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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/09/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 26 giugno 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 177/2022 R.G. promossa da
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: Parte_1
) e P.IVA_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: )
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, sono domiciliati
APPELLANTI
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso sia CP_2 C.F._1
congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv. Giuseppe Nicosia e Giuseppe
Seminara ed elettivamente domiciliato presso il loro studio corrente in Vittoria nella via Castelfidardo n. 142 giusta procura speciale in atti:
APPELLATO
Oggetto: indennizzo ex art. 4 legge 512 del 1999
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:
1) In data 31 luglio 1990, nel territorio di Mazzarino, furono rinvenuti i corpi carbonizzati di insieme a quelli dei fratelli dalle indagini Persona_1 _2
poste in essere per risalire al movente ed agli autori dell'efferato crimine emerse che tale uccisione era collegata alla sanguinosa faida scoppiata tra famiglie mafiose operanti nel territorio compreso tra Gela, Mazzarino e per il controllo dei CP_3
subappalti per la costruzione di opere pubbliche e che il vero bersaglio dei sicari erano unicamente i fratelli titolari di una impresa di movimentazione terra, _2
mentre il quale si trovava in compagnia con le vittime Persona_1
predestinate, fu ucciso per eliminare uno scomodo testimone dell'omicidio perpetrato ai danni dei germani autori del triplice omicidio furono ritenuti _2
, e , componenti di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
associazione per delinquere di stampo mafioso, come accertato in sede penale dalla sentenza n. 15 del 1999 resa dalla Corte di Assise di Caltanissetta il 24 settembre
1999 e divenuta irrevocabile il 24 settembre 2002;
2) In data 5 settembre 2007 , unitamente a e CP_2 CP_7 Pt_2
, rispettivamente nella qualità di madre e fratelli della vittima
[...] Persona_1
, hanno proposto azione civile dinanzi il Tribunale di Caltanissetta per ottenere
[...]
la condanna dei predetti assassini al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale subito a seguito dell'omicidio del loro congiunto: ottenuto l'accoglimento delle rispettive pretese, i tre congiunti hanno visto riconosciuto il proprio diritto con tre distinte delibere ad opera del Comitato di Solidarietà per le vittime della mafia;
3) Con altro procedimento incoato in data 26.3.2015, ha adito il CP_2
Tribunale di Gela per sentire condannare i tre su menzionati assassini all'ulteriore risarcimento del danno biologico subito a causa del decesso del fratello Per_1
nonché al risarcimento del danni patrimoniali e non, da liquidare pro quota, nella qualità di erede del padre deceduto nel 2001: il Tribunale di Gela Persona_3
ha, con ordinanza datata 7 febbraio 2018, accolto sia la richiesta iure proprio di risarcimento del danno biologico per l'importo di Euro 24.000,00, sia la richiesta iure hereditario di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale spettante del padre , per la quota spettante al figlio, per Persona_3
l'importo di Euro 24.000,00, liquidando il complessivo importo di € 79.905,52 quantificato a fronte della rivalutazione monetaria effettuata;
4) In data 9 marzo 2018 ha presentato istanza di accesso al Fondo di CP_2
Rotazione per ottenere il pagamento di quanto stabilito dalla predetta ordinanza del
Tribunale di Gela: il Controparte_1
ha accolto solo in parte la pretesa dell'istante ritenendo dovuto il danno biologico da quest'ultimo subito iure proprio ma non spettante il danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis dal padre il quale non risultava essersi costituito parte civile nel processo penale;
5) Con ricorso ex art 702 bis c.p.c, depositato il 16 gennaio 2020 avanti al Tribunale di Caltanissetta ha convenuto in giudizio il di Solidarietà CP_2 CP_1
per le vittime della mafia nonché il perché, accertato il Parte_1
proprio diritto, quale erede del padre , ad accedere al fondo di Persona_3
solidarietà anche per la quota di risarcimento del danno spettante al padre, gli stessi venissero condannati al pagamento della somma di € 20.000.00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata: instauratosi il contraddittorio, con l'ordinanza datata 28 aprile 2022, impugnata nella presente sede, il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente sostenendo che la posta CP_2
risarcitoria spettantegli quale erede del padre NT era entrata Persona_3
nella sfera giuridica soggettiva sostanziale del predetto ricorrente già al momento dell'adozione, ad opera del Tribunale di Gela, dell'ordinanza datata 7 febbraio 2018,
e che il Fondo non aveva alcuna discrezionalità nel selezionare le voci di danno risarcibile od il suo ammontare, vantando i destinatari del beneficio di un vero e proprio diritto soggettivo non scalfibile dai pubblici poteri e non degradabile a seguito dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione procedente;
6) Il ed Comitato di Solidarietà per le vittime della mafia Parte_1
hanno impugnato l'ordinanza del 28 aprile 2022 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta sostenendo la insussistenza del diritto di al ristoro della CP_2
voce di danno non patrimoniale subito dal padre in conseguenza della Persona_3
uccisione del figlio per mano di mafiosi, danno cui era succeduto Per_1 CP_2
quale erede del NT padre spirato nel 2001, in quanto il genitore di CP_2
non si era mai costituito parte civile nel processo penale conclusosi in appello
[...]
nel 2002 né aveva mai introdotto un apposito giudizio civile avverso gli assassini per vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie: ad avviso degli appellanti requisito imprescindibile ai fini della fruizione del beneficio era da ritenere, ai sensi dell'art. 4 dalla legge n. 512 del 1999, il previo ottenimento del risarcimento dei danni ad opera della parte civile costituita nel procedimento penale, circostanza non verificatasi nella presente sede atteso che il padre del non si era mai CP_2
costituito parte civile nel processo penale che aveva visto la condanna degli assassini per l'uccisione del figlio , dovendosi escludere qualsivoglia equiparazione Per_1
tra la condanna in sede penale e quella al risarcimento dei danni ottenuta in sede civile;
la difesa erariale ha infine sottolineato come l'art. 4 della L. 512 del 1999 non avesse menzionato l'ipotesi, di cui alla presente fattispecie, di azione di risarcimento direttamente promossa iure hereditatis dai successori universali, successori che sono espressamente menzionati nella medesima norma con riferimento al caso di successori della persona costituitasi parte civile nel processo penale;
7) Si è costituito nel presente giudizio di appello instando per il CP_2
rigetto del gravame e per la conferma dell'ordinanza impugnata: l'appellato ha sottolineato come il avesse già riconosciuto, con delibera n. 270 del 2015, sia CP_8
alla madre di che ai di lui fratelli il diritto all'accesso per la quota CP_2
risarcitoria da questi ottenuta in sede civile quali eredi del NT , Persona_3
acclarando, in aderenza al chiaro disposto della legge n. 512 del 1999, il diritto di accesso iure successionis in favore di chi avesse ottenuto in tale veste in sede civile il risarcimento danno liquidato ad un proprio congiunto deceduto, sostenendo in particolare che l'art. 4 della predetta legge aveva previsto il diritto di accesso al in favore delle persone fisiche che abbiano ottenuto, senza distinzione alcuna, CP_8
sia iure proprio che iure hereditatis la liquidazione di ogni tipologia di risarcimento del danno conseguente a fatti già oggetto di accertamento in sede penale rientrati nell'ipotesi del comma 1, vale a dire a delitti commessi da mafiosi od al fine di agevolare il sodalizio criminale;
la difesa dell'appellato ha evocato il contenuto precettivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 8646 del 2016 a mente della quale “….In mancanza di espressa limitazione nella normativa in esame, deve escludersi sia che il diritto all'accesso sia riconosciuto solo de futuro, atteso il chiaro richiamo all'emissione di una sentenza di condanna successiva al
30.9.82 in una normativa innovativa introdotta nel 1999, sia che quell'accesso sia consentito solo in favore di coloro che, oltre ad essere costituiti in un giudizio civile, abbiano anche previamente conseguito una condanna nei confronti degli autori dei delitti in sede esclusivamente civile e cioè al risarcimento dei danni, generica o specifica poco importa. La diversità della formulazione del primo e del secondo comma consente invero di collegare l'accesso ad una previa condanna solo ai soggetti costituiti parte civile in un giudizio penale, mentre per chi ha prescelto la via dell'azione civile si richiede soltanto la costituzione in un giudizio che abbia ad oggetto i danni derivanti da un delitto, tra quelli indicati nel primo comma dell'art.
4, il quale sia stato già accertato in sede penale”, sostenendo che la pronuncia in oggetto non esclude il diritto di accesso al Fondo iure successionis per chi abbia agito solo ed esclusivamente in sede civile ma, semmai, stabilisce “solo ed esclusivamente che il presupposto oggettivo per l'intervento solidaristico dello Stato postula un accertamento contenuto in una sentenza penale in ordine alla commissione di uno dei delitti previsti dal predetto articolo 4, mentre per quanto attiene il profilo soggettivo, è sufficiente l'astratta esistenza nel patrimonio giuridico del danneggiato del diritto al risarcimento del danno, che trova nell'accertamento del reato il proprio antecedente oggettivo”, senza sottacere come il diritto di accesso al Fondo fosse entrato nella sfera giuridica soggettiva sostanziale del danneggiato , padre dell'odierno appellato, non all'esito della Persona_3
sentenza di condanna al risarcimento del danno ma già al momento dell'emissione della sentenza penale di condanna indipendentemente dalla costituzione o meno di quale parte civile, sentenza che era stata emessa antecedentemente Persona_3
al decesso di avvenuto nel 2001; Persona_3
8) Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del
26 giugno 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello azionato dal e dal Comitato di Solidarietà per le vittime della mafia per i Parte_1
motivi di seguito evidenziati.
ha, con due distinti provvedimenti giurisdizionali, ottenuto avverso CP_2
gli assassini del fratello il risarcimento del danno da lesione del rapporto Per_1
parentale e del danno biologico subiti personalmente a seguito dell'uccisione del fratello nonché il risarcimento della quota del danno da lesione del rapporto parentale subito dal padre sempre a seguito dell'uccisione del fratello: il Per_3
Fondo istituito per legge al fine del ristoro dei parenti delle vittime di mafia ha riconosciuto le prime due voci di danno ma non la terza in quanto, a suo dire, il padre non si era costituito parte civile nel processo penale che aveva riconosciuto la Per_3
responsabilità dei correi , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e, di conseguenza, per il fatto che il figlio odierno appellato, non
[...] CP_2 poteva dirsi successore a titolo universale di persona a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 4 della legge n. 512 del 1999 che disciplina i destinatari del beneficio in esame.
Ciò detto, il quadro normativo di riferimento è dettato dalla legge n. 512/99 che, all'articolo 4 intitolato “Accesso al Fondo”, stabilisce che: “
1. Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, CP_8
le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre
1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416- bis;
c) dei delitti commessi alfine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello CP_8
stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali.
2. Hanno altresì diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, CP_8
le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”: la norma contempla quali titolari del diritto sia le persone fisiche costituite parte civile nel processo penale a cui favore è stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a carico di soggetti imputati per i reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, sia le persone fisiche che hanno preso parte ad un giudizio civile per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, sia infine i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna menzionata nel medesimo art. 4 della legge n. 512 del 1999.
Ciò che occorre capire è, al fine di dare soluzione alla fattispecie al vaglio del presente giudizio, a chi si riferisca la norma in esame allorché annoveri tra i potenziali destinatari del beneficio le persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna menzionata nel medesimo art. 4 della legge n. 512 del 1999, tenendo presente che il soggetto da cui pretende avere ereditato il diritto CP_2
risarcitorio e la conseguente posta indennitaria liquidata ai sensi della legge n. 512 del 1999, da individuarsi nel padre NT , non soltanto non si è Persona_3
costituito parte civile nel processo penale ma non ha mai intrapreso alcun processo civile avverso gli assassini di suo figlio per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.
La tesi erariale sostenuta dagli appellanti, molto drastica ed assai riduttiva del tenore letterale della norma, afferma che possono accedere ai benefici soltanto gli eredi di chi si sia costituito parte civile nel processo penale, riferendosi il sintagma
“successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna menzionata nel medesimo art. 4 della legge n. 512 del 1999” unicamente all'ipotesi del primo comma della predetta norma che concerne i soggetti costituiti parte civile nel processo penale: ad avviso della Corte tale tesi pecca per difetto, dovendosi annoverare tra i beneficiari anche i successori a titolo universale delle persone che abbiano instaurato una causa civile avanti al giudice civile, ed a cui favore sia stata emessa la sentenza di condanna al risarcimento del danno per la commissione del reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, in quanto l'ultimo comma della norma in esame non distingue tra le ipotesi del primo comma e del secondo comma avendo equiparato condanna emessa in sede penale in favore della parte civile e condanna emessa direttamente in sede civile.
La tesi di parte appellata al contrario, facendo leva sullo spirito della legge e sulla necessità che il ristoro ai congiunti delle vittime di mafia sia il più ampio possibile oltre che sull'ampia dizione dell'ultimo comma dell'art. 4 sopra menzionato il quale equipara l'adozione della condanna emessa in sede penale in favore della parte civile alla condanna emessa direttamente in sede civile, ritiene non soltanto che le due ipotesi contemplate dall'art. 4 siano del tutto equivalenti ai fini della fruizione del beneficio ad opera dei successori a titolo universale di soggetti che abbiano comunque ottenuto in proprio favore una sentenza di condanna dei correi in sede civile o penale, ma anche che il diritto risarcitorio e la conseguente posta indennitaria liquidata ai sensi della legge n. 512 del 1999 entri a far parte del patrimonio trasmissibile iure hereditatis non al momento dell'ottenimento della condanna in favore del dante causa, che in concreto può anche mancare, come nel caso al vaglio del presente giudizio in cui non ha ottenuto per l'uccisione del figlio Persona_3 né una sentenza di condanna in proprio favore in sede penale, non Per_1
essendosi ivi costituito parte civile, né in via autonoma in sede civile non avendo mai incoato un processo in tale sede, ma al momento dell'accertamento del reato e per il solo fatto della riferibilità dell'evento lesivo dato dalla morte del congiunto all'esecuzione di un reato collegato alla criminalità organizzata di stampo mafioso: parte appellata afferma in sostanza, a pagina 5 della comparsa di costituzione, che
“i soggetti legittimati a presentare domanda di accesso al sono anche i CP_8
successori a titolo universale senza distinzione a seconda del titolo di legittimazione, sentenza penale o civile, né tanto meno alcuna limitazione in ordine a iure proprio
o iure hereditatis”. Tale argomentazione è stata recepita dalla sentenza n. 3039 del
2025 resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 15.05.2025, sentenza citata dalla difesa di parte appellata secondo cui “Va in primo luogo evidenziato che l'odierno appellato aveva agito “iure hereditario” facendo valere un diritto della defunta madre. Diversamente da quanto ritenuto dal appellante, ritiene la Corte che l'art
4.2 della legge 512/1999, che afferma che il diritto all'accesso al fondo, competa anche al danneggiato che non si sia costituito parte civile, ma abbia introdotto un autonomo giudizio risarcitorio civile, operando l'art 4.2. un richiamo all'intero articolo 4 e non al solo comma 1, equiparando, com'è, d'altronde ovvio, in assenza di una precisa delimitazione, le due situazioni. Né la situazione può mutare laddove
l'azione risarcitoria sia stata proseguita dagli eredi – laddove il “de cuius” sia deceduto nelle more del giudizio risarcitorio - o promosso dagli eredi essendo il “de cuius” deceduto “ante tempus”, facendo essi valere comunque un diritto “iure hereditario” e non “iure proprio”. E' pacifico e non contestato, infatti, che nel caso in esame ricorressero tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore per
l'accoglimento della domanda risarcitoria (quanto allo “status” di familiare di vittima della mafia del sulla scorta delle citate sentenze rese in sede penale e poi civile risarcitoria), mentre il vero nodo della questione risiede proprio nella interpretazione che dell'art. 4, comma 1 e comma 2 della Legge 512/99, aveva fatta il Comitato Ministeriale…. La norma in esame, ai successivi commi, amplia la platea dei soggetti beneficiari del diritto estendendolo agli enti ed alle “persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché ai successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”. Posto che il diritto è, indifferentemente, riconosciuto a chi esercita
l'azione civile nel processo penale (art. 4, comma 1) ed a chi promuove un giudizio civile (art. 4, comma 2), l'interpretazione fornita dal Comitato ha l'effetto di creare una ingiustificabile disparità di trattamento tra il successore di colui il quale abbia deciso di agire nell'ambito del processo penale, costituendosi parte civile (il quale così argomentando avrebbe diritto di accesso al fondo) ed il successore di colui il quale abbia invece esercitato l'azione civile (il quale, secondo l'interpretazione fornita dal Comitato, non avrebbe diritto di accesso al fondo). Detto ciò, non pare possa essere messo in discussione che la norma tende ad assicurare effettiva tutela al diritto al risarcimento del danno delle vittime dei reati di tipo mafioso;
ove non intervenisse il fondo, il diritto al risarcimento rimarrebbe lettera morta dal momento che difficilmente è possibile essere risarciti dal condannato per simili reati (il quale viene sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali;
sul punto si rimanda ai lavori preparatori della norma). Così stando le cose, e se “un diritto ha significato nella misura in cui l'ordinamento è capace di assicurarne tutela”, i successori universali cui fa riferimento la norma non possono che essere sia coloro che agiscono per il solo intervento del Fondo dopo la sentenza di condanna e risarcitoria emessa in sede penale, sia coloro che, a causa della sopraggiunta morte del loro dante causa prima dell'accertamento del diritto, si trovano costretti ad adire previamente “iure successionis” il Giudice Civile. Né appare giustificabile la disparità di tutela che, del medesimo diritto, si verrebbe a creare. E così, paradossalmente, se si accettasse la lettura offerta dall'appellante, la tutela del diritto di accesso finirebbe per dipendere, in definitiva, dal caso. La concreta tutela del diritto verrebbe, ad esempio, a dipendere dal tempo che occorre all'accertamento del fatto di reato e all'individuazione del responsabile (così si pensi che, nel caso in esame, si è impiegato più di trent'anni per scoprire il colpevole dell'omicidio e di questo, di certo, la moglie della vittima non ha colpa alcuna); la tutela finirebbe per essere condizionata dalla stessa sopravvivenza della vittima secondaria all'accertamento del reato. Quindi solo il diritto del soggetto che sopravvive al procedimento penale potrebbe ottenere tutela”.
Ad avviso della Corte il ragionamento di parte appellata – e della Corte Capitolina - pecca per eccesso posto che il dato letterale dell'art. 4 della legge n. 512 del 1999 richiede, ai fini del riconoscimento del beneficio per cui è lite ai successori a titolo universale di congiunti di vittime di mafia, che i suddetti successori a titolo universale siano tali con riferimento a persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna menzionata nel medesimo articolo 4, vale a dire con riguardo a persone che abbiano ottenuto indistintamente in sede penale, a seguito di costituzione di parte civile, o in sede civile, l'adozione di una sentenza di condanna per fatto criminosi legati alla criminalità di stampo mafioso che abbiano riguardato prossimi congiunti: in assenza di una previa costituzione di parte civile in sede penale o della proposizione di un giudizio civile avverso i correi ad opera del dante causa, gli aventi causa a titolo di successione universale non hanno diritto, per espressa previsione legislativa, alla fruizione del beneficio in esame, non potendo il giudice ampliare le ipotesi normativamente individuate o creare nuove ipotesi indennitarie pena, in mancanza, il travalicamento della sua veste di mero fruitore del diritto che non può creare o manipolare la norma per perseguire pur condivisibili finalità indennitarie o per colmare lacune normative. Tale ultima opzione ermeneutica è condivisa da due sentenze segnalate dalla difesa erariale, in particolare dalla sentenza n. 1345 del 2023 resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 14.06.2023
e dalla sentenza n. 2082 del 2022 resa dalla Corte d'Appello di Catania in data
03.11.2022: la prima ha affermato che “La fattispecie dell'obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge 512/99 integra invero una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare almeno in parte fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso:
e la vittima vanta in proposito verso la P.A. un autentico diritto soggettivo, ogni qualvolta siano integrati i requisiti descritti dalla disciplina, essendo escluso in capo alla P.A. ogni potere di autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità (in tali espressi sensi, v. Cass. Sez. U. 29/08/2008, n. 21927, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario). 11. La fattispecie di diritto pubblico così prevista si articola: in primo luogo, sull'accertamento giudiziale del diritto al risarcimento del danno derivante da un reato di tipo mafioso (art. 5, co. 4, l. n. 512/99); in secondo luogo, sull'accertamento amministrativo dei requisiti di moralità dei pretendenti alle erogazioni (in virtù del sopravvenuto art. 4, co. 3 ss., L. n. 512/99). 12. La peculiarità dell'obbligazione in esame in relazione alla sua funzione ed al suo presupposto consente di ricostruirla come concorrente con quella dell'autore del reato, ma propria dello Stato, a seguito di una discrezionale valutazione legislativa della necessaria maggiore effettività possibile della tutela almeno solo risarcitoria dei diritti – sovente fondamentali anche secondo la definizione della Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo, attesa la natura dei reati – alle vittime di quei reati in quanto particolarmente riprovevoli, quale forma complementare di contrasto a questi ultimi, oggetto di un sempre più intenso impegno repressivo e preventivo da parte delle pubbliche Autorità, reso palese dallo sviluppo della legislazione soprattutto a far tempo dal 1982. 13. La qualificazione dell'obbligazione nei termini sopra descritti consente di condividere l'assunto del appellante secondo Parte_1
il quale occorre distinguere le due fattispecie del diritto al risarcimento del danno
a carico dell'autore del reato e il diritto di accesso al Fondo, appunto in quanto
l'obbligazione di cui alla legge 512/1999 è un'obbligazione propria dello Stato, coesistente con quella dell'autore, ma da essa autonoma, subordinata alla sussistenza di requisiti specificamente indicati. 14. Più in particolare, a venire in rilievo, nella fattispecie in esame è l'art. 4 della più volte citata legge 512/1999, il quale - per quanto qui rileva - così testualmente dispone: Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone CP_8
fisiche [e gli enti ] costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre
1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonchè alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati (….) 2.
Hanno altresì diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità CP_8
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchè i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. 15. Come reso palese dal significato letterale della disposizione appena citata hanno diritto di accesso al
Fondo coloro i quali hanno ottenuto una sentenza al risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, emessa all'esito di un procedimento penale in cui erano costituiti parte civile, oppure all'esito di un autonomo procedimento civile.
I loro successori potranno accedere al in presenza di un tale sentenza di CP_8
condanna (penale o civile) e dunque se sia già maturato il diritto in favore dei danti causa. 16. Nel caso di specie, è pacifico che tutti i danti causa degli appellati non hanno ottenuto in loro favore alcuna sentenza di condanna, né in sede penale, né in sede civile, pertanto non hanno maturato il diritto di accesso al Fondo, sicchè
i loro successori – gli appellati, appunto – non possono agire, iure successionis, per ottenere un diritto mai sorto nella sfera giuridica dei loro danti causa. 17. Nessuna rilevanza assume ai fini che qui ci occupano l'avvenuta condanna al risarcimento del danno ottenuta dagli appellati nella medesima qualità di eredi a carico dell'autore del reato, trattandosi – come detto – di due obbligazioni differenti, sebbene concorrenti. 18. In definitiva, gli appellati, in quanto eredi di soggetti che mai hanno ottenuto una sentenza di condanna in loro favore, non possono vantare alcun diritto di accesso al ”, mentre la seconda, nel ribadire gli stessi concetti, CP_8
ha evidenziato che “… la norma in esame, nell'individuare i soggetti cui la legge riconosce il diritto di accedere al Fondo di solidarietà per le vittime della mafia, detta un chiaro elenco tassativo che non pare consentire un'estensione analogica, e permette dunque di ritenere esclusi dal suo ambito di applicazione tutti i soggetti ivi non espressamente richiamati. Dal complessivo tenore della norma in esame, emerge, come evidenziato dalla difesa del , che, diversamente dal diritto Parte_1
al risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 c.c., che sorge immediatamente al momento della commissione del fatto ed entra da subito nel patrimonio dei diritti della persona che ha patito il danno ingiusto ed è, dunque, pienamente trasmissibile iure hereditatis, il diritto di accesso al si atteggia come diritto a fattispecie CP_8
progressiva, che sorge in capo all'interessato soltanto al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla norma;
soltanto da quel momento, dunque, potrà ritenersi acquisito al patrimonio dei diritti trasmissibili agli eredi. Tenuto anche conto della finalità della normativa – che è quella di alleviare la presumibile precaria condizione personale e patrimoniale delle vittime di un reato di tipo mafioso, scongiurando il probabile rischio di incapienza patrimoniale dell'autore del reato
(debitore principale dell'obbligazione risarcitoria) – appare corretto circoscrivere il novero dei soggetti che possono accedere al a quelli espressamente CP_8
previsti, senza estensioni interpretative Invero, in tanto si giustifica l'assunzione in proprio da parte dello Stato di un'obbligazione solidaristica, con elargizione di denaro pubblico, in quanto ciò avvenga in favore delle vittime che, così come previsto dalla norma, si siano personalmente attivate per ottenere il risarcimento dovuto (e dei loro eredi cui il diritto si è trasmesso, in caso di morte). Ne consegue, dunque, che gli odierni appellanti, pur avendo ottenuto il riconoscimento iure hereditatis del risarcimento verso l'autore del reato, non possono invece vantare analogo diritto verso il poiché non operano i presupposti, legislativamente CP_8
previsti, della responsabilità sussidiaria dello Stato.”, rimarcando la natura di stretta interpretazione dell'art. 4 più volte citato e la infungibilità degli accertamenti che deve svolgere la pubblica amministrazione demandata al riconoscimento del beneficio, accertamenti che anche se non possono degradare il diritto soggettivo spettante all'istante ad interesse legittimo in quanto privi di discrezionalità amministrativa sono ciononostante necessari a far sì che il diritto al conseguimento della pretesa indennitaria possa entrare nella sfera giuridica del soggetto da cui potere ereditare il diritto.
Nel caso in esame, come detto in precedenza, non ha esercitato né Persona_3
la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale né la facoltà di azionare autonomo processo civile per vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie, di talché il figlio non può definirsi successore a titolo universale di soggetto a cui CP_2
favore è stata emessa sentenza di condanna nel senso invocato dall'art. 4 della legge n. 512 del 1999 e, come tale, avente diritto alla fruizione del beneficio riconosciutogli in primo grado.
In definitiva, in accoglimento dell'appello azionato dal e dal Parte_1
in riforma dell'ordinanza del Controparte_9
28 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, devesi disattendere la domanda di condanna azionata da in prime cure: l'opinabilità delle questioni CP_2
trattate e il contrasto giurisprudenziale in atto giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta così provvede:
1. In accoglimento dell'appello azionato dal e dal Parte_1
in riforma dell'ordinanza Controparte_9
emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 28 aprile 2022, respinge la domanda di condanna azionata da avverso il CP_2 [...]
ed il Comitato di Solidarietà per le vittime della mafia;
Parte_1
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Caltanissetta, 11 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 26 giugno 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 177/2022 R.G. promossa da
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: Parte_1
) e P.IVA_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: )
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, sono domiciliati
APPELLANTI
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso sia CP_2 C.F._1
congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv. Giuseppe Nicosia e Giuseppe
Seminara ed elettivamente domiciliato presso il loro studio corrente in Vittoria nella via Castelfidardo n. 142 giusta procura speciale in atti:
APPELLATO
Oggetto: indennizzo ex art. 4 legge 512 del 1999
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:
1) In data 31 luglio 1990, nel territorio di Mazzarino, furono rinvenuti i corpi carbonizzati di insieme a quelli dei fratelli dalle indagini Persona_1 _2
poste in essere per risalire al movente ed agli autori dell'efferato crimine emerse che tale uccisione era collegata alla sanguinosa faida scoppiata tra famiglie mafiose operanti nel territorio compreso tra Gela, Mazzarino e per il controllo dei CP_3
subappalti per la costruzione di opere pubbliche e che il vero bersaglio dei sicari erano unicamente i fratelli titolari di una impresa di movimentazione terra, _2
mentre il quale si trovava in compagnia con le vittime Persona_1
predestinate, fu ucciso per eliminare uno scomodo testimone dell'omicidio perpetrato ai danni dei germani autori del triplice omicidio furono ritenuti _2
, e , componenti di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
associazione per delinquere di stampo mafioso, come accertato in sede penale dalla sentenza n. 15 del 1999 resa dalla Corte di Assise di Caltanissetta il 24 settembre
1999 e divenuta irrevocabile il 24 settembre 2002;
2) In data 5 settembre 2007 , unitamente a e CP_2 CP_7 Pt_2
, rispettivamente nella qualità di madre e fratelli della vittima
[...] Persona_1
, hanno proposto azione civile dinanzi il Tribunale di Caltanissetta per ottenere
[...]
la condanna dei predetti assassini al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale subito a seguito dell'omicidio del loro congiunto: ottenuto l'accoglimento delle rispettive pretese, i tre congiunti hanno visto riconosciuto il proprio diritto con tre distinte delibere ad opera del Comitato di Solidarietà per le vittime della mafia;
3) Con altro procedimento incoato in data 26.3.2015, ha adito il CP_2
Tribunale di Gela per sentire condannare i tre su menzionati assassini all'ulteriore risarcimento del danno biologico subito a causa del decesso del fratello Per_1
nonché al risarcimento del danni patrimoniali e non, da liquidare pro quota, nella qualità di erede del padre deceduto nel 2001: il Tribunale di Gela Persona_3
ha, con ordinanza datata 7 febbraio 2018, accolto sia la richiesta iure proprio di risarcimento del danno biologico per l'importo di Euro 24.000,00, sia la richiesta iure hereditario di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale spettante del padre , per la quota spettante al figlio, per Persona_3
l'importo di Euro 24.000,00, liquidando il complessivo importo di € 79.905,52 quantificato a fronte della rivalutazione monetaria effettuata;
4) In data 9 marzo 2018 ha presentato istanza di accesso al Fondo di CP_2
Rotazione per ottenere il pagamento di quanto stabilito dalla predetta ordinanza del
Tribunale di Gela: il Controparte_1
ha accolto solo in parte la pretesa dell'istante ritenendo dovuto il danno biologico da quest'ultimo subito iure proprio ma non spettante il danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis dal padre il quale non risultava essersi costituito parte civile nel processo penale;
5) Con ricorso ex art 702 bis c.p.c, depositato il 16 gennaio 2020 avanti al Tribunale di Caltanissetta ha convenuto in giudizio il di Solidarietà CP_2 CP_1
per le vittime della mafia nonché il perché, accertato il Parte_1
proprio diritto, quale erede del padre , ad accedere al fondo di Persona_3
solidarietà anche per la quota di risarcimento del danno spettante al padre, gli stessi venissero condannati al pagamento della somma di € 20.000.00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata: instauratosi il contraddittorio, con l'ordinanza datata 28 aprile 2022, impugnata nella presente sede, il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente sostenendo che la posta CP_2
risarcitoria spettantegli quale erede del padre NT era entrata Persona_3
nella sfera giuridica soggettiva sostanziale del predetto ricorrente già al momento dell'adozione, ad opera del Tribunale di Gela, dell'ordinanza datata 7 febbraio 2018,
e che il Fondo non aveva alcuna discrezionalità nel selezionare le voci di danno risarcibile od il suo ammontare, vantando i destinatari del beneficio di un vero e proprio diritto soggettivo non scalfibile dai pubblici poteri e non degradabile a seguito dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione procedente;
6) Il ed Comitato di Solidarietà per le vittime della mafia Parte_1
hanno impugnato l'ordinanza del 28 aprile 2022 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta sostenendo la insussistenza del diritto di al ristoro della CP_2
voce di danno non patrimoniale subito dal padre in conseguenza della Persona_3
uccisione del figlio per mano di mafiosi, danno cui era succeduto Per_1 CP_2
quale erede del NT padre spirato nel 2001, in quanto il genitore di CP_2
non si era mai costituito parte civile nel processo penale conclusosi in appello
[...]
nel 2002 né aveva mai introdotto un apposito giudizio civile avverso gli assassini per vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie: ad avviso degli appellanti requisito imprescindibile ai fini della fruizione del beneficio era da ritenere, ai sensi dell'art. 4 dalla legge n. 512 del 1999, il previo ottenimento del risarcimento dei danni ad opera della parte civile costituita nel procedimento penale, circostanza non verificatasi nella presente sede atteso che il padre del non si era mai CP_2
costituito parte civile nel processo penale che aveva visto la condanna degli assassini per l'uccisione del figlio , dovendosi escludere qualsivoglia equiparazione Per_1
tra la condanna in sede penale e quella al risarcimento dei danni ottenuta in sede civile;
la difesa erariale ha infine sottolineato come l'art. 4 della L. 512 del 1999 non avesse menzionato l'ipotesi, di cui alla presente fattispecie, di azione di risarcimento direttamente promossa iure hereditatis dai successori universali, successori che sono espressamente menzionati nella medesima norma con riferimento al caso di successori della persona costituitasi parte civile nel processo penale;
7) Si è costituito nel presente giudizio di appello instando per il CP_2
rigetto del gravame e per la conferma dell'ordinanza impugnata: l'appellato ha sottolineato come il avesse già riconosciuto, con delibera n. 270 del 2015, sia CP_8
alla madre di che ai di lui fratelli il diritto all'accesso per la quota CP_2
risarcitoria da questi ottenuta in sede civile quali eredi del NT , Persona_3
acclarando, in aderenza al chiaro disposto della legge n. 512 del 1999, il diritto di accesso iure successionis in favore di chi avesse ottenuto in tale veste in sede civile il risarcimento danno liquidato ad un proprio congiunto deceduto, sostenendo in particolare che l'art. 4 della predetta legge aveva previsto il diritto di accesso al in favore delle persone fisiche che abbiano ottenuto, senza distinzione alcuna, CP_8
sia iure proprio che iure hereditatis la liquidazione di ogni tipologia di risarcimento del danno conseguente a fatti già oggetto di accertamento in sede penale rientrati nell'ipotesi del comma 1, vale a dire a delitti commessi da mafiosi od al fine di agevolare il sodalizio criminale;
la difesa dell'appellato ha evocato il contenuto precettivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 8646 del 2016 a mente della quale “….In mancanza di espressa limitazione nella normativa in esame, deve escludersi sia che il diritto all'accesso sia riconosciuto solo de futuro, atteso il chiaro richiamo all'emissione di una sentenza di condanna successiva al
30.9.82 in una normativa innovativa introdotta nel 1999, sia che quell'accesso sia consentito solo in favore di coloro che, oltre ad essere costituiti in un giudizio civile, abbiano anche previamente conseguito una condanna nei confronti degli autori dei delitti in sede esclusivamente civile e cioè al risarcimento dei danni, generica o specifica poco importa. La diversità della formulazione del primo e del secondo comma consente invero di collegare l'accesso ad una previa condanna solo ai soggetti costituiti parte civile in un giudizio penale, mentre per chi ha prescelto la via dell'azione civile si richiede soltanto la costituzione in un giudizio che abbia ad oggetto i danni derivanti da un delitto, tra quelli indicati nel primo comma dell'art.
4, il quale sia stato già accertato in sede penale”, sostenendo che la pronuncia in oggetto non esclude il diritto di accesso al Fondo iure successionis per chi abbia agito solo ed esclusivamente in sede civile ma, semmai, stabilisce “solo ed esclusivamente che il presupposto oggettivo per l'intervento solidaristico dello Stato postula un accertamento contenuto in una sentenza penale in ordine alla commissione di uno dei delitti previsti dal predetto articolo 4, mentre per quanto attiene il profilo soggettivo, è sufficiente l'astratta esistenza nel patrimonio giuridico del danneggiato del diritto al risarcimento del danno, che trova nell'accertamento del reato il proprio antecedente oggettivo”, senza sottacere come il diritto di accesso al Fondo fosse entrato nella sfera giuridica soggettiva sostanziale del danneggiato , padre dell'odierno appellato, non all'esito della Persona_3
sentenza di condanna al risarcimento del danno ma già al momento dell'emissione della sentenza penale di condanna indipendentemente dalla costituzione o meno di quale parte civile, sentenza che era stata emessa antecedentemente Persona_3
al decesso di avvenuto nel 2001; Persona_3
8) Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del
26 giugno 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello azionato dal e dal Comitato di Solidarietà per le vittime della mafia per i Parte_1
motivi di seguito evidenziati.
ha, con due distinti provvedimenti giurisdizionali, ottenuto avverso CP_2
gli assassini del fratello il risarcimento del danno da lesione del rapporto Per_1
parentale e del danno biologico subiti personalmente a seguito dell'uccisione del fratello nonché il risarcimento della quota del danno da lesione del rapporto parentale subito dal padre sempre a seguito dell'uccisione del fratello: il Per_3
Fondo istituito per legge al fine del ristoro dei parenti delle vittime di mafia ha riconosciuto le prime due voci di danno ma non la terza in quanto, a suo dire, il padre non si era costituito parte civile nel processo penale che aveva riconosciuto la Per_3
responsabilità dei correi , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e, di conseguenza, per il fatto che il figlio odierno appellato, non
[...] CP_2 poteva dirsi successore a titolo universale di persona a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 4 della legge n. 512 del 1999 che disciplina i destinatari del beneficio in esame.
Ciò detto, il quadro normativo di riferimento è dettato dalla legge n. 512/99 che, all'articolo 4 intitolato “Accesso al Fondo”, stabilisce che: “
1. Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, CP_8
le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre
1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416- bis;
c) dei delitti commessi alfine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello CP_8
stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali.
2. Hanno altresì diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, CP_8
le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”: la norma contempla quali titolari del diritto sia le persone fisiche costituite parte civile nel processo penale a cui favore è stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a carico di soggetti imputati per i reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, sia le persone fisiche che hanno preso parte ad un giudizio civile per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, sia infine i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna menzionata nel medesimo art. 4 della legge n. 512 del 1999.
Ciò che occorre capire è, al fine di dare soluzione alla fattispecie al vaglio del presente giudizio, a chi si riferisca la norma in esame allorché annoveri tra i potenziali destinatari del beneficio le persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna menzionata nel medesimo art. 4 della legge n. 512 del 1999, tenendo presente che il soggetto da cui pretende avere ereditato il diritto CP_2
risarcitorio e la conseguente posta indennitaria liquidata ai sensi della legge n. 512 del 1999, da individuarsi nel padre NT , non soltanto non si è Persona_3
costituito parte civile nel processo penale ma non ha mai intrapreso alcun processo civile avverso gli assassini di suo figlio per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.
La tesi erariale sostenuta dagli appellanti, molto drastica ed assai riduttiva del tenore letterale della norma, afferma che possono accedere ai benefici soltanto gli eredi di chi si sia costituito parte civile nel processo penale, riferendosi il sintagma
“successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna menzionata nel medesimo art. 4 della legge n. 512 del 1999” unicamente all'ipotesi del primo comma della predetta norma che concerne i soggetti costituiti parte civile nel processo penale: ad avviso della Corte tale tesi pecca per difetto, dovendosi annoverare tra i beneficiari anche i successori a titolo universale delle persone che abbiano instaurato una causa civile avanti al giudice civile, ed a cui favore sia stata emessa la sentenza di condanna al risarcimento del danno per la commissione del reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, in quanto l'ultimo comma della norma in esame non distingue tra le ipotesi del primo comma e del secondo comma avendo equiparato condanna emessa in sede penale in favore della parte civile e condanna emessa direttamente in sede civile.
La tesi di parte appellata al contrario, facendo leva sullo spirito della legge e sulla necessità che il ristoro ai congiunti delle vittime di mafia sia il più ampio possibile oltre che sull'ampia dizione dell'ultimo comma dell'art. 4 sopra menzionato il quale equipara l'adozione della condanna emessa in sede penale in favore della parte civile alla condanna emessa direttamente in sede civile, ritiene non soltanto che le due ipotesi contemplate dall'art. 4 siano del tutto equivalenti ai fini della fruizione del beneficio ad opera dei successori a titolo universale di soggetti che abbiano comunque ottenuto in proprio favore una sentenza di condanna dei correi in sede civile o penale, ma anche che il diritto risarcitorio e la conseguente posta indennitaria liquidata ai sensi della legge n. 512 del 1999 entri a far parte del patrimonio trasmissibile iure hereditatis non al momento dell'ottenimento della condanna in favore del dante causa, che in concreto può anche mancare, come nel caso al vaglio del presente giudizio in cui non ha ottenuto per l'uccisione del figlio Persona_3 né una sentenza di condanna in proprio favore in sede penale, non Per_1
essendosi ivi costituito parte civile, né in via autonoma in sede civile non avendo mai incoato un processo in tale sede, ma al momento dell'accertamento del reato e per il solo fatto della riferibilità dell'evento lesivo dato dalla morte del congiunto all'esecuzione di un reato collegato alla criminalità organizzata di stampo mafioso: parte appellata afferma in sostanza, a pagina 5 della comparsa di costituzione, che
“i soggetti legittimati a presentare domanda di accesso al sono anche i CP_8
successori a titolo universale senza distinzione a seconda del titolo di legittimazione, sentenza penale o civile, né tanto meno alcuna limitazione in ordine a iure proprio
o iure hereditatis”. Tale argomentazione è stata recepita dalla sentenza n. 3039 del
2025 resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 15.05.2025, sentenza citata dalla difesa di parte appellata secondo cui “Va in primo luogo evidenziato che l'odierno appellato aveva agito “iure hereditario” facendo valere un diritto della defunta madre. Diversamente da quanto ritenuto dal appellante, ritiene la Corte che l'art
4.2 della legge 512/1999, che afferma che il diritto all'accesso al fondo, competa anche al danneggiato che non si sia costituito parte civile, ma abbia introdotto un autonomo giudizio risarcitorio civile, operando l'art 4.2. un richiamo all'intero articolo 4 e non al solo comma 1, equiparando, com'è, d'altronde ovvio, in assenza di una precisa delimitazione, le due situazioni. Né la situazione può mutare laddove
l'azione risarcitoria sia stata proseguita dagli eredi – laddove il “de cuius” sia deceduto nelle more del giudizio risarcitorio - o promosso dagli eredi essendo il “de cuius” deceduto “ante tempus”, facendo essi valere comunque un diritto “iure hereditario” e non “iure proprio”. E' pacifico e non contestato, infatti, che nel caso in esame ricorressero tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore per
l'accoglimento della domanda risarcitoria (quanto allo “status” di familiare di vittima della mafia del sulla scorta delle citate sentenze rese in sede penale e poi civile risarcitoria), mentre il vero nodo della questione risiede proprio nella interpretazione che dell'art. 4, comma 1 e comma 2 della Legge 512/99, aveva fatta il Comitato Ministeriale…. La norma in esame, ai successivi commi, amplia la platea dei soggetti beneficiari del diritto estendendolo agli enti ed alle “persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché ai successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”. Posto che il diritto è, indifferentemente, riconosciuto a chi esercita
l'azione civile nel processo penale (art. 4, comma 1) ed a chi promuove un giudizio civile (art. 4, comma 2), l'interpretazione fornita dal Comitato ha l'effetto di creare una ingiustificabile disparità di trattamento tra il successore di colui il quale abbia deciso di agire nell'ambito del processo penale, costituendosi parte civile (il quale così argomentando avrebbe diritto di accesso al fondo) ed il successore di colui il quale abbia invece esercitato l'azione civile (il quale, secondo l'interpretazione fornita dal Comitato, non avrebbe diritto di accesso al fondo). Detto ciò, non pare possa essere messo in discussione che la norma tende ad assicurare effettiva tutela al diritto al risarcimento del danno delle vittime dei reati di tipo mafioso;
ove non intervenisse il fondo, il diritto al risarcimento rimarrebbe lettera morta dal momento che difficilmente è possibile essere risarciti dal condannato per simili reati (il quale viene sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali;
sul punto si rimanda ai lavori preparatori della norma). Così stando le cose, e se “un diritto ha significato nella misura in cui l'ordinamento è capace di assicurarne tutela”, i successori universali cui fa riferimento la norma non possono che essere sia coloro che agiscono per il solo intervento del Fondo dopo la sentenza di condanna e risarcitoria emessa in sede penale, sia coloro che, a causa della sopraggiunta morte del loro dante causa prima dell'accertamento del diritto, si trovano costretti ad adire previamente “iure successionis” il Giudice Civile. Né appare giustificabile la disparità di tutela che, del medesimo diritto, si verrebbe a creare. E così, paradossalmente, se si accettasse la lettura offerta dall'appellante, la tutela del diritto di accesso finirebbe per dipendere, in definitiva, dal caso. La concreta tutela del diritto verrebbe, ad esempio, a dipendere dal tempo che occorre all'accertamento del fatto di reato e all'individuazione del responsabile (così si pensi che, nel caso in esame, si è impiegato più di trent'anni per scoprire il colpevole dell'omicidio e di questo, di certo, la moglie della vittima non ha colpa alcuna); la tutela finirebbe per essere condizionata dalla stessa sopravvivenza della vittima secondaria all'accertamento del reato. Quindi solo il diritto del soggetto che sopravvive al procedimento penale potrebbe ottenere tutela”.
Ad avviso della Corte il ragionamento di parte appellata – e della Corte Capitolina - pecca per eccesso posto che il dato letterale dell'art. 4 della legge n. 512 del 1999 richiede, ai fini del riconoscimento del beneficio per cui è lite ai successori a titolo universale di congiunti di vittime di mafia, che i suddetti successori a titolo universale siano tali con riferimento a persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna menzionata nel medesimo articolo 4, vale a dire con riguardo a persone che abbiano ottenuto indistintamente in sede penale, a seguito di costituzione di parte civile, o in sede civile, l'adozione di una sentenza di condanna per fatto criminosi legati alla criminalità di stampo mafioso che abbiano riguardato prossimi congiunti: in assenza di una previa costituzione di parte civile in sede penale o della proposizione di un giudizio civile avverso i correi ad opera del dante causa, gli aventi causa a titolo di successione universale non hanno diritto, per espressa previsione legislativa, alla fruizione del beneficio in esame, non potendo il giudice ampliare le ipotesi normativamente individuate o creare nuove ipotesi indennitarie pena, in mancanza, il travalicamento della sua veste di mero fruitore del diritto che non può creare o manipolare la norma per perseguire pur condivisibili finalità indennitarie o per colmare lacune normative. Tale ultima opzione ermeneutica è condivisa da due sentenze segnalate dalla difesa erariale, in particolare dalla sentenza n. 1345 del 2023 resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 14.06.2023
e dalla sentenza n. 2082 del 2022 resa dalla Corte d'Appello di Catania in data
03.11.2022: la prima ha affermato che “La fattispecie dell'obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge 512/99 integra invero una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare almeno in parte fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso:
e la vittima vanta in proposito verso la P.A. un autentico diritto soggettivo, ogni qualvolta siano integrati i requisiti descritti dalla disciplina, essendo escluso in capo alla P.A. ogni potere di autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità (in tali espressi sensi, v. Cass. Sez. U. 29/08/2008, n. 21927, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario). 11. La fattispecie di diritto pubblico così prevista si articola: in primo luogo, sull'accertamento giudiziale del diritto al risarcimento del danno derivante da un reato di tipo mafioso (art. 5, co. 4, l. n. 512/99); in secondo luogo, sull'accertamento amministrativo dei requisiti di moralità dei pretendenti alle erogazioni (in virtù del sopravvenuto art. 4, co. 3 ss., L. n. 512/99). 12. La peculiarità dell'obbligazione in esame in relazione alla sua funzione ed al suo presupposto consente di ricostruirla come concorrente con quella dell'autore del reato, ma propria dello Stato, a seguito di una discrezionale valutazione legislativa della necessaria maggiore effettività possibile della tutela almeno solo risarcitoria dei diritti – sovente fondamentali anche secondo la definizione della Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo, attesa la natura dei reati – alle vittime di quei reati in quanto particolarmente riprovevoli, quale forma complementare di contrasto a questi ultimi, oggetto di un sempre più intenso impegno repressivo e preventivo da parte delle pubbliche Autorità, reso palese dallo sviluppo della legislazione soprattutto a far tempo dal 1982. 13. La qualificazione dell'obbligazione nei termini sopra descritti consente di condividere l'assunto del appellante secondo Parte_1
il quale occorre distinguere le due fattispecie del diritto al risarcimento del danno
a carico dell'autore del reato e il diritto di accesso al Fondo, appunto in quanto
l'obbligazione di cui alla legge 512/1999 è un'obbligazione propria dello Stato, coesistente con quella dell'autore, ma da essa autonoma, subordinata alla sussistenza di requisiti specificamente indicati. 14. Più in particolare, a venire in rilievo, nella fattispecie in esame è l'art. 4 della più volte citata legge 512/1999, il quale - per quanto qui rileva - così testualmente dispone: Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone CP_8
fisiche [e gli enti ] costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre
1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonchè alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati (….) 2.
Hanno altresì diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità CP_8
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchè i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. 15. Come reso palese dal significato letterale della disposizione appena citata hanno diritto di accesso al
Fondo coloro i quali hanno ottenuto una sentenza al risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, emessa all'esito di un procedimento penale in cui erano costituiti parte civile, oppure all'esito di un autonomo procedimento civile.
I loro successori potranno accedere al in presenza di un tale sentenza di CP_8
condanna (penale o civile) e dunque se sia già maturato il diritto in favore dei danti causa. 16. Nel caso di specie, è pacifico che tutti i danti causa degli appellati non hanno ottenuto in loro favore alcuna sentenza di condanna, né in sede penale, né in sede civile, pertanto non hanno maturato il diritto di accesso al Fondo, sicchè
i loro successori – gli appellati, appunto – non possono agire, iure successionis, per ottenere un diritto mai sorto nella sfera giuridica dei loro danti causa. 17. Nessuna rilevanza assume ai fini che qui ci occupano l'avvenuta condanna al risarcimento del danno ottenuta dagli appellati nella medesima qualità di eredi a carico dell'autore del reato, trattandosi – come detto – di due obbligazioni differenti, sebbene concorrenti. 18. In definitiva, gli appellati, in quanto eredi di soggetti che mai hanno ottenuto una sentenza di condanna in loro favore, non possono vantare alcun diritto di accesso al ”, mentre la seconda, nel ribadire gli stessi concetti, CP_8
ha evidenziato che “… la norma in esame, nell'individuare i soggetti cui la legge riconosce il diritto di accedere al Fondo di solidarietà per le vittime della mafia, detta un chiaro elenco tassativo che non pare consentire un'estensione analogica, e permette dunque di ritenere esclusi dal suo ambito di applicazione tutti i soggetti ivi non espressamente richiamati. Dal complessivo tenore della norma in esame, emerge, come evidenziato dalla difesa del , che, diversamente dal diritto Parte_1
al risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 c.c., che sorge immediatamente al momento della commissione del fatto ed entra da subito nel patrimonio dei diritti della persona che ha patito il danno ingiusto ed è, dunque, pienamente trasmissibile iure hereditatis, il diritto di accesso al si atteggia come diritto a fattispecie CP_8
progressiva, che sorge in capo all'interessato soltanto al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla norma;
soltanto da quel momento, dunque, potrà ritenersi acquisito al patrimonio dei diritti trasmissibili agli eredi. Tenuto anche conto della finalità della normativa – che è quella di alleviare la presumibile precaria condizione personale e patrimoniale delle vittime di un reato di tipo mafioso, scongiurando il probabile rischio di incapienza patrimoniale dell'autore del reato
(debitore principale dell'obbligazione risarcitoria) – appare corretto circoscrivere il novero dei soggetti che possono accedere al a quelli espressamente CP_8
previsti, senza estensioni interpretative Invero, in tanto si giustifica l'assunzione in proprio da parte dello Stato di un'obbligazione solidaristica, con elargizione di denaro pubblico, in quanto ciò avvenga in favore delle vittime che, così come previsto dalla norma, si siano personalmente attivate per ottenere il risarcimento dovuto (e dei loro eredi cui il diritto si è trasmesso, in caso di morte). Ne consegue, dunque, che gli odierni appellanti, pur avendo ottenuto il riconoscimento iure hereditatis del risarcimento verso l'autore del reato, non possono invece vantare analogo diritto verso il poiché non operano i presupposti, legislativamente CP_8
previsti, della responsabilità sussidiaria dello Stato.”, rimarcando la natura di stretta interpretazione dell'art. 4 più volte citato e la infungibilità degli accertamenti che deve svolgere la pubblica amministrazione demandata al riconoscimento del beneficio, accertamenti che anche se non possono degradare il diritto soggettivo spettante all'istante ad interesse legittimo in quanto privi di discrezionalità amministrativa sono ciononostante necessari a far sì che il diritto al conseguimento della pretesa indennitaria possa entrare nella sfera giuridica del soggetto da cui potere ereditare il diritto.
Nel caso in esame, come detto in precedenza, non ha esercitato né Persona_3
la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale né la facoltà di azionare autonomo processo civile per vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie, di talché il figlio non può definirsi successore a titolo universale di soggetto a cui CP_2
favore è stata emessa sentenza di condanna nel senso invocato dall'art. 4 della legge n. 512 del 1999 e, come tale, avente diritto alla fruizione del beneficio riconosciutogli in primo grado.
In definitiva, in accoglimento dell'appello azionato dal e dal Parte_1
in riforma dell'ordinanza del Controparte_9
28 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, devesi disattendere la domanda di condanna azionata da in prime cure: l'opinabilità delle questioni CP_2
trattate e il contrasto giurisprudenziale in atto giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta così provvede:
1. In accoglimento dell'appello azionato dal e dal Parte_1
in riforma dell'ordinanza Controparte_9
emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 28 aprile 2022, respinge la domanda di condanna azionata da avverso il CP_2 [...]
ed il Comitato di Solidarietà per le vittime della mafia;
Parte_1
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Caltanissetta, 11 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico