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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15160 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21769/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21769/2025 promossa da nata il [...] in [...]. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Ascari ed elettivamente domiciliata in Modena, Via Begarelli, n. 13, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A LAGOS, NIGERIA, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.05.2025, la ricorrente, cittadina della Nigeria regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con i figli minori all'epoca della domanda (nati nel 2007 e nel 2008), una volta ottenuti dal SUI di Bologna i nulla osta in data 8.10.2024, con conseguente domanda di rilascio dei visti, stante il comportamento silente di parte resistente la quale, nonostante la ricezione di tutta la documentazione necessaria, compreso il test del DNA, non aveva ancora provveduto sulla domanda, nonostante il decorso di circa sette mesi dalla richiesta e l'invio di solleciti con mail e pec del 28.3.2025 e del 23.4.2025. A tal fine ha evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il rilascio dei visti, alla luce del rapporto di filiazione esistente, laddove invece il contegno dell'amministrazione stava arrecando un grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice ha fissato udienza per il 22.10.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 10.10.2025, evidenziando di essere in attesa della relazione del consolato. All'esito dell'udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera di entrambe le parti, nelle quali è stata domandata la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante l'intervenuto rilascio dei visti.
*** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto rilascio in data 22.09.2025 dei visti per i figli della ricorrente, i quali sono allegati in atti in copia da parte resistente, unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 21.10.2025, per come richiesto dalla stessa parte ricorrente. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, nonostante i visti siano stati emessi a seguito dell'introduzione del presente giudizio, considerato che entrambe concordano su tale regolamentazione delle spese nelle note di trattazione scritta. Del resto, < ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12) e nella specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata provvedendo al rilascio dei visti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria. Roma, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21769/2025 promossa da nata il [...] in [...]. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Ascari ed elettivamente domiciliata in Modena, Via Begarelli, n. 13, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A LAGOS, NIGERIA, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.05.2025, la ricorrente, cittadina della Nigeria regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con i figli minori all'epoca della domanda (nati nel 2007 e nel 2008), una volta ottenuti dal SUI di Bologna i nulla osta in data 8.10.2024, con conseguente domanda di rilascio dei visti, stante il comportamento silente di parte resistente la quale, nonostante la ricezione di tutta la documentazione necessaria, compreso il test del DNA, non aveva ancora provveduto sulla domanda, nonostante il decorso di circa sette mesi dalla richiesta e l'invio di solleciti con mail e pec del 28.3.2025 e del 23.4.2025. A tal fine ha evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il rilascio dei visti, alla luce del rapporto di filiazione esistente, laddove invece il contegno dell'amministrazione stava arrecando un grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice ha fissato udienza per il 22.10.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 10.10.2025, evidenziando di essere in attesa della relazione del consolato. All'esito dell'udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera di entrambe le parti, nelle quali è stata domandata la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante l'intervenuto rilascio dei visti.
*** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto rilascio in data 22.09.2025 dei visti per i figli della ricorrente, i quali sono allegati in atti in copia da parte resistente, unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 21.10.2025, per come richiesto dalla stessa parte ricorrente. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, nonostante i visti siano stati emessi a seguito dell'introduzione del presente giudizio, considerato che entrambe concordano su tale regolamentazione delle spese nelle note di trattazione scritta. Del resto, < ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12) e nella specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata provvedendo al rilascio dei visti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria. Roma, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla