Art. 1533-bis. (( (Svolgimento del servizio di assistenza spirituale). )) (( 1. I cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della liberta' religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonche' l'organizzazione di ogni opportuna attivita' pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'Ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.
3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorita' militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attivita' di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
4. In caso di assenza, il cappellano militare e' sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio ))
2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'Ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.
3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorita' militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attivita' di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
4. In caso di assenza, il cappellano militare e' sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio ))