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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 958 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Rosaria Converso) Parte_1 appellante
E
(avv. Rosina Lavia) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Mansioni superiori e straordinario.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. , che dal 2004 al 2015 ha lavorato come impiegata alle Parte_1 dipendenze della società edile UOLE s.r.l., ha adito con ricorso del 31.3.2016 il tribunale di Castrovillari e ha rivendicato il differenziale retributivo che assume spettarle: 1) per le mansioni superiori svolte, riconducibili al quinto livello del contratto collettivo di categoria e non già al quarto livello, nel quale è stata inquadrata;
2) per le
Pag. 1 di 6 ore di lavoro straordinario che ha reso negli anni dal 2010 al 2012, pari a 6 ore e mezzo in più, rispetto all'orario ordinario di 40 ore settimanali, per effetto del lavoro prestato anche nella giornata di sabato.
2. Il tribunale adito, nella resistenza della società convenuta e dopo aver escusso testimoni ed espletata consulenza contabile, ha disatteso l'eccezione di prescrizione di parte resistente, ma ha accolto solo in parte il ricorso, in quanto:
1) ha rigettato le rivendicazioni scaturenti dal dedotto svolgimento di mansioni superiori, ritenendo che il ricorso sia carente della “comparazione tra le mansioni di inquadramento e quelle rivendicate”, delle quali, inoltre, ha ritenuto che non sia stata fornita prova;
2) ha accolto le rivendicazioni retributive solo per il lavoro straordinario di cui v'è prova nei “cc.dd. fogli presenza” acquisiti e per il quale, in base alla consulenza tecnica espletata, ha accordato alla ricorrente la somma complessiva di 4.926,14 euro oltre accessori. Ha posto le spese di lite e di consulenza a carico della resistente. CP_1
3. La ricorrente appella entrambe le statuizioni per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. Nella resistenza dell'appellata che ne ha chiesto il rigetto assumendoli infondati, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è fondato.
6. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente censura entrambe le sintetiche argomentazioni con cui il tribunale ha disatteso le sue rivendicazioni retributive correlate allo svolgimento di mansioni superiori. Sostiene, da un canto, che le circostanze allegate al riguardo in ricorso fossero puntuali e sufficienti a dimostrare che le mansioni da lei svolte avrebbero dovuto essere ricondotte, anche in ragione del titolo di laurea posseduto, al livello superiore che ha rivendicato. D'altro canto, sostiene che la documentazione acquisita e le testimonianze raccolte abbiano dato conferma a tali allegazioni.
7. Il motivo va accolto in forza del dirimente rilievo che è da attribuirsi:
Pag. 2 di 6 1) alla declaratoria contrattuale del livello professionale superiore rivendicato, ritualmente prodotta e richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio, che inquadra nel quarto livello i dipendenti in possesso di laurea e addetti a mansioni inerenti alla materia in cui l'hanno conseguita, vietando che possano essere inquadrati in un livello inferiore1;
2) alle allegazioni specifiche sul punto da parte della ricorrente, che nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. il paragrafo 4) ha denunciato la violazione di quella disposizione collettiva e l'ha debitamente richiamata, senza incontrare alcuna contestazione in ordine al fatto che le mansioni svolte (di impiegata nell'ufficio contabilità dell'azienda) erano coerenti con la sua laurea ad indirizzo economico aziendale e che il titolo di studio era stato “acquisito da parte datoriale”. Del resto, quest'ultima circostanza risulta documentata dalla stessa società resistente, che ha prodotto la comunicazione di assunzione della lavoratrice, indirizzata al centro per l'impiego di Rossano, nella quale la società attesta che il suo titolo di studio era, per l'appunto, la “laurea” in “economia aziendale”;
3) all'insegnamento impartito da Cass. n. 8952/2018 in un caso analogo2, secondo cui, ai fini del diritto all'inquadramento superiore che il contratto collettivo assicura ai dipendenti addetti ad attività inerenti alla laurea di cui sono in possesso, è sufficiente che esista un collegamento tra la prestazione lavorativa e le materie del corso di laurea e del titolo di studio universitario conseguito dal lavoratore: com'è nel caso di specie, in cui, per ammissione della stessa società resistente, la lavoratrice ricorrente, negli anni di interesse, ha curato la “registrazione delle scritture contabili in partita doppia” e l'inserimento degli “ordini di forniture e materiale sul portale telematico”, essendo quindi irrilevante tanto il grado di complessità di tali compiti, tanto il livello di responsabilità che il loro esercizio implicava.
Pag. 3 di 6 8. Irrilevante, ai fini del diritto al trattamento retributivo coerente con il superiore inquadramento professionale rivendicato, è il demansionamento che, in un altro giudizio, la lavoratrice ha denunciato di aver subito nell'anno 2012. Ciò perché, ai sensi dell'art. 2103 c.c., l'eventuale assegnazione illegittima della lavoratrice a mansioni inferiori non pregiudica il suo diritto a percepire il trattamento retributivo pertinente alla qualifica professionale che le competeva.
9. Con il secondo motivo d'appello, la ricorrente censura la decisione del tribunale di accordarle il compenso per il lavoro straordinario che sostiene di aver sempre prestato, tra il maggio 2010 e l'ottobre 2012, nei soli limiti in cui ciò risulta dai
“fogli presenza” che ha potuto produrre e che per l'anno 2012 sono solo quelli del mese di ottobre. Denuncia la mancata considerazione delle ulteriori risultanze probatorie che confortano quanto essa aveva allegato in merito.
10. Il motivo è fondato perché la circostanza che a decorrere dall'11 maggio
2010 anche la ricorrente, al pari di tutti gli altri “dipendenti tecnici/amministrativi” della società, fu obbligata a lavorare non solo nelle giornate dal lunedì al venerdì (per cinque ore al mattino e per tre ore e mezza al pomeriggio), ma anche in quella di sabato (per quattro ore), e dovette quindi garantire quel “monte ore”3, è stata provata:
1) per documenti – in quanto essa ha prodotto il relativo ordine di servizio che imponeva quel surplus orario di sei ore e mezzo, di cui quattro nella giornata di sabato, rispetto alle 40 ore settimanali di lavoro ordinario;
2) per testimoni – in quanto quest'ultima circostanza è stata confermata dal teste
, già “dipendente e consigliere di amministrazione della cooperativa Testimone_1 sino al 21.1.2016”, il quale ha dichiarato che la ricorrente “lavorava per minimo 8 ore al giorno” e, “nel periodo di vigenza dei fogli presenza”4, “la ricorrente lavorava anche il sabato mattina”, così come facevano anche gli altri impiegati (“lavoravano gli impiegati amministrativi e tecnici anche il sabato mattina, secondo il contenuto dei fogli presenza”). La sua deposizione, precisa e particolareggiata, si apprezza più attendibile di quella resa dagli altri due testimoni escussi, e Testimone_2 Tes_3
, perché nulla essi (che ancora lavorano alle dipendenze dell'appellata) hanno
[...]
Pag. 4 di 6 saputo dire in merito all'anzidetto ordine di servizio, che pur avevano sottoscritto per ricevuta, e la cui effettiva attuazione è dimostrata dai “fogli presenza” valorizzati dal tribunale a fini di prova;
3) per presunzioni – in quanto il fatto (dimostrato dai ridetti “fogli presenza”) che la giornata di sabato è annoverata tra quelle lavorative nei periodi antecedenti (sino a dicembre 2011) e successivi (ottobre 2012) al segmento temporale per il quale mancano i “fogli presenza”, conforta ulteriormente il convincimento che anche nel segmento temporale intermedio la ricorrente abbia prestato lavoro straordinario nella giornata di sabato, oltre ad averlo fatto per mezz'ora negli altri giorni feriali. D'altronde, milita in questo senso l'unitario apprezzamento delle anzidette risultanze documentali (l'ordine di servizio dell'11.5.2010) e testimoniali (la deposizione del con la mancata Tes_1 produzione, da parte della società resistente, dei “fogli presenza” relativi a quello stesso periodo intermedio che comprovino che solo in esso la ricorrente non abbia prestato lavoro straordinario, avendolo invece abitualmente fatto sia prima che dopo.
11. Accertati i crediti retributivi che la ricorrente rivendica, ai fini della loro quantificazione assume rilevanza decisiva il fatto che i conteggi operati in ricorso non sono stati specificamente contestati dalla controparte. Essa non ha infatti censurato i relativi criteri di calcolo, non ne ha indicato altri, né ha offerto una commisurazione diversa dei crediti azionati5.
