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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8156/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Federica Fadda Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Federica Controparte_1 C.F._2
Fadda
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 7 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO
• che i ricorrenti hanno intrattenuto una relazione more uxorio iniziata nel 2010 e cessata a
Settembre del 2024.
• che nel corso della convivenza, dalla loro unione, è nata la minore nata a [...]
Monserrato il 23.02.2014, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
• che, la residenza familiare era fissata in via Coghinas n.4, nell'immobile di proprietà
Part esclusiva del signor
Che la IG.ra unitamente alla figlia , non appena terminati i lavori di CP_1 Per_1
ristrutturazione col tempo necessario per il trasloco entro e non oltre il 15/12/2024, trasferirà
la propria residenza nel Comune di Monserrato nella via Volta n. 30 ove, in un immobile di proprietà dei genitori, coabiterà con la piccola;
Per_1
Nel predetto immobile composto da più piani hanno la residenza con accesso dal civico n.32
anche i nonni materni, che contribuiscono alla cura e assistenza di . Per_1
• Che frequenta la classe quinta della scuola primaria di Monserrato nella via Capo Per_1
D'Orso, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,45, tranne il martedì che si trattiene fino alle ore 15,45.
All'uscita da scuola, tutti i giorni, va a prenderla il nonno materno che abita vicino alla scuola.
La bimba si trattiene a pranzo dai nonni fino all'uscita della IGnora dal lavoro. CP_1
Part
• Che attualmente il signor risulta assunto dal Comando VV.F. DI Cagliari – con contratto a tempo indeterminato – come Pompiere, con un salario mensile netto di circa € 1.700,00;
Pag. 2 a 7 • La signora risulta invece assunta - con contratto a tempo indeterminato – presso CP_1
la COLL2NET, con un salario mensile netto di € 700,00, e percepisce la somma di circa €
Part 200,00 a titolo di assegno unico, trattenendo anche la quota del
• che è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne,
con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulterioripretese se non quelle di seguito meglio indicate.
Tutto ciò premesso,
stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, gli odierni ricorrenti- ut supra rappresentati, difesi e domiciliati - al solo fine di tutelare il benessere della propria figlia, visto l'art. 337-ter c.c.
CHIEDONO
Che la comparizione personale all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte e che l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari - verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate:
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale
A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, alla frequentazione di corsi formativi e all'esercizio di attività sportive, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
C) Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Pag. 3 a 7 D) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
E) In caso di trasferimento della residenza, i genitori saranno tenuti a darne notizia l'uno all'altro con congruo preavviso.
QUANTO AL DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE
Part F) Il IG. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e scolastici della minore, avrà
la facoltà di recarsi personalmente, per due pomeriggi a settimana, a prendere a Per_1
scuola e riportarla la sera presso la residenza della madre e almeno due fine settimana al mese,
potendo tenere con sé la figlia durante la notte e riportandola nella residenza della madre,
assecondando la volontà della figlia qualora volesse tornare a dormire dalla mamma;
G) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . Per_1
H) Per quanto concerne le festività natalizie, il avrà la facoltà di trascorrere con la Pt_2
figlia, ad anni alterni il 24 notte e il primo Gennaio o la giornata del 25 e il 31 notte.
Salvi diversi accordi tra i coniugi e nell'interesse e secondo la volontà di in Per_1
considerazione della chiusura e riapertura delle scuole regolamentando il periodo compreso tra il giorno 23 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno.
I) Relativamente alle vacanze Pasquali, il e la IG.a, dovranno accordarsi Pt_2 CP_1
in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta
con il padre, e l'anno successivo viceversa.
L) In ordine alle vacanze estive, il IG.Pau avrà la facoltà di trascorrere con la figlia due settimane (14 giorni) dei quali 7 consecutivi nel periodo compreso tra il 20 giugno e 01
Pag. 4 a 7 settembre di ogni anno solare, e in tali periodi dovrà prendersi cura personalmente della figlia,
salvo diverso accordo tra i genitori.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di ciascun genitore.
M) I genitori, qualora decidessero di compiere un viaggio di vacanza dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove porteranno la figlia, indicando anche le date di partenza e ritorno, e mai durante l'anno scolastico in corso ma esclusivamente durante le vacanze scolastiche, questo affinché non abbia un carico di studio eccessivo al rientro Per_1
a scuola.
QUANTO AI RAPPORTI ECONOMICI
Part N) Il IG. a decorrere dal mese di rilascio della casa familiare - si obbliga a corrisponderemensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta,00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra entro e non oltre il giorno 05 di ogni CP_1
mese solare. Inoltre la signora tratterà per intero la somma di circa € 200,00(euro CP_1
duecento,00), che le viene accreditata dall'Inps a titolo di assegno unico, trattenendo quindi anche la
Part quota del signor
O) Il rimborserà puntualmente alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di Pt_2 CP_1
tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro Per_1
semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
P) In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico
Pag. 5 a 7 curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo,
abbonamento autobus, gite scolastiche).
Q) Un preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sportiva e ricreativa.
Per l'individuazione delle suddette spese straordinarie i coniugi faranno riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, delle quali con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di averne ricevuto copia.
Part R) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Part S) Il signor si obbliga inoltre alla restituzione della somma di € 22.000,00 (Ventiduemila
euro/00) nei confronti della signora somma corrisposta a titolo di risarcimento CP_1
avendo la stessa anticipato delle somme per lavori e arredi acquistati per l'abitazione familiare
Part di proprietà del signor
Tale somma, per volontà della signora verrà restituita mediante il pagamento, fino CP_1
Part alla somma di € 22.000,00 da parte del del materiale edile per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei genitori della signora sito a Monserrato nella via CP_1
Volta n.30 (acquisto infissi, placcaggio pavimenti, bagni, etc..) nel quale la signora CP_1
e la figlia si trasferiranno una volta terminata la ristrutturazione e vi fisseranno la residenza.
T) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Pag. 6 a 7 U) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì il rilascio e/o il rinnovo del passaporto di ”. Per_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e . Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cagliari, 20.12.2024
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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