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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Casoli il 21.4.1987, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Selenia Staniscia
E
n. ad Atessa il 21.12.1989, CF Controparte_1
difeso dall'Avv. Angela Auriemma C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
6.5.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- vista la sentenza non definitiva di separazione n. 54/2024;
- viste le risultanze della CTU a firma dell'Architetto ; Persona_1
- rilevato che i coniugi all'udienza del 27.3.2025, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 6.5.2024, del seguente preciso tenore:
pagina 1 di 9 I coniugi verranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali mutamenti della propria attuale residenza;
la figlia minore, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi ex art. 337 ter, II comma c.c., e vivrà con la madre presso l'attuale residenza coniugale sita in Via Montemarcone n.58 – Atessa (Chieti), che rimarrà, dunque, assegnata, nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente e, in ogni caso, fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, con tutti i mobili, gli arredi e le relative pertinenze, alla SI.ra con consequenziale trascrizione del proprio Parte_1 diritto di abitazione sull'immobile e, successivamente, sulla quota parte che rimarrà intestata al SI. , identificato al N.C.E.U. del predetto CP_1
Comune al foglio 15, part. 334, sub. 11, piano 1, cat. A/2;
IN MERITO ALLA CASA CONIUGALE E AI RISPETTIVI FINANZIAMENTI
ATTIVI
Fermo quanto sopra in merito al diritto di abitazione sull'intero da parte della SI.ra , attualmente la casa coniugale è di proprietà per Parte_1
l'intero del SI. , il quale con il presente atto intende cedere Controparte_1 la quota di proprietà pari ad 1/2 in favore della SInora che ne Parte_1 sostiene già il pagamento, per la metà, delle rate del mutuo cointestato, ancora in essere, pari a complessivi euro 452,00 mensili.
Le parti danno atto che la cessione a titolo gratuito della quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile in favore della SI.ra è connesso e Parte_1 funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi. Pertanto, il SI. CP_1
dichiara di trasferire, come in effetti trasferisce, a titolo gratuito,
[...] alla SI.ra , che accetta, la quota pari ad ½ della proprietà Parte_1 dei seguenti beni immobiliari siti in Atessa alla Via Montemarcone n. 58 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli accessori, adiacenze, dipendenze, pertinenze, aggiunte e migliorie, servitù attive e passive ove esistenti, diritti, oneri ragione ed azioni come per legge e precisamente:
pagina 2 di 9 - appartamento posto al piano primo, della consistenza di sette vani e mezzo catastali, confinante con scala condominiale, con strada Provinciale su due lati, con la p.lla 336, salvo altri, distinto in Catasto Fabbricati del
Comune di Atessa (CH) ed identificato al foglio 15, part. 334, sub. 11, piano 1, cat. A/2, cl. 2, cons, vani 7,5, superficie catastale mq 135 con rendita catastale € 581,01;
- locale autorimessa, posto al piano seminterrato della consistenza catastale di mq 32, confinante con scala condominiale, con strada
Provinciale su due lati, con la p.lla 336, salvo altri, distinto in Catasto
Fabbricati del Comune di Atessa (CH) ed identificato al foglio 15, part. 334, sub. 35 (ex sub. 18), piano S1, cat. C/6, cl. 1, cos. Mq 32, superficie catastale mq 38 e con rendita catastale € 95,85;
Le unità immobiliari descritte sono state acquistate dal SI. CP_1
, in data 04.03.2020, con atto per Notaio Dott. Rep. n.
[...] Persona_2
6515, Racc. n. 3900, registrato in Lanciano in data 06.03.2020 al n. 676, serie 1T, trascritto a Chieti il 06.03.2020 ai n.ri 4171 R.G. e n. 3222 R.P. al prezzo di € 95.000,00; *Ai sensi e per gli effetti della L. 28 febbraio 1985 n.
47 e del D.P.R. n. 380/2001 e ss. modifiche, il SI. dichiara che il CP_1 fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stato edificato in virtù dei seguenti titoli edilizi tutti rilasciati dal Comune di Atessa e che si allegano in copia e garantisce, sotto la propria personale responsabilità, che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sue piena e libera commerciabilità: - concessione edilizia prot.
n. 5076, pratica n. 123, rilasciata in data 27.05.1977; - concessione edilizia n. 158, pratica edilizia n. 158, prot. n. 5500, rilasciata in data
29.05.1980; - concessione edilizia n. 269, pratica edilizia n. 269, prot. n.
