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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/07/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1523/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1523 R. G. dell'anno 2023, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
14.11.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
C.so Mameli n.23/A, rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Radice, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti ricorrente
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/1/1971, già residente in Verbania C.so Mameli n.23/A (cancellata il 16/3/2023 per irreperibilità accertata); resistente contumace con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio conclusioni
Ricorrente: “voglia il Tribunale di Verbania, letto il ricorso che precede, previa fissazione della data dell'udienza in modalità cartolare, onde espletare gli incombenti di cui all'art.473-bis.51, comma 4,
c.p.c., PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e , nonché, decorso il Parte_1 Parte_2 termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione personale così pronunciata, pronunci altresì lo scioglimento del matrimonio.
Senza statuizioni economiche.
Spese legali a carico della controparte in caso di opposizione.”
Motivi della decisione
Con sentenza n. 455/2024 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e , e con contestuale ordinanza rimetteva la Parte_1 Parte_2 causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio dai medesimi contratto, così come richiesto dal ricorrente, stante la contumacia della resistente.
Veniva fissata udienza il 25.6.2025 per la comparizione delle parti, onerando il ricorrente del deposito dell'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Assolto l'incombente all'udienza fissata, il ricorrente ha confermato la domanda di divorzio, facendo presente di non sapere più nulla della resistente ben prima della sentenza di separazione, ha prestato acquiescenza all'emananda sentenza e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
Il ricorrente ha infatti contratto contratto matrimonio con la resistente in Tenero-Contra (Svizzera) il
25.9.2015, matrimonio trascritto Registro Atti di Matrimonio comune di Verbania atto 157 parte II serie C anno 2019, la separazione è stata pronunciata, nella contumacia della resistente, con sentenza del tribunale di Verbania del 14.11.2024, passata in giudicato il 22.5.2025 e nessuna forma di comunione materiale o spirituale vi è più stata tra le parti.
Va, dunque, pronunciato come richiesto dal ricorrente lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Tenero-Contra (Svizzera) il 25.9.2015, matrimonio trascritto Registro Atti di Matrimonio comune di Verbania all'atto n. 157, parte II, serie C, anno 2019.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 30/06/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1523 R. G. dell'anno 2023, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
14.11.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
C.so Mameli n.23/A, rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Radice, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti ricorrente
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/1/1971, già residente in Verbania C.so Mameli n.23/A (cancellata il 16/3/2023 per irreperibilità accertata); resistente contumace con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio conclusioni
Ricorrente: “voglia il Tribunale di Verbania, letto il ricorso che precede, previa fissazione della data dell'udienza in modalità cartolare, onde espletare gli incombenti di cui all'art.473-bis.51, comma 4,
c.p.c., PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e , nonché, decorso il Parte_1 Parte_2 termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione personale così pronunciata, pronunci altresì lo scioglimento del matrimonio.
Senza statuizioni economiche.
Spese legali a carico della controparte in caso di opposizione.”
Motivi della decisione
Con sentenza n. 455/2024 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e , e con contestuale ordinanza rimetteva la Parte_1 Parte_2 causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio dai medesimi contratto, così come richiesto dal ricorrente, stante la contumacia della resistente.
Veniva fissata udienza il 25.6.2025 per la comparizione delle parti, onerando il ricorrente del deposito dell'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Assolto l'incombente all'udienza fissata, il ricorrente ha confermato la domanda di divorzio, facendo presente di non sapere più nulla della resistente ben prima della sentenza di separazione, ha prestato acquiescenza all'emananda sentenza e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
Il ricorrente ha infatti contratto contratto matrimonio con la resistente in Tenero-Contra (Svizzera) il
25.9.2015, matrimonio trascritto Registro Atti di Matrimonio comune di Verbania atto 157 parte II serie C anno 2019, la separazione è stata pronunciata, nella contumacia della resistente, con sentenza del tribunale di Verbania del 14.11.2024, passata in giudicato il 22.5.2025 e nessuna forma di comunione materiale o spirituale vi è più stata tra le parti.
Va, dunque, pronunciato come richiesto dal ricorrente lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Tenero-Contra (Svizzera) il 25.9.2015, matrimonio trascritto Registro Atti di Matrimonio comune di Verbania all'atto n. 157, parte II, serie C, anno 2019.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 30/06/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO