Sentenza 22 agosto 2007
Massime • 1
In tema di fideiussione stipulata dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, accertata la genuinità della firma del fideiubente e non raggiunta la prova che la garanzia fosse limitata ad un importo inferiore, pari a quello per il quale vi era stata originaria prestazione di garanzia per un affidamento bancario prestato ad un terzo, consegue che la banca conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti a carico del debitore principale prima di tale data e non anche per quelli successivi, per i quali occorre, invece, una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1938 cod. civ.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stato ritenuto che, in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, le parti avessero stipulato un accordo contenente l'indicazione dell'importo massimo garantito, sicché ogni censura di violazione di legge e di vizio di motivazione era destituita di fondamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2007, n. 17860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17860 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2007 |
Testo completo
1786 0/ 07 -- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto fideinstone SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28769/03 Dott. Paolo VITTORIA - Presidente Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere Cron.17860 Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Consigliere Rep. 5955 Dott. Raffaella LANZILLO - Consigliere Ud. 26/06/07 contributo ha pronunciato la seguente unificato SENTENZA sul ricorso proposto da: URBANIS IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 60, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO MASTROBUONO, che la difende unitamente SEBASTIANO all'avvocato SERGIO MOZE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VENETA SPA, in persona del BANCA ANTONIANA-POPOLARE legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ALESSI, che la difende 2007 unitamente all'avvocato FABRIZIO DEVESCOVI, come da 1258 distinte procure speciali rispettivamente rilasciate 1 dal dr. Notaio Amelia Cuomo in Padova, del 9/07/02, Rep.10652 e dal dr. Notaio A. Martini in Padova, del 19/07/96, Rep.45877; controricorrente avverso la sentenza n. 448/03 della Corte d'Appello di TRIESTE, seconda sezione civile, emessa il 19/03/03, depositata il 28/08/03, R.G.495/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/07 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato Sergio MOZE;
udito l'Avvocato Fabrizo DEVESCOVI;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. FEDELI, che ha concluso per il rigetto delMassimo ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 28 agosto 2003 la Corte d'Appello di Trieste confermava integralmente la decisione del Tri- bunale di Trieste del 27 luglio 1999, che aveva ritenu- to valida la firma apposta da IS IS TI sulla fedeiussione bancaria rilasciata in favore del " marito, AN TI, e falsa, invece, la firma della stessa IS apposta sulle fideiussione relati- TI A. & C.). سلام va ad una società dello stesso (Ter. Fin. S.a.s. di I giudici di appello osservavano che non era stata raggiunta la prova che la fideiussione rilasciata a fa- vore del marito fosse limitata a 50 milioni di lire (e non invece a 300.000.000 come sostenuto dalla Banca An- toniana Popolare Veneta). Pertanto la Corte territoriale confermava la sen- tenza del primo giudice che aveva ritenuto la genuinità e la validità della fideiussione fino a trecento milio- ni di lire prestata in favore dello TI. Sul punto, osservavano i giudici di appello, la statuizione del Tribunale era impeccabile e meritava integrale conferma. I nove punti di censura formulati contro di essa non coglievano nel segno. Le questioni sollevate riguardavano aspetti margi- nali (come gli spazi lasciati in bianco sulla fideius- sione, alcune annotazioni su di essa apposte a matita, l'omessa segnalazione all'ufficio competente del supe- ramento della soglia dei 50 milioni di garanzia previ- sta dalle disposizioni all'epoca vigenti). Quanto alla applicabilità delle nuove disposizioni 2 introdotte dalla legge n. 154 del 1992, la Corte terri- toriale richiamava le decisioni di questa Corte che ne- gano efficacia retroattiva alle recenti norme. L'interpretazione autentica, sottolinea la Corte, è comunque istituto di carattere eccezionale. Come tale, essa deve risultare chiaramente dal te- sto della legge e non può in alcun modo essere desunta dai lavori preparatori o da altre circostanze. Avverso tale decisione la IS ha proposto ri- corso per cassazione, sorretto da due distinti motivi. Resiste la Banca Antoniana Popolare Veneta s.c.a.r.
1. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Costituiva circostanza pacifica che la IS ave- va firmato in data 29 ottobre 1984 una fideiussione a favore del marito, AN TI, per un affidamento all'epoca di lire 50.000.000. Con lettera, recante l'apparente data del 21 set- tembre 1992, la IS richiamata la legge 17 feb- braio 1992 n. 154 - avrebbe poi esteso la fideiussione a favore del marito fino all'importo di lire 300.000.000. La IS aveva sempre sostenuto che tale lettera stata sottoscritta in bianco e quindi completata era con la data e la cifra in un momento successivo alla 4 firma. I giudici di appello non avevano tenuto conto di numerosi elementi che concorrevano a confermare la tesi del riempimento del modulo di fideiussione avvenuto in tempi diversi. A ben vedere, tale circostanza era stata data per ammessa persino dalla Banca. Le annotazioni e le aggiunte a penna sul foglio non erano di mano della IS e dovevano necessariamente essere state apposte dal funzionario della banca che aveva riempito il modulo di fideiussione. La cifra di lire 300.000.000 riportava la data del 25 settembre 1992, ed era quindi successiva di quattro giorni alla data in cui la stessa IS avrebbe sot- toscritto la fideiussione. Le annotazioni apposte a matita confermavano tale circostanza e rendevano evidente che al momento della firma da parte della IS in realtà nel modulo in bianco non era stata indicata alcuna cifra (nonostante quanto imposto dalla legge del 1992). Era stata la Banca a decidere di completare il mo- dulo con l'importo di lire 300.000.000 (probabilmente dopo il giugno 1993, quando cioè era stato concesso un nuovo fido allo TI, fino all'importo di lire 400.000.000). La IS aveva prodotto quattro documenti che po- tevano considerarsi antecedenti alla firma della fide- iussione per lire 300.000.000 e due estratti conto con scadenza 31 gennaio 30 giugno 1993, ampiamente succes- sivi alla (apparente) data di firma della fideiussione. Su tutti e quattro questi documenti si ricavava agevolmente che il tasso per lo scoperto di conto cor- rente era rimasto quello relativo al fido fino a lire 50.0000.000. Era, pertanto, di tutta evidenza che neppure la da- ta indicata a penna sulla fideiussione poteva dirsi au- tentica. Evidentemente allo scopo di rendere l'atto di data certa, la banca aveva provveduto a inviarsi il modulo sempre con la cifra in bianco e solo successivamente in data non precisata - la stessa aveva poi provveduto a integrare il documento già avente data certa con la cifra di lire 300.000.000, Solo in questo modo, infatti, poteva giustificarsi il fatto che a molti mesi di distanza dalla firma della fideiussione per l'importo di lire 300.000.000 gli estratti conto continuassero a riportare i tassi di scoperto di conto corrente per il minore importo di lire 50.000.000. Con il secondo motivo la ricorrente deduce viola- zione o falsa applicazione di norme di diritto. Le prove presuntive hanno valore solo quando si ri- chiamino a elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, 1' IS aveva sottoscritto nel 1984 una fideiussione "omnibus" a favore del mari- to, senza indicare tuttavia l'importo garantito. Successivamente, la legge 154 del 1992 aveva modi- ficato radicalmente la normativa relativa alle fide- iussioni (art. 1938 codice civile) richiedendo la in- dicazione dell'importo massimo garantito. A questo punto la Banca, senza peraltro chiedere una nuova fideiussione alla IS, aveva pensato bene di garantirsi da eventuali eccezioni di nullità del contratto, completando la fideiussione con la cifra di lire 300.000.000. La sentenza impugnata aveva poi errato in diritto affermando che non vi era alcun obbligo, per le banche, di segnalare i fidi ad una centrale rischi. La normativa in questione è contenuta negli artico- li 51 e seguenti della legge n. 154 del 1992. La mancata segnalazione di un rischio superiore (secondo le disposizioni dell'epoca agli 80.000.000 di al limite massimo da segnalare. ん lire) costituiva ulteriore riprova che la fideiussione era stata richiesta e concessa per una cifra inferiore 7 La istruttoria richiesta dalla IS, e respinta sia in primo che in secondo grado, tendeva appunto a dimostrare l'esistenza delle norme, all'epoca vigenti e l'obbligo delle banche di provvedere alla segnalazione di certi rischi ad un apposito ufficio centrale. I due motivi da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro non sono fondati. Con motivazione del tutto adeguata e logica i giu- dici di appello hanno rilevato che la firma apposta sulla fideiussione rilasciata dalla IS allo Sti- cotti era autentica e che non vi era alcuna prova che la garanzia riguardasse solo il limite dei cinquanta milioni in luogo di quello di trecentomilioni di cui alla lettera del 21 settembre 1992. A fronte di tale, motivato accertamento di fatto, si infrangono tutte le censure formulate dalla ricor- rente nei due motivi di ricorso. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ri- leva che con una precedente decisione questa Corte avrebbe deciso in senso a lei favorevole la questione oggi riproposta con il presente ricorso per cassazione. Il rilievo non coglie nel segno. Con la sentenza 6171 del 2003 questa Corte ha avuto effettivamente modo di esaminare un ricorso della Urba- nis relativo ad altra fideiussione rilasciata alla Ban- 8 ca Antonimia Popolare Veneta. In quel caso, tuttavia, il conto corrente a garan- zia del quale era stata rilasciata la fideiussione era stato aperto dopo l'entrata in vigore della legge 154 del 1992. Con riferimento a tale ipotesi, questa Corte ha af- fermato il principio secondo il quale "la banca in cui favore sia stata anteriormente prestata una fideiussio- пе (cosiddetta omnibus) senza limitazione di importo, ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 10, comma 1°, della legge citata il quale ha subordinato la validità della fideiussio- - ne per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti e non anche per quelli successivi, per i quali occorre, invece, una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1938 codice civile (cfr:Cass. n.15024/2000, 10981/2001, 12140/2002)". In tale prospettiva, seguendo un consolidato indi- rizzo giurisprudenziale, questa Corte ha ritenuto che l'estensione al nuovo rapporto di conto corrente della fideiussione già in precedenza prestata non potesse av- venire senza la stipulazione di un nuovo accordo, nel rispetto dei requisiti di forma ora prescritti a pena di nullità. Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che, in data successiva all'entrata in vi- gore della legge del 1992, le parti avessero stipulato un accordo contenente la indicazione dell'importo mas- simo garantito, sicchè ogni censura di violazione di norme di legge e di vizio di motivazione appare desti- tuita di fondamento. Quanto alle ulteriori censure formulate con la me- moria integrativa ex art. 378 c.p.c., le stesse sono in parte inammissibili, in parte del tutto infondate. Inammissibili laddove propongono questioni nuove, non sollevate nel corso del giudizio di primo e secondo grado (punti 3, 5,6, 7,8, 9 e 10) ovvero (punti 1,2 ) perché ripropongono una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità. Infondate (punto 4 della memoria) poiché riguardano circostanze di fatto del tutto irrilevanti ai fini del- la decisione, come lo sfasamento tra la concessione del nuovo fido e l'allineamento della fideiussione al nuo- vo limite massimo. Analogamente deve dirsi che come già posto in evidenza dalla Corte territoriale (p.7) nessun ele- mento di prova, neppure di carattere indiziario, è pos- 10 sibile ricavare dalla mancata segnalazione del nuovo limite di rischio da parte di Antonveneta. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 13,000,00 (tredicimila/00) oltre 100,00 (cento/00) per spese, ol- tre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Rome il 26 giugno 2007. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDE NTE роновы IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 A68. 200222 AGP. Oggl IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 11