Articolo 2962 del Codice civile
Articolo 2961Articolo 2963
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19 aprile 1942
Art. 2962.

(Compimento della prescrizione).

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando e' compiuto l'ultimo giorno del termine.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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