Pag. 5 di 6 12. Ne consegue la condanna della società appellata al pagamento dell'importo complessivo di 22.331,42 euro (di cui 10.230 euro per le mansioni superiori svolte e
12.101,42 euro per lo straordinario prestato), da maggiorarsi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione dell'entità del decisum, si liquidano come da dispositivo.
14. Le spese della consulenza contabile espletata in primo grado restano a carico dell'appellata, come già statuisce la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 09/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1407/2023, pubblicata in data 07/09/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la società appellata a corrispondere all'appellante la somma complessiva di
22.331,42 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'appellata a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in
2.700 euro per il primo grado e in 3.000 euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 18/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La clausola collettiva così recita nella parte di interesse: “I laureati … in specialità amministrative
(dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) … non possono essere inquadrati, in sede di assunzione, in categoria inferiore al V livello … sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio. Il titolo di studio deve essere presentato all'impresa all'atto dell'assunzione”. 2 Così massimata: “Ai fini del diritto all'inquadramento nella 5° categoria prevista dall'art. 11 del c.c.n.l.
Metalmeccanici piccola e media industria, il riferimento alle attività inerenti alla laurea, ivi contenuto, concerne esclusivamente l'esistenza di un collegamento tra la prestazione lavorativa e le materie del corso di laurea e del titolo di studio universitario conseguito dal lavoratore, restando irrilevante che le mansioni svolte abbiano un particolare grado di complessità e responsabilità”. 3 Si legge nella disposizione di servizio: “Dando per scontato il massimo impegno nell'attività lavorativa, il monte ore di cui sopra (id est 46 ore e mezza alla settimana) è, naturalmente, il minimo da garantire”. 4 Ossia sino a quando lavorò la ricorrente, giacché il teste ha riferito che “da quando la dr.ssa non Pt_1 era più presente questi fogli sono stati soppressi”. 5 Cass. 5949/2018: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi …”. Cass. 4051/2011: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”. Vds. anche Cass. 85/2003:
“Nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, cod. proc. civ., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 958 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Rosaria Converso) Parte_1 appellante
E
(avv. Rosina Lavia) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Mansioni superiori e straordinario.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. , che dal 2004 al 2015 ha lavorato come impiegata alle Parte_1 dipendenze della società edile UOLE s.r.l., ha adito con ricorso del 31.3.2016 il tribunale di Castrovillari e ha rivendicato il differenziale retributivo che assume spettarle: 1) per le mansioni superiori svolte, riconducibili al quinto livello del contratto collettivo di categoria e non già al quarto livello, nel quale è stata inquadrata;
2) per le
Pag. 1 di 6 ore di lavoro straordinario che ha reso negli anni dal 2010 al 2012, pari a 6 ore e mezzo in più, rispetto all'orario ordinario di 40 ore settimanali, per effetto del lavoro prestato anche nella giornata di sabato.
2. Il tribunale adito, nella resistenza della società convenuta e dopo aver escusso testimoni ed espletata consulenza contabile, ha disatteso l'eccezione di prescrizione di parte resistente, ma ha accolto solo in parte il ricorso, in quanto:
1) ha rigettato le rivendicazioni scaturenti dal dedotto svolgimento di mansioni superiori, ritenendo che il ricorso sia carente della “comparazione tra le mansioni di inquadramento e quelle rivendicate”, delle quali, inoltre, ha ritenuto che non sia stata fornita prova;
2) ha accolto le rivendicazioni retributive solo per il lavoro straordinario di cui v'è prova nei “cc.dd. fogli presenza” acquisiti e per il quale, in base alla consulenza tecnica espletata, ha accordato alla ricorrente la somma complessiva di 4.926,14 euro oltre accessori. Ha posto le spese di lite e di consulenza a carico della resistente. CP_1
3. La ricorrente appella entrambe le statuizioni per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. Nella resistenza dell'appellata che ne ha chiesto il rigetto assumendoli infondati, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è fondato.
6. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente censura entrambe le sintetiche argomentazioni con cui il tribunale ha disatteso le sue rivendicazioni retributive correlate allo svolgimento di mansioni superiori. Sostiene, da un canto, che le circostanze allegate al riguardo in ricorso fossero puntuali e sufficienti a dimostrare che le mansioni da lei svolte avrebbero dovuto essere ricondotte, anche in ragione del titolo di laurea posseduto, al livello superiore che ha rivendicato. D'altro canto, sostiene che la documentazione acquisita e le testimonianze raccolte abbiano dato conferma a tali allegazioni.
7. Il motivo va accolto in forza del dirimente rilievo che è da attribuirsi:
Pag. 2 di 6 1) alla declaratoria contrattuale del livello professionale superiore rivendicato, ritualmente prodotta e richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio, che inquadra nel quarto livello i dipendenti in possesso di laurea e addetti a mansioni inerenti alla materia in cui l'hanno conseguita, vietando che possano essere inquadrati in un livello inferiore1;
2) alle allegazioni specifiche sul punto da parte della ricorrente, che nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. il paragrafo 4) ha denunciato la violazione di quella disposizione collettiva e l'ha debitamente richiamata, senza incontrare alcuna contestazione in ordine al fatto che le mansioni svolte (di impiegata nell'ufficio contabilità dell'azienda) erano coerenti con la sua laurea ad indirizzo economico aziendale e che il titolo di studio era stato “acquisito da parte datoriale”. Del resto, quest'ultima circostanza risulta documentata dalla stessa società resistente, che ha prodotto la comunicazione di assunzione della lavoratrice, indirizzata al centro per l'impiego di Rossano, nella quale la società attesta che il suo titolo di studio era, per l'appunto, la “laurea” in “economia aziendale”;
3) all'insegnamento impartito da Cass. n. 8952/2018 in un caso analogo2, secondo cui, ai fini del diritto all'inquadramento superiore che il contratto collettivo assicura ai dipendenti addetti ad attività inerenti alla laurea di cui sono in possesso, è sufficiente che esista un collegamento tra la prestazione lavorativa e le materie del corso di laurea e del titolo di studio universitario conseguito dal lavoratore: com'è nel caso di specie, in cui, per ammissione della stessa società resistente, la lavoratrice ricorrente, negli anni di interesse, ha curato la “registrazione delle scritture contabili in partita doppia” e l'inserimento degli “ordini di forniture e materiale sul portale telematico”, essendo quindi irrilevante tanto il grado di complessità di tali compiti, tanto il livello di responsabilità che il loro esercizio implicava.
Pag. 3 di 6 8. Irrilevante, ai fini del diritto al trattamento retributivo coerente con il superiore inquadramento professionale rivendicato, è il demansionamento che, in un altro giudizio, la lavoratrice ha denunciato di aver subito nell'anno 2012. Ciò perché, ai sensi dell'art. 2103 c.c., l'eventuale assegnazione illegittima della lavoratrice a mansioni inferiori non pregiudica il suo diritto a percepire il trattamento retributivo pertinente alla qualifica professionale che le competeva.
9. Con il secondo motivo d'appello, la ricorrente censura la decisione del tribunale di accordarle il compenso per il lavoro straordinario che sostiene di aver sempre prestato, tra il maggio 2010 e l'ottobre 2012, nei soli limiti in cui ciò risulta dai
“fogli presenza” che ha potuto produrre e che per l'anno 2012 sono solo quelli del mese di ottobre. Denuncia la mancata considerazione delle ulteriori risultanze probatorie che confortano quanto essa aveva allegato in merito.
10. Il motivo è fondato perché la circostanza che a decorrere dall'11 maggio
2010 anche la ricorrente, al pari di tutti gli altri “dipendenti tecnici/amministrativi” della società, fu obbligata a lavorare non solo nelle giornate dal lunedì al venerdì (per cinque ore al mattino e per tre ore e mezza al pomeriggio), ma anche in quella di sabato (per quattro ore), e dovette quindi garantire quel “monte ore”3, è stata provata:
1) per documenti – in quanto essa ha prodotto il relativo ordine di servizio che imponeva quel surplus orario di sei ore e mezzo, di cui quattro nella giornata di sabato, rispetto alle 40 ore settimanali di lavoro ordinario;
2) per testimoni – in quanto quest'ultima circostanza è stata confermata dal teste
, già “dipendente e consigliere di amministrazione della cooperativa Testimone_1 sino al 21.1.2016”, il quale ha dichiarato che la ricorrente “lavorava per minimo 8 ore al giorno” e, “nel periodo di vigenza dei fogli presenza”4, “la ricorrente lavorava anche il sabato mattina”, così come facevano anche gli altri impiegati (“lavoravano gli impiegati amministrativi e tecnici anche il sabato mattina, secondo il contenuto dei fogli presenza”). La sua deposizione, precisa e particolareggiata, si apprezza più attendibile di quella resa dagli altri due testimoni escussi, e Testimone_2 Tes_3
, perché nulla essi (che ancora lavorano alle dipendenze dell'appellata) hanno
[...]
