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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 17214/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio composto dai seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 17214/2024 R.G.V.G., avente come oggetto: “adozione di maggiorenne”
promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.11.1936, elettivamente domiciliata a Castel Mella (BS), presso lo studio dell'Avv. Manuele
Canigiula, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per l'adozione di:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.9.2024 chiedeva di adottare ai sensi Parte_1 Controparte_1 degli artt. 291 ss c.c. All'udienza del 31.1.2025, acquisite le informazioni di pubblica sicurezza sull'adottante, comparivano quest'ultima e l'adottando, che prestavano il loro consenso, oltreché Testimone_1
moglie di che dava il proprio assenso, e, la causa veniva rimessa al Collegio
[...] Controparte_1 in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Sono stati, infatti, manifestati il consenso dell'adottante, e quello dell'adottando, Parte_1
a norma dell'art. 296 c.c., nonché l'assenso della moglie dell'adottando, Controparte_1 [...]
(cfr. doc. n. 3), ai sensi dell'art. 297, comma 1, c.c. Testimone_1
I genitori biologici dell'adottando, invece, sono entrambi deceduti (cfr. certificato di nascita dell'adottando da cui risultano genitori e allegato quale Persona_1 Testimone_2 documento n. 1, e certificati di morte degli stessi allegati quali documenti numeri 5 e 6).
La ricorrente, inoltre, è nata nel 1936, mentre l'adottando è nato nel 1969, pertanto, fra adottante e adottando risulta rispettata la differenza di età prescritta dall'art. 291 c.c.
Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi di in primo Controparte_1 luogo, da un punto di vista affettivo, considerato che l'adottante è vedova in seconde nozze del padre biologico dell'adottando, e con loro convivente sin da quando quest'ultimo aveva tre anni, quindi, fa già parte del suo nucleo familiare.
L'adozione conviene a anche da un punto di vista economico e sociale, poiché, dalle Controparte_1 informazioni di polizia assunte, è emerso che l'adottante risulta pensionata e titolare di proprietà immobiliari, e priva di segnalazioni tali da mettere in dubbio la sua buona condotta, nonché esente da pregiudizi penali e di polizia.
Il fascicolo è stato messo in visibilità al P.M. che non ha fatto pervenire parere contrario.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottando con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultimo e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
“l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (cfr. Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione, l'adottato, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il cognome
“ , che aggiungerà al proprio : la Corte Costituzionale, con sentenza Parte_1 CP_1
n. 135/2023, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c. (secondo cui l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio) nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, circostanza verificatasi nel caso di specie (cfr. verbale dell'udienza del 31.1.2025).
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, attesa la natura non contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia fa luogo all'adozione di (c.f. Controparte_1
) da parte di (c.f. ; C.F._2 Parte_1 C.F._3
Dispone che l'adottando assuma il cognome dell'adottante, “ , aggiungendolo al Parte_1 proprio, , così che egli assuma il cognome . CP_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui l'atto di nascita dell'adottato è stato trascritto, per l'annotazione a margine dell'atto stesso.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 10.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio composto dai seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 17214/2024 R.G.V.G., avente come oggetto: “adozione di maggiorenne”
promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.11.1936, elettivamente domiciliata a Castel Mella (BS), presso lo studio dell'Avv. Manuele
Canigiula, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per l'adozione di:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.9.2024 chiedeva di adottare ai sensi Parte_1 Controparte_1 degli artt. 291 ss c.c. All'udienza del 31.1.2025, acquisite le informazioni di pubblica sicurezza sull'adottante, comparivano quest'ultima e l'adottando, che prestavano il loro consenso, oltreché Testimone_1
moglie di che dava il proprio assenso, e, la causa veniva rimessa al Collegio
[...] Controparte_1 in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Sono stati, infatti, manifestati il consenso dell'adottante, e quello dell'adottando, Parte_1
a norma dell'art. 296 c.c., nonché l'assenso della moglie dell'adottando, Controparte_1 [...]
(cfr. doc. n. 3), ai sensi dell'art. 297, comma 1, c.c. Testimone_1
I genitori biologici dell'adottando, invece, sono entrambi deceduti (cfr. certificato di nascita dell'adottando da cui risultano genitori e allegato quale Persona_1 Testimone_2 documento n. 1, e certificati di morte degli stessi allegati quali documenti numeri 5 e 6).
La ricorrente, inoltre, è nata nel 1936, mentre l'adottando è nato nel 1969, pertanto, fra adottante e adottando risulta rispettata la differenza di età prescritta dall'art. 291 c.c.
Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi di in primo Controparte_1 luogo, da un punto di vista affettivo, considerato che l'adottante è vedova in seconde nozze del padre biologico dell'adottando, e con loro convivente sin da quando quest'ultimo aveva tre anni, quindi, fa già parte del suo nucleo familiare.
L'adozione conviene a anche da un punto di vista economico e sociale, poiché, dalle Controparte_1 informazioni di polizia assunte, è emerso che l'adottante risulta pensionata e titolare di proprietà immobiliari, e priva di segnalazioni tali da mettere in dubbio la sua buona condotta, nonché esente da pregiudizi penali e di polizia.
Il fascicolo è stato messo in visibilità al P.M. che non ha fatto pervenire parere contrario.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottando con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultimo e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
“l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (cfr. Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione, l'adottato, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il cognome
“ , che aggiungerà al proprio : la Corte Costituzionale, con sentenza Parte_1 CP_1
n. 135/2023, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c. (secondo cui l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio) nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, circostanza verificatasi nel caso di specie (cfr. verbale dell'udienza del 31.1.2025).
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, attesa la natura non contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia fa luogo all'adozione di (c.f. Controparte_1
) da parte di (c.f. ; C.F._2 Parte_1 C.F._3
Dispone che l'adottando assuma il cognome dell'adottante, “ , aggiungendolo al Parte_1 proprio, , così che egli assuma il cognome . CP_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui l'atto di nascita dell'adottato è stato trascritto, per l'annotazione a margine dell'atto stesso.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 10.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri