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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 458/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2024, promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Bonanno Maurizio;
APPELLANTI
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco Centonze;
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con citazione notificata il 15-1-2016 Parte_1
e in proprio e quali genitori esercenti la potestà Parte_2 sui figli minori e convenivano in Per_1 Per_2 Persona_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce l' Controparte_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di euro
[...]
1.087.326.000, a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi subiti in conseguenza del negligente ed imperito operato dei sanitari dell'Ospedale di Copertino;
in particolare gli attori esponevano: che
In data 5-11-2006 veniva ricoverata presso il Parte_2 reparto ginecologia di detto Ospedale, ove poi veniva sottoposta in data 7-11-2006 a parto cesareo, conclusosi con la nascita del figlio
che quest'ultimo, tuttavia, per responsabilità dei sanitari Per_1 intervenuti, aveva riportato una lesione del plesso brachiale di sinistra, con sofferenza del nervo ulnere e radiale e danno anatomo- funzionale alla mano sinistra;
nello specifico i profili di responsabilità venivano ravvisati in: 1) un errore di mancata diagnosi di utero bicorne;
2) un errore di mancata diagnosi di asinclitismo, dovuto con ogni probabilità alla malformazione uterina;
3) un errato approccio terapeutico (conseguente agli errori diagnostici) per avere optato, in presenza della malformazione di "utero bicorne", per un parto per via vaginale, invece che per un taglio cesareo elettivo obbligatorio;
a tanto andava aggiunta la mancanza, nella cartella clinica, dì qualsiasi annotazione relativa alla fase di accertamento diagnostico, travaglio ed alla fase estrattiva del piccolo con verosimile anomala Per_1 trazione sul plesso brachiale sinistro, che aveva causato una sindrome inferiore, nonché il fatto che il foglio di consenso informato
2 all'intervento ed alla trasfusione, allegato alla cartella, era stato sottoscritto dalla paziente ma non compilato né datato.
Si costituiva l' e, preliminarmente, sul Controparte_1 presupposto della natura extracontrattuale della proposta azione, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale (fatti di causa risalenti al novembre 2006; richiesta risarcimento proposta per la prima volta, per conto di e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore , Per_1 in data 14-3-2012, e, per conto di e il 24-112015; nel Per_2 Per_3 merito contestava la sussistenza di responsabilità dei sanitari e, in subordine, anche il "quantum" richiesto.
Nel corso del giudizio veniva espletata una prima CTU, affidata al dott. (che si avvaleva di tre ausiliari (un Persona_4 ginecologo, un neurochirurgo ed un neuro radiologo), nonché altra
CTU, affidata al dott. (medico legale) ed al dott. Per_5 Per_6
(specialista in ostetricia e ginecologia); veniva, inoltre,
[...] ammessa ed espletata prova per testi;
quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 5-5-2021, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione del termini per il deposito di comparse conclusionali
e repliche.”
Con sentenza in data 25/11/2021 il Tribunale ha rigettato la domanda, compensando le spese processuali.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto insussistente qualsiasi responsabilità dei sanitari, tenuto conto delle risultanze delle due CTU espletate.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello
[...]
e , chiedendo l'accoglimento della domanda. Parte_2 Parte_1
Si è costituita in giudizio l concludendo per il rigetto Parte_3 dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
3 Motivi della decisione
Con il primo motivo, gli appellanti principali hanno eccepito la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa.
Il contrasto consisterebbe nell'omessa indicazione dell'attrice,
nella parte espositiva della sentenza (pag. 1), Parte_2 indicazione invece presente nel dispositivo.
Il motivo è evidentemente inammissibile, trattandosi di una mera omissione che non ha avuto alcuna incidenza nella decisione della causa.
Con il secondo ed ultimo motivo si lamenta invece la “motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia”.
In particolare, deduce l'appellante che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato gli effetti sulla valutazione dell'operato dei sanitari della accertata incompletezza della cartella clinica ed inoltre avrebbe fondato il suo giudizio su consulenze tecniche contraddittorie e lacunose, senza peraltro tenere conto delle risultanze della prova testimoniale.
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva innanzitutto che nella fattispecie non risulta provato il nesso causale fra l'asserito inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso.
Invero, come rilevato dai consulenti tecnici, il primo documento che attesta un problema neuromotorio risale a 25 mesi dopo la nascita, mentre i primi dati strumentali che evidenziano una lesione del plesso brachiale risalgono ad oltre tre anni dalla nascita.
Peraltro, dalla cartella pediatrica risulta la normalità dei parametri clinici del neonato, comprese le osservazioni sugli arti ed i riflessi.
4 Sicché, sotto il profilo temporale, manca evidentemente la prova di un collegamento immediato fra l'operato dei sanitari e la predetta lesione, verosimilmente riconducibile, come rilevato dai consulenti, a cause post-partum (“trauma contusivo o da trazione di entità lieve in corso di manipolazione del neonato durante le manovre di puericultura e non necessariamente nell'ambito ospedaliero”).
Peraltro, anche dalle prove testimoniali assunte risulta che le diverse visite specialistiche, cui il neonato venne sottoposto dopo le dimissioni dall'ospedale, non riscontrarono alcun problema neuromotorio.
Ebbene, in questo contesto va valutata l'asserita incidenza dell'incompletezza della cartella clinica sull'accertamento della responsabilità dei sanitari.
D'altra parte, nella fattispecie i consulenti tecnici non hanno rilevato alcuna correlazione causale tra tale incompletezza e l'evento lesivo, collegamento che neanche gli appellanti principali hanno ancorato a specifici elementi.
In proposito va evidenziato che l'incompletezza della cartella clinica non è di per sé idonea a dimostrare la responsabilità dei sanitari, costituendo solo una “circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra
l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno”.
(Cass. n. 16737/2024; Cass. n. 27561/2017).
Nel caso di specie non sono state riscontrate dai consulenti tecnici, nella cartella clinica, omissioni di esami o dati comunque rilevanti ai fini della ricostruzione dell'operato dei medici, operato che non ha evidenziato alcun inadempimento professionale in merito all'assistenza prima e durante il parto.
Le due CTU espletate in primo grado, in modo rigoroso ed esaustivo, sono giunte alle medesime conclusioni dopo un approfondito esame di
5 tutta la documentazione in atti e della letteratura scientifica in materia, tenendo conto anche delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte.
L'appello principale va pertanto rigettato.
Con l'appello incidentale l lamenta la compensazione Parte_3 integrale delle spese processuali nonostante la totale soccombenza degli attori.
L'appello è fondato, posto che nella fattispecie non ricorre alcuna delle ipotesi che consentono la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Gli appellanti principali vanno, quindi, condannati al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1
e in solido, al pagamento delle spese Parte_2 processuali del primo grado, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Condanna e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro
10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
4) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione principale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico degli appellanti principali di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 26.6.2025
6 . IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 458/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2024, promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Bonanno Maurizio;
APPELLANTI
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco Centonze;
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con citazione notificata il 15-1-2016 Parte_1
e in proprio e quali genitori esercenti la potestà Parte_2 sui figli minori e convenivano in Per_1 Per_2 Persona_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce l' Controparte_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di euro
[...]
1.087.326.000, a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi subiti in conseguenza del negligente ed imperito operato dei sanitari dell'Ospedale di Copertino;
in particolare gli attori esponevano: che
In data 5-11-2006 veniva ricoverata presso il Parte_2 reparto ginecologia di detto Ospedale, ove poi veniva sottoposta in data 7-11-2006 a parto cesareo, conclusosi con la nascita del figlio
che quest'ultimo, tuttavia, per responsabilità dei sanitari Per_1 intervenuti, aveva riportato una lesione del plesso brachiale di sinistra, con sofferenza del nervo ulnere e radiale e danno anatomo- funzionale alla mano sinistra;
nello specifico i profili di responsabilità venivano ravvisati in: 1) un errore di mancata diagnosi di utero bicorne;
2) un errore di mancata diagnosi di asinclitismo, dovuto con ogni probabilità alla malformazione uterina;
3) un errato approccio terapeutico (conseguente agli errori diagnostici) per avere optato, in presenza della malformazione di "utero bicorne", per un parto per via vaginale, invece che per un taglio cesareo elettivo obbligatorio;
a tanto andava aggiunta la mancanza, nella cartella clinica, dì qualsiasi annotazione relativa alla fase di accertamento diagnostico, travaglio ed alla fase estrattiva del piccolo con verosimile anomala Per_1 trazione sul plesso brachiale sinistro, che aveva causato una sindrome inferiore, nonché il fatto che il foglio di consenso informato
2 all'intervento ed alla trasfusione, allegato alla cartella, era stato sottoscritto dalla paziente ma non compilato né datato.
Si costituiva l' e, preliminarmente, sul Controparte_1 presupposto della natura extracontrattuale della proposta azione, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale (fatti di causa risalenti al novembre 2006; richiesta risarcimento proposta per la prima volta, per conto di e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore , Per_1 in data 14-3-2012, e, per conto di e il 24-112015; nel Per_2 Per_3 merito contestava la sussistenza di responsabilità dei sanitari e, in subordine, anche il "quantum" richiesto.
Nel corso del giudizio veniva espletata una prima CTU, affidata al dott. (che si avvaleva di tre ausiliari (un Persona_4 ginecologo, un neurochirurgo ed un neuro radiologo), nonché altra
CTU, affidata al dott. (medico legale) ed al dott. Per_5 Per_6
(specialista in ostetricia e ginecologia); veniva, inoltre,
[...] ammessa ed espletata prova per testi;
quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 5-5-2021, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione del termini per il deposito di comparse conclusionali
e repliche.”
Con sentenza in data 25/11/2021 il Tribunale ha rigettato la domanda, compensando le spese processuali.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto insussistente qualsiasi responsabilità dei sanitari, tenuto conto delle risultanze delle due CTU espletate.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello
[...]
e , chiedendo l'accoglimento della domanda. Parte_2 Parte_1
Si è costituita in giudizio l concludendo per il rigetto Parte_3 dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
3 Motivi della decisione
Con il primo motivo, gli appellanti principali hanno eccepito la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa.
Il contrasto consisterebbe nell'omessa indicazione dell'attrice,
nella parte espositiva della sentenza (pag. 1), Parte_2 indicazione invece presente nel dispositivo.
Il motivo è evidentemente inammissibile, trattandosi di una mera omissione che non ha avuto alcuna incidenza nella decisione della causa.
Con il secondo ed ultimo motivo si lamenta invece la “motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia”.
In particolare, deduce l'appellante che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato gli effetti sulla valutazione dell'operato dei sanitari della accertata incompletezza della cartella clinica ed inoltre avrebbe fondato il suo giudizio su consulenze tecniche contraddittorie e lacunose, senza peraltro tenere conto delle risultanze della prova testimoniale.
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva innanzitutto che nella fattispecie non risulta provato il nesso causale fra l'asserito inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso.
Invero, come rilevato dai consulenti tecnici, il primo documento che attesta un problema neuromotorio risale a 25 mesi dopo la nascita, mentre i primi dati strumentali che evidenziano una lesione del plesso brachiale risalgono ad oltre tre anni dalla nascita.
Peraltro, dalla cartella pediatrica risulta la normalità dei parametri clinici del neonato, comprese le osservazioni sugli arti ed i riflessi.
4 Sicché, sotto il profilo temporale, manca evidentemente la prova di un collegamento immediato fra l'operato dei sanitari e la predetta lesione, verosimilmente riconducibile, come rilevato dai consulenti, a cause post-partum (“trauma contusivo o da trazione di entità lieve in corso di manipolazione del neonato durante le manovre di puericultura e non necessariamente nell'ambito ospedaliero”).
Peraltro, anche dalle prove testimoniali assunte risulta che le diverse visite specialistiche, cui il neonato venne sottoposto dopo le dimissioni dall'ospedale, non riscontrarono alcun problema neuromotorio.
Ebbene, in questo contesto va valutata l'asserita incidenza dell'incompletezza della cartella clinica sull'accertamento della responsabilità dei sanitari.
D'altra parte, nella fattispecie i consulenti tecnici non hanno rilevato alcuna correlazione causale tra tale incompletezza e l'evento lesivo, collegamento che neanche gli appellanti principali hanno ancorato a specifici elementi.
In proposito va evidenziato che l'incompletezza della cartella clinica non è di per sé idonea a dimostrare la responsabilità dei sanitari, costituendo solo una “circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra
l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno”.
(Cass. n. 16737/2024; Cass. n. 27561/2017).
Nel caso di specie non sono state riscontrate dai consulenti tecnici, nella cartella clinica, omissioni di esami o dati comunque rilevanti ai fini della ricostruzione dell'operato dei medici, operato che non ha evidenziato alcun inadempimento professionale in merito all'assistenza prima e durante il parto.
Le due CTU espletate in primo grado, in modo rigoroso ed esaustivo, sono giunte alle medesime conclusioni dopo un approfondito esame di
5 tutta la documentazione in atti e della letteratura scientifica in materia, tenendo conto anche delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte.
L'appello principale va pertanto rigettato.
Con l'appello incidentale l lamenta la compensazione Parte_3 integrale delle spese processuali nonostante la totale soccombenza degli attori.
L'appello è fondato, posto che nella fattispecie non ricorre alcuna delle ipotesi che consentono la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Gli appellanti principali vanno, quindi, condannati al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1
e in solido, al pagamento delle spese Parte_2 processuali del primo grado, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Condanna e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro
10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
4) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione principale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico degli appellanti principali di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 26.6.2025
6 . IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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