Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1340 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Monreale, Via Cavallaro n. 3, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE MAMMINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
, nata a [...] in data [...], ivi residente in CP_1
Via Messina Marine n. 365
– parte resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Il ricorrente all'udienza di comparizione del Parte_1
6/5/2025 ha concluso insistendo nella richiesta di separazione personale dei coniugi, senza alcuna previsione di carattere economico, con vittoria di spese, rinunciando alle richieste istruttorie formulate in ricorso.
Nessuna conclusione è pervenuta dal Pubblico Ministero.
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della sig.ra
[...]
, la quale - nonostante la regolare notifica del ricorso avvenuta CP_1
“mediante consegna di copia a mani della stessa” il 12/2/2025 - non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza del 6/5/2025.
2. Va senz'altro accolta la domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, avendo il ricorrente rappresentato di non vivere con la moglie da circa un anno, circostanza dalla quale, unitamente alla posizione processuale assunta dalla moglie, può desumersi l'intollerabilità della convivenza.
3. Considerata l'assenza di difese della resistente, rimasta contumace, nonché la natura della causa e il carattere necessitato dall'iniziativa giudiziaria, finalizzato a conseguire lo status, le spese processuali sostenute dal ricorrente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nella contumacia di , CP_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] CP_1
(PA) il 28/02/1961, i quali hanno contratto matrimonio a Palermo, il
22/8/2007 (atto n. 65 P. I, anno 2007);
- lascia a carico del ricorrente le spese sostenute;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'ufficio di stato civile del Comune di Palermo (atto n. 65, parte I, dell'anno
2007) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del
Tribunale in data 9/5/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-toscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato di-sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.