Ordinanza cautelare 28 maggio 2015
Decreto cautelare 4 agosto 2015
Ordinanza cautelare 18 settembre 2015
Sentenza 11 novembre 2015
Ordinanza cautelare 1 aprile 2016
Parere definitivo 20 ottobre 2016
Rigetto
Sentenza 10 luglio 2017
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2020
Rigetto
Sentenza 26 ottobre 2020
Inammissibile
Sentenza 19 luglio 2021
Parere sospensivo 28 dicembre 2021
Parere definitivo 3 marzo 2025
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Lecce, che nel 2020 ha denegato la proroga della concessione demaniale marittima fino al 2033 in forza dell'allora vigente art. 1, comma 682, della l. n. 145 del 2018 richiesta dall'odierno appellato, Andrea Caretto, titolare di detta concessione, il quale esercita l'attività di stabilimento balneare in Lecce, località Spiaggiabella. 1.1. In prossimità della scadenza del titolo concessorio alla data del 31 dicembre 2020, l'interessato ha infatti proposto una istanza al Comune di Lecce al fine di conseguire la proroga fino al 31 dicembre 2033 ai sensi del già richiamato art. 1, …
Leggi di più… - 2. Il caso "Diasorin" e il Tar LombardiaSaul Monzani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Le "collaborazioni" tra strutture pubbliche ed operatori privati nel campo biomedico e la necessaria osservanza dei principi dell'evidenza pubblica (nota a T.A.R Lombardia Milano, sez. I, 8 giugno 2020, n. 1006) Saul Monzani sommario: 1. La questione oggetto di ricorso e la verifica dei presupposti dell'azione. - 2. La specifica disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 3. La qualificazione giuridica della convenzione contestata in base al suo contenuto concreto e alla luce della normativa specifica. - 4. La sottoposizione ai principi generali dell'evidenza pubblica della convenzione contestata quale contratto pubblico attivo e/o quale concessione di …
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Le "collaborazioni" tra strutture pubbliche ed operatori privati nel campo biomedico e la necessaria osservanza dei principi dell'evidenza pubblica (nota a T.A.R Lombardia Milano, sez. I, 8 giugno 2020, n. 1006) Saul Monzani sommario: 1. La questione oggetto di ricorso e la verifica dei presupposti dell'azione. - 2. La specifica disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 3. La qualificazione giuridica della convenzione contestata in base al suo contenuto concreto e alla luce della normativa specifica. - 4. La sottoposizione ai principi generali dell'evidenza pubblica della convenzione contestata quale contratto pubblico attivo e/o quale concessione di …
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Le "collaborazioni" tra strutture pubbliche ed operatori privati nel campo biomedico e la necessaria osservanza dei principi dell'evidenza pubblica (nota a T.A.R Lombardia Milano, sez. I, 8 giugno 2020, n. 1006) Saul Monzani sommario: 1. La questione oggetto di ricorso e la verifica dei presupposti dell'azione. - 2. La specifica disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 3. La qualificazione giuridica della convenzione contestata in base al suo contenuto concreto e alla luce della normativa specifica. - 4. La sottoposizione ai principi generali dell'evidenza pubblica della convenzione contestata quale contratto pubblico attivo e/o quale concessione di …
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Le "collaborazioni" tra strutture pubbliche ed operatori privati nel campo biomedico e la necessaria osservanza dei principi dell'evidenza pubblica (nota a T.A.R Lombardia Milano, sez. I, 8 giugno 2020, n. 1006) Saul Monzani sommario: 1. La questione oggetto di ricorso e la verifica dei presupposti dell'azione. - 2. La specifica disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 3. La qualificazione giuridica della convenzione contestata in base al suo contenuto concreto e alla luce della normativa specifica. - 4. La sottoposizione ai principi generali dell'evidenza pubblica della convenzione contestata quale contratto pubblico attivo e/o quale concessione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00147/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00694/2021
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal -OMISSIS-contro la Questura di -OMISSIS- per l’annullamento del verbale con il quale è stato ammonito;
LA SEZIONE
Vista la nota n.MI-123-U-UTGC-3-2021-72 dell’08.06.2021 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il parere n. 01986/2021 del 22.9.21 con il quale è stata respinta l’istanza cautelare;
Vista la relazione ministeriale datata 11.1.22;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;
Premesso in fatto:
1.-Il -OMISSIS-propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del processo verbale del 27.4.2021, notificato in pari data, con cui egli è stato ammonito, con l’invito “a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo che in caso di reiterazione dei suddetti comportamenti la pena prevista per il delitto di cui all’articolo 612 bis del c.p. reclusione da 6 mesi a 5 anni è aumentata e procedibile d’ufficio”.
2.-Il provvedimento è stato adottato dalla Questura di -OMISSIS- in relazione alla procedura di separazione avviata dalla moglie del ricorrente a seguito del deterioramento dei rapporti coniugali.
3.-Il ricorrente deduci diversi profili di illegittimità:
incompetenza; violazione di legge, con riferimento all’articolo 3 del decreto legge 14.8.2013 n.93, convertito in legge 15.10.2013 n.119; violazione di legge, con riferimento all’articolo 3 della legge n.241/1990; eccesso di potere, per errore in procedendo, difetto dei presupposti, sviamento causale, difetto di motivazione, carenza di potere.
4.-Egli motiva l’istanza di sospensiva evidenziando “il danno grave ed irreparabile nella natura del provvedimento che interferisce pesantemente sul giudizio di separazione in corso, avendo idoneità a sviare la valutazione del giudice civile su elementi cruciali e dirimenti ai fini del decidere”.
5.-L’Amministrazione, nella prima relazione, rileva che “il ricorrente non produce alcun documento che evidenzi la sussistenza, nella fattispecie, di pregiudizi gravi e irreparabili” e propone il rigetto dell’istanza di sospensiva, riservandosi di trasmettere la relazione ministeriale appena avrà ricevuto la documentazione prodotta dal ricorrente e le controdeduzioni della competente Prefettura.
6.-Con parere 01986/2021, reso nell’adunanza del 22.9.21, è stata rigettata l’istanza cautelare, “fermo restando l’obbligo del Ministero di fornire la definitiva relazione di merito”.
7.- Il Ministero assolve all’incombente istruttorio e, con relazione datata 11.1.22, eccepisce la inammissibilità del ricorso perché avverso atto non definitivo.
Considerato in diritto:
1.- Il provvedimento impugnato concerne un decreto del questore di -OMISSIS- con il quale, “ essendo emerse dagli atti e dall'attività istruttoria diverse condotte di violenza fisica e psicologica, non episodiche, riconducibili nell'ambito di violenza domestica verificatesi, pertanto, in seno all'ambito familiare, poste in essere dal -OMISSIS- nei confronti della coniuge, ripetute in maniera ricorrente nel tempo fino a tutt'oggi e confermate dalle informazioni testimoniali assunte ”, il ricorrente è stato ammonito “ a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo che in caso di reiterazione dei suddetti comportamenti, la pena prevista per il delitto di cui all'art. 612 bis di c.p., reclusione da 6 mesi a 5 anni, è aumentata e si procedibile d'ufficio .”
2.- Il decreto riporta pure la dicitura finale della ricorribilità dell’atto al “Prefetto di -OMISSIS- entro 30 giorni dalla notificazione”, oppure il ricorso “al T.A.R. Calabria, per motivi di legittimità, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla stessa data di notificazione”.
3.- Ne segue che il provvedimento era suscettibile di gravame amministrativo, per vizi di legittimità e di merito, dinanzi all’autorità prefettizia. E quindi esso non poteva formare oggetto di impugnazione diretta tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo riservato, ai soli atti amministrativi definitivi, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
4. La presenza della clausola contenente l’indicazione dei mezzi impugnatori utilizzabili, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, con la quale il destinatario dell’atto è stato espressamente avvertito riguardo ai rimedi esperibili (nella specie il ricorso gerarchico), esclude che al ricorrente possa essere concesso il beneficio dell’errore scusabile, ai fini della rimessione in termini per la proposizione del ricorso gerarchico.
5. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Esprime l’avviso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella De Miro | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.