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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 18966/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 18966/2024, promossa da:
1. nata in data [...]; CP_1
2. nato in data [...]; Controparte_2
3. nato in data [...]; Controparte_3
4. nata in data [...]; Controparte_4
5. , nata in data [...]; Controparte_5
6. , nato in data [...]; Controparte_6
7. nato in data [...]; Controparte_7
8. nato in data [...]; CP_8
9. nata in data [...]; Controparte_9
10. nata in data [...]; Parte_1
11. nata in data [...]; CP_10
12. nato in data [...]. CP_11
Rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato
RICORRENTE/I
contro
Controparte_12
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
, cittadino italiano nato in [...], provincia di Reggio
[...]
Emilia, il 17 luglio 1851, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“ i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (o Persona_1
o o ), cittadino Persona_1 Persona_1 Parte_2
italiano, nato a [...], (provincia di Reggio neell'Emilia) in data
17/07/1851 (v. all. 03). - (o Persona_1 Persona_1
o o non ha mai rinunciato alla
[...] Persona_1 Parte_2
cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 04). - Persona_1
(o o o
[...] Persona_1 Persona_1 Parte_2
ha contratto matrimonio con (o o
[...] Parte_3 CP_13
o o nel comune di CP_14 Controparte_15 Persona_2
Castelnovo di Sotto, (provincia di Reggio nell'Emilia), in data 15/03/1877 (v. all. 05).
- dall'unione coniugale tra (o Persona_1 Per_1
o o e Persona_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
(o o o o
[...] CP_13 CP_14 Controparte_15 [...]
, è nato: ● (o , nato in [...]_2 Persona_3 Persona_4
18/05/1889, nella città di Florianópolis (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
(o o e o Controparte_16 Controparte_17 CP_18 Per_1 CP_17
, in data 29/12/1931, nella città di Ilhota, Brasile (v. all. 06 e 07). - dall'unione
[...]
coniugale tra (o e (o Persona_3 Persona_4 Controparte_16 [...]
o e o , è nato: ● CP_17 CP_18 Per_1 CP_17 Parte_4
nato in data [...], nella città di Florianópolis (Brasile), dove ha
[...]
contratto matrimonio con , in data 11/05/1957 (v. all. 08 e 09). Persona_5
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_5
(o . - dall'unione coniugale Persona_6 Persona_7
tra e (o , Parte_4 Persona_6 Persona_7
è nato: ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di CP_11
Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , Persona_8 CP_2
in data 29/08/1989 (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, Persona_9
passerà a chiamarsi con il nome da
[...] Persona_8 CP_2
dall'unione coniugale tra e da sono nati: CP_11 Persona_8 CP_2
● da la ricorrente, nata in data [...], nella città di CP_5 CP_2
Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in Persona_10
data 07/04/2022 (v. all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, da CP_5 [...]
passerà a chiamarsi con il nome da . ● CP_2 CP_5 Controparte_5 [...] il ricorrente, nato in data [...], nella città di Florianópolis CP_2
(Brasile) dove ha contratto matrimonio con in data Persona_11
22/12/2023 (v. all. 14 e 15). Successivamente al matrimonio, Persona_11
passerà a chiamarsi con il nome - dall'unione coniugale Persona_12
tra e (o , Parte_4 Persona_6 Persona_7
è nato: ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_3
Florianópolis (Brasile), ha contratto matrimonio con , in data Persona_13
13/07/1990, (v. all. 16 e 17). Successivamente al matrimonio, Persona_13
passerà a chiamarsi con il nome - dall'unione Parte_5
coniugale tra e è nata: ● Controparte_3 Parte_5 Parte_1
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Florianópolis (Brasile),
[...]
(v. all. 18). - dall'unione coniugale tra e Parte_4 Persona_6
(o , è nato: ● il ricorrente, nato
[...] Persona_7 CP_8
in data 10/08/1963, nella città di Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 04/10/2002 (v. all. 19 e 20). Controparte_19
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi Controparte_19
con il nome Dall'unione coniugale tra Parte_6
e è nata: ● CP_8 Parte_6 [...]
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Controparte_4
Florianópolis (Brasile), (v. all. 21). - dall'unione coniugale tra (o Persona_3
e (o o e Persona_4 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
o , è nato: ● nato in data [...], nella città Per_1 CP_17 CP_6
di Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con Persona_14
, in data 17/09/1966, (v. all. 22 e 23). Successivamente al matrimonio, CP_2 [...]
passerà a chiamarsi con il nome Tuttavia, i Persona_15 Persona_16
coniugi hanno divorziato nella città di Florianópolis (Brasile), in data 25/06/1984, tornerà a chiamarsi con il nome . Persona_16 Persona_15
Tuttavia, ha contratto nuovo matrimonio con in CP_6 Persona_17
data 14/07/1984, nella città di Florianópolis (Brasile), Persona_17 passerà a chiamarsi (v. all. 24) - dall'unione coniugale tra Persona_18 [...]
e sono nati: ● il ricorrente, nato in [...]_16 Controparte_6
data 11/12/1967, nella città di Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 16/08/1991, (v. all. 25 e 26). Successivamente al Persona_19
matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_19 Persona_20
Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di São José (Brasile),
[...]
in data 22/08/1995, permanecerà chiamarsi con il Persona_20
nome da sposata. Tuttavia, ha contratto nuovo matrimonio con Controparte_6
, in data 17/04/1998, nella città di Florianópolis (Brasile), Persona_21
passerà a chiamarsi (v. all. Persona_21 Persona_22
27). ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_7
Florianópolis (Brasile), (v. all. 28). ● la ricorrente, nata in [...]_10
28/04/1972, nella città di Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
, in data 25/10/1997, (v. all. 29 e 30). Successivamente al matrimonio, Persona_23
passerà a chiamarsi con il nome . Tuttavia, i CP_10 Persona_24
coniugi hanno divorziato nella città di Florianópolis (Brasile), in data 01/02/2007, tornerà a chiamarsi con il nome nome Persona_24 CP_10
Tuttavia, ha contratto nuovo matrimonio con CP_10 Persona_25
, in data 29/05/2009, nella città di Florianópolis (Brasile), (v. all. 31). -
[...]
dall'unione coniugale tra e sono nati: ● CP_6 Persona_18 [...]
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Florianópolis (Brasile), CP_1
(v. all. 32). ● la ricorrente, nata in data [...], nella città di Controparte_9
Florianópolis (Brasile), (v. all. 33).”
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere riscontro (doc. 34-46) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti superiore a dieci anni. Con decreto del 14 febbraio 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica al CP_12
resistente.
Con successivo provvedimento, del 31 marzo 2025, l'udienza veniva differita e sostituita con trattazione scritta al 8 luglio 2025 e, con successivo decreto del 30 giugno
2025 rinviata, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, si riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 21 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, è CP_12
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia e nipote dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib.
Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022). 4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa la peculiarità della materia e delle questioni trattate sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_12
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis di:
1. nata in data [...]; CP_1
2. nato in data [...]; Controparte_2
3. nato in data [...]; Controparte_3
4. nata in data [...]; Controparte_4
5. , nata in data [...]; Controparte_5
6. , nato in data [...]; Controparte_6
7. nato in data [...]; Controparte_7
8. nato in data [...]; CP_8
9. nata in data [...]; Controparte_9
10. nata in data [...]; Parte_1
11. nata in data [...]; CP_10
12. nato in data [...]. CP_11 -ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_12
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Bologna, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 18966/2024, promossa da:
1. nata in data [...]; CP_1
2. nato in data [...]; Controparte_2
3. nato in data [...]; Controparte_3
4. nata in data [...]; Controparte_4
5. , nata in data [...]; Controparte_5
6. , nato in data [...]; Controparte_6
7. nato in data [...]; Controparte_7
8. nato in data [...]; CP_8
9. nata in data [...]; Controparte_9
10. nata in data [...]; Parte_1
11. nata in data [...]; CP_10
12. nato in data [...]. CP_11
Rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato
RICORRENTE/I
contro
Controparte_12
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
, cittadino italiano nato in [...], provincia di Reggio
[...]
Emilia, il 17 luglio 1851, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“ i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (o Persona_1
o o ), cittadino Persona_1 Persona_1 Parte_2
italiano, nato a [...], (provincia di Reggio neell'Emilia) in data
17/07/1851 (v. all. 03). - (o Persona_1 Persona_1
o o non ha mai rinunciato alla
[...] Persona_1 Parte_2
cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 04). - Persona_1
(o o o
[...] Persona_1 Persona_1 Parte_2
ha contratto matrimonio con (o o
[...] Parte_3 CP_13
o o nel comune di CP_14 Controparte_15 Persona_2
Castelnovo di Sotto, (provincia di Reggio nell'Emilia), in data 15/03/1877 (v. all. 05).
- dall'unione coniugale tra (o Persona_1 Per_1
o o e Persona_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
(o o o o
[...] CP_13 CP_14 Controparte_15 [...]
, è nato: ● (o , nato in [...]_2 Persona_3 Persona_4
18/05/1889, nella città di Florianópolis (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
(o o e o Controparte_16 Controparte_17 CP_18 Per_1 CP_17
, in data 29/12/1931, nella città di Ilhota, Brasile (v. all. 06 e 07). - dall'unione
[...]
coniugale tra (o e (o Persona_3 Persona_4 Controparte_16 [...]
o e o , è nato: ● CP_17 CP_18 Per_1 CP_17 Parte_4
nato in data [...], nella città di Florianópolis (Brasile), dove ha
[...]
contratto matrimonio con , in data 11/05/1957 (v. all. 08 e 09). Persona_5
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_5
(o . - dall'unione coniugale Persona_6 Persona_7
tra e (o , Parte_4 Persona_6 Persona_7
è nato: ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di CP_11
Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , Persona_8 CP_2
in data 29/08/1989 (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, Persona_9
passerà a chiamarsi con il nome da
[...] Persona_8 CP_2
dall'unione coniugale tra e da sono nati: CP_11 Persona_8 CP_2
● da la ricorrente, nata in data [...], nella città di CP_5 CP_2
Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in Persona_10
data 07/04/2022 (v. all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, da CP_5 [...]
passerà a chiamarsi con il nome da . ● CP_2 CP_5 Controparte_5 [...] il ricorrente, nato in data [...], nella città di Florianópolis CP_2
(Brasile) dove ha contratto matrimonio con in data Persona_11
22/12/2023 (v. all. 14 e 15). Successivamente al matrimonio, Persona_11
passerà a chiamarsi con il nome - dall'unione coniugale Persona_12
tra e (o , Parte_4 Persona_6 Persona_7
è nato: ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_3
Florianópolis (Brasile), ha contratto matrimonio con , in data Persona_13
13/07/1990, (v. all. 16 e 17). Successivamente al matrimonio, Persona_13
passerà a chiamarsi con il nome - dall'unione Parte_5
coniugale tra e è nata: ● Controparte_3 Parte_5 Parte_1
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Florianópolis (Brasile),
[...]
(v. all. 18). - dall'unione coniugale tra e Parte_4 Persona_6
(o , è nato: ● il ricorrente, nato
[...] Persona_7 CP_8
in data 10/08/1963, nella città di Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 04/10/2002 (v. all. 19 e 20). Controparte_19
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi Controparte_19
con il nome Dall'unione coniugale tra Parte_6
e è nata: ● CP_8 Parte_6 [...]
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Controparte_4
Florianópolis (Brasile), (v. all. 21). - dall'unione coniugale tra (o Persona_3
e (o o e Persona_4 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
o , è nato: ● nato in data [...], nella città Per_1 CP_17 CP_6
di Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con Persona_14
, in data 17/09/1966, (v. all. 22 e 23). Successivamente al matrimonio, CP_2 [...]
passerà a chiamarsi con il nome Tuttavia, i Persona_15 Persona_16
coniugi hanno divorziato nella città di Florianópolis (Brasile), in data 25/06/1984, tornerà a chiamarsi con il nome . Persona_16 Persona_15
Tuttavia, ha contratto nuovo matrimonio con in CP_6 Persona_17
data 14/07/1984, nella città di Florianópolis (Brasile), Persona_17 passerà a chiamarsi (v. all. 24) - dall'unione coniugale tra Persona_18 [...]
e sono nati: ● il ricorrente, nato in [...]_16 Controparte_6
data 11/12/1967, nella città di Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 16/08/1991, (v. all. 25 e 26). Successivamente al Persona_19
matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_19 Persona_20
Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di São José (Brasile),
[...]
in data 22/08/1995, permanecerà chiamarsi con il Persona_20
nome da sposata. Tuttavia, ha contratto nuovo matrimonio con Controparte_6
, in data 17/04/1998, nella città di Florianópolis (Brasile), Persona_21
passerà a chiamarsi (v. all. Persona_21 Persona_22
27). ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_7
Florianópolis (Brasile), (v. all. 28). ● la ricorrente, nata in [...]_10
28/04/1972, nella città di Florianópolis (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
, in data 25/10/1997, (v. all. 29 e 30). Successivamente al matrimonio, Persona_23
passerà a chiamarsi con il nome . Tuttavia, i CP_10 Persona_24
coniugi hanno divorziato nella città di Florianópolis (Brasile), in data 01/02/2007, tornerà a chiamarsi con il nome nome Persona_24 CP_10
Tuttavia, ha contratto nuovo matrimonio con CP_10 Persona_25
, in data 29/05/2009, nella città di Florianópolis (Brasile), (v. all. 31). -
[...]
dall'unione coniugale tra e sono nati: ● CP_6 Persona_18 [...]
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Florianópolis (Brasile), CP_1
(v. all. 32). ● la ricorrente, nata in data [...], nella città di Controparte_9
Florianópolis (Brasile), (v. all. 33).”
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere riscontro (doc. 34-46) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti superiore a dieci anni. Con decreto del 14 febbraio 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica al CP_12
resistente.
Con successivo provvedimento, del 31 marzo 2025, l'udienza veniva differita e sostituita con trattazione scritta al 8 luglio 2025 e, con successivo decreto del 30 giugno
2025 rinviata, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, si riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 21 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, è CP_12
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia e nipote dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib.
Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022). 4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa la peculiarità della materia e delle questioni trattate sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_12
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis di:
1. nata in data [...]; CP_1
2. nato in data [...]; Controparte_2
3. nato in data [...]; Controparte_3
4. nata in data [...]; Controparte_4
5. , nata in data [...]; Controparte_5
6. , nato in data [...]; Controparte_6
7. nato in data [...]; Controparte_7
8. nato in data [...]; CP_8
9. nata in data [...]; Controparte_9
10. nata in data [...]; Parte_1
11. nata in data [...]; CP_10
12. nato in data [...]. CP_11 -ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_12
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Bologna, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore