Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2962.
(Compimento della prescrizione).
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando e' compiuto l'ultimo giorno del termine.
(Compimento della prescrizione).
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando e' compiuto l'ultimo giorno del termine.
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Giurisprudenza • 172
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