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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 455/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 17.01.2025 da
Parte_1
e
Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 04.03.2025
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e Parte_1
dalla sig.ra in data 3.10.2019 a Padova, iscritto nel Parte_2
registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2019 al n. 208, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative annotazioni;
b) non disporre alcunché per il reciproco mantenimento dei coniugi, avendo i medesimi già regolamentato ogni diverso aspetto economico e patrimoniale, derivante dal rapporto di coniugio;
c) compensare le spese legali tra le parti.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità, va preliminarmente accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di divorzio secondo il Regolamento (UE) n. 1111 del Consiglio del 25/06/2019, applicabile a tutti i procedimenti iscritti a ruolo in data successiva al 1 agosto 2022, che deve ritenersi applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del
Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata in relazione alla domanda di divorzio ai sensi dell'art. art. 3, lett. a) del Reg. UE 1111/2019, trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, si applica il
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro
Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in mancanza di una valida electio iuris (scelta concorde delle parti sulla legge applicabile), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso in esame, il criterio da applicarsi è quello di cui alla lettera a), in quanto la residenza abituale dei coniugi al momento dell'introduzione del giudizio è nel territorio italiano.
Ciò premesso, la domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza 471/2024 del
Tribunale di Padova del 26.02.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi. Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda, inoltre, indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alla situazione economica dei coniugi, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto alle condizioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Si ritiene infine di dover compensare le spese di lite tra le parti, attesa la natura e l'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.10.2019 da e trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio al n. 208, parte I, dell'anno 2019 del Comune di Padova;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotte;
4. spese di lite compensate.
Padova, il 7.03.25
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 455/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 17.01.2025 da
Parte_1
e
Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 04.03.2025
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e Parte_1
dalla sig.ra in data 3.10.2019 a Padova, iscritto nel Parte_2
registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2019 al n. 208, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative annotazioni;
b) non disporre alcunché per il reciproco mantenimento dei coniugi, avendo i medesimi già regolamentato ogni diverso aspetto economico e patrimoniale, derivante dal rapporto di coniugio;
c) compensare le spese legali tra le parti.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità, va preliminarmente accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di divorzio secondo il Regolamento (UE) n. 1111 del Consiglio del 25/06/2019, applicabile a tutti i procedimenti iscritti a ruolo in data successiva al 1 agosto 2022, che deve ritenersi applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del
Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata in relazione alla domanda di divorzio ai sensi dell'art. art. 3, lett. a) del Reg. UE 1111/2019, trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, si applica il
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro
Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in mancanza di una valida electio iuris (scelta concorde delle parti sulla legge applicabile), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso in esame, il criterio da applicarsi è quello di cui alla lettera a), in quanto la residenza abituale dei coniugi al momento dell'introduzione del giudizio è nel territorio italiano.
Ciò premesso, la domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza 471/2024 del
Tribunale di Padova del 26.02.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi. Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda, inoltre, indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alla situazione economica dei coniugi, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto alle condizioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Si ritiene infine di dover compensare le spese di lite tra le parti, attesa la natura e l'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.10.2019 da e trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio al n. 208, parte I, dell'anno 2019 del Comune di Padova;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotte;
4. spese di lite compensate.
Padova, il 7.03.25
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi