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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dott.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 15 maggio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti a quello avente r.g.l. n.100/2024, discussi alla medesima udienza, promossi da:
(RG.100/2024) Parte_1
( Rg.124/2024); Parte_2
( Rg.241/2024); Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Latino, presso il suo studio in Milano, Via Tiraboschi n.
8, sono elettivamente domiciliati
Ricorrenti contro
Controparte_1
Resistente Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, il primo dei quali( r.g.l. 100/2024) depositato in data 6 febbraio 2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, quali docenti attualmente in servizio con contratto a termine presso istituti scolastici ubicati nel circondario del tribunale adito, premesso:
- di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno nei periodi specificamente indicati ai punti 2 di ciascun ricorso:
anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 Pt_1
:anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023; Parte_2
: anno scolastico 2022/2023 Pt_3 hanno convenuto in giudizio il per sentir accertare: Controparte_1
il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici di servizio con conseguente condanna del ad attribuire o assegnare o CP_1
comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di €
500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace . CP_1
Il giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 15 maggio 2024, sentite le parti,
ha disposto la riunione dei procedimenti ex art.151 disp.att cpc, e ritenute le cause mature per la decisione, dopo la discussione, ha pronunciato dispositivo del quale ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, trova riscontro documentale(si vedano contratti prodotti in ciascun procedimento)
che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati al punto 2 della narrativa in fatto di ciascun ricorso e che gli stessi fossero in servizio al momento del deposito dei rispettivi ricorsi.
Le domande, dei ricorrenti devono trovare accoglimento per ciascuno degli anni scolastici oggetto di domanda
A sostegno della domanda ciascuna parte ricorrente deduce:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è
riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è
recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è
sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121
introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e,
dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità
dell'insegnamento scolastico. Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è
sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice
di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui
lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”
per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31
agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme
citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna
distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente,
di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità CP_1
delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica ed ha dedotto la parziale prescrizione del diritto per tutto quanto maturato prima dell'anno scolastico 2018/2019.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutele del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe spettato negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della riunione, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento dei ricorsi riuniti a quello avente n. 100/2024 proposti da e altri 2
contro
: Parte_4 Controparte_1
1)Accerta e dichiara il diritto di tutti i ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi
Condanna
Il ad assegnare ai ricorrenti , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge
[...]
107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 1 che precede in ragione di € 500 nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1600,00 oltre spese CP_1
generali,Iva cpa e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario avv.Latino.
Lodi, così deciso il 15 maggio 2024
Il Giudice
Dott.E.Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dott.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 15 maggio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti a quello avente r.g.l. n.100/2024, discussi alla medesima udienza, promossi da:
(RG.100/2024) Parte_1
( Rg.124/2024); Parte_2
( Rg.241/2024); Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Latino, presso il suo studio in Milano, Via Tiraboschi n.
8, sono elettivamente domiciliati
Ricorrenti contro
Controparte_1
Resistente Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, il primo dei quali( r.g.l. 100/2024) depositato in data 6 febbraio 2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, quali docenti attualmente in servizio con contratto a termine presso istituti scolastici ubicati nel circondario del tribunale adito, premesso:
- di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno nei periodi specificamente indicati ai punti 2 di ciascun ricorso:
anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 Pt_1
:anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023; Parte_2
: anno scolastico 2022/2023 Pt_3 hanno convenuto in giudizio il per sentir accertare: Controparte_1
il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici di servizio con conseguente condanna del ad attribuire o assegnare o CP_1
comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di €
500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace . CP_1
Il giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 15 maggio 2024, sentite le parti,
ha disposto la riunione dei procedimenti ex art.151 disp.att cpc, e ritenute le cause mature per la decisione, dopo la discussione, ha pronunciato dispositivo del quale ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, trova riscontro documentale(si vedano contratti prodotti in ciascun procedimento)
che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati al punto 2 della narrativa in fatto di ciascun ricorso e che gli stessi fossero in servizio al momento del deposito dei rispettivi ricorsi.
Le domande, dei ricorrenti devono trovare accoglimento per ciascuno degli anni scolastici oggetto di domanda
A sostegno della domanda ciascuna parte ricorrente deduce:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è
riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è
recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è
sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121
introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e,
dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità
dell'insegnamento scolastico. Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è
sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice
di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui
lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”
per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31
agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme
citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna
distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente,
di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità CP_1
delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica ed ha dedotto la parziale prescrizione del diritto per tutto quanto maturato prima dell'anno scolastico 2018/2019.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutele del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe spettato negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della riunione, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento dei ricorsi riuniti a quello avente n. 100/2024 proposti da e altri 2
contro
: Parte_4 Controparte_1
1)Accerta e dichiara il diritto di tutti i ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi
Condanna
Il ad assegnare ai ricorrenti , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge
[...]
107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 1 che precede in ragione di € 500 nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1600,00 oltre spese CP_1
generali,Iva cpa e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario avv.Latino.
Lodi, così deciso il 15 maggio 2024
Il Giudice
Dott.E.Giuppi