Decreto cautelare 8 novembre 2024
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2024
Sentenza 29 aprile 2025
Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00857/2026REG.PROV.COLL.
N. 04352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4352 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Merangolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura Bologna, l’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 8342/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Bologna, dell’Ufficio Territoriale del Governo Bologna e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. NI AS RA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, cittadino pakistano, con permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo, rilasciato il 15 ottobre 2010 dal Questore di Bologna-coniugato con una cittadina extracomunitaria e padre di tre figli nati e residenti in [...]è stato attinto dal decreto del Ministro dell’interno 4 ottobre 2024 di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, unitamente al provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo, emesso il 7 ottobre 2024, dal Questore di Bologna; oltre al conseguente provvedimento di revoca del citato permesso di soggiorno UE. Nello specifico, l’impugnato atto ministeriale si fonda sulla motivazione che l’odierno appellante “noto sin dal 2016 per il suo ruolo di presidente dell'associazione culturale islamica -OMISSIS-, con sede a Bologna, è emerso all'attenzione sotto il profilo della sicurezza dello Stato, dall'autunno 2023, per il suo crescente fanatismo ideologico e per la sua propensione verso posizioni radicali di matrice islamica, connotate da un forte risentimento antioccidentale e antisemita e da una retorica omofoba e antifemminista” (cfr. primo considerato del decreto di allontanamento) ;
che, in tale ottica, il medesimo ha esaltato il martirio e l'operato dei mujahidin nell'ambito dell'odierno conflitto israelo-palestinese, definendoli come “martiri che hanno perso la vita e rivendicando il suo pieno sostegno all'organizzazione terroristica -OMISSIS-” (cfr. 2° considerato pg. 2 d.m. impugnato)”; che “le posizioni antioccidentali e antisemite manifestate dal predetto, unitamente al suo ruolo di guida religiosa, possono generare proselitismo tra i fedeli che frequentano l'associazione da lui presieduta e tra coloro che lo seguono sui social network , favorendo processi di radicalizzazione violenta” (cfr. 6° considerato pg. 2 decreto di allontanamento)”.
1.1. Dichiaratosi estraneo a tali fatti, l’interessato ha impugnato il provvedimento, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il TAR), chiedendone l’annullamento previa sospensione, deducendo le seguenti tre censure:
1) violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge con riferimento agli artt. 13, commi 1, 4, e 14 e 3, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 144/2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
2) eccesso di potere per il difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti;
3) violazione dell’art. 8 della CEDU: errato giudizio di bilanciamento tra esigenza di salvaguardia della sicurezza dello Stato e della vita privata e familiare.
1.2. Si è costituita nel primo grado del giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. Il Ministero dell’interno ha rilevato che il ricorrente, nel corso del suo soggiorno in Italia, aveva assunto posizioni religiose radicali come confermato da un video pubblicato su social network , nel novembre 2023, dal titolo "Message for Afghanistan Taliban", nel quale ha condiviso un appello dei mujahidin di -OMISSIS- nel quale americani, tedeschi, francesi, inglesi e italiani sono accusati di sostenere "gli impuri sionisti", mentre in un altro video, pubblicato nell'aprile 2024, invoca Allah affinché distrugga gli oppressori, ossia gli Stati occidentali che appoggiano Israele.
1.4. Ancora, l’Amministrazione ha precisato, che le condotte del ricorrente non costituirebbero un esercizio della libertà di manifestazione di pensiero o libertà di religione, tenuto anche conto che, al di là dei tratti penalistici di cui avrebbero potuto essere connotate, per il contesto e le modalità con cui sono maturate concretamente, ben potevano mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza nazionale e, perciò, giustificare un suo immediato allontanamento dal territorio nazionale.
1.5. In punto di diritto, la difesa dell’Amministrazione intimata ha dedotto che il provvedimento di allontanamento è stato emanato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 30/2007, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 23 del medesimo e con l’art. 3 del d.l. n. 144/2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, nella l. n. 155/2005. Conseguentemente, a fondamento del provvedimento erano stati posti atti dai quali era emerso un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, da ritenere prevalente anche rispetto alle esigenze di stabilità familiare del ricorrente.
2. Il TAR, con la sentenza n. 8342 dell’8 aprile 2025, ha respinto il ricorso compensando le spese di lite.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, articolando tre motivi di censura, e ne ha chiesto la riforma.
3.1. Si è costituito il Ministero dell’interno per chiedere la reiezione dell’appello.
3.2. Con l’ordinanza cautelare n. 2138/2025 ex art. 98 c.p.a, è stata respinta l’istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente.
3.3. Nell’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 il Collegio, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato.
5. Con il primo motivo (pp. 5-18 del ricorso), l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per avere disatteso il primo motivo di ricorso, che in questa sede sostanzialmente ripropone.
5.1. L’appellante nega, in sintesi, che sussistano i fondati motivi, di cui all’art. 20, comma 4, del d. lgs. n. 30/2007, consistenti in comportamenti che denotano la mancanza di rispetto dei valori dell’odio e violenza, od addirittura al terrorismo, a suo dire infondati in quanto frutto di letture distorte di parti di discorsi estrapolati dal contesto e di interpretazioni addirittura in senso testuale opposto rispetto al loro tenore ed alle intenzioni di chi li ha pronunciati.
5.2. Ad avviso dell’appellante la sentenza impugnata avrebbe nello specifico errato:
a) nel disattendere i rilievi contestati nel ricorso inerenti alla non veridicità dei fatti, nonché ad evidenti inesattezze di traduzione e d’interpretazione delle sue esternazioni; riferite, nello specifico, alle asserite incitazioni al non pagare tributi ed alla mancanza di rispetto dei valori dell’odio e violenza , od addirittura al terrorismo ;
b) nell’escludere l’eccesso di potere per travisamento del fatto; essendo, invece, evidente non solo l’insussistenza dei fatti descritti nella motivazione del provvedimento di espulsione impugnato, ma anche l’insussistenza di ogni condotta sintomatica addebitabile al ricorrente;
c) nell’escludere il vizio di difetto di istruttoria da parte della Questura prima e del Ministero poi, là dove si evidenzia -del tutto genericamente- che il ricorrente avrebbe sostenuto le posizioni di tale predicatore attivo in India e Sud – Est Asiatico, tale -OMISSIS- che, secondo la nota del Questore di Bologna, su cui si basa il decreto di allontanamento, sarebbe stato tacciato di essere vicino a gruppi fondamentalisti;
d) nel ritenere - sempre, con riguardo alla nota della Questura, sussistente la pericolosità del ricorrente sulla scorta delle esternazioni, in occasione della citata risoluzione ONU di cessate il fuoco, soltanto perché nel commentare la medesima con gioia, ha letto un comunicato di -OMISSIS- e perché nel relativo sermone ha chiesto di fare DOHA per i martiri islamici: al contrario, da tali esternazioni si evince -a suo dire- “l’assoluta adesione convinta ai valori della pace e dei negoziati per risolvere il conflitto arabo-palestinese”(cfr. pg . 7 primo cpv. appello);
e) nel travisare il contenuto del sermone tenuto in data 10 aprile 2024, in occasione della festività dell’EID UL FITR (pubblicato nella sua interezza sulla pagina YouTube e Facebook dell’Associazione, in cui si ipotizza erroneamente l’incitamento alla lotta armata; laddove, invece, si il messaggio proferito dall’ appellante avrebbe avuto un significato opposto, avendo riferito queste violenze ai Sionisti, senza incitare i propri fedeli a perpetrarle;
f) la nota allude ancora a imprecisati contatti con il sopra nominato predicatore -OMISSIS- che sarebbe stato arrestato in epoca risalente, nell’ambito di indagini per immigrazione clandestina e che, nel 1996 era stato tratto in arresto in Turchia e poi rilasciato l’anno seguente. Al riguardo, soggiunge il ricorrente, risulta evidente che, alla luce del ruolo di Imam da lui ricoperto e delle diverse centinaia di persone con le quali in tale veste ha avuto contatti, risulta in ogni caso ininfluente l’avvenuto contatto con detto soggetto, senza ulteriore precisazione riguardo all’intensità e alla frequenza del rapporto con il medesimo; tanto più che la posizione del medesimo soggetto, in un quadro di minaccia terroristica, sarebbe rimasta indimostrata;
g) ed ancora, riguardo alle asserite esternazioni in tema di omosessualità e relative al ruolo della donna nella cultura islamica e relative differenze con il ruolo della medesima nella civiltà occidentale, si sarebbe trattato di affermazioni che sarebbero espressione della libertà di manifestazione del pensiero, senza alcuna correlazione con il rischio di terrorismo rimarcato nel decreto impugnato;
h) analogamente, infine, riguardo alla presunta scarsa integrazione del ricorrente nella società italiana, l’appellante oppone di essere in Italia dal 1995, con la moglie, da cui sono nati i loro tre figli, che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.
5.3. L’appellante evidenzia, ancora, sempre a supporto della piena integrazione, di essere incensurato e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dal Questore di Bologna nel 2010, con validità a seguito di aggiornamento sino al 2033. Allega, infine, di gestire un’azienda con molti dipendenti e un cospicuo fatturato e di versare regolarmente le tasse ed i contributi ai dipendenti. Di qui la dedotta violazione di legge, in quanto il provvedimento di allontanamento, per cui è causa, risulta stato adottato ai sensi dell’art. 13, comma 1, d. lgs. n. 286/1998, secondo il quale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’Interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 144/2005, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero nei cui confronti vi siano fondato motivo di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, tutti presupposti, a dire dell’appellante, non sussistenti nel caso che qui occupa.
5.4. In relazione al primo motivo del ricorso di primo grado il Tribunale ha, anzitutto ricordato che, ai fini dell’emanazione del provvedimento ministeriale di espulsione, non è necessario che sia stata appurata con assoluta certezza la sussistenza del suindicato pericolo, essendo sufficiente che vi siano fondati motivi di ritenerlo esistente.
5.5. Nel caso di specie, il provvedimento ministeriale fa riferimento agli atti d’ufficio dai quali è emerso che l’odierno appellante ha più volte manifestato una visione integralista del concetto di jihad , arrivando a definirlo quale “pilastro della religione islamica e quale principio che imporrebbe al musulmano di combattere sempre e, comunque, in favore dell'Islam, partecipando attivamente alla lotta contro gli infedeli”; e che lo stesso ha esaltato e condiviso assiduamente il martirio e l'operato dei mujahidin nell'ambito dell'odierno conflitto israelo-palestinese, definendoli come “martiri che hanno perso la vita e rivendicando il suo pieno sostegno all'organizzazione terroristica -OMISSIS-” (cfr. 2 ° considerato pag. 2 d.m.)
Da tali elementi è stata desunta la sua vicinanza alla causa ed all’autoproclamato Stato islamico, avendo, peraltro, il ricorrente manifestato sentimenti anticristiani.
5.6. L’Amministrazione ha depositato, nel primo grado del giudizio, in data 28/11/2024, memoria n. 400.A/I5/20908/2024, con uniti documenti nella quale sono tra l’altro evidenziati alcuni tratti salienti che supportano il decreto di allontanamento. In essa si evidenzia ancora quanto richiamato nel decreto, facendosi richiamo a pag. 3 al forte impegno del cittadino straniero nel diffondere attraverso la rete web le proprie posizioni ritenute peraltro “molto gravi, sotto il profilo della pericolosità, in quanto dimostrano – a dire della Questura - l'intento di raggiungere altre persone e di cercare la condivisione con altri interlocutori telematici dunque valicando la sfera individuale”; esclude fermamente che siffatte condotte possano rappresentare puro esercizio della libera manifestazione del pensiero o della libertà di religione, ma al contrario azioni che, indipendentemente dai tratti penalistici di cui potrebbero essere connotate, per il contesto e le modalità con cui sono maturate, concretamente possono mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza nazionale e quindi giustificano un suo immediato allontanamento dal territorio dello Stato
5.7. Ancora, ha osservato la sentenza impugnata, dalla ulteriore documentazione (cfr., in particolare, il rapporto della Questura di Bologna in atti) risulta supportato da prove il provvedimento impugnato, che richiama sinteticamente gli esiti dell’attività investigativa, dà adeguatamente conto dei fatti, concreti e ripetuti nel tempo, che sono stati considerati ai fini dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. Emerge, infatti, da tali atti investigativi che il ricorrente, nel suo ruolo di presidente e guida spirituale dell’associazione -OMISSIS-, ha reiteratamente, tramite video diffusi tramite social network , nonché nel corso di interviste e di incontri pubblici, esternato posizioni intransigenti sull’omosessualità, sul ruolo della donna e della religione, rimarcando anche nei suoi sermoni la distanza tra cultura democratica occidentale e precetti della religione islamica. Dai servizi di osservazione finalizzati a ricostruire la rete di connessioni del ricorrente sono, inoltre, emersi contatti con altri stranieri dediti al favoreggiamento della immigrazione clandestina e contigui a gruppi estremisti islamici. Tali circostanze, vertendosi – ne ha concluso condivisibilmente il primo giudice – in materia di misure preventive per l’adozione delle quali è sufficiente la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la permanenza dello straniero possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche e non la prova che detta agevolazione si sia in concreto verificata, costituiscono una adeguata esplicazione dei presupposti che hanno indotto l’amministrazione all’espulsione.
