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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 653 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. J. Ciccarelli, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mola di Bari, corso Umberto I, 32
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. F. Del Re, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristina Madonna in Lecce, via Battisti, 15
appellata e appellante incidentale
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2098/2023, emessa ex art. 281 sexies cpc in data 06.07.2023, il Tribunale di Lecce rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Ed invero.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 04.07.2019, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce esponendo: di aver stipulato in data 28.03.2017 un contratto di affitto Controparte_1 di ramo d'azienda al fine di esercitare l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori all'interno del parco commerciale sito in Brindisi al Viale Caduti di Via Fani n. 2; di aver subito CP_1 un primo furto in data 05.12.2017 ad opera di ignoti, che si erano introdotti nel punto vendita e si erano impossessati di numerosi capi di abbigliamento dopo aver sfondato la vetrata mediante oggetti contundenti;
di aver subito anche un secondo furto in data 06.12.2018 ad opera di malviventi i quali, dopo aver sradicato la porta d'ingresso del negozio, avevano asportato 251 capi di abbigliamento dal valore di € 18.669,00; di aver quindi subito, a seguito di tale furto, un danno da lucro cessante, conseguente all'impossibilità di vendere la predetta merce, pari a € 38.256,00, e danni strutturali al locale commerciale, pari a € 6.260,00. La ricorrente chiedeva, dunque, che, accertati gli inadempimenti contrattuali della fosse dichiarata la nullità dell'art. 17 del regolamento del parco Controparte_1 commerciale, ai sensi dell'art. 1341, c. 2, c.c. e fosse condannata al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti, pari a € 44.156,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva, in via preliminare e in rito, che venisse dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto di entrambe le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, veniva istruita a mezzo di prova testimoniale.
All'esito il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda attorea, rilevando, preliminarmente, che il parco commerciale , sito in Brindisi, era un complesso immobiliare privo di recinzioni e di CP_1 cancello di ingresso principale e che di tali circostanze era a conoscenza parte attrice già al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa. Inoltre, il Tribunale evidenziava la mancata installazione da parte della ricorrente di misure di sicurezza aggiuntive presso il proprio locale commerciale, neppure a
2 seguito del primo furto, avvenuto nel 2017, sebbene ai sensi dell'art. 17 del regolamento del parco commerciale spettava agli operatori proteggere le proprie unità contro le intrusioni o le effrazioni.
In relazione poi all'asserita vessatorietà dell'art. 17 del regolamento del parco commerciale, il giudice di prime cure evidenziava che tale disposizione era richiamata dall'art. 11 del contratto di affitto di ramo di azienda e che sia tale articolo sia il successivo art. 21, concernente l'esclusione di responsabilità della concedente, erano stati inseriti nel contratto di affitto e ricompresi tra le clausole vessatorie ex artt. 1341
e 1342 c.c., oggetto di doppia sottoscrizione da parte della ricorrente, la quale aveva espressamente dichiarato di aver posto la propria attenzione ed accettato tali previsioni contrattuali. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale escludeva la sussistenza di una nullità dell'art. 17 del regolamento del parco commerciale legata alla sua vessatorietà.
Il giudice di prime cure rigettava anche la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1 ritenendo che l'elenco di beni (corrispondenti a quelli asseritamente rubati) prodotto da quest'ultima non potesse costituire prova del suo assunto, in quanto non vi era certezza sulla sua formazione e provenienza, trattandosi di una semplice stampa con l'elencazione di prodotti, senza la prova che tali prodotti fossero realmente presenti nell'unità immobiliare, al momento in cui è accaduto il furto. Il Tribunale rilevava, altresì, che parte ricorrente non aveva depositato alcuna documentazione che potesse confermare il valore della merce, come stimato, nonché l'effettiva corresponsione del prezzo di acquisto della predetta merce al proprio fornitore. Infine, mancava anche la prova dei danni causati al negozio, di cui chiedeva il rimborso, ad eccezione di una fattura prodotta dalla ricorrente attestante gli interventi di ripristino, che decisi unilateralmente dalla stessa, senza alcuna comunicazione alla concedente, in violazione di quanto stabilito dall'art. 15, c. 1, del contratto stipulato tra le parti, non potevano essere riconosciuti in suo favore.
Le spese di lite venivano quindi definite secondo soccombenza.
2. Con atto di citazione notificato il 31.07.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341, c. 2, c.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato l'esistenza di una doppia sottoscrizione della clausola di esonero di responsabilità, prevista dall'art. 21 del Contratto di Affitto del Ramo d'Azienda, che richiamava l'art. 17 del Regolamento del Parco commerciale, sebbene i citati articoli non siano mai stati oggetto di doppia sottoscrizione. L'appellante eccepisce la vessatorietà di tali disposizioni, in quanto limitanti palesemente la responsabilità di uno dei soggetti contraenti, e, stante l'assenza della doppia sottoscrizione, deduce la nullità e l'inefficacia di dette previsioni contrattuali;
b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2721 e ss. c.c. et 244 c.p.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'elenco di beni prodotto non poteva essere considerato prova a sostegno del suo assunto pregiudizio,
3 sebbene tale elenco sia stato utilizzato da in sede di denuncia di furto e, dunque, sia Parte_1 passato al vaglio della Procura della Repubblica e sebbene esso sia stato anche confermato dalla teste sentita in giudizio. A detta dell'appellante, il documento di rendicontazione Tes_1 della merce oggetto di furto sarebbe valido a tutti gli effetti sul piano legale, soprattutto ai fini della quantificazione del danno, non essendo stato mai disconosciuto da controparte nel corso di giudizio di primo grado;
c) Motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione a punti decisivi della controversia: l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure considera esclusivamente gli artt. 17 del Regolamento del Parco
Commerciale e 21 del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda, e non anche gli artt. 6, 7 e 15 del
Regolamento del Parco Commerciale, a suo dire di fondamentale importanza nel caso di specie.
La deducente eccepisce la contraddittorietà della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale afferma la mancata installazione da parte della di misure di sicurezza, neppure a Parte_1 seguito del primo furto avvenuto nel 2017, laddove invece nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato specificato che la ricorrente odierna appellante aveva provveduto ad installare a proprie spese dissuasori all'ingresso del punto vendita sin dall'inizio dell'attività commerciale;
2.1 Ritualmente costituita, eccepisce l'infondatezza dei motivi di impugnazione, Controparte_1 chiedendone il rigetto, stante la correttezza della sentenza di primo grado;
propone appello incidentale per il seguente motivo:
1. Erronea applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014: l'appellante in via incidentale contesta la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure, rigettando la domanda attorea, ha condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali nei propri confronti, liquidandole in € 3.200,00, ponendosi così al di sotto dei valori minimi, individuati in base ai parametri forensi di cui al DM 55/2014, senza neppure esplicitare le ragioni di tale decisione. L'appellante in via incidentale chiede, pertanto, che l'appellante in via principale venga condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura media di € 7.616,00 (così calcolate: fase studio: € 1.710,00; fase introduttiva: € 1.204,00; fase istruttoria: € 1.806,00; fase decisionale: €
2.905,00).
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata da e, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava Parte_1 innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 17.12.2024 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. L'appello principale è infondato e va pertanto disatteso.
3.1. È invero infondato il primo motivo di gravame.
Ed infatti, l'assunto secondo cui la previsione di cui all'art. 17 del regolamento, trasfusa nell'art. 11 e nell'art. 21 del contratto di affitto di ramo di azienda del 28.3.2017, intercorso fra le parti, sarebbe inefficace perché, prevedendo un esonero da responsabilità, integra una clausola vessatoria che necessitava della doppia sottoscrizione, che in realtà manca, è dato smentito all'esito della semplice lettura del contratto di affitto, che presenta invece la doppia sottoscrizione di tutte le previsioni contrattuali che possano integrare clausole vessatorie, ivi incluso l'art. 11 e l'art. 21 di esonero da responsabilità della tenuto conto che in tale regolamento contrattuale si dà anche espressamente atto che le Controparte_1 parti hanno posto la propria attenzione, attentamente valutato ed accettato tali clausole, che per di più non sono indicate in modo cumulativo, ma sono analiticamente richiamate. Va tenuto conto che, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr., da ultimo, Cassazione civile , sez. III , 15/02/2024 , n. 4126). Tanto esclude ogni profilo di nullità ed inefficacia della clausola di esonero da responsabilità di Controparte_1
La esistenza di una specifica doppia sottoscrizione delle clausole a mente dell'art. 1341 cc esclude la invalidità della previsione contrattuale di esonero da responsabilità, sicché il motivo in scrutino è privo di pregio.
