità di operare in segretezza derivante proprio dal bisogno di evitare le conseguenze dal trattamento statuale del culto in oggetto.
Peraltro, la circostanza di aver ottenuto con l'aiuto di una conoscente i documenti validi per l'espatrio è anche concordante con quanto riportato dalle fonti: secondo uno studio del sociologo
( Affidavit, The Journal of CESNUR, Vol. 3, Issue 2, Persona_3 Persona_4
MarchApril 2019, pp. 81-86, in https://cesnur.net/wp- content/uploads/2019/04/tjoc_3_2_8_zoccatelli.pdf) e come confermato dal Dipartimento di Stato
Americano, in Cina il fenomeno della corruzione dei pubblici ufficiali è estremamente diffuso e pertanto non è molto difficile ottenere un passaporto per l'espatrio anche per gli appartenenti alla
Chiesa di Dio Onnipotente.
Peraltro la veridicità delle circostanze riferite è anche avvalorata dal fatto che la richiedente, non appena giunta in Italia, ha immediamente presentato la domanda di protezione internazionale, così dotando di coerenza esterna il racconto.
Ne consegue che la coerenza interna ed esterna, la plausibilità e la struttura particolareggiata del racconto rendono la richiedente in generale attendibile, tal che devono ritenersi integrati tutti gli indicatori di credibilità e dimostrati i fatti dichiarati.
Le dichiarazioni sono peraltro anche risultate coerenti con le informazioni provenienti dal paese di origine, con le informazioni generali (contesti culturali, politici ecc. ecc.) riferibili alla persecuzione degli adepti della “Chiesa di dio onnipotente” e con quelle specifiche riferibili alla vicenda personale della richiedente.
In particolare, nelle COI trovano puntuale riscontro le dichiarazioni della ricorrente in ordine alla persecuzione delle chiese non autorizzate dal governo cinese.
Dalle fonti consultate emerge come in Cina le autorità governative abbiano adottato una politica repressiva nei confronti di tutti i movimenti religiosi che non si sottopongono alla registrazione ed al controllo da parte dello Stato: “solo i gruppi religiosi appartenenti a una delle cinque "associazioni religiose patriottiche" riconosciute dallo Stato possono registrarsi e ufficialmente essere autorizzate a tenere servizi di culto. Vi sono continue segnalazioni di decessi avvenuti da parte di persone, appartenenti ad altre fedi religiose le quali, una volta sottoposte ad arresti, sono state torturate, maltrattate fisicamente, detenute, condannate al carcere, sottoposte a indottrinamento forzato secondo l'ideologia del Governo a causa delle attività legate alla loro religione e alle credenze e pratiche” (…)Il governo ha continuato la sua campagna del 2019-2024 per portare tutta la dottrina e la pratica religiosa in linea con la dottrina del governo, anche richiedendo al clero di tutte le fedi di partecipare alle sessioni di indottrinamento politico, monitorare
i servizi religiosi, approvare in anticipo i sermoni e alterare i testi religiosi per sottolineare la lealtà di questi allo Stato”. USDOS – US Department of State: 2020 Report on International Religious
Freedom: China, 12 May 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2051558.html.
La costituzione di nuovi gruppi religiosi, come la Chiesa di Dio onnipotente, è di fatto considerato un reato in Cina, in quanto l'art. 300 del codice penale cinese, con una formulazione ambigua, prevede che: "Chiunque organizzi o utilizzi una setta religiosa, una società segreta o un'organizzazione di culto o usi la superstizione per sabotare l'attuazione di qualsiasi legge o regolamento amministrativo dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a tre anni ma non più di sette anni oltre alla multa;
se le circostanze sono particolarmente gravi, essere condannato alla reclusione non inferiore a sette anni o all'ergastolo oltre alla multa o alla confisca dei beni;
o se le circostanze sono attenuate, essere condannato alla reclusione non superiore a tre anni, alla detenzione, alla sorveglianza o alla privazione dei diritti politici” (cfr. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-
78796243/CHN5375%20Eng3.pdf ).
Tale formulazione spesso si presta ad essere applicata in maniera distorsiva dalle autorità del
Paese, le quali usano il predetto articolo per reprimere nuovi culti che non si assoggettano all'obbligo della registrazione governativa.
Nello specifico, per quanto riguarda i fedeli della Chiesa di Dio onnipotente, le fonti riportano che: "essere attivo a qualsiasi titolo nella Chiesa di Dio Onnipotente è considerato un crimine in
Cina, ed espone [un fedele] a gravi pene detentive. La stessa fonte ha riportato che la Corte Suprema cinese avrebbe adottato decisioni "contro circa 200 membri della CDO" in cui gli accusati sono stati
"condannati a trascorrere diversi anni in prigione" per "aver partecipato a riunioni di preghiera, tenere in casa materiali della CDO o evangelizzare anche in un modo molto riservato" la dottrina della Chiesa di Dio onnipotente. Il presidente di ChinaAid ha dichiarato che "la Cina non tollera
l'esistenza della CDO e ha "pesantemente represso i [sui] membri"; sulla base di rapporti
"ampiamente credibili", il trattamento dei membri della CDO da parte delle autorità cinesi include
"detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture e misure extralegali" (Presidente di ChinaAid 25 agosto 2021). Il presidente di SO CH ha dichiarato che i membri della CDO sono "seguiti, arrestati, perseguitati e alcuni sono morti per esaurimento o per maltrattamenti" (presidente di
SO CH 5 settembre 2021). Secondo il Senior Fellow, la CDO è "ampiamente perseguitata per non essere parte della chiesa ufficialmente autorizzata", con membri "arrestati, imprigionati e costretti ad abiurare" (Senior Fellow 18 agosto 2021) (cfr. IRB – Immigration and Refugee Board of
Canada: China: The Church of Almighty God (CAG) (quan neng shen 全能神教; Quannengshen
全能神), also known as "Eastern Lightning" including its leaders, location and activities;
treatment of members by authorities;
religious texts used;
whether all members have access to religious texts
(2019–October 2021) [CHN200597.E], 14 October 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2063634.html).
A ciò si aggiunga che le autorità cinesi utilizzano sofisticati mezzi di tracciamento per monitorare i cittadini: “la capacità del governo di monitorare la vita e le comunicazioni dei cittadini
è aumentata notevolmente negli ultimi anni, inibendo le conversazioni online e offline. Le applicazioni di social media come WeChat sono note per monitorare da vicino le discussioni degli utenti in modo da conformarsi alle restrizioni sui contenuti del governo e alle richieste di sorveglianza. Le telecamere di sorveglianza, sempre più potenziate con software di riconoscimento facciale, coprono molte aree urbane e trasporti pubblici e si stanno espandendo nelle regioni rurali
(…) i dispositivi utilizzati dalla polizia per estrarre e scansionare rapidamente i dati dagli smartphone, inizialmente distribuiti nello Xinjiang, si sono diffusi a livello nazionale. I database con
i dettagli personali di alcune categorie di individui, inclusi consumatori di droghe, membri di minoranze etniche, appartenenti a gruppi religiosi, stranieri e lavoratori migranti, sono stati acquistati dalla polizia in tutto il paese. La legge sulla sicurezza informatica del 2017 richiede alle aziende di archiviare i dati degli utenti cinesi in Cina e di sottoporsi a revisioni della sicurezza potenzialmente intrusive e le società di telecomunicazioni sono ora tenute a ottenere scansioni facciali di nuovi utenti di Internet o di telefoni cellulari come parte del processo di registrazione del nome reale” (Freedom House: Freedom in the World 2021 - China, 3 March 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2046493.html).
Dalla situazione del paese suesposta si evince, dunque, l'esistenza di una generale persecuzione nei confronti di chi appartiene a chiese non registrate e dunque non sottoposte al controllo del governo cinese, tra cui la Chiesa di Dio Onnipotente alla quale appartiene la ricorrente.
La fede religiosa della ricorrente è stata anche attestata con la certificazione prodotta in atti della frequentazione della sede romana della chiesa, di cui la ricorrente è un membro attivo. Tale circostanza – anche indipendentemente dalla pregnanza del racconto e dalla esatta ricostruzione delle esperienze pregresse – sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare, verrebbe a concretare comunque un motivo fondato di timore di persecuzione, di fatto concretizzatosi “sur place”, in caso di rimpatrio (cfr. Cass.22097/20), dovendosi ritenere – sulla base delle informazioni già esaminate – che nel proprio paese la ricorrente si troverebbe esposta a persecuzione e impossibilitata a professare e manifestare liberamente il proprio sentimento religioso. È, dunque, del tutto verosimile, in caso di rientro nel Paese di origine, che la ricorrente, la cui fede religiosa non può essere liberamente manifestata in quanto oggetto di persecuzione in territorio cinese, possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità a causa di ciò, ricorrendo dunque i presupposti per riconoscerle lo status di rifugiato.
Infatti, in base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della
Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del
Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio
Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.
In conclusione, i fatti rappresentati dalla ricorrente devono ritenersi rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e pertanto, dato atto della ritenuta intrinseca ed estrinseca attendibilità del racconto esposto dalla ricorrente, nonché delle C.O.I. che, univocamente, confermano il regime persecutorio adottato dall'autorità della Repubblica Popolare Cinese contro le professioni religiose non riconosciute, in conformità ai principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione, deve pertanto esser pronunciato il riconoscimento dello stato di rifugiato in favore della sig.ra Pt_1
[...
Tenuto conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis dal
Tribunale di Roma, I sezione civile, in data 7.02.2019, a definizione del giudizio iscritto al n.
38855/2019, dichiara il diritto della sig.ra nata nella Repubblica popolare cinese, il Parte_1 15/10/1972, c.f. allo status di rifugiato e, per l'effetto, ordina alla Questura C.F._1 competente per territorio di rilasciargli un permesso di soggiorno a tale titolo;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maika Marini Anna Maria Pagliari