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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
6367/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N.R.G. 6367/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 6367/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 telematicamente all' atto di opposizione, dall'Avv. Nicola Ricci, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Marigliano (Na), al Corso Umberto I, n. 381;
-opponente
pagina 1 di 6 contro
c.f.: e partita IVA ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luisa Maresca, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Angelo, in Napoli alla Via G. Porzio, n. 4;
-opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1603/2022, emesso in data 03.08.2022 dal Tribunale di Nola, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 20.194,60, a titolo di saldo del Controparte_1 rapporto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, n. 463914, stipulato tra l'attore e oggetto di cessione in favore della ricorrente, oltre interessi ed onorari. Controparte_2
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per omessa prova in ordine alla titolarità del credito, nonché l'inesigibilità del credito, stante l'onere per la cessionaria di preventiva escussione del datore di lavoro (venendo in rilievo un' ipotesi di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio); ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio ed ha eccepito l' infondatezza e genericità dell' opposizione, Controparte_1
avendo fornito la prova della propria legittimazione attiva e della esistenza di un credito esigibile, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1603/2022, con vittoria di spese di lite.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
pagina 2 di 6 Deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda, atteso che le parti hanno correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (si veda il verbale di mediazione del 12 giugno 2023).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa,
l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e
Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi, deve osservarsi che l'opposta, attrice in senso sostanziale, ha fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria ex art. 2697 c.c., mentre l'opponente non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della avversa pretesa.
Sotto il primo profilo, l'opposta ha depositato documentazione idonea a comprovare la propria pretesa creditoria, e segnatamente: contratto di finanziamento del 24.09.2009; piano di ammortamento del pagina 3 di 6 26.10.2009, sottoscritto dall' opponente;
estratto conto certificato ex art. 50 TUB, dal quale emerge la esistenza di un debito residuo pari a quello oggetto di ingiunzione.
Quanto alla titolarità della posizione creditoria, contestata da parte opponente, occorre dare atto che la opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, documentazione comprovante la propria legittimazione attiva, segnatamente: comunicazione di cessione del credito contratto n. 09102966 del 23/09/2009 intervenuta tra e proveniente dalla cedente (doc. 7); avviso di cessione del credito CP_2 CP_3
da ad pubblicato in G.U. del 18.04.2017 (all. 8); stralcio dell' Controparte_4 Controparte_5
elenco dei crediti ceduti, dai quali risulta la posizione in oggetto (all. 9).
In particolare, la ricorrente ha depositato l' estratto della G.U., (Parte seconda, n. 45 del 18.04.2017: all.
n. 8), contenente un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario, che dispone: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; inoltre, al comma 4 è stabilito che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.1264 del Codice civile”.
Nel richiamato avviso la rendeva noto di aver concluso in data 11 ottobre 2016 con la Controparte_5
, succursale italiana (" ), col quale si era resa cessionaria pro soluto, di un Controparte_4 CP_3
portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco, relativi a finanziamenti assistiti da cessione del quinto;
nel documento, inoltre, è espressamente indicato che oggetto di cessione sono tutti
“i crediti monetari ed i diritti, relativi a e derivanti da, tutti i Finanziamenti assistiti da Cessione dello
Stipendio, Finanziamenti assistiti da Cessione della Pensione e Finanziamenti assistiti da Delegazione di Pagamento che alla Data di Valutazione soddisfano i seguenti criteri:
(i) Finanziamenti originariamente concessi da una delle seguenti entità: a) Cap. Ital. Fin. S.p.A.; o
b) (ii) Con riferimento ai Finanziamenti concessi dalle entità di cui ai paragrafi da CP_6 CP_7
a) a h) che precedono, i crediti monetari rilevanti e i diritti che sorgono da questi sono stati ceduti a
e (a) i relativi debitori, datori di lavoro e compagnie assicurative hanno ricevuto una lettera CP_3
da mediante la quale veniva notificato loro che i suddetti crediti monetari e diritti erano stati CP_3
ceduti a o a e/o (b) i relativi Finanziamenti sono identificati nella Lista CP_3 Controparte_8
notarizzata”.
pagina 4 di 6 Inoltre, come rilevato la ricorrente ha prodotto l' elenco i dati relativi al contratto di finanziamento stipulato, nonché, il numero di rate da corrispondere ed il relativo importo (v. allegato n. 9).
Tali elementi probatori consentono di ritenere provata la titolarità della posizione creditoria in capo alla ricorrente, anche a tacere dell' eventuale valenza ricognitiva della comunicazione pec inviata a nome dell' opponente dal difensore in data 26.11.2020 (nella quale si legge: “il contratto di delegazione di pagamento del quinto dello stipendio con , il cui credito è stato successivamente ceduto alla CP_2
, in data 24.09.2009, con decorrenza ottobre 2009 e scadenza settembre 2017” . v. CP_1
allegato n. 13).
Va, altresì, disattesa l'eccezione di inesigibilità del credito, eccepita dall' opponente sul presupposto dell' onere di preventiva escussione del datore di lavoro del debitore, venendo in rilievo un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.
Il contratto di finanziamento dall'opponente con la può essere ricondotto allo schema Controparte_2 della delegazione di pagamento, di cui all'articolo 1269 c.c., in base al quale si realizza un accordo fra il debitore (delegante) ed un terzo soggetto (delegato), per cui il primo delega il secondo ad effettuare una determinata prestazione in favore del creditore delegatario.
Trattasi di espressa previsione pattuita dalle parti nel contratto di finanziamento, ove nella sezione
“Documento di sintesi delle più significative condizioni contrattuali”, si legge “DELEGAZIONE DI
PAGAMENTO: Prestito personale a tasso fisso scalare per l'intera durata dell'ammortamento, esigibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione da parte del datore di lavoro e versamento alla
Delegataria (art. 1269 c.c.), previo conferimento da parte del mutuatario al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile (art. 1723 2° comma c.c.)”; è, altresì, allegato al contratto di finanziamento l' “atto di delega” allegato al contratto di finanziamento , con il quale il dipendente delega il proprio datore di lavoro al versamento dell' importo di cui alle rate pattuite in favore della mutuante.
Ciò premesso, in via assorbente rispetto ad ogni questione deve rilevarsi che la ricorrente in monitorio ha fatto valere la cessazione del rapporto lavorativo del con la Ecologia SA.BA. S.r.l., avendo Pt_1 questi modificato la propria posizione lavorativa (punto 4 del ricorso per decreto ingiuntivo: “nelle more, il rapporto di lavoro del sig. con la Ecologia SA.BA. S.r.l. è cessato, senza che sia stato versato, Pt_1 neanche ad estinzione parziale dell'intero debito residuo, il TFR ceduto a garanzia dell'adempimento del finanziamento”; la circostanza non è stata oggetto di contestazione).
pagina 5 di 6 Tale circostanza, pertanto, è idonea a rendere inoperante la delegazione di pagamento, come espressamente previsto nell' atto di delega (allegato al contratto di finanziamento), ove è disposto che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di dimissioni volontarie, la delega si intende revocata a far data dalla cessazione del rapporto.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come modificato dal d. m. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività processuale in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1603/2022 che acquista definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N.R.G. 6367/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 6367/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 telematicamente all' atto di opposizione, dall'Avv. Nicola Ricci, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Marigliano (Na), al Corso Umberto I, n. 381;
-opponente
pagina 1 di 6 contro
c.f.: e partita IVA ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luisa Maresca, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Angelo, in Napoli alla Via G. Porzio, n. 4;
-opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1603/2022, emesso in data 03.08.2022 dal Tribunale di Nola, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 20.194,60, a titolo di saldo del Controparte_1 rapporto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, n. 463914, stipulato tra l'attore e oggetto di cessione in favore della ricorrente, oltre interessi ed onorari. Controparte_2
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per omessa prova in ordine alla titolarità del credito, nonché l'inesigibilità del credito, stante l'onere per la cessionaria di preventiva escussione del datore di lavoro (venendo in rilievo un' ipotesi di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio); ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio ed ha eccepito l' infondatezza e genericità dell' opposizione, Controparte_1
avendo fornito la prova della propria legittimazione attiva e della esistenza di un credito esigibile, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1603/2022, con vittoria di spese di lite.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
pagina 2 di 6 Deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda, atteso che le parti hanno correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (si veda il verbale di mediazione del 12 giugno 2023).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa,
l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e
Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi, deve osservarsi che l'opposta, attrice in senso sostanziale, ha fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria ex art. 2697 c.c., mentre l'opponente non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della avversa pretesa.
Sotto il primo profilo, l'opposta ha depositato documentazione idonea a comprovare la propria pretesa creditoria, e segnatamente: contratto di finanziamento del 24.09.2009; piano di ammortamento del pagina 3 di 6 26.10.2009, sottoscritto dall' opponente;
estratto conto certificato ex art. 50 TUB, dal quale emerge la esistenza di un debito residuo pari a quello oggetto di ingiunzione.
Quanto alla titolarità della posizione creditoria, contestata da parte opponente, occorre dare atto che la opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, documentazione comprovante la propria legittimazione attiva, segnatamente: comunicazione di cessione del credito contratto n. 09102966 del 23/09/2009 intervenuta tra e proveniente dalla cedente (doc. 7); avviso di cessione del credito CP_2 CP_3
da ad pubblicato in G.U. del 18.04.2017 (all. 8); stralcio dell' Controparte_4 Controparte_5
elenco dei crediti ceduti, dai quali risulta la posizione in oggetto (all. 9).
In particolare, la ricorrente ha depositato l' estratto della G.U., (Parte seconda, n. 45 del 18.04.2017: all.
n. 8), contenente un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario, che dispone: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; inoltre, al comma 4 è stabilito che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.1264 del Codice civile”.
Nel richiamato avviso la rendeva noto di aver concluso in data 11 ottobre 2016 con la Controparte_5
, succursale italiana (" ), col quale si era resa cessionaria pro soluto, di un Controparte_4 CP_3
portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco, relativi a finanziamenti assistiti da cessione del quinto;
nel documento, inoltre, è espressamente indicato che oggetto di cessione sono tutti
“i crediti monetari ed i diritti, relativi a e derivanti da, tutti i Finanziamenti assistiti da Cessione dello
Stipendio, Finanziamenti assistiti da Cessione della Pensione e Finanziamenti assistiti da Delegazione di Pagamento che alla Data di Valutazione soddisfano i seguenti criteri:
(i) Finanziamenti originariamente concessi da una delle seguenti entità: a) Cap. Ital. Fin. S.p.A.; o
b) (ii) Con riferimento ai Finanziamenti concessi dalle entità di cui ai paragrafi da CP_6 CP_7
a) a h) che precedono, i crediti monetari rilevanti e i diritti che sorgono da questi sono stati ceduti a
e (a) i relativi debitori, datori di lavoro e compagnie assicurative hanno ricevuto una lettera CP_3
da mediante la quale veniva notificato loro che i suddetti crediti monetari e diritti erano stati CP_3
ceduti a o a e/o (b) i relativi Finanziamenti sono identificati nella Lista CP_3 Controparte_8
notarizzata”.
pagina 4 di 6 Inoltre, come rilevato la ricorrente ha prodotto l' elenco i dati relativi al contratto di finanziamento stipulato, nonché, il numero di rate da corrispondere ed il relativo importo (v. allegato n. 9).
Tali elementi probatori consentono di ritenere provata la titolarità della posizione creditoria in capo alla ricorrente, anche a tacere dell' eventuale valenza ricognitiva della comunicazione pec inviata a nome dell' opponente dal difensore in data 26.11.2020 (nella quale si legge: “il contratto di delegazione di pagamento del quinto dello stipendio con , il cui credito è stato successivamente ceduto alla CP_2
, in data 24.09.2009, con decorrenza ottobre 2009 e scadenza settembre 2017” . v. CP_1
allegato n. 13).
Va, altresì, disattesa l'eccezione di inesigibilità del credito, eccepita dall' opponente sul presupposto dell' onere di preventiva escussione del datore di lavoro del debitore, venendo in rilievo un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.
Il contratto di finanziamento dall'opponente con la può essere ricondotto allo schema Controparte_2 della delegazione di pagamento, di cui all'articolo 1269 c.c., in base al quale si realizza un accordo fra il debitore (delegante) ed un terzo soggetto (delegato), per cui il primo delega il secondo ad effettuare una determinata prestazione in favore del creditore delegatario.
Trattasi di espressa previsione pattuita dalle parti nel contratto di finanziamento, ove nella sezione
“Documento di sintesi delle più significative condizioni contrattuali”, si legge “DELEGAZIONE DI
PAGAMENTO: Prestito personale a tasso fisso scalare per l'intera durata dell'ammortamento, esigibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione da parte del datore di lavoro e versamento alla
Delegataria (art. 1269 c.c.), previo conferimento da parte del mutuatario al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile (art. 1723 2° comma c.c.)”; è, altresì, allegato al contratto di finanziamento l' “atto di delega” allegato al contratto di finanziamento , con il quale il dipendente delega il proprio datore di lavoro al versamento dell' importo di cui alle rate pattuite in favore della mutuante.
Ciò premesso, in via assorbente rispetto ad ogni questione deve rilevarsi che la ricorrente in monitorio ha fatto valere la cessazione del rapporto lavorativo del con la Ecologia SA.BA. S.r.l., avendo Pt_1 questi modificato la propria posizione lavorativa (punto 4 del ricorso per decreto ingiuntivo: “nelle more, il rapporto di lavoro del sig. con la Ecologia SA.BA. S.r.l. è cessato, senza che sia stato versato, Pt_1 neanche ad estinzione parziale dell'intero debito residuo, il TFR ceduto a garanzia dell'adempimento del finanziamento”; la circostanza non è stata oggetto di contestazione).
pagina 5 di 6 Tale circostanza, pertanto, è idonea a rendere inoperante la delegazione di pagamento, come espressamente previsto nell' atto di delega (allegato al contratto di finanziamento), ove è disposto che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di dimissioni volontarie, la delega si intende revocata a far data dalla cessazione del rapporto.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come modificato dal d. m. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività processuale in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1603/2022 che acquista definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 6 di 6