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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. COGOTTI NUNZIO (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA MASONES 74 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. Parte_2
) C.F._3
Difeso dall'avv. PIBIRI DANIELA (c.f. , con C.F._4 studio in VIA MADDALENA 56 CAGLIARI
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 674/2023 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
Parte_1
1) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad ambo i ge- nitori, ma rimarrà collocata presso la casa della madre, dove continuerà ad avere la residenza, con la madre come genitore collocatario.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i ge- nitori congiuntamente, che adotteranno consensualmente le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse della figlia, tra cui ad esempio quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle at- tività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e svago, le atti- vità sportive e ricreative, salvo quelle urgenti ed indefettibili;
mentre, le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dai genitori separatamente, senza consenso reciproco e preventivo.
3) Si può accogliere l'istanza del padre sui tempi di permanenza della minore presso di lui, ma come segue: nessuna giornata in setti- mana, come richiesto da padre;
fine settimana alternati ma solo dal ve- nerdì dalla uscita da Scuola alla Domenica fino alle 19:00, orario di rientro della minore alla casa della madre;
sul resto si concorda come al punto 3) delle note di PC del resistente, con l'aggiunta che in caso di mancato accordo preventivo entro 30 giorni prima di ciascuna festività ed entro il 10 giugno di ogni anno la minore potrà stare col padre solo dopo che la madre avrà “calendato” da sola le Sue Festività e le Ferie estive. Non può essere “garantito” nessun contatto telefonico giorna- liero, a ciò ci si oppone, anche in via reciproca, la minore ha un telefono il padre può chiamare quando vuole.
4) Il sig. dovrà versare alla sig.ra a titolo di con- Pt_2 Pt_1 tributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro
400,00(quattrocento), da rivalutarsi annualmente al 100% Istat;
nonché dovrà rimborsare il 50% delle spese straordinarie anche se non previa- mente concordate ma solo se urgenti e necessitate;
a far data dalla Sen- tenza, ognuno dei genitori percepisca la propria quota di assegno unico.
L'importo è giustificato sia dall'ingresso della minore alle Scuole Ele- mentari sia dai tempi di permanenza, che sono stati modificati gravando in maniera nettamente superiore sulla madre.
5) I genitori non potranno pubblicare, in nessun Social Network,
— 2 — le foto della minore e dovranno far cancellare le eventuali foto pubbli- cate da terzi, parenti e non. 6) Il sig. presta consenso scritto al rilascio della carta di Pt_3 identità della minore, ove non già fatto.
7) Con vittoria di spese e compensi legali, stante il fatto che, come confermato in udienza del 29.11.2024, il sig. non ha ver- Pt_2 sato la Sua quota di assegno unico come disposto dal Giudice nei prov- vedimenti temporanei ed urgenti e nemmeno dopo, costringendo la ri- corrente ad azione esecutiva per il recupero delle somme poste a favore della minore, nonché perché sempre il ricorrente, con disprezzo delle circostanze di fatto, ha chiesto e confermato di voler contribuire con una cifra inferiore pure a quella pattuita davanti al Giudice, infatti da 250+ assegno unico intero (tot.350 circa) ha chiesto di dare solo
200,00+assegno unico, senza tener conto del fatto che lui stesso terrà con sé per meno tempo la minore e che la minore nel frattempo della causa ha fatto ingresso alle Scuole Elementari, cosa fatta presente (ma ve ne era bisogno?) sempre alla udienza del 29.11.2024 e non tenuta in nessuna considerazione del parte del Pt_4
Parte_2
1. che la minore sia affidata ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento presso la madre;
2. che, tenuto conto dell'importante distanza tra l'abitazione pa- terna e la residenza della minore ( – Solarussa, 115 km), la Per_2 bambina stia con il padre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19.00, compresi i pernottamenti;
3. che la minore trascorra con ciascun genitore le Feste coman- date secondo l'ordinaria regola dell'alternanza: Vigilia di Natale con uno, Santo Natale con l'altro; fine dell'anno con uno, Capodanno con l'altro; Pasqua con uno, Lunedì dell'Angelo con l'altro, e che possa tra- scorrere tre giorni consecutivi con ciascuno durante le feste pasquali e natalizie, e almeno sette giorni consecutivi con ognuno durante il pe- riodo estivo, da concordare entro il mese di giugno;
4. che la ricorrente garantisca ogni giorno il contatto della minore con il padre, mediante chiamata o videochiamata, e che lo informi su tutte le principali questioni afferenti la quotidianità della minore;
5. che i genitori adottino singolarmente le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle straordinarie, previamente concordate, le cui spese saranno ripartite in misura del 50%;
— 3 — 6. che sia determinato in euro 200,00 il contributo al manteni- mento della minore a carico del sig. da corrispondere entro il Pt_2 giorno 10 di ogni mese (in considerazione dell'accredito dello stipen- dio), oltre all'assegno unico a favore della ricorrente;
7. che il divieto di pubblicazione nei social di immagini della mi- nore sia esteso a tutti i parenti.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
(18 settembre 1989) e (12 no- Parte_1 Persona_3 Pers vembre 1988) hanno una figlia, (17 febbraio 2018). La famiglia viveva a Solarussa in via Emilia 7, in appartamento di proprietà co- mune.
Il 30 giugno 2023 la sig.ra a presentato ricorso per l'af- Pt_1 Pers fidamento di a queste condizioni:
1) affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di lei e assegnazione della casa familiare;
2) frequentazioni calendarizzate col padre;
3) 400 € al mese per il suo mantenimento, oltre 70% delle spese straordinarie;
4) intero assegno unico. Costituitosi in giudizio, il sig. ha lamentato di non riu- Pt_2 Pers scire mai a vedere offrendo 200 € al mese per il suo mantenimento.
Pers
2. L'affidamento di
Nel corso di due udienze, è stato possibile stabilire provvisoria- mente e mantenere un assetto di affidamento funzionale per la minore Pers e per i genitori. è collocata in via prevalente presso la madre, a cui
è assegnata la casa familiare. Il sig. la tiene presso di sé a fine Pt_2 settimana alternati e può farle una videochiamata al giorno. L'assetto
— 4 — deve quindi essere mantenuto.
Pers
3. Il mantenimento di
Alla prima udienza, i genitori hanno concordato un mantenimento di 250 € al mese, con diritto della sig.ra di incassare intera- Pt_1 mente l'assegno unico. Per l'udienza successiva, tuttavia, avendo il sig. continuato a trattenere la propria quota di assegno unico, la Pt_2 sig.ra tornata sulle proprie pretese iniziali. Pt_1
La sig.ra svolge l'attività di domestica con contratto a Pt_1 termine e stipendio variabile, massimo 450 € al mese;
secondo il sig.
ella svolge anche altri lavori in nero, ma non sono state formu- Pt_3 late richieste di prova sul punto. Il sig. è dipendente e percepisce circa 1.400 € al mese. Pt_3 Paga 786 € al mese per il mutuo sulla casa e ha in corso una cessione del quinto per 160 € al mese. Ritenuto presumibile, da un lato, che la sig.ra volga altre Pt_1 Pers attività lavorative, o che quantomeno possa svolgerne, essendo che ha compiuto sette anni, non ha particolari problematiche e quindi non richiede un accudimento costante;
valutate, dall'altro lato, le condizioni economiche del sig. non certo floride;
visto l'accordo delle Pt_2 parti raggiunto all'udienza, ritiene il collegio di dover confermare le statuizioni provvisorie del giudice delegato.
Ciò significa che rimane fermo che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra con obbligo per il sig. Pt_1 Parte_5
tutti gli arretrati trattenuti fino a ora.
[...]
4. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione.
Dispositivo
Il Tribunale: Pers 1. Affida a entrambi i genitori.
— 5 — Pers
2. Dispone che sia collocata in via prevalente presso la ma- dre.
3. Assegna a la casa familiare sita a Solarussa in Parte_1 via Emilia 7.
4. terrà la figlia presso di sé a finesettimana al- Parte_2 ternati, da venerdì all'uscita da scuola a domenica fino alle 19:00, con pernottamenti. La minore trascorrerà con ciascun genitore le feste comandate se- condo l'ordinaria regola dell'alternanza: Vigilia di Natale con uno, Na- tale con l'altro; 31 dicembre con uno, 1° gennaio con l'altro; Pasqua con uno, Lunedì dell'Angelo con l'altro. Inoltre, potrà trascorrere tre giorni consecutivi con ciascuno durante le feste pasquali e natalizie, e almeno sette giorni consecutivi con ognuno durante il periodo estivo, da concordare, questi ultimi, entro il mese di giugno.
La madre dovrà garantire che la minore possa ricevere dal padre almeno una videochiamata al giorno, prima dell'ora di cena, in orario compatibile con gli impegni della minore stessa, salvo diverso accordo tra i genitori.
5. Pone a carico di l'obbligo di provvedere al Parte_2 Pers mantenimento di versando a entro il 5 di ogni Parte_1 mese, la somma di 250 €, soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre metà spese straordinarie.
6. Prende atto che i genitori si sono accordati nel senso che l'as- segno unico sia percepito interamente da Parte_1
7. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —