Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 15336/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia SAmaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni dieci, assegnato a parte ricorrente come da ordinanza resa in data 13/03/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 15336/2024, promossa da:
1) nata AT BR (PR), Brasile, il 14/12/1977, (C.F. Parte_1
CPF. ), e residente in [...], Espinheiros, Itajai, (SC), C.F._1
Brasile;
2) , nata a [...], il [...] Parte_2
(C.F. CPF.123.718.469-02) e residente in [...], Espinheiros, Itajai, (SC), Brasile, in persona di e Parte_1 CP_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
[...]
3) nata Curitiba (PR), Brasile, il 05/04/1989 (C.F. CPF. Controparte_2
), e residente in [...], quartiere C.F._2
Hauer, Curitiba, (PR), Brasile;
4) , nato AT BR (PR), Brasile, il 04/04/1980 (C.F. CPF. Parte_3
), e residente in [...], quartiere Menino Deus, AT C.F._3
BR, (PR) Brasile;
5) , nata a [...], il [...] Controparte_3
(C.F. CPF.146.458.229-77) e residente in [...], quartiere Menino
- 1 -
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
CP_4
6) , nato a [...], il Controparte_5
06/02/2008 (C.F. CPF.146.458.009-06) e residente in [...], quartiere Menino Deus, AT BR, (PR) Brasile, in persona di Parte_3
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in Controparte_4 questione;
7) nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_6
CPF.731.567.019-04) e residente in [...], appartamento 68, quartiere Capitao Rabello, Guarulhos (SP) Brasile;
8) nata a [...], il [...] (C.F. CPF. CP_7 C.F._4
03) e residente in [...], appartamento 68, quartiere Capitao Rabello, Guarulhos (SP) Brasile, in persona di e Controparte_6 CP_8 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in Parte_4 questione;
9) nato a [...] il [...] (C.F. CPF. Persona_1 C.F._5
) e residente in [...], appartamento 68, quartiere Capitao Rabello, Guarulhos (SP) Brasile;
10) nata a [...], il [...] (C.F. CPF.095.104.249-19) e Parte_5 residente in [...], appartamento 704, quartiere Capitais, IM (SC) Brasile;
11) nato a [...], il [...] (C.F. Parte_6
CPF.658.100.079-53) e residente in [...], quartiere OE, IM (SC) Brasile;
12) nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_9
CPF. ) e residente in [...], quartiere Residencial C.F._6
Oiti, CA GR (MS) Brasile;
13) nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_10
CPF. ) e residente in [...] E, quartiere SA Maria, C.F._7
Chapecò, (SC) Brasile;
14) , nato a [...], il [...] Controparte_11
(C.F. CPF ) e residente in [...], casa A, quartiere C.F._8
Centro, SA ZA do ST (PR) Brasile;
- 2 - 15) , nato a [...], il [...] (C.F. Parte_7
CPF.088.724.809- 81) e residente in [...]de caxias, n .10, quartiere Cruzeiro, IO DO OS (SC) Brasile;
16) , nato a [...], il [...] (C.F. CPF.116.062.359- CP_12
74) e residente in [...], casa 2, quartiere Maria Antonieta, HA (PR) Brasile;
17) , nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_13
CPF. ) e residente in [...], casa 2, quartiere Vila Fuck, C.F._9
PI (PR) Brasile;
18) nato a [...], il [...] (C.F. Parte_8
CPF.966.849.339-72) e residente in [...], appartamento 401, quartiere Centro, IT (SC) Brasile;
19) nata a [...], il [...], (C.F. CP_14
CPF.150.121.809-33) e residente in [...], appartamento 401, quartiere Centro, IT (SC) Brasile, in persona di e Parte_8 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_15 in questione;
20) nata a [...], il [...] (C.F. CP_16
CPF.150.121.759-30) e residente in [...], appartamento 401, quartiere Centro, IT (SC) Brasile, in persona di e Parte_8 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_15 in questione;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procure in atti (per la data di nascita corretta di CP_16
v. documentazione depositata sub n. 22 unitamente al ricorso)
[...]
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_17
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
- 3 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale - accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nata AT BR (PR), Parte_1
Brasile, il 14.12.1977, (C.F. CPF. ), e residente in [...], C.F._1
Espinheiros, Itajai, (SC), Brasile e nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
CPF. ) e residente in [...], Espinheiros, Itajai, (SC), Brasile C.F._10 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_2 nata a [...], il [...] (C.F. CPF. ) e residente in [...]
Garcia, n. 65, Espinheiros, Itajai, (SC), Brasile;
nata Curitiba (PR), Brasile, Controparte_2 il 05.04.1989 (C.F. CPF. ), e residente in [...]
n. 1110, quartiere Hauer, Curitiba, (PR), Brasile;
nato AT BR (PR), Brasile, Parte_3 il 04.04.1980 (C.F. CPF. ), e residente in [...], quartiere C.F._12
Menino Deus, AT BR, (PR) Brasile e nata a [...], il [...] Controparte_4
(C.F. CPF: ) e residente in [...], quartiere Menino Deus, C.F._13
AT BR, (PR) Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
nata a [...], il [...] (C.F. CPF.146.458.229-77) e Controparte_3 residente in [...], quartiere Menino Deus, AT BR, (PR) Brasile;
[...]
nato a [...], il [...] (C.F. CPF.146.458.009-06) Controparte_5
e residente in [...], quartiere Menino Deus, AT BR, (PR) Brasile;
[...]
nato a [...], il [...] (C.F. CPF.731.567.019-04) e residente in [...]
Via Gopouva, n. 845, appartamento 68, quartiere Capitao Rabello, Guarulhos (SP) Brasile e
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. CPF.982.734.349-15) e residente in [...]
Gopouva, n. 845, appartamento 68, quartiere Capitao Rabello, Guarulhos (SP) Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...], il CP_7
30.11.2011 (C.F. CPF ) e residente in [...], appartamento 68, C.F._14 quartiere Capitao Rabello, Guarulhos (SP) Brasile;
nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F.CPF ) e residente in [...], appartamento 68, quartiere Capitao C.F._15
Rabello, Guarulhos (SP) Brasile;
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_5
CPF.095.104.249-19) e residente in [...], appartamento 704, quartiere Capitais, IM (SC) Brasile;
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_6
CPF.658.100.079-53) e residente in [...], quartiere OE, IM (SC) Brasile;
nato a [...] (ms), il 13.02.1987 (C.F. CP_9 CP_9
CPF.014.662.951-55) e residente in [...], quartiere Residencial Oiti, CA GR (MS) Brasile;
nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_10
- 4 - CPF. ) e residente in [...] E, quartiere SA Maria, Chapecò, C.F._7
(SC) Brasile;
nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_11
CPF.996.048.921-34) e residente in [...], casa A, quartiere Centro, SA ZA do ST (PR) Brasile;
, nato a [...], il [...] Parte_7
(C.F. CPF. ) e residente in [...]de caxias, n.10, quartiere Cruzeiro, IO DO C.F._16
OS (SC) Brasile;
nato a [...], il [...] (C.F. CP_12
CPF.116.062.359-74) e residente in [...], casa 2, quartiere Maria Antonieta, HA (PR) Brasile;
nato a [...], il [...] Controparte_13
(C.F. CPF ) e residente in [...], casa 2, quartiere Vila Fuck, C.F._9
PI (PR) Brasile;
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_8
CPF.966.849.339-72) e residente in [...], appartamento 401, quartiere Centro, IT (SC) Brasile e nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_15
CPF. ) e residente in [...], appartamento 401, quartiere C.F._17
Centro, IT (SC) Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori
nata a [...], il [...], (C.F. CPF.150.121.809-33) e CP_14 residente in [...], appartamento 401, quartiere Centro, IT (SC) Brasile;
nata a [...], il13.12.2012 (C.F. CPF.150.121.759-30) e CP_16 residente in [...], appartamento 401, quartiere Centro, IT (SC) Brasile;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_17 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
- in via subordinata si chiede, sulla scorta di un orientamento recentemente diffusosi anche presso questo tribunale di Venezia (ex multis sentenza n. 2841/2024 del 26.04.2024 Giudice – doc. 70), che venga affermata quantomeno la Per_2 soccombenza parziale del resistente '…in ragione del fatto che, di norma, i ricorrenti sono CP_17 obbligati - o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna) - a proporre ricorso in via giudiziale…” e quindi disporre che “… le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sulla stessa e, quindi, vanno poste a carico del .'. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del CP_19 presente giudizio”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 05/09/2024 e depositato in data 09/09/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_17 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 14/03/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
- 5 - Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_17 telematica depositata in data 06/03/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 13/03/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stato assegnato alla parte ricorrente un termine di giorni dieci per il deposito di indice analitico della documentazione depositata in data 06/03/2025 e 12/03/2025. Parte ricorrente ha versato in atti, in data 17/03/2025, l'integrazione richiesta. Spirato il suddetto termine, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, Parte_9
(ovvero vvero ovvero Parte_10 Parte_11 Pt_12 ovvero ovvero , era
[...] Parte_13 Parte_14 originario di Volpiano (TO), circostanza da cui, anche alla luce della residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame.
- 6 - Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Pt_15
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Brasile e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Pt_16 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza, in relazione alla loro posizione, così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn. 3-62, unitamente al ricorso, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nella procura e nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e, quanto a questi ultimi, alle date di nascita ed ai nomi riportati negli atti in lingua originale;
v. anche documentazione depositata in data 12/03/2025). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda,
- 7 - dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_20
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che (ovvero Parte_9 Pt_10 ovvero ovvero ovvero
[...] Parte_11 Parte_12 vvero o alcuno dei suoi discendenti Parte_13 Parte_14 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Spetta, invero, al
[...]
eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione CP_17 della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria,
[...]
(ovvero ovvero Parte_9 Parte_10 Parte_11 ovvero ovvero ovvero
[...] Parte_12 Parte_13
poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Parte_14 nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa Controparte_21 ai figli Parte_8 Persona_3 Persona_4 Per_5
che, a loro volta, l'hanno trasmessa fino agli odierni ricorrenti.
[...]
Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo (ovvero Parte_9 ovvero ovvero Parte_10 Parte_11 Pt_12 vvero vvero era cittadino
[...] Parte_13 Parte_14 italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla sì un passaggio per via materna intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana, ma con discendenti nati successivamente al 1948. Nel caso di specie, infatti, nata il giorno 08/10/1939, figlia di Parte_17
- 8 - a sua volta figlio del cittadino italiano Parte_8 Parte_9
(ovvero ovvero ovvero
[...] Parte_10 Parte_11 ovvero ovvero Parte_12 Parte_13 Pt_14
, ha contratto matrimonio con il cittadino brasiliano in
[...] Parte_18 data 11/02/1961, successivamente, quindi, all'entrata in vigore della Costituzione, generando da cui è nato l'odierno ricorrente Parte_19 [...]
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 10-13, unitamente al Parte_7 ricorso). Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della conseguente assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub nn. 63-67, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che Parte_1
e nonché e CP_1 Controparte_1 Parte_3 [...]
nonché e CP_4 Controparte_6 Controparte_18 nonché e hanno agito nel Pt_8 Parte_8 Controparte_15 pieno rispetto della loro responsabilità genitoriale sui rispettivi figli minori, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Quanto, poi, alla ultrattività della rappresentanza si richiamano, invece, i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 – 01).
- 9 - L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale (cfr. documentazione depositata, sub nn. 68 e 69, unitamente al ricorso) e la circostanza che il Ministero intimato non ha svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 15336/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) nata AT BR (PR), Brasile, il 14/12/1977, Parte_1
(C.F. CPF. ), e residente in [...], Espinheiros, Itajai, C.F._1
(SC), Brasile;
2) , nata a [...], il Parte_2
09/10/2012 (C.F. CPF.123.718.469-02) e residente in [...], Espinheiros, Itajai, (SC), Brasile, in persona di e Parte_1 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in Controparte_1 questione;
3) nata Curitiba (PR), Brasile, il 05/04/1989 (C.F. Controparte_2
CPF. ), e residente in [...], C.F._2 quartiere Hauer, Curitiba, (PR), Brasile;
4) , nato AT BR (PR), Brasile, il 04/04/1980 (C.F. Parte_3
CPF. ), e residente in [...], quartiere Menino Deus, C.F._3
AT BR, (PR) Brasile;
5) , nata a [...], il Controparte_3
13/02/2015 (C.F. CPF.146.458.229-77) e residente in [...], quartiere Menino Deus, AT BR, (PR) Brasile, in persona di Parte_3
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in Controparte_4 questione;
6) , nato a [...], il Controparte_5
06/02/2008 (C.F. CPF.146.458.009-06) e residente in [...], quartiere Menino Deus, AT BR, (PR) Brasile, in persona di Parte_3
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in Controparte_4 questione;
7) nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_6
CPF.731.567.019-04) e residente in [...], appartamento 68, quartiere Capitao Rabello, Guarulhos (SP) Brasile;
- 10 - 8) nata a [...], il [...] (C.F. CP_7
CPF.452.332.588-03) e residente in [...], appartamento 68, quartiere Capitao Rabello, Guarulhos (SP) Brasile, in persona di Controparte_6 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_18 in questione;
9) nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
CPF. ) e residente in [...], appartamento 68, quartiere C.F._15
Capitao Rabello, Guarulhos (SP) Brasile;
10) nata a [...], il [...] (C.F. CPF.095.104.249- Parte_5
19) e residente in [...], appartamento 704, quartiere Capitais, IM (SC) Brasile;
11) nato a [...], il [...] (C.F. Parte_6
CPF.658.100.079-53) e residente in [...], quartiere OE, IM (SC) Brasile;
12) nato a [...], il [...] Controparte_9
(C.F. CPF. ) e residente in [...], quartiere C.F._6
Residencial Oiti, CA GR (MS) Brasile;
13) nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_10
CPF. ) e residente in [...] E, quartiere SA Maria, C.F._7
Chapecò, (SC) Brasile;
14) , nato a [...], il Controparte_11
20/08/1984 (C.F. CPF.996.048.921-34) e residente in [...], casa A, quartiere Centro, SA ZA do ST (PR) Brasile;
15) , nato a [...], il [...] Parte_7
(C.F. CPF.088.724.809- 81) e residente in [...]de caxias, n .10, quartiere Cruzeiro, IO DO OS (SC) Brasile;
16) , nato a [...], il [...] (C.F. CP_12
CPF.116.062.359-74) e residente in [...], casa 2, quartiere Maria Antonieta, HA (PR) Brasile;
17) , nato a [...], il [...] Controparte_13
(C.F. CPF. ) e residente in [...], casa 2, quartiere Vila C.F._9
Fuck, PI (PR) Brasile;
18) nato a [...], il [...] (C.F. Parte_8
CPF.966.849.339-72) e residente in [...], appartamento 401, quartiere Centro, IT (SC) Brasile;
19) nata a [...], il [...], (C.F. CP_14
CPF.150.121.809-33) e residente in [...], appartamento 401, quartiere Centro, IT (SC) Brasile, in persona di e Parte_8
- 11 - quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_15 in questione;
20) nata a [...], il [...] (C.F. CP_16
CPF.150.121.759-30) e residente in [...], appartamento 401, quartiere Centro, IT (SC) Brasile, in persona di e Parte_8 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_15 in questione;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_17 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 10/04/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia SAmaria
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