10324, rilasciata in data 27.10.1980; - autorizzazione di abitabilità n. 31 rilasciata dal Comune di Atessa (CH) in data 19.08.1980; - concessione edilizia in sanatoria n. 230/1/A, pratica n. 356, rilasciata in data
08.07.1996; - S.C.I.A. prot. n. 20839 presentata al Comune di Atessa (CH) in data 02.10.2019; - S.C.A.G.I. prot. n. 26181, presentata al Comune di
Atessa (CH) in data 23.11.2023 e integrazione di cui al prot. n. 27888
pagina 3 di 9 presentata al medesimo Comune in data 18.12.2023 e relativo parere favorevole;
Il SI. dichiara che successivamente gli immobili non hanno subito CP_1 alcuna modifica o variazione. * Il cedente SI. , quale Controparte_1 intestatario degli immobili oggetto di trasferimento, si riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositati in catasto e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente all'attestazione di conformità rilasciata dall'Ingegnere quale responsabile del Servizio, in cui si Persona_3 certifica che gli immobili sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevanti e che, pertanto, lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate ivi allegate;
Il SI. dichiara Controparte_1 che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica del
05/11/2019 a firma del RA , a tutt'oggi in vigore. Il SI. CP_2
, prestando le garanzie di legge, trasferisce la quota parte Controparte_1 degli immobili liberi da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo n. 0E53045217100 acceso dai coniugi per l'importo di
€ 75.000,00, con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con atto del 04/03/2020 per Notaio . Atteso che il trasferimento della quota pari ad ½ Persona_2 della proprietà viene effettuata a titolo gratuito, si indica e si dichiara che il valore degli immobili, per l'intero, sulla base della rendita catastale attribuita agli stessi, è pari ad € 67.150,00 per l'appartamento ed €
11.100,00 per il locale autorimessa. Tale cessione della quota di proprietà, infra-quinquennale, così come ritenuto dalla Corte di legittimità, non comporta la decadenza dei benefici fiscali goduti all'atto di acquisto dell'intera proprietà (Cass. Civ. Sez. V Tributaria n. 13340/16, conformi:
Cass. Civ. nn. 22023/17, 5156/16). Le parti, per quanto possa occorrere trattandosi di trasferimento a titolo gratuito, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin d'ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunciando, altresì, parte cedente, a qualsiasi pagina 4 di 9 iscrizione di ipoteca ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Le parti sono altresì rese edotte che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione dei seguenti accordi e il conseguente rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forma adeguata innanzi al notaio ai fini della trasferibilità e, all'uopo, in tale eventualità il SI. si impegna a sostenerne i costi. Le parti altresì sì CP_1 impegnano a curare nel modo più celere la trascrizione e la voltura del verbale con gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente ufficio/agenzia del territorio della pubblicità immobiliare, esonerando il
Cancelliere e il Giudice dalla relativa responsabilità e a depositare presso la Cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio. Si precisa che la cessione in questa sede di detta quota di proprietà, infra-quinquennale, così come ritenuto dalla Corte di legittimità, non comporta la decadenza dei benefici fiscali goduti all'atto di acquisto dell'intera proprietà (Cass. Civ. Sez. V Tributaria n. 13340/16, conformi: Cass. Civ. nn. 22023/17, 5156/16). Le parti dichiarano che, per il trasferimento, a titolo gratuito, come innanzi indicato intendono avvalersi, ai sensi dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e come da orientamenti seguiti dalla Suprema Corte, della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo.
Con particolare riferimento alle utenze relative alla casa coniugale, le stesse saranno onerate esclusivamente dalla SI.ra , che vi sta già Parte_1 provvedendo, in qualità di utilizzatrice della casa, la quale ha effettuato anche relativa voltura in data 03/02/2024. Le spese condominiali, previa cessione della quota-parte della casa coniugale, saranno sostenute al 50% da entrambe le parti, così come in caso di futura vendita del predetto pagina 5 di 9 immobile, il ricavato sarà diviso al 50% tra le stesse. Altresì i coniugi, sempre di comune accordo, sosterranno al 50% tutti i finanziamenti ancora attivi indipendentemente dalla intestazione e precisamente: finanziamento per mobilia euro 183,00; finanziamento in anticipo per acquisto casa euro
296,00; n.4 assicurazioni intestate sia al SI. che alla SI. CP_1 [...]
per un totale pari a euro 90,81. Le somme che verranno recuperate Pt_1
e/o rimborsate annualmente in favore del SI. , per le agevolazioni CP_1 di cui lo stesso ha usufruito per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa nonché il recupero degli interessi passivi sul mutuo, verranno corrisposte per la quota pari al 50% in favore della SI.ra . In Parte_1 merito si precisa che, i conti cointestati verranno chiusi e le somme ivi giacenti saranno ripartite tra il SI. e la SI.ra per quanto CP_1 Parte_1 di diritto.
