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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2272/2024 R.G.
Promossa da
nato ad [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo C.F._1
studio degli avvocati Giorgio Rodin, Teodoro Rodin, Giuliana Murino e
Fabrizio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta
Piras, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.7.2024 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per richiederne la condanna al CP_1
pagamento dell'indennità di accompagnamento e dei relativi arretrati, a lui spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così
pagina 1 come riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Cagliari
notificato all'Istituto in data 18.1.2024.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha rilevato che, una volta ottenuto il decreto di omologa, in relazione al requisito per l'accesso alla prestazione avente natura reddituale, in un'ottica di leale collaborazione, aveva provveduto ad inviare all' il c.d. modello CP_1
AP70 in data 28.2.2024.
Tuttavia, alla data di deposito del ricorso, era inutilmente decorso il termine di legge di 120 giorni - anche qualora tale termine venisse fatto decorrere dall'invio dell'AP70, come indicato dalle pronunce della
Suprema Corte – previsto dalla legge per il pagamento della prestazione e degli arretrati.
2. L' si è costituito in giudizio, rilevando che aveva proceduto CP_1
alla liquidazione della prestazione con provvedimento del 30.8.2024 e quindi aveva accreditato nel cedolino di settembre 2024, con data valuta
20.9.2024, le somme dovute, ivi compresi, con il predetto rateo, gli arretati maturati.
Ha allegato che in fase istruttoria, poiché dall'Anagrafe Nazionale
(c.d. ANPR) risultavano periodi di residenza del ricorrente all'estero, non compatibili con l'erogazione della prestazione, aveva richiesto all'interessato di autocertificare da quando era rientrato in Italia.
Il ricorrente aveva presentato la richiesta autocertificazione,
completando così la domanda, con tutta la documentazione necessaria,
soltanto in data 8.4.2024.
Da tale data, ad avviso dell' , decorreva quindi il termine di CP_1
legge (120 giorni), per procedere al pagamento del beneficio.
Ricevuta tutta la documentazione necessaria, il pagamento della prestazione e degli arretrati era quindi avvenuto nei termini di legge,
mentre, per contro, il deposito del ricorso era intervenuto prima della predetta scadenza.
pagina 2 L' ha quindi concluso chiedendo che venisse pronunciata la CP_1
cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
3. Con le note di trattazione scritta depositate, parte ricorrente ha confermano la ricezione della prestazione e il pagamento degli arretrati,
osservando come fossero tuttavia avvenuti in data successiva al deposito del ricorso, ed ha quindi richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
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4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti a tale riguardo,
deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ai sensi dell'art. 445-bis, quinto comma, secondo periodo, c.p.c., “Il
decreto [di omologa], non impugnabile né modificabile, è notificato agli
enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti
gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle
relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La disposizione sopra citata, secondo l'orientamento che qui si condivide, viene interpretata nel senso che la decorrenza del termine di
120 giorni previsto per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché,
prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione CP_1
della prestazione (Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 2 agosto 2021, n.
22089).
A tal proposito si rileva che la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte
pagina 3 dell'Istituto anche dei requisiti diversi da quello sanitario, mediante la ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120
giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza sopra citata).
Nel caso di specie, si osserva che il predetto modello AP70 è stato inviato in data 28.2.2024, senza che l' abbia provveduto entro il CP_1
termine di 120 giorni.
Il pagamento degli arretrati è quindi avvenuto con data valuta 20
settembre 2024 (come risulta dal cedolino allegato), e quindi in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Venendo ora all'esame delle deduzioni svolte dall' , si osserva CP_1
quanto segue.
Con comunicazione via e-mail del 5.4.2024 – circa due mesi dopo la ricezione del modello AP70 - l' ha richiesto al patronato he CP_1 CP_2
assiste il ricorrente di trasmettere un'autocertificazione di residenza nella quale il ricorrente doveva indicare la data del proprio rientro in Italia e il nuovo indirizzo di residenza, con allegato il documento d'identità.
Il ricorrente ha presentato la richiesta autocertificazione, con tutta la documentazione necessaria, in data 8.4.2024.
Una volta ricevuta la documentazione richiesta, l' , che già CP_1
aveva ricevuto il modello AP70, avrebbe quindi avuto il tempo
pagina 4 necessario per erogare la prestazione entro il termine dei 120 giorni successivi alla presentazione del modello AP70 (27.6.2024).
In ogni caso, anche a voler far decorrere il termine dei 120 giorni dall'8.4.2024, la prestazione è stata messa in pagamento con data valuta
20 settembre 2024, e quindi comunque oltre la scadenza del predetto termine (6.9.2024).
In considerazione di quanto osservato, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della CP_1
parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 5.200,01 a euro
26.000,00) in rapporto al valore degli arretrati (euro 16.176,76), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta, e con liquidazione dei compensi per le altre fasi ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”,
posto che la causa viene decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127 – ter c.p.c., unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Ne consegue che riconoscendo il compenso per la fase istruttoria anche in un caso come quello di specie si finirebbe per disapplicare la norma di cui al citato decreto ministeriale, che non troverebbe mai applicazione.
pagina 5 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1
delle spese processuali, che liquida in euro 1.865,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 27.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 6