Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati in camera di conSIlio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20176 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. M.Rosaria Apicella
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Camilla Aiello RESISTENTE
NONCHÉ Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA in persona del sostituto procuratore INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 6.5.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra le parti e sottoscritti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sugli accordi raggiunti in data 8.5.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.9.2024, il SIn. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la SIn. il 27.5.1999 dal quale sono nati CP_1
(25.7.2001) e (14.1.2005) – esponeva: ER Per_2 (…) - che, a seguito dei contrasti che avevano minato il vincolo matrimoniale, in data 25 Febbraio 2021, i coniugi hanno sottoscritto convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 avente ad oggetto la separazione personale alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. Il SI. provvederà, quindi, a trasferirsi in altro e diverso Parte_1 immobile dall'attuale casa coniugale. La moglie unitamente ai figli continuerà ad abitare con i figli presso la casa coniugale di proprietà del marito SI. Parte_1 sita in Capri alla Via Dalmazio Birago n. 13/a, fino a quando non sarà acquistato altro immobile nell'Isola di Capri presso cui si trasferirà andando a vivere con i figli secondo gli accordi di cui appresso. Il figlio minore sarà affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre,
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attualmente presso la casa coniugale e successivamente in altro immobile da acquistarsi nell'Isola di Capri. Presso detto immobile abiterà anche la figlia maggiorenne . (…) . 8) La SI.ra dichiara di essere ER CP_1 economicamente autosufficiente e di non aver diritto ad alcun mantenimento ed, in ogni caso, per quanto necessario, vi rinuncia. Il marito verserà ala moglie, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, a partire dal mese successivo alla data della sottoscrizione del presente accordo, la somma mensile di €.1600,00 (milleseicento/00) e pari ad euro 800,00 per ciascun figlio (…) 9) I coniugi concordano che la moglie ha facoltà di scegliere di CP_1 abitare, unitamente al minore ed alla figlia maggiorenne , presso Per_2 ER un altro immobile da acquistarsi con i soldi di entrambi essi coniugi (e nella misura massima del 10% del prezzo a carico della moglie) e che sarà intestato ad entrambi i figli e . I coniugi stabiliscono, altresì che in relazione a tale ER Per_2 immobile sarà costituito diritto di usufrutto in favore della moglie CP_1 con accrescimento in favore dell'altro coniuge. A tal riguardo le parti si danno reciprocamente atto che, allo stato attuale, sono in corso trattative per l'eventuale acquisto dell'immobile sito in Anacapri (…) 11) Le spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche saranno sostenute, al 50% tra i coniugi. 12) I coniugi si danno atto reciprocamente di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, arredamenti e regali di nozze (…)
– che sono trascorsi ad oggi, oltre sei mesi dalla data del 25 Febbraio 2021 in cui è stato sottoscritto l'accordo di separazione personale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
– che la SInora ha lasciato il domicilio coniugale CP_1 per trasferirsi nell'immobile acquistato dal marito e sito in Anacapri alla Via Cera n. 8, dove attualmente risiede;
- che il figlio , nelle more divenuto Per_2 maggiorenne, lavora stagionalmente per circa 6 mesi presso l'azienda Oasi Motor s.a.s., officina di noleggio e riparazione scooter, percependo somme ammontanti, tra retribuzione e mance, a circa € 1.200,00 mensili per cui è parzialmente autosufficiente. (…) - che la figlia è ancora studentessa universitaria ma il ER padre provvede al pagamento dell'immobile preso cui soggiorna in NA per € 500.00 mensili nonché al pagamento della retta universitaria e delle altre spese afferenti lo studio e le eSIenze della figlia.
Ha chiesto: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) non adottare alcun provvedimento relativo ai figli oramai maggiorenni;
c) non adottare alcun provvedimento circa la casa coniugale dal momento che la moglie ed i figli vivono nell'immobile acquistato dal marito e sito in Anacapri alla Via Cera n. 8; d) svolgendo entrambi i coniugi attività lavorativa, alcun assegno alimentare o di mantenimento può essere reciprocamente stabilito;
e) stabilire a carico del Signor un assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1 ER maggiorenne ma economicamente non autosufficiente in quanto studentessa universitaria, pari ad € 500.00 mensili e in favore del figlio , maggiorenne Per_2 e parzialmente autosufficiente, un assegno di mantenimento pari ad € 500.00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate da corrispondersi improrogabilmente il giorno 1 di ogni mese.
Si è costituita la resistente e, non opponendosi alla domanda principale ha dedotto: (…) A seguito della separazione, intervenuta con un accordo tra le parti, al solo fine di evitare una separazione giudiziale da parte della SI. , è bene ribadire CP_1
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che la stessa ed i suoi figli hanno dovuto affrontare un cambiamento radicale della loro quotidianità trasferendosi in altro immobile, diverso dalla casa coniugale, nella quale erano vissuti con tutti gli agi e la centralità della posizione. In ogni caso, reduci dalla separazione, i figli e oggi 23 e 20 anni, hanno convissuto e ER Per_2 convivono con la madre, supportandola nella difficile operazione di allestimento e arredamento della casa nuova. La SI.ra , ha dovuto dar fondo a tutti i suoi CP_1 risparmi (all'epoca della separazione aveva una piccola somma in banca ereditata dalla famiglia di origine, oggi svanita) per l'allestimento e arredamento della nuova casa. Tale notevole sforzo economico, va sommato anche all'acquisto vero e proprio dell'usufrutto (pari ad euro 65.000,00) sull'immobile (in virtù dell'accordo separativo) nel quale oggi vive con i figli. Tali vicende, unite poi alle difficoltà delle attività stagionali di una artigiana, hanno comportato un vero e proprio peggioramento economico per la resistente, con una conseguente ed evidente assenza totale di liquidità. La resistente gestisce una piccola attività di artigiana di vendita di articoli in lana da donna, in Capri, in un locale preso in fitto, successivamente alla separazione, in quanto la stessa attività prima era svolta in un locale di proprietà del SI. E' altresì utile chiarire che la situazione descritta con il pagamento Parte_1 delle utenze, il fitto del negozio, le tasse dell'artigianato, le spese di allestimento di casa, ha costretto, per le difficoltà in cui ha versato e versa attualmente la resistente,
a compiere il singolare e sacrificato gesto di vendere i gioielli familiari (ciò avveniva nell'anno 2022) per poter far fronte a delle spese necessarie al sostentamento di quel periodo. E di tali fatti e circostanze vi è naturalmente prova. Come accennato, la resistente svolge attività di artigiana, vendendo prodotti in lana che lei stessa rifinisce, purtroppo però negli ultimi tempi, tale attività rischia di essere compromessa in quanto la rizoartrosi della quale è affetta le impone purtroppo una limitata capacità lavorativa. (vedi doc.) La malattia è progredita al punto da spingerla a formulare a breve una domanda di invalidità in quanto si prevede che tra qualche anno la stessa non possa più utilmente utilizzare la manualità, nonostante già attualmente indossi un tutore alle mani nello svolgimento della sua attività. Tale situazione ovviamente incide ed inciderà sui redditi della SI.ra . Gli CP_1 elementi e circostanze sopradescritte supportano maggiormente la richiesta di aumento di un mantenimento in favore dei figli che andrà pertanto accolta.
, la maggiore dei due figli è attualmente studentessa universitaria e convive
ER con la madre e il fratello nella casa di Anacapri. Non veritiere sono le asserzioni di controparte in merito a né veritiera è la dichiarazione di depositata da
ER ER controparte strumentalmente. Infatti tra l'altro essa è una dichiarazione ciclostilata e preparata da terzi. Si impugna pertanto tale dichiarazione in quanto
ER attualmente vive con la madre e si reca all'università solo sporadicamente, appoggiandosi di tanto in tanto all'immobile in NA. Tra l'altro è al
ER termine del primo ciclo di studi, cosicchè la casa di NA (pagata da entrambi i genitori al 50% e solo negli ultimi due anni dal padre proprio a causa delle avversità economiche denunciate dalla resistente) verrà in ogni caso disdettata a partire da settembre. Si impugna quanto dedotto da controparte in merito a presunte spese alle quali provvederebbe solo il padre in quanto la madre vi ha provveduto e provvede per quanto può.
è un ragazzo di venti anni;
anch'egli vive con la madre nella casa di Per_2
Anacapri. Egli non ha ben chiaro cosa vuol fare da grande, in ogni caso attualmente non è autonomo. Il padre, il quale ha molte amicizie in Capri, gli ha recentemente procurato un lavoretto stagionale a tempo determinato che tuttavia non gli consente la indipendenza. Basti guardare i redditi depositati. Pertanto si impugna quanto affermato dal ricorrente in merito ai presunti guadagni mensili di che tra Per_2
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l'altro, avendo un lavoro a tempo determinato, proprio a partire da aprile 2025 percepirebbe una piccola somma mensile non bastevole per una sua autonomia. (…) i rapporti tra i ragazzi e il padre negli anni dopo la separazione sono stati molto sporadici e perlopiù i ragazzi stavano con la madre anche nei weekend di pertinenza del padre . Vi è da chiarire inoltre che il tenore di vita dei figli e della madre si è attualmente notevolmente ridotto rispetto alla separazione. Pertanto oggi la quotidianità dei figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con la madre nella nuova casa di Anacapri richiede nuove eSIenze e spese, atteso il cambiamento di vita, la crescita degli stessi figli, il peggioramento delle condizioni economiche della resistente ed anche il tempo decorso dalla separazione. Per tali motivi si richiede che il mantenimento per i due figli venga quantificato in almeno euro 2.000,00 mensili
(1.200,00 per e 800 per ) prevista in accordo di separazione, ER Per_2 essendovi tra l'altro una disparità evidente di reddito tra il SI. e la Parte_1 resistente.
Il ricorrente è un geometra imprenditore molto conosciuto in Capri ed ha in costanza di matrimonio fornito ai figli e alla moglie ogni genere di lusso e necessità. Il ricorrente è amministratore di una società Bunker Tecnico s.r.l. (vedi doc.). Il ricorrente ha diverse proprietà immobiliari (vedi doc.) e possiede una macchina di lusso Mercedes ed una barca. Ha inoltre abitudine di fare crociere e viaggi anche con i dipendenti. Il SI. ha una compagna e vive nella casa coniugale, Parte_1 appartamento di circa 110 mq nel centro di Capri, di sua proprietà ( del valore di oltre un milione di euro). E' inoltre proprietario di un appartamento posto al piano superiore a quello in cui vive, della stessa quadratura, che loca regolarmente a terzi, percependo, a dire della ricorrente, un reddito che gli consente da solo di provvedere all'intero attuale mantenimento dei figli. Il SI. dispone di una certa Parte_1 liquidità ed ha un tenore di vita medio alto. Per questo ed altri motivi, che saranno motivo di approfondimento in corso di causa, si chiede fin d'ora di disporre indagini della Guardia di Finanza e/o polizia Tributaria per accertare la veridicità dei redditi e la consistenza effettiva patrimoniale dello stesso ricorrente. Si insiste pertanto, a riprova delle aumentate necessità di figli, del seppur piccolo sforzo lavorativo a tempo di , nonché del reddito del padre che sia modificato il mantenimento Per_2 per i figli e quantificato in almeno 2.000,00 euro mensili.
Ha chiesto: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Rigettare le richieste tutte di cui al ricorso cosi come formulato perché infondate in fatto ed in diritto;
3) Riconoscere e quantificare in euro 2.000,00 mensili (1.200,00 per ed ER euro 800,00 per ) l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente da Per_2 versarsi alla SI. entro il 5 di ogni mese, istat come per legge, a mezzo CP_1 bonifico bancario su conto a lei intestato, atteso dopo la separazione, il peggioramento della situazione economica della resistente ed il miglioramento di quella del ricorrente
4) Pagamento delle spese straordinarie per i figli al 70% a carico del SI. e Parte_1
30% a carico della SI. , attesa la chiara disparità di reddito. 5) Con vittoria CP_1 di spese diritti ed onorari di causa e con le declaratorie del caso inerenti e conseguenziali.
All'udienza di prima comparizione del 6.5.2025, le parti presenti hanno raggiunto i seguenti accordi:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Determinare il contributo al mantenimento per e a carico del ER Per_2 padre nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento) mensili con decorrenza da giugno 2025 e adeguamento Istat da luglio 2026;
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- Le spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del 2018, vanno ripartite tra i genitori al 50%;
- Il SIn. corrisponderà alla SIn.ra la somma di € 10.000,00 Parte_1 CP_1
(diecimila) a mezzo bonifico, a tacitazione di pregresse pretese.
Nel merito la domanda principale di divorzio è provata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi di separazione del 2021 con negoziazione assistita (in atti). E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che non sono contrari alla legge e possono essere posti alla base delle presenti statuizioni;
delle restanti pattuizioni (relative alla corresponsione della somma di € 10.000, 00 dal ricorrente alla resistente) il Collegio prende atto, trattandosi di atto che rientra nell'autonomia negoziale delle parti.
Spese compensate, stanti gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capri il
27.5.1999 tra e;
Parte_1 CP_1
b) adotta le statuizioni indicate in parte motiva e recepisce gli accordi riportati in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capri per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74: (atto n. 15 parte II
S.A, reg. atti matrimonio anno 1999); d) spese compensate.
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in NA nella Camera di conSIlio del 9.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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