5.8. Il giudizio di pericolosità formulato dal Ministro è apparso, al primo giudice, scevro da profili di manifesta irragionevolezza o travisamento o difetto di istruttoria, che rappresentano gli unici vizi sindacabili in questa sede per quanto osservato in ordine alle caratteristiche e finalità della misura gravata, considerati la tipologia delle condotte tenute e gli ulteriori elementi emersi - anche con riguardo alla mancanza di integrazione sociale e culturale-, e nonostante il non breve periodo di soggiorno in Italia.
5.9. Sulla base di tali valutazioni il Tribunale ha ritenuto, conclusivamente, corretta e non censurabile la determinazione in ordine alla preminenza dell’interesse alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, interesse essenziale ed insopprimibile della collettività, rispetto all’interesse del ricorrente a permanere sul territorio dello Stato, e a mantenere ivi i suoi legami familiari, che hanno -ad ogni modo- costituito oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione.
Il primo motivo di appello è infondato. Correttamente il Tar ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado.
5.10. Anzitutto, non può condividersi l’assunto dell’appellante, che ritiene infondate le contestazioni, riguardanti le presunte incitazioni al non corrispondere i tributi allo Stato Italiano; che sarebbero -a suo dire- “frutto di letture distorte di parti di discorsi estrapolati dal contesto e di interpretazioni, addirittura in senso testuale opposto rispetto al loro tenore ed alle intenzioni di chi li ha pronunciati”.
Erronea risulterebbe infatti la traduzione della sua esternazione, relativa “all’obbligo di corrispondere il cd. KA allo Stato Islamico”, il cui corretto significato sarebbe stato, secondo la esatta traduzione di elargire “elemosina rituale" o "purificazione", da parte dei musulmani benestanti di donare parte della loro ricchezza ai bisognosi, così da poter purificare mediante tale forma di carità il patrimonio. Del resto soggiunge il ricorrente di avere sempre nel corso della sua permanenza in Italia adempiuto, con regolarità al pagamento delle tasse, rappresentando così un esempio di corretto contribuente per i membri della propria comunità.
5.11. Il giudizio espresso dal Tribunale va esente da censura perché:
- quanto alla affermazione che il ricorrente paga con regolarità i tributi a cui è obbligato, la stessa è ininfluente come prova inferenziale che la condotta di istigazione a non pagare le tasse non sarebbe stata commessa;
- non consente di arrivare a conclusioni diverse nemmeno il rilievo circa il difetto di traduzione di alcune espressioni attribuite al ricorrente, asseritamente mal interpretate, dovendosi piuttosto ritenere che la infra riportata esortazione, richiamata in un sermone “a combattere la pretesa dello Stato di imporre il pagamento di tributi in quanto le risorse degli stessi devono rimanere all'interno della comunità musulmana” (cfr. 2° considerato), non può che essere ragionevolmente intesa nel significato ad essa attribuito dal decreto impugnato; tanto che la difesa appellante ha dovuto giustificare il diverso significato con il rinvio a normative asseritamente vigenti in altri ordinamenti mussulmani (Arabia Saudita, la Malesia, il Bahrein o il Sudan).
5.12. Analogamente i contrari rilievi dell’appellante, là dove asserisce che la presunta adesione alle posizioni del predicatore -OMISSIS- avrebbero solo ingenerato meri sospetti di adesione a gruppi attenzionati, senza dar luogo ad avvio di procedimenti in sede penale, non scalfiscono la gravità del quadro indiziario sul quale si è fondato il giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico nei confronti dello straniero, che assume una diversa rilevanza ai fini della misura espulsiva, a prescindere dalle emergenze penalmente rilevanti. Basti qui ricordare che nemmeno l’appellante ha saputo smentire l’episodio relativo alla pubblicazione sulle comunità pakistane in Italia e teso a gettare discredito su una cerchia indeterminata di persone, limitandosi al affermare che si sarebbe trattato di affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie da parte di utenti anonimi; da cui a ben vedere non si può ragionevolmente escludere l’adesione alle posizioni della guida religiosa -OMISSIS-, responsabile della diffusione di un'ideologia estremista e fautore della radicalizzazione di giovani resisi autori di azioni controindicate.
5.13. Non ha, perciò, errato il primo giudice nel valutare la gravità di simili fatti, ai fini che qui rilevano, né certo si è limitato ad un sindacato meramente estrinseco ed epidermico di questi stessi fatti, ritenendo non decisivi gli elementi di prova offerti dall’appellante, in ordine al preteso corretto utilizzo, tra l’altro, della pagina Facebook da cui a suo dire si sarebbe potuto desumere dall’ascolto attento delle affermazioni riportate che tali affermazioni avevano in realtà ad oggetto un brano del Corano, nella -OMISSIS- capitolo 49 – anche noto come “Le Stanze intime” , per il tramite del quale formulava “concetti di fratellanza ed uguaglianza tra gli uomini”. Bene ha osservato, del resto la sentenza impugnata che il provvedimento di espulsione è stato emesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. in l. n. 155 del 2005, secondo il quale «il Ministro dell’interno […] può disporre l’espulsione dello straniero […] nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali».
Trattandosi di atto rimesso all’organo di vertice del Ministero dell’Interno, nonché all’organo di vertice dell’amministrazione maggiormente interessata alla materia dei rapporti con i cittadini stranieri (Direttore del Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione), esso costituisce senza dubbio, come ha osservato il primo giudice, espressione di esercizio di alta discrezionalità amministrativa.
5.14. Ciò si evince anche dal carattere ampio ed elastico dei requisiti prescritti dal citato art. 3 del d.l. n. 144 del 2005, che ritiene sufficiente, ai fini dell’adozione del provvedimento de quo , la mera possibilità che la permanenza dello straniero in Italia possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
5.15. Secondo quanto questa Sezione ha già chiarito (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 23 settembre 2015, n. 4471 ma anche, da ultimo, Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2021, n. 1687) con riferimento all’espulsione per terrorismo ex art. 3, comma 1, d.l. n. 144 del 2005 – ma con argomentazioni ben estendibili a tale misura adottata ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998 (sicurezza nazionale, la cui ratio mira a contrastare minacce anche diverse quali lo spionaggio e la grave turbativa dell’ordine democratico) – si tratta di una disposizione che prevede procedure pienamente assimilabili alle misure di sicurezza che si adottano con finalità di prevenzione e che, avendo come finalità quella di prevenire il compimento di reati, non richiede che sia comprovata la responsabilità penale e neppure che il reato sia stato già compiuto.
Infatti il presupposto per l’espulsione è costituito solo dai fondati motivi per ritenere che la presenza dello straniero possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche e, comunque, mettere in pericolo, con azioni anche proselitistiche, la sicurezza dello Stato.
Ed è, dunque, solo questo il parametro da adottare per valutare la legittimità del provvedimento e, cioè, se esso sia in grado di prevenire la concreta possibilità di comportamenti atti a mettere in pericolo l’ordinamento e i suoi cittadini.
Nella specie, il provvedimento del Ministro che recepisce la richiamata nota, adeguatamente istruita della Questura, enuncia elementi di fatto più che sufficienti a fornire fondati motivi per ritenere che la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali e quindi minacciare la sicurezza del Paese
5.16. Come è stato ben messo in rilievo dalle Sezioni Unite, infatti, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato per motivi di prevenzione del terrorismo o, più in generale, a causa della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la posizione giuridica dell’interessato è di interesse legittimo e la giurisdizione nella relativa controversia spetta al giudice amministrativo (cfr. art. 3, comma 4, del già citato d.l. n. 144 del 2005), «essendo rimessa all’amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco» (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15693).
E tale ponderazione comparativa ha correttamente svolto, nel caso di specie, il Ministero dell’Interno, avuto riguardo a tutti i gravi elementi a carico dell’odierno appellante, che dimostrano una pericolosissima vicinanza al fondamentalismo islamico.
6. Con il secondo e terzo motivo che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente (pp. 18-35 del ricorso), l’odierno appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto legittima l’espulsione, con il troncamento della sua vita professionale e familiare e del suo rapporto con la moglie e i tre figli nati i Italia quando i fatti addebitati, anche ammesso che fossero veri, non sarebbero tali da giustificare il suo allontanamento, peraltro per dieci anni, dall’Italia, con la conseguente violazione non solo degli artt. 4, 29, 30 e 41 Cost., ma anche dell’art. 8 della CEDU.
6.1. Entrambi i motivi sono infondati.
6.2. Il primo giudice ha premesso che, nella materia in esame, la tutela della vita privata e familiare, sancita anche dall’art. 8 della CEDU, non è incondizionata, posto che l’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e familiare è consentita, ai sensi dell’art. 2 della CEDU, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.
6.3. Venendo al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione risulta aver tenuto conto della durata del soggiorno in Italia, della situazione familiare ed economica e dell’integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale del ricorrente, i quali sono ritenuti recessivi rispetto alla rilevanza del pericolo destati dalla condotta di vita e dalla personalità del cittadino pakistano.
6.4. Come si evince dalle risultanze istruttorie fornite dalla Questura di Bologna, infatti, l’odierno appellante presente sul territorio nazionale dal 2015 non ha dimostrato con la sua condotta un convinto percorso di integrazione sociale né gli episodi richiamati nel decreto di allontanamento hanno costituito un argine rispetto alla deriva estremista emergente dalle evidenze probatorie prodotte dal Ministero dell’interno. Analogamente, la revoca del permesso di soggiorno UE, non poteva che configurare per il Questore un atto dovuto, in quanto tale atto tutorio rappresenta una conseguenza diretta della sopravvenuta insussistenza dei requisiti che avevano giustificato il rilascio del titolo di soggiorno; come indicato altresì nel decreto ministeriale, in cui si è fatto espresso riferimento all’articolo 20, comma secondo, del decreto legislativo n. 30 del 2007.
6.5. Alla luce di tali elementi, secondo la sentenza impugnata, l’amministrazione risulta aver fatto corretto uso del potere discrezionale attribuitole dal legislatore, dovendosi evincere dal vissuto del ricorrente una scarsa integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale.
6.6. Del resto, ha concluso il primo giudice, il già richiamato art. 8 CEDU, relativo al “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, espressamente fa salvi i provvedimenti autoritativi dell'Amministrazione nel caso in cui «sia previsto dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui» (cfr. pg 6 del d.m).
Ne deriverebbe che, nel contemperamento degli interessi in gioco, quello alla stessa sopravvivenza dello Stato e dell’incolumità delle persone presenti sul suo territorio deve prevalere su quello dell'individuo sospettato di attentarvi, in quanto i primi costituiscono interessi e diritti fondamentali che attengono all’esistenza e sopravvivenza delle istituzioni e soprattutto al diritto insopprimibile dei comuni cittadini alla vita e all’integrità fisica.
Pertanto non appare affatto irragionevole l’inserimento, nel tessuto normativo, di una disposizione che limiti la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri in relazione alla tutela del preminente interesse della sicurezza dello Stato, fermo restando, ovviamente, il pieno rispetto del canone della ragionevolezza.
Sarebbe stata poi la stessa Corte EDU, nell’interpretare l’art. 8 CEDU, a ritenere che l’ingerenza della pubblica amministrazione nella vita familiare dello straniero possa ritenersi proporzionata allorquando sia coerente rispetto allo scopo perseguito, sicché il provvedimento di espulsione e interdizione del soggiorno non costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto risulterebbe giustificato dall’esigenza di prevenire la commissione di reati e mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale.
6.7. Le motivazioni del primo giudice vanno esenti da censura.
A fronte dei gravi fatti verificati, che dimostrano una pericolosa vicinanza dell’odierno appellante ad ambienti dell’estremismo islamico costituenti una sicura minaccia per la sicurezza nazionale, nel caso di specie è senza dubbio recessivo l’interesse dell’appellante a mantenere il rapporto con la moglie e i tre figli maggiorenni, nel bilanciamento degli interessi che si è detto caratterizzare il provvedimento ministeriale oggetto di giudizio.
In una società democratica la tutela della sicurezza dello Stato e la prevenzione del terrorismo può giustificare il sacrificio dei rapporti familiari se l’allontanamento dello straniero è, come nel caso di specie è, misura necessaria e proporzionata a tale legittimo scopo, non potendo essere scongiurata altrimenti la minaccia reale di un attentato alla sicurezza pubblica e all’ordine costituito.
Il provvedimento ministeriale si basa su un numero rilevante di episodi e di manifestazioni – ivi comprese, oltre alla visione integralista del concetto di jihad, anche le opinioni espresse sulla donna e sull’omosessualità, che sono tali da favorire, se predicate pubblicamente, sentimenti di odio e discriminazione- che denotano in modo concreto e attuale la pericolosità del soggetto per la sicurezza nazionale e per i valori di pace e eguaglianza cui si ispira la Costituzione italiana.
Ne discende il rigetto dei motivi in esame.
7. In conclusione, l’appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma.
8. Le spese del presente grado del giudizio possono restare interamente compensate tra le parti costituite tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge e per l’effetto conferma, la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e delle altre persone fisiche indicate nominativamente in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA De IS, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
NI AS RA, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AS RA | SA De IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.