Pag. 4 di 6 saputo dire in merito all'anzidetto ordine di servizio, che pur avevano sottoscritto per ricevuta, e la cui effettiva attuazione è dimostrata dai “fogli presenza” valorizzati dal tribunale a fini di prova;
3) per presunzioni – in quanto il fatto (dimostrato dai ridetti “fogli presenza”) che la giornata di sabato è annoverata tra quelle lavorative nei periodi antecedenti (sino a dicembre 2011) e successivi (ottobre 2012) al segmento temporale per il quale mancano i “fogli presenza”, conforta ulteriormente il convincimento che anche nel segmento temporale intermedio la ricorrente abbia prestato lavoro straordinario nella giornata di sabato, oltre ad averlo fatto per mezz'ora negli altri giorni feriali. D'altronde, milita in questo senso l'unitario apprezzamento delle anzidette risultanze documentali (l'ordine di servizio dell'11.5.2010) e testimoniali (la deposizione del con la mancata Tes_1 produzione, da parte della società resistente, dei “fogli presenza” relativi a quello stesso periodo intermedio che comprovino che solo in esso la ricorrente non abbia prestato lavoro straordinario, avendolo invece abitualmente fatto sia prima che dopo.
11. Accertati i crediti retributivi che la ricorrente rivendica, ai fini della loro quantificazione assume rilevanza decisiva il fatto che i conteggi operati in ricorso non sono stati specificamente contestati dalla controparte. Essa non ha infatti censurato i relativi criteri di calcolo, non ne ha indicato altri, né ha offerto una commisurazione diversa dei crediti azionati5.
Pag. 5 di 6 12. Ne consegue la condanna della società appellata al pagamento dell'importo complessivo di 22.331,42 euro (di cui 10.230 euro per le mansioni superiori svolte e
12.101,42 euro per lo straordinario prestato), da maggiorarsi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione dell'entità del decisum, si liquidano come da dispositivo.
14. Le spese della consulenza contabile espletata in primo grado restano a carico dell'appellata, come già statuisce la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 09/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1407/2023, pubblicata in data 07/09/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la società appellata a corrispondere all'appellante la somma complessiva di
22.331,42 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'appellata a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in
2.700 euro per il primo grado e in 3.000 euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 18/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La clausola collettiva così recita nella parte di interesse: “I laureati … in specialità amministrative
(dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) … non possono essere inquadrati, in sede di assunzione, in categoria inferiore al V livello … sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio. Il titolo di studio deve essere presentato all'impresa all'atto dell'assunzione”. 2 Così massimata: “Ai fini del diritto all'inquadramento nella 5° categoria prevista dall'art. 11 del c.c.n.l.
Metalmeccanici piccola e media industria, il riferimento alle attività inerenti alla laurea, ivi contenuto, concerne esclusivamente l'esistenza di un collegamento tra la prestazione lavorativa e le materie del corso di laurea e del titolo di studio universitario conseguito dal lavoratore, restando irrilevante che le mansioni svolte abbiano un particolare grado di complessità e responsabilità”. 3 Si legge nella disposizione di servizio: “Dando per scontato il massimo impegno nell'attività lavorativa, il monte ore di cui sopra (id est 46 ore e mezza alla settimana) è, naturalmente, il minimo da garantire”. 4 Ossia sino a quando lavorò la ricorrente, giacché il teste ha riferito che “da quando la dr.ssa non Pt_1 era più presente questi fogli sono stati soppressi”. 5 Cass. 5949/2018: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi …”. Cass. 4051/2011: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”. Vds. anche Cass. 85/2003:
“Nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, cod. proc. civ., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati”.