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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1424/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to APOLITO ANNA, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE P-T ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
MARINELLI VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 04.10.2022 , dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1 legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1448/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la ricorrente, , invalida con una riduzione permanente Parte_1 della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi degli articolo 2 e 13 della legge
118/71, e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda , o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, con riconoscimento dei benefici connessi;
2) Condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presenta procedura, con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 21.06.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Broncopneumopatia cronica ostruttiva III stadio
GOLD in presenza di deficit ostruttivo di grado moderato. Cardiopatia ipertensiva con associata insufficienza mitralica ed aortosclerosi. Artrosi del rachide in toto in presenza di discopatie multiple con associata sindrome fibromialgica. Depressione del tono dell'umore di tipo ricorrente con associati disturbi del sonno. Incontinenza urinaria”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “In sede di valutazioni medico-legali, le patologie da cui è affetta singolarmente esaminate e globalmente Parte_1 valutate, mediante un calcolo riduzionistico (secondo Balthazard), determinano una riduzione della capacità di lavoro in misura del 75% (settantacinque per cento). 3) Sussiste, pertanto, diritto ad assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto
Legislativo 23/11/1988 n° 509, a decorrere dal 18/03/2024, data della visita pneumologica con esame diffusione alveolo capillare del CO effettuata al distretto sanitario n°70 dell'ASL di Salerno.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di assistenza).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti
Pag. 2 di 3 l'assegno mensile di assistenza.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
18.03.2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01.07.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1424/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to APOLITO ANNA, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE P-T ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
MARINELLI VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 04.10.2022 , dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1 legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1448/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la ricorrente, , invalida con una riduzione permanente Parte_1 della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi degli articolo 2 e 13 della legge
118/71, e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda , o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, con riconoscimento dei benefici connessi;
2) Condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presenta procedura, con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 21.06.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Broncopneumopatia cronica ostruttiva III stadio
GOLD in presenza di deficit ostruttivo di grado moderato. Cardiopatia ipertensiva con associata insufficienza mitralica ed aortosclerosi. Artrosi del rachide in toto in presenza di discopatie multiple con associata sindrome fibromialgica. Depressione del tono dell'umore di tipo ricorrente con associati disturbi del sonno. Incontinenza urinaria”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “In sede di valutazioni medico-legali, le patologie da cui è affetta singolarmente esaminate e globalmente Parte_1 valutate, mediante un calcolo riduzionistico (secondo Balthazard), determinano una riduzione della capacità di lavoro in misura del 75% (settantacinque per cento). 3) Sussiste, pertanto, diritto ad assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto
Legislativo 23/11/1988 n° 509, a decorrere dal 18/03/2024, data della visita pneumologica con esame diffusione alveolo capillare del CO effettuata al distretto sanitario n°70 dell'ASL di Salerno.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di assistenza).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti
Pag. 2 di 3 l'assegno mensile di assistenza.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
18.03.2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01.07.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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