Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 857
TAR
Decreto cautelare 8 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 29 aprile 2025
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CS
Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge

    Il giudice ha ritenuto che per l'espulsione siano sufficienti fondati motivi di ritenere che la permanenza dello straniero possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche. Ha considerato provate le esternazioni dell'appellante, anche in merito al pagamento dei tributi, e ha ritenuto che queste, unitamente ai contatti con soggetti estremisti, giustifichino il provvedimento di espulsione, a prescindere da profili penalistici. La Corte ha anche considerato che la mera possibilità che la permanenza possa agevolare attività terroristiche è sufficiente per l'adozione del provvedimento, che rientra nell'alta discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti

    Il giudice ha ritenuto che la documentazione fornita dalla Questura supporti adeguatamente il provvedimento impugnato, evidenziando le reiterate esternazioni dell'appellante tramite social network e in pubblico, le quali dimostrano una deriva estremista e una potenziale minaccia all'ordine e alla sicurezza nazionale. Ha altresì considerato che, ai fini delle misure preventive, è sufficiente la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la permanenza dello straniero possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, non essendo necessaria la prova che tale agevolazione si sia concretamente verificata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8 della CEDU: errato giudizio di bilanciamento tra esigenza di salvaguardia della sicurezza dello Stato e della vita privata e familiare

    Il giudice ha ritenuto che la tutela della vita privata e familiare non sia incondizionata e che l'ingerenza dell'autorità pubblica sia consentita per motivi di sicurezza nazionale. Ha valutato che, nel caso di specie, il pericolo derivante dalla condotta dell'appellante sia recessivo rispetto alle esigenze di stabilità familiare e che la sua condotta non dimostri un convinto percorso di integrazione. La Corte ha concluso che, in una società democratica, la tutela della sicurezza dello Stato e la prevenzione del terrorismo possono giustificare il sacrificio dei rapporti familiari se l'allontanamento è una misura necessaria e proporzionata a tale scopo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 857
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 857
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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