3.2. La infondatezza del motivo appena scrutinato appare dirimente, nell'ottica della ragione liquida, per il rigetto del secondo motivo di gravame, perché la accertata validità della clausola di esonero da responsabilità di ne comporta l'assorbimento. Il secondo motivo di gravame si appunta Controparte_1 invero a censurare la sentenza, nel passaggio motivazionale che riguarda la mancanza di prova del danno, il cui ristoro è invocato dall'appellante; il risarcimento del danno discende, previa declaratoria di nullità della clausola di esonero, dalla affermazione di una responsabilità della locatrice per i danni Controparte_1 conseguenti al furto, tale che, affermata la validità della clausola di esonero, si deve escludere in radice ogni responsabilità della appellata società, tale da assorbire ogni profilo inerente la prova del danno sofferto.
3.3. Il terzo motivo di gravame poi è inconferente, posto che gli artt. 6, 7 e 15 del regolamento del parco commerciale, della cui omessa disamina si duole l'appellante, sono invece del tutto provi di specifica concludenza nell'ottica della domanda oggetto di lite, e non già “di fondamentale importanza nel caso di specie” come assume l'appellante.
5 Ed infatti: l'art. 6 riguarda invero la individuazione ed indicazione delle “parti comuni” del parco commerciale e gli obblighi imposti agli operatori per un uso appropriato di dette aree;
l'art. 7 disciplina gli interventi di “ manutenzione ordinaria” e le modalità di esecuzione degli stessi, da concordare con il
Gestore/Direttore del Parco, per non causare disagio alla clientela, facendo salva in ogni caso la possibilità di interventi urgenti, finalizzati alla pubblica incolumità e/o messa in sicurezza e/o rimozione di guasti o impedimenti che possano pregiudicare l'esercizio commerciale o il punto vendita;
e l'art. 15 che impone agli operatori l' “illuminazione” delle vetrine, delle insegne e di tutte le parti visibili al pubblico del punto vendita, durante l'orario di apertura, fatta salva una deroga in casi del tutto eccezionali da autorizzare da parte del Direttore /Gestore del parco. Tali previsioni negoziali sono del tutto inconferenti rispetto al thema disputandum della controversia ed una loro disamina appare del tutto ultronea ai fini della definizione della lite in scrutinio. Resta, pertanto, confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della motivazione in cui il giudice ritiene che, stante la validità della clausola di esonero, non vi sia alcuna responsabilità di nella vicenda dei furti, sicché il rigetto della domanda risarcitoria va Controparte_1 confermato.
L'appello principale va pertanto disatteso.
4. È invece fondato l'appello incidentale.
In relazione al motivo dedotto, l'importo di € 3.200,00 liquidato dal Tribunale a titolo di spese di lite effettivamente è inferiore al limite di tariffa, che ( in ragione del valore della lite, compreso fra € 26.001 e
€ 52.000) per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, ammonta nei valori minimi ad € 3.809,00 in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022 ( vigente al momento della decisione ).
In proposito si segnala Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023 e da ultimo Cass., sez. II, sentenza n.
17613, depositata il 16.06.2024, secondo cui «salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 l. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l. 247/2012».
Il motivo va accolto. Tanto impone al Collegio di ridefinire l'importo delle spese di lite di primo grado che, anche in ragione della complessità della causa, delle questioni in diritto esaminate e delle attività svolte in quel giudizio, appare equo liquidare in € 4.000,00, oltre accessori.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 31.07.2023 nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché sull' appello incidentale proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2098/2023, pubblicata il 06.07.2023, così Controparte_1 provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina in € 4.000,00, oltre accessori, l'importo delle spese di lite di primo grado liquidate in favore Controparte_1
3) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) Condanna alla refusione delle spese di lite di questo grado in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
[...]
5) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato per l'appellante principale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 653 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. J. Ciccarelli, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mola di Bari, corso Umberto I, 32
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. F. Del Re, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristina Madonna in Lecce, via Battisti, 15
appellata e appellante incidentale
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1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024.
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2098/2023, emessa ex art. 281 sexies cpc in data 06.07.2023, il Tribunale di Lecce rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Ed invero.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 04.07.2019, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce esponendo: di aver stipulato in data 28.03.2017 un contratto di affitto Controparte_1 di ramo d'azienda al fine di esercitare l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori all'interno del parco commerciale sito in Brindisi al Viale Caduti di Via Fani n. 2; di aver subito CP_1 un primo furto in data 05.12.2017 ad opera di ignoti, che si erano introdotti nel punto vendita e si erano impossessati di numerosi capi di abbigliamento dopo aver sfondato la vetrata mediante oggetti contundenti;
di aver subito anche un secondo furto in data 06.12.2018 ad opera di malviventi i quali, dopo aver sradicato la porta d'ingresso del negozio, avevano asportato 251 capi di abbigliamento dal valore di € 18.669,00; di aver quindi subito, a seguito di tale furto, un danno da lucro cessante, conseguente all'impossibilità di vendere la predetta merce, pari a € 38.256,00, e danni strutturali al locale commerciale, pari a € 6.260,00. La ricorrente chiedeva, dunque, che, accertati gli inadempimenti contrattuali della fosse dichiarata la nullità dell'art. 17 del regolamento del parco Controparte_1 commerciale, ai sensi dell'art. 1341, c. 2, c.c. e fosse condannata al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti, pari a € 44.156,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva, in via preliminare e in rito, che venisse dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto di entrambe le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, veniva istruita a mezzo di prova testimoniale.
All'esito il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda attorea, rilevando, preliminarmente, che il parco commerciale , sito in Brindisi, era un complesso immobiliare privo di recinzioni e di CP_1 cancello di ingresso principale e che di tali circostanze era a conoscenza parte attrice già al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa. Inoltre, il Tribunale evidenziava la mancata installazione da parte della ricorrente di misure di sicurezza aggiuntive presso il proprio locale commerciale, neppure a
2 seguito del primo furto, avvenuto nel 2017, sebbene ai sensi dell'art. 17 del regolamento del parco commerciale spettava agli operatori proteggere le proprie unità contro le intrusioni o le effrazioni.
In relazione poi all'asserita vessatorietà dell'art. 17 del regolamento del parco commerciale, il giudice di prime cure evidenziava che tale disposizione era richiamata dall'art. 11 del contratto di affitto di ramo di azienda e che sia tale articolo sia il successivo art. 21, concernente l'esclusione di responsabilità della concedente, erano stati inseriti nel contratto di affitto e ricompresi tra le clausole vessatorie ex artt. 1341
e 1342 c.c., oggetto di doppia sottoscrizione da parte della ricorrente, la quale aveva espressamente dichiarato di aver posto la propria attenzione ed accettato tali previsioni contrattuali. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale escludeva la sussistenza di una nullità dell'art. 17 del regolamento del parco commerciale legata alla sua vessatorietà.
Il giudice di prime cure rigettava anche la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1 ritenendo che l'elenco di beni (corrispondenti a quelli asseritamente rubati) prodotto da quest'ultima non potesse costituire prova del suo assunto, in quanto non vi era certezza sulla sua formazione e provenienza, trattandosi di una semplice stampa con l'elencazione di prodotti, senza la prova che tali prodotti fossero realmente presenti nell'unità immobiliare, al momento in cui è accaduto il furto. Il Tribunale rilevava, altresì, che parte ricorrente non aveva depositato alcuna documentazione che potesse confermare il valore della merce, come stimato, nonché l'effettiva corresponsione del prezzo di acquisto della predetta merce al proprio fornitore. Infine, mancava anche la prova dei danni causati al negozio, di cui chiedeva il rimborso, ad eccezione di una fattura prodotta dalla ricorrente attestante gli interventi di ripristino, che decisi unilateralmente dalla stessa, senza alcuna comunicazione alla concedente, in violazione di quanto stabilito dall'art. 15, c. 1, del contratto stipulato tra le parti, non potevano essere riconosciuti in suo favore.
Le spese di lite venivano quindi definite secondo soccombenza.
2. Con atto di citazione notificato il 31.07.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341, c. 2, c.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato l'esistenza di una doppia sottoscrizione della clausola di esonero di responsabilità, prevista dall'art. 21 del Contratto di Affitto del Ramo d'Azienda, che richiamava l'art. 17 del Regolamento del Parco commerciale, sebbene i citati articoli non siano mai stati oggetto di doppia sottoscrizione. L'appellante eccepisce la vessatorietà di tali disposizioni, in quanto limitanti palesemente la responsabilità di uno dei soggetti contraenti, e, stante l'assenza della doppia sottoscrizione, deduce la nullità e l'inefficacia di dette previsioni contrattuali;
b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2721 e ss. c.c. et 244 c.p.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'elenco di beni prodotto non poteva essere considerato prova a sostegno del suo assunto pregiudizio,
3 sebbene tale elenco sia stato utilizzato da in sede di denuncia di furto e, dunque, sia Parte_1 passato al vaglio della Procura della Repubblica e sebbene esso sia stato anche confermato dalla teste sentita in giudizio. A detta dell'appellante, il documento di rendicontazione Tes_1 della merce oggetto di furto sarebbe valido a tutti gli effetti sul piano legale, soprattutto ai fini della quantificazione del danno, non essendo stato mai disconosciuto da controparte nel corso di giudizio di primo grado;
c) Motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione a punti decisivi della controversia: l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure considera esclusivamente gli artt. 17 del Regolamento del Parco
Commerciale e 21 del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda, e non anche gli artt. 6, 7 e 15 del
Regolamento del Parco Commerciale, a suo dire di fondamentale importanza nel caso di specie.
La deducente eccepisce la contraddittorietà della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale afferma la mancata installazione da parte della di misure di sicurezza, neppure a Parte_1 seguito del primo furto avvenuto nel 2017, laddove invece nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato specificato che la ricorrente odierna appellante aveva provveduto ad installare a proprie spese dissuasori all'ingresso del punto vendita sin dall'inizio dell'attività commerciale;
2.1 Ritualmente costituita, eccepisce l'infondatezza dei motivi di impugnazione, Controparte_1 chiedendone il rigetto, stante la correttezza della sentenza di primo grado;
propone appello incidentale per il seguente motivo:
1. Erronea applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014: l'appellante in via incidentale contesta la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure, rigettando la domanda attorea, ha condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali nei propri confronti, liquidandole in € 3.200,00, ponendosi così al di sotto dei valori minimi, individuati in base ai parametri forensi di cui al DM 55/2014, senza neppure esplicitare le ragioni di tale decisione. L'appellante in via incidentale chiede, pertanto, che l'appellante in via principale venga condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura media di € 7.616,00 (così calcolate: fase studio: € 1.710,00; fase introduttiva: € 1.204,00; fase istruttoria: € 1.806,00; fase decisionale: €
2.905,00).
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata da e, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava Parte_1 innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 17.12.2024 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. L'appello principale è infondato e va pertanto disatteso.
3.1. È invero infondato il primo motivo di gravame.
Ed infatti, l'assunto secondo cui la previsione di cui all'art. 17 del regolamento, trasfusa nell'art. 11 e nell'art. 21 del contratto di affitto di ramo di azienda del 28.3.2017, intercorso fra le parti, sarebbe inefficace perché, prevedendo un esonero da responsabilità, integra una clausola vessatoria che necessitava della doppia sottoscrizione, che in realtà manca, è dato smentito all'esito della semplice lettura del contratto di affitto, che presenta invece la doppia sottoscrizione di tutte le previsioni contrattuali che possano integrare clausole vessatorie, ivi incluso l'art. 11 e l'art. 21 di esonero da responsabilità della tenuto conto che in tale regolamento contrattuale si dà anche espressamente atto che le Controparte_1 parti hanno posto la propria attenzione, attentamente valutato ed accettato tali clausole, che per di più non sono indicate in modo cumulativo, ma sono analiticamente richiamate. Va tenuto conto che, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr., da ultimo, Cassazione civile , sez. III , 15/02/2024 , n. 4126). Tanto esclude ogni profilo di nullità ed inefficacia della clausola di esonero da responsabilità di Controparte_1
La esistenza di una specifica doppia sottoscrizione delle clausole a mente dell'art. 1341 cc esclude la invalidità della previsione contrattuale di esonero da responsabilità, sicché il motivo in scrutino è privo di pregio.
3.2. La infondatezza del motivo appena scrutinato appare dirimente, nell'ottica della ragione liquida, per il rigetto del secondo motivo di gravame, perché la accertata validità della clausola di esonero da responsabilità di ne comporta l'assorbimento. Il secondo motivo di gravame si appunta Controparte_1 invero a censurare la sentenza, nel passaggio motivazionale che riguarda la mancanza di prova del danno, il cui ristoro è invocato dall'appellante; il risarcimento del danno discende, previa declaratoria di nullità della clausola di esonero, dalla affermazione di una responsabilità della locatrice per i danni Controparte_1 conseguenti al furto, tale che, affermata la validità della clausola di esonero, si deve escludere in radice ogni responsabilità della appellata società, tale da assorbire ogni profilo inerente la prova del danno sofferto.
3.3. Il terzo motivo di gravame poi è inconferente, posto che gli artt. 6, 7 e 15 del regolamento del parco commerciale, della cui omessa disamina si duole l'appellante, sono invece del tutto provi di specifica concludenza nell'ottica della domanda oggetto di lite, e non già “di fondamentale importanza nel caso di specie” come assume l'appellante.
5 Ed infatti: l'art. 6 riguarda invero la individuazione ed indicazione delle “parti comuni” del parco commerciale e gli obblighi imposti agli operatori per un uso appropriato di dette aree;
l'art. 7 disciplina gli interventi di “ manutenzione ordinaria” e le modalità di esecuzione degli stessi, da concordare con il
Gestore/Direttore del Parco, per non causare disagio alla clientela, facendo salva in ogni caso la possibilità di interventi urgenti, finalizzati alla pubblica incolumità e/o messa in sicurezza e/o rimozione di guasti o impedimenti che possano pregiudicare l'esercizio commerciale o il punto vendita;
e l'art. 15 che impone agli operatori l' “illuminazione” delle vetrine, delle insegne e di tutte le parti visibili al pubblico del punto vendita, durante l'orario di apertura, fatta salva una deroga in casi del tutto eccezionali da autorizzare da parte del Direttore /Gestore del parco. Tali previsioni negoziali sono del tutto inconferenti rispetto al thema disputandum della controversia ed una loro disamina appare del tutto ultronea ai fini della definizione della lite in scrutinio. Resta, pertanto, confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della motivazione in cui il giudice ritiene che, stante la validità della clausola di esonero, non vi sia alcuna responsabilità di nella vicenda dei furti, sicché il rigetto della domanda risarcitoria va Controparte_1 confermato.
L'appello principale va pertanto disatteso.
4. È invece fondato l'appello incidentale.
In relazione al motivo dedotto, l'importo di € 3.200,00 liquidato dal Tribunale a titolo di spese di lite effettivamente è inferiore al limite di tariffa, che ( in ragione del valore della lite, compreso fra € 26.001 e
€ 52.000) per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, ammonta nei valori minimi ad € 3.809,00 in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022 ( vigente al momento della decisione ).
In proposito si segnala Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023 e da ultimo Cass., sez. II, sentenza n.
17613, depositata il 16.06.2024, secondo cui «salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 l. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l. 247/2012».
Il motivo va accolto. Tanto impone al Collegio di ridefinire l'importo delle spese di lite di primo grado che, anche in ragione della complessità della causa, delle questioni in diritto esaminate e delle attività svolte in quel giudizio, appare equo liquidare in € 4.000,00, oltre accessori.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 31.07.2023 nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché sull' appello incidentale proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2098/2023, pubblicata il 06.07.2023, così Controparte_1 provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina in € 4.000,00, oltre accessori, l'importo delle spese di lite di primo grado liquidate in favore Controparte_1
3) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) Condanna alla refusione delle spese di lite di questo grado in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
[...]
5) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato per l'appellante principale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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