Sentenza 26 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2004, n. 14014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14014 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.P.A. (già FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18191/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/05/01 - R.G.N. 19964/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 20/04/04 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso affinché la Corte Suprema di Cassazione, in Camera di consiglio, visto l'art. 375 c.p.c. voglia rigettare con sentenza il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.5.2001 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da DO LE nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato diretto ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine rapporto, previa valutazione degli incrementi retributivi di cui al c.c.n.l. 1990/1992 nel computo degli aumenti di anzianità di servizio, ai sensi della legge 7.6.1990, n. 141. A giudizio del Tribunale, la formulazione degli artt. 37, 38 e 96 del citato c.c.n.l., posti in raffronto alla disciplina legale in materia di buonuscita contenuta nell'art. 14 della legge 14.12.1973, n. 829, nonché con l'art. 220 del d.P.R 29.12.1973, n. 1092, come sostituito dalla legge n. 177 del 1976, depongono inequivocabilmente nel senso che le parti sociali avevano inteso determinare l'insorgenza del diritto alla percezione per intero degli aumenti stipendiali sin dalla data di entrata in vigore del menzionato contratto collettivo, sull'evidente presupposto che quegli aumenti stipendiali fossero già in godimento al momento della cessazione del rapporto;
Con due motivi di censura di detta sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione deducendo sia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 4 della legge n. 141 del 1990, sia la violazione dell'art. 1362, per erronea interpretazione dell'art. 38 del c.c.n.l. 18.8.1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato,
oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La società intimala ha resistito con controricorso, illustrata con successiva memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha chiesto la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Numerose controversie di identico contenuto sono già state da questa Corte decise in senso sfavorevole alla tesi del ricorrente ritenendosi che l'interpretazione delle clausole collettive accolta dal Tribunale è pienamente conforme all'art. 14 della legge 14.12.1973, n. 829, il quale prevedendo il calcolo della buonuscita in base all'ultimo stipendio mensile percepito dal lavoratore, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro.
In proposito, è stato costantemente affermato da questa Corte che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
ne consegue che non sono computabili nell'indennità di buonuscita gli aumenti stipendiali, previsti dal contratto collettivo 1990-1992 con il sistema dello scaglionamento nel tempo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, per i quali non furono versati i contributi, in quanto lo scaglionamento degli aumenti retributivi non integra una rateizzazione in senso tecnico di un'obbligazione già sorta, ma dà luogo ad una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retribuiva del datore di lavoro (Cass., 10.5.2002, n. 6767). Più in particolare è stato precisato che:
Gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 al fine di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi, venendo in tutto omologati a questi ultimi al fine del conseguente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica;
ne consegue che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. (Cass., 25.5.2001, n. 7173). In termini sostanzialmente conformi, v. Cass., 18.4.2000, n. 5042;
Cass., 23.6.2000, n. 8558; Cass., 4.10.2000, n. 13222; Cass., 27.10.2000, n. 14223; Cass., 6.12.2001, n. 15433; Cass., 10.5.2002, n. 6767; Cass., 18.4.2002, n. 5581; Cass., 20.8.2003, n. 12257;
Cass., 19.11.2003, a 17556 ed altre);
Il ricorso appare, pertanto, manifestamente infondato, e dunque non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari ad euro 25,00 oltre ad euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004