Articolo 57 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 57Articolo 131
Versione
23 aprile 2008
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Versione
30 giugno 2015
Art. 57-bis. (Societa' veicolo) 1. L'esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica da parte di societa' veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell' ((IVASS)) .
2. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attivita' da parte delle societa' veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell'autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei gestori della societa' veicolo;
d) i requisiti di professionalita' ed onorabilita' degli azionisti o dei titolari di una partecipazione ((qualificata)) nella societa' veicolo;
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilita'.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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