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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3452/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3452 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento n. cron. 6270/2024 del 03.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., rimessa al giudice per la decisione in data 11.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti LUCA GENCARELLI e CARMELA MIRABELLI;
ATTRICE-OPPONENTE E
(C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO, contumace
E (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSARIA ZACCARIA;
Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTA-OPPOSTA Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 17.09.2022, la , (P.I.: Parte_1
), ha convenuto in giudizio il e chiedendo P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_2 annullarsi avviso di accertamento n. 1078045210161920, emesso da (nella qualità di Controparte_2 concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate locali del , in data Controparte_1 28.10.2021 e notificato all'opponente in data 25.07.2022, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.578,94, (di cui € 8.573,76 relativi ai consumi idrici anni 2013 e2019 e
€ 5,18 relativi alle spese di notifica). Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, nullità e/o annullabilità del suddetto avviso di accertamento per intervenuta prescrizione del credito, atteso che l'opponente non ha mai ricevuto alcun atto interruttivo e prescrivendosi, tale credito, ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in cinque anni. Ha poi eccepito l'infondatezza del credito, che parrebbe essere stato determinato in modo forfettario e attraverso criteri che non tengono conto della quantità d'acqua effettivamente consumata dall'utente;
pagina 1 di 4 che, con precedente atto d'ingiunzione di pagamento del 09.03.2022, aveva già Controparte_2 richiesto all'odierna opponente il pagamento dei consumi idrici riferiti all'anno 2013, (per un complessivo importo pari ad € 9.571,64), importo, questo, diverso e maggiore rispetto quello chiesto con l'avviso di accertamento oggi opposto;
che la precedente ingiunzione di pagamento era stata opposta dinanzi il Tribunale di Cosenza con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto;
che non risulta sottoscritto tra le parti alcun contratto di fornitura di acqua potabile e lo stesso non può ritenersi concluso per fatti concludenti. Ha concluso chiedendo: “previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento n. 1078045210161920, emesso in data 28.10.2021 dalla e Controparte_2 notificato all'opponente in data 25.07.2022, quale concessionaria per la riscossione coattiva del
, e per l'effetto: - accogliere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma, Controparte_1 c.p.c. e in via preliminare annullare l'avviso di accertamento di cui sopra per intervenuta prescrizione del credito richiesto nonché per la non debenza del credito ingiunto per gli altri motivi sopra esposti. - condannare le parti opposte alla refusione delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. La causa è stata iscritta al n. 3452/2022 R.G.
§§§ Con Decreto di fissazione udienza del 09.10.2022, ritenuto che non ricorressero i presupposti per provvedere inaudita altera parte e dovendosi provvedere nel contraddittorio delle parti in ordine all'istanza cautelare, questo giudice ha fissato l'udienza del 09.11.2022 per la comparizione delle parti, con apertura del sub-procedimento, (n. 3452/2022-1 R.G.) al fine di delibare in ordine alla istanza di sospensione.
§§§
costituitasi in data 07.11.2022, ha preliminarmente impugnato e contestato tutto Controparte_2 quanto chiesto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, spiegando che l'eccepita prescrizione è stata interrotta dalla notifica degli avvisi di pagamento emessi dall'Ente impositore, nonché dal sollecito di pagamento n. 1078045180153600, notificato in data 27.12.218. In merito all'eccezione di infondatezza del credito, l'opposta ha rilevato la propria carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c., rinviando sul punto alle difese dell'Ente Impositore. Ha quindi concluso chiedendo di: “in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità della domanda per le motivazioni indicate in narrativa;
sempre in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
nel merito rigettare la presente domanda giudiziale proposta nei confronti di siccome infondata CP_2 in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti. Con espressa riserva di formulare richieste istruttorie e produrre ulteriore documentazione. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale”.
§§§ Il è rimasto contumace. Controparte_1 Deve rilevarsi, infatti, che l'atto di costituzione depositato per il in data 09.11.2022, è relativo CP_1 ad altra causa iscritta al n. 4449/2021 RG pendente innanzi diverso giudice (Dott. Antonio Provazza) ed avente ad oggetto l'impugnazione proposta dalla di altro atto Parte_1 (ingiunzione di pagamento 202170731463891075373, essendo evidente pertanto l'erroneo deposito di tale atto nel fascicolo della presente causa.
pagina 2 di 4 Consegue a ciò, con la presente sentenza, declaratoria di contumacia dell'Ente impositore CP_1
[...]
§§§ A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2022, questo giudice, ritenuta fondata l'eccezione di parte opponente di prescrizione quinquennale del credito relativo all'anno 2013, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento opposto, confermando la prima udienza di comparizione delle parti il 17.01.2023. Per come disposto da questo giudice parte opponente, nel termine perentorio assegnatole, ha depositato procura alle liti. All'udienza del 18.04.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con modalità cartolare, fissando il termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'11.06.2024 per il deposito di note scritte. Con ordinanza del 03.07.2024, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
La sola parte opponente ha depositato comparsa conclusionale.
********************************* In via preliminare, deve ritenersi fondata l'eccezione di parte opponente di illegittimità dell'avviso di accertamento opposto per intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo all'anno 2013. Va infatti premesso che il contratto di fornitura d'acqua, che ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, è inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, di cui agli artt. 1559 ss. c.c., (Cass., n. 16426/2004;
Cass., n.382/2005; Cass., n. 1549/2018). In ordine al termine prescrizionale applicabile al caso di specie, è oramai pacifico che:
“Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente
o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”, (Cass. n. 1442/2015). In ragione di ciò, considerato che la pretesa creditoria attiene alle annualità 2013 e 2019 e che l'avviso di accertamento opposto è stato notificato solo in data 25.07.2022 e, ancora, che non è stata provata l'interruzione del termine prescrizionale dalle controparti (non essendo atto a ciò idoneo l'ingiunzione di pagamento del 9.3.2022 allegata dalla medesima opponente), il credito afferente alla annualità 2013 è da ritenersi prescritto. L'opposizione è fondata anche con riguardo alla contestazione circa la quantificazione dei consumi idrici fatturati per gli anni 2013 e 2019 oggetto dell'odierno avviso di accertamento per come di seguito esposto.
Va premesso che a nulla rileva la mancata sottoscrizione di contratto in forma scritta per la fornitura d'acqua, atteso che: “il rapporto giuridico che si instaura tra l'utente e il gestore del servizio idrico, pur essendo connotato da elementi pubblicistici, ha nondimeno natura privatistica e di conseguenza ad esso non si applicano le norme in materia di contabilità di Stato. In particolare, non trovano applicazione gli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che prevedono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle amministrazioni statali”, (in questo senso v. già Cass. n. 26534/2017); si ritiene infatti che suddetto requisito di forma sia diretta espressione dei princìpi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, posto a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, finalità, questa, però del tutto estranea alla disciplina pagina 3 di 4 dei contratti stipulati dal gestore del servizio idrico, per i quali quindi vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale. Per quanto concerne l'eccezione di infondatezza del credito, con riferimento al consumo di acqua effettivamente erogato, vale la pena rammentare il più recente indirizzo della S.C.: “nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore, in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna”, (Cass., n. 37138/2022); nel caso di specie, deve ritenersi senza alcun dubbio che controparte non abbia assolto all'onere probatorio. Si rileva infatti, con riguardo ai consumi fatturati per l'anno 2019, che, a fronte di una lettura di consumi ad inizio periodo (1.1.2019) per una quantità pari a 29659 nell'avviso di accertamento si indica, alla data del 31.12.2019, (fine periodo) una lettura (solo) presunta pari a 34398. La società attrice inoltre, con riguardo ai consumi per l'anno 2013 al fine di evidenziare la non corretta fatturazione dei consumi, ha allegato, eccependo di averlo già impugnato dinanzi il Tribunale di Cosenza, l'atto di ingiunzione di pagamento n. 2202270731463891931033929, avente ad oggetto il mancato pagamento del servizio idrico integrato relativo alle annualità 2013-2015, nella quale risulta indicato, quale atto presupposto per il pagamento del servizio idrico integrato per l'anno 2013, il sollecito di pagamento n.1078045180153600, per il diverso importo di € 9.571,64. A fronte di quanto evidenziato, ritenuta la prescrizione del credito con riguardo ai consumi idrici per l'anno 2013; emergendo dalla documentazione allegata da parte attrice dati contraddittori con riguardo i consumi idrici per l'anno 2013; essendo stati inoltre fatturati i consumi idrici per l'anno 2019 sulla base di una lettura solamente presunta, non può considerarsi assolto l'onere probatorio a carico di controparte circa la fondatezza del credito e la correttezza dei consumi calcolati nell'atto impugnato;
l'opposizione proposta pertanto deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
-Dichiara la contumacia del Controparte_1
-Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto annulla avviso di accertamento n. 1078045210161920, emesso da in data 28.10.2021; Controparte_2
-condanna ed il fra loro in solido, alla rifusione in favore della CP_2 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per le Parte_1 fasi studio, introduttiva e decisionale applicando i valori minimi della tariffa, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CAP e IVA ed oltre euro 264,00 per CU e bollo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Cosenza, 13 marzo 2025. Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3452 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento n. cron. 6270/2024 del 03.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., rimessa al giudice per la decisione in data 11.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti LUCA GENCARELLI e CARMELA MIRABELLI;
ATTRICE-OPPONENTE E
(C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO, contumace
E (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSARIA ZACCARIA;
Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTA-OPPOSTA Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 17.09.2022, la , (P.I.: Parte_1
), ha convenuto in giudizio il e chiedendo P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_2 annullarsi avviso di accertamento n. 1078045210161920, emesso da (nella qualità di Controparte_2 concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate locali del , in data Controparte_1 28.10.2021 e notificato all'opponente in data 25.07.2022, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.578,94, (di cui € 8.573,76 relativi ai consumi idrici anni 2013 e2019 e
€ 5,18 relativi alle spese di notifica). Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, nullità e/o annullabilità del suddetto avviso di accertamento per intervenuta prescrizione del credito, atteso che l'opponente non ha mai ricevuto alcun atto interruttivo e prescrivendosi, tale credito, ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in cinque anni. Ha poi eccepito l'infondatezza del credito, che parrebbe essere stato determinato in modo forfettario e attraverso criteri che non tengono conto della quantità d'acqua effettivamente consumata dall'utente;
pagina 1 di 4 che, con precedente atto d'ingiunzione di pagamento del 09.03.2022, aveva già Controparte_2 richiesto all'odierna opponente il pagamento dei consumi idrici riferiti all'anno 2013, (per un complessivo importo pari ad € 9.571,64), importo, questo, diverso e maggiore rispetto quello chiesto con l'avviso di accertamento oggi opposto;
che la precedente ingiunzione di pagamento era stata opposta dinanzi il Tribunale di Cosenza con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto;
che non risulta sottoscritto tra le parti alcun contratto di fornitura di acqua potabile e lo stesso non può ritenersi concluso per fatti concludenti. Ha concluso chiedendo: “previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento n. 1078045210161920, emesso in data 28.10.2021 dalla e Controparte_2 notificato all'opponente in data 25.07.2022, quale concessionaria per la riscossione coattiva del
, e per l'effetto: - accogliere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma, Controparte_1 c.p.c. e in via preliminare annullare l'avviso di accertamento di cui sopra per intervenuta prescrizione del credito richiesto nonché per la non debenza del credito ingiunto per gli altri motivi sopra esposti. - condannare le parti opposte alla refusione delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. La causa è stata iscritta al n. 3452/2022 R.G.
§§§ Con Decreto di fissazione udienza del 09.10.2022, ritenuto che non ricorressero i presupposti per provvedere inaudita altera parte e dovendosi provvedere nel contraddittorio delle parti in ordine all'istanza cautelare, questo giudice ha fissato l'udienza del 09.11.2022 per la comparizione delle parti, con apertura del sub-procedimento, (n. 3452/2022-1 R.G.) al fine di delibare in ordine alla istanza di sospensione.
§§§
costituitasi in data 07.11.2022, ha preliminarmente impugnato e contestato tutto Controparte_2 quanto chiesto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, spiegando che l'eccepita prescrizione è stata interrotta dalla notifica degli avvisi di pagamento emessi dall'Ente impositore, nonché dal sollecito di pagamento n. 1078045180153600, notificato in data 27.12.218. In merito all'eccezione di infondatezza del credito, l'opposta ha rilevato la propria carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c., rinviando sul punto alle difese dell'Ente Impositore. Ha quindi concluso chiedendo di: “in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità della domanda per le motivazioni indicate in narrativa;
sempre in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
nel merito rigettare la presente domanda giudiziale proposta nei confronti di siccome infondata CP_2 in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti. Con espressa riserva di formulare richieste istruttorie e produrre ulteriore documentazione. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale”.
§§§ Il è rimasto contumace. Controparte_1 Deve rilevarsi, infatti, che l'atto di costituzione depositato per il in data 09.11.2022, è relativo CP_1 ad altra causa iscritta al n. 4449/2021 RG pendente innanzi diverso giudice (Dott. Antonio Provazza) ed avente ad oggetto l'impugnazione proposta dalla di altro atto Parte_1 (ingiunzione di pagamento 202170731463891075373, essendo evidente pertanto l'erroneo deposito di tale atto nel fascicolo della presente causa.
pagina 2 di 4 Consegue a ciò, con la presente sentenza, declaratoria di contumacia dell'Ente impositore CP_1
[...]
§§§ A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2022, questo giudice, ritenuta fondata l'eccezione di parte opponente di prescrizione quinquennale del credito relativo all'anno 2013, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento opposto, confermando la prima udienza di comparizione delle parti il 17.01.2023. Per come disposto da questo giudice parte opponente, nel termine perentorio assegnatole, ha depositato procura alle liti. All'udienza del 18.04.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con modalità cartolare, fissando il termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'11.06.2024 per il deposito di note scritte. Con ordinanza del 03.07.2024, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
La sola parte opponente ha depositato comparsa conclusionale.
********************************* In via preliminare, deve ritenersi fondata l'eccezione di parte opponente di illegittimità dell'avviso di accertamento opposto per intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo all'anno 2013. Va infatti premesso che il contratto di fornitura d'acqua, che ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, è inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, di cui agli artt. 1559 ss. c.c., (Cass., n. 16426/2004;
Cass., n.382/2005; Cass., n. 1549/2018). In ordine al termine prescrizionale applicabile al caso di specie, è oramai pacifico che:
“Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente
o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”, (Cass. n. 1442/2015). In ragione di ciò, considerato che la pretesa creditoria attiene alle annualità 2013 e 2019 e che l'avviso di accertamento opposto è stato notificato solo in data 25.07.2022 e, ancora, che non è stata provata l'interruzione del termine prescrizionale dalle controparti (non essendo atto a ciò idoneo l'ingiunzione di pagamento del 9.3.2022 allegata dalla medesima opponente), il credito afferente alla annualità 2013 è da ritenersi prescritto. L'opposizione è fondata anche con riguardo alla contestazione circa la quantificazione dei consumi idrici fatturati per gli anni 2013 e 2019 oggetto dell'odierno avviso di accertamento per come di seguito esposto.
Va premesso che a nulla rileva la mancata sottoscrizione di contratto in forma scritta per la fornitura d'acqua, atteso che: “il rapporto giuridico che si instaura tra l'utente e il gestore del servizio idrico, pur essendo connotato da elementi pubblicistici, ha nondimeno natura privatistica e di conseguenza ad esso non si applicano le norme in materia di contabilità di Stato. In particolare, non trovano applicazione gli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che prevedono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle amministrazioni statali”, (in questo senso v. già Cass. n. 26534/2017); si ritiene infatti che suddetto requisito di forma sia diretta espressione dei princìpi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, posto a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, finalità, questa, però del tutto estranea alla disciplina pagina 3 di 4 dei contratti stipulati dal gestore del servizio idrico, per i quali quindi vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale. Per quanto concerne l'eccezione di infondatezza del credito, con riferimento al consumo di acqua effettivamente erogato, vale la pena rammentare il più recente indirizzo della S.C.: “nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore, in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna”, (Cass., n. 37138/2022); nel caso di specie, deve ritenersi senza alcun dubbio che controparte non abbia assolto all'onere probatorio. Si rileva infatti, con riguardo ai consumi fatturati per l'anno 2019, che, a fronte di una lettura di consumi ad inizio periodo (1.1.2019) per una quantità pari a 29659 nell'avviso di accertamento si indica, alla data del 31.12.2019, (fine periodo) una lettura (solo) presunta pari a 34398. La società attrice inoltre, con riguardo ai consumi per l'anno 2013 al fine di evidenziare la non corretta fatturazione dei consumi, ha allegato, eccependo di averlo già impugnato dinanzi il Tribunale di Cosenza, l'atto di ingiunzione di pagamento n. 2202270731463891931033929, avente ad oggetto il mancato pagamento del servizio idrico integrato relativo alle annualità 2013-2015, nella quale risulta indicato, quale atto presupposto per il pagamento del servizio idrico integrato per l'anno 2013, il sollecito di pagamento n.1078045180153600, per il diverso importo di € 9.571,64. A fronte di quanto evidenziato, ritenuta la prescrizione del credito con riguardo ai consumi idrici per l'anno 2013; emergendo dalla documentazione allegata da parte attrice dati contraddittori con riguardo i consumi idrici per l'anno 2013; essendo stati inoltre fatturati i consumi idrici per l'anno 2019 sulla base di una lettura solamente presunta, non può considerarsi assolto l'onere probatorio a carico di controparte circa la fondatezza del credito e la correttezza dei consumi calcolati nell'atto impugnato;
l'opposizione proposta pertanto deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
-Dichiara la contumacia del Controparte_1
-Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto annulla avviso di accertamento n. 1078045210161920, emesso da in data 28.10.2021; Controparte_2
-condanna ed il fra loro in solido, alla rifusione in favore della CP_2 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per le Parte_1 fasi studio, introduttiva e decisionale applicando i valori minimi della tariffa, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CAP e IVA ed oltre euro 264,00 per CU e bollo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Cosenza, 13 marzo 2025. Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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