In limine, nella malaugurata ipotesi in cui l'istituto di credito non dovesse acconsentire alla rimozione del SI. quale cointestatario del conto CP_1 postale relativo alla polizza assicurativa sulla pensione della SI. , Parte_1 essendo quest'ultima l'unica beneficiaria sarà la stessa a sostenerne tutti i relativi oneri.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MINORE
Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore euro 300,00 (trecento) mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal 25/03/2024. Il versamento del detto contributo nel mantenimento dei figli dovrà essere versato dal SI. alla SI.ra CP_1 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 seguenti coordinate bancarie: IT72 O030 6977 6011 0000 0003 742. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di
Lanciano del 27.12.2018 che si rifà a quello del CNF ivi allegato. L'assegno unico e universale sarà trattenuto, di comune accordo, al 100% dalla SI.ra in deroga alle disposizioni dettate dalla circolare INPS;
Parte_1
pagina 6 di 9 entrambi i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso irrevocabile al rilascio del passaporto personale, nonché all'inserimento della figlia minore nel passaporto di ciascuno di essi, impegnandosi, in ogni caso, a sottoscrivere le autorizzazioni che dovessero essere richieste dalle autorità preposte;
fermo quanto sopra concordato, nessun contributo per il mantenimento viene disposto in favore dei coniugi in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti in quanto abili al lavoro e non in stato di bisogno;
IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE “NON
COLLOCATARIO”
Vista la tenera età della minore , fino a quando non avrà compiuto gli Per_4 anni 3, il padre potrà esercitare il diritto di visita frequentando la figlia di comune accordo con la madre senza pernotto e in caso di conflitto verrà seguito il seguente calendario:
- 1ª e 3ª settimana del mese tre volte a settimana e precisamente il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 16.00 fino alle 19.00;
- 2ª e 4ª settimana del mese il venerdì, il sabato e la domenica dalle 17.00 alle 20.00;
Mentre dopo il compimento dei tre anni d'età il padre potrà esercitare il diritto di visita di comune accordo con la SI.ra secondo le Parte_1 eSIenze della minore nonché le sue eSIenze lavorative includendo a settimane alternate un pernotto e in caso di conflitto dovrà essere seguito il seguente calendario:
- 1ª e 3ª settimana del mese: martedì, giovedì e sabato dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00.
- 2ª e 4ª settimana del mese: il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 19.00 e dalle ore 16.00 del sabato pomeriggio sino alle ore
19.00 della domenica con pernotto presso il padre;
Tutto quanto predetto, tuttavia potrà subire variazioni che dovranno essere previamente concertate tra i genitori in ragione delle rispettive eSIenze di lavoro;
pagina 7 di 9 REGOLAMENTAZIONE DELLE VACANZE ESTIVE, FESTIVITA' E
COMPLEANNI
Le vacanze estive o in altre stagioni dell'anno, potranno essere trascorse, con ciascun genitore per 14 giorni anche non consecutivi. Le parti si comunicheranno per iscritto, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, i giorni prescelti. In detto periodo, se consecutivo, rimarrà sospesa la calendarizzazione di cui al punto precedente. Fino al compimento del terzo anno di vita della bambina, anche in detto periodo, verrà escluso il pernotto con il padre. Durante i detti periodi di ferie, ciascuno dei coniugi avrà
l'obbligo di informare l'altro della località ove la minore sarà condotta al di fuori delle rispettive residenze e di assicurare il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente (moderatamente); Il compleanno e l'onomastico della minore sarà festeggiato insieme al padre ad alla madre, salvo diverso accordo tra i genitori. In caso di disaccordo tra essi genitori, secondo le seguenti modalità: il primo anno il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre e l'anno successivo il compleanno con il padre e l'onomastico con la madre, e così via via ad anni alterni;
Il compleanno del padre sarà festeggiato con il padre e quello della madre con la madre. La figlia , viste le festività appena trascorse durante l'anno corrente Per_4
(2023), volendo seguire il principio dell'alternanza in caso di conflitto, nel
2024 saranno così trascorse:
- l' (08/12), la Vigilia di Natale (24/12), il Persona_5
Capodanno (01/01) e la vigilia dell'Epifania (05/01) starà con la madre;
la vigilia della Immacolata Concezione (07/12), il giorno di Natale (25/12), la fine dell'anno (31/12) e L'Epifania (06/01) con il padre. L'anno successivo i genitori alterneranno le feste e così via per gli anni a venire. Nel periodo
Pasquale la figlia starà con la madre il venerdì Santo ed il giorno di Pasqua mentre il sabato Santo ed il lunedì dell'Angelo con il padre.
L'anno successivo i genitori alterneranno le feste e così facendo per gli anni a seguire.
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle eSIenze familiari;
pagina 8 di 9 - rilevato che le parti, ottemperando al suoggerimento del CTU, hanno provveduto a far redigere, in data 14.3.2025, ad un professionista di fiducia l'attestazione di prestazione energetica dell'immobile da trasferire
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dispone che le condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, regolamentino la separazione di e Parte_1 CP_1
.
[...]
Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza a trattazione scritta del 5.5.2026, con termine fino alle 10.00 di tale data per il deposito di note scritte di udienza.
Così deciso in Lanciano il 14.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 9 di 9