Articolo 12 della Legge 9 agosto 1978, n. 463
Articolo 11Articolo 13
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5 settembre 1978
Art. 12. (Disposizioni particolari concernenti i ruoli organici delle scuole elementari)

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1981-82, i posti di insegnante elementare di ruolo istituiti per le normali attivita' educative e didattiche non saranno soppressi a seguito di contrazioni della popolazione scolastica della provincia o per altre cause, nella misura in cui possono essere utilizzati per l'estensione delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali di cui all' articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 , entro i limiti delle richieste avanzate dagli organi competenti e comprese nella programmazione dai consigli scolastici distrettuali, nonche' per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di handicaps.
Entrata in vigore il 5 settembre 1978