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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1282/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARBARA NOCENTINI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BEATRICE CP_1 C.F._2
VANNI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione in data 13.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza
n.782/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo Giudice dott. Pieschi in data 28 giugno 2022 e comunicata in pari data dalla Cancelleria resa all'esito del giudizio N.R.G. 2098/2019 qui impugnata
e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento spiegata dall'odierno appellato e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
2) IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non dovesse accogliere l'istanza inibitoria condannare parte appellata alla ripetizione di tutte le somme eventualmente evase nelle more del presente giudizio.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis, a) rigettare nel merito l'appello spiegato da perché infondato in fatto ed in diritto, confermando Parte_1 integralmente la sentenza appellata portante il n. 782/2022 emessa in data 28.06.2022 dal Tribunale di Arezzo in persona del Giudice Dr. Fabrizio Pieschi;
b) valutare, ove ritenuta fondata, la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 comma III c.p.c. in capo a parte appellante;
c) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 782/2022 del Tribunale di Arezzo, in materia di ingiuria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Arezzo per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni morali Parte_1 conseguenti ad episodi ingiuriosi a sfondo razziale posti in essere nei suoi confronti, nonché al pagamento in favore delle Casse dello Stato della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, d.lgs. 7/2016. L'attrice in particolare allegava l'esistenza di rapporti di cattivo vicinato fra essa e la convenuta a causa dei pregiudizi a sfondo razziale e del disprezzo nei confronti dell'etnia rumena della tanto che la propria madre, , aveva presentato un Pt_1 Persona_1 esposto all Nello specifico, in data Controparte_2
05/08/2013, alle ore 07:20 circa, allorché la era intenta ad annaffiare le piante del CP_1 proprio giardino, la affacciata alla finestra, proferiva nei suoi confronti le seguenti Pt_1 parole ingiuriose: “andate a casa vostra rumeni di merda, sbarcate in Italia ma vi mando via a te e tutti gli zingari rumeni, puzzate di merda”. Successivamente, in data 06/08/2013, alle ore 07:30 circa, non appena la apriva le persiane, la si affacciava alla finestra CP_1 Pt_1 proferendo nei suoi confronti le seguenti parole: “rumena di merda, rumena con il cervello di gallina, donna di Neanderthal” e altre dal medesimo tenore ingiurioso. Infine, in data
07/08/2013, alle ore 07:10 circa, la dalla propria finestra sputava ripetutamente Pt_1 verso la A seguito di querela, veniva incardinato nei confronti della un CP_1 Pt_1 procedimento penale per il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 c.p., che si concludeva con sentenza di non doversi procedere poiché il fatto non costituisce più reato, stante l'intervenuta abrogazione del delitto contestato ad opera del d.lgs. 7/2016. Le condotte illecite poste in essere dalla avevano ripercussioni sulla in termini di danno Pt_1 CP_1 morale nell'accezione tipica di patema d'animo e/o sofferenza interiore, ma anche sui figli della stessa, all'epoca dei fatti entrambi minori d'età, i quali erano infatti in cura presso l'Unità Operativa della Salute Igiene Mentale per l'Infanzia dell'USL Toscana Sud Zona di
Sansepolcro.
Si costituiva la contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, frutto – a suo dire – Pt_1 dell'acredine nutrito nei suoi confronti dalla e dai componenti del suo nucleo CP_1 familiare.
Dopo il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, la causa, istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali, era definita con sentenza n.
728/2022 del 28/06/2022 con cui il Tribunale di Arezzo così provvedeva: “- Condanna
a pagare a , € 5.000,00, oltre interessi, come da motivazione;
- Parte_1 Parte_2
Condanna alle spese di giudizio per € 4.835,00 oltre accessori, come da Parte_1 motivazione;
con distrazione a favore dello Stato;
- Condanna a pagare a favore Parte_1 della € 500,00 ex art. 4, D.Lgs. n. 7 del 2016, come da motivazione”. Parte_3
Le argomentazioni del Tribunale a sostegno della decisione erano le seguenti.
“In virtù del principio “iuxta alligata et probata partium”, questo Giudicante ritiene assolto l'onere probatorio a carico della ricorrente , stante la prova per testi fornita e la documentazione versata agli atti,
e non riscontrandosi, al contrario, alcuna fonte di prova di atti impeditivi e/o modificativi e/o estintivi il cui onere era a carico di parte resistente la quale ha contestato in toto la domanda.
[…] non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione, come ad es. quelle relative all'esame dei vari procedimenti penali, richiamati dalla convenuta, peraltro tutti o quasi archiviati
[…] deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l' incapacità a testimoniare della teste di parte attrice in quanto madre dell' attrice e ritenuta parte attiva nelle vicissitudini tra le Persona_1 parti di cui è causa.
Innanzitutto, è ormai noto in materia di prova testimoniale che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità […]
Nella specie, la SI.ra ha semplicemente riportato i fatti così come accaduti in sua presenza e le PE espressioni pronunciate dalla resistente nei confronti della ricorrente (testualmente: andate a casa vostra rumeni di merda, sbarcate in Italia ma vi mando via a te e tutti gli zingari rumeni (cfr. ricorso e verbale
07.10.2020).
Tale testimonianza, ritenuta coerente e lineare ai fatti per cui è causa, avvalorata dalle risultanze documentali prodotte (doc. 1, 3, 4) è sufficiente per questo Giudicante a comprovare una condotta convenuta, certamente persona offesa - ricorrente.
Analogo valore probatorio non può essere attribuito alle due testimonianze di parte resistente. Queste ultime, al di là delle questioni preliminari d'incapacità già risolte per la teste della ricorrente, sembrano innestarsi in una sequela di accadimenti che nulla ha a che fare con i fatti di cui è causa. La versione dei due episodi riportati al verbale del 07.10.2020 è apparsa, al Giudicante, come una meteora fine a se stessa, riportante una versione dei fatti che non si innesta in alcuna fase del procedimento logico (e, volendo, presuntivo) che è possibile effettuare sulla scia di tutti gli atti versati in causa.
Tale convincimento viene rafforzato anche in virtù di un ragionamento logico basato su presunzioni “gravi, precise e concordanti”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c.. La resistente si rivolgeva invero con veemenza ingiuriosa contro la ricorrente e la di lei famiglia, oltretutto senza alcuna (apparente) ragione
e/o giustificazione, alla presenza di diverse persone e in diverse occasioni negli anni. La questione infatti non può non essere valutata se non nel suo insieme […]
Il disprezzo, come desumibile dalle espressioni sopra utilizzate, denota un preciso intento denigratorio.
Tali considerazioni impongono di ritenere realizzata la fattispecie dell'ingiuria […]. Infatti non può porsi in dubbio che la condotta così accertata integri soggettivamente ed oggettivamente la fattispecie dell'ingiuria
(come in precedenza penalmente sanzionata dall'art. 594 c. p.: tale norma puniva chiunque offendeva
l'onore o il decoro di una persona presente). Il concetto di onore, quale bene giuridico tutelato dalla legge, assume la connotazione del c.d. onore in senso soggettivo, e cioè dall'apprezzamento che l'individuo fa delle proprie doti morali, intellettuali e fisiche. Affinché tale bene giuridico possa considerarsi leso, l'agente deve porre in essere una condotta idonea ad offendere il sentimento che il soggetto passivo ha del proprio valore sociale. In questo senso la personalità delle parti, i rapporti tra loro eventualmente intercorrenti, l'ambiente in cui il fatto si svolge, gli antecedenti del fatto stesso e così via, possono assumere rilevanza al cospetto di espressioni che, non avendo di per sé una particolare carica ingiuriosa, possono acquistarla in relazione a particolari circostanze […]
A seguito dell' entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, il reato di ingiuria è stato invero depenalizzato con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile […] Ciò precisato, la risarcibilità del danno morale da ingiuria, non è oggi esclusa dalla predetta depenalizzazione, in quanto l' art. 3 del D.Lgs. n. 7 del 2016 prevede ancora espressamente il risarcimento del danno: i fatti previsti dall'articolo seguente […] se dolosi, come nella specie, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore il danno così risarcibile va quindi allegato e provato e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. Nella specie, un tale pregiudizio appare agevolmente desumibile dalle espressioni utilizzate dalla resistente, dalla veemenza, e dai disagi che ne sono conseguiti in capo alla ricorrente ed alla sua famiglia;
dunque nella specie deve ritenersi consentito al Giudice effettuarne una valutazione equitativa, sulla base, cioè, di quanto gli appaia ragionevolmente equo e giusto, in relazione al caso concreto. Nel caso di specie, questo Giudicante non può che procedere ad una valutazione equitativa in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1226 c.c. […]
Ad avviso di questo Giudicante - anche in considerazione del fatto che l'ingiuria si è effettivamente consumata alla presenza di più persone (ossia il coniuge dell'offesa, la madre convivente ed i figli minori) e tenendo presente che non sembra essersi più verificata a seguito dei fatti per cui è causa, si ritiene congrua una liquidazione del danno nella misura complessiva di Euro Cinquemila (5.000,00) ex art. 3 D.Lgs.
n. 7 del 2016. Importo da intendersi già equitativamente rivalutato. È inoltre dovuto l'ulteriore importo di 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria da versarsi a favore della ex art. 4 Parte_3
D.Lgs. n. 7 del 2016, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 7 del 2016”.
Avverso tale decisione la ha interposto appello affidato a sei motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante assume che dalle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, è emerso non solo che la non è stata vittima di frasi ingiuriose, ma CP_1 anzi che ella ha posto in essere condotte offensive verso di essa, mostrandole alla presenza di terzi le proprie parti intime.
Con il secondo ha eccepito l'inattendibilità della testimonianza della , che in PE occasione degli episodi oggetto di causa non era presente, e in ogni caso la sua incapacità
a testimoniare ex art. 246 c.p.c., avendo la stessa riferito che “le asserite espressioni sarebbero state rivolte in via generica a tutto il nucleo familiare di cui confessa di far parte”.
Con il terzo motivo censura la valutazione di “estemporaneità” compiuta dal primo giudice circa le dichiarazioni rese dai testi di parte sebbene la presenza degli stessi Pt_1 in occasione dei fatti di causa sia stata ammessa dalla stessa n sede di querela. CP_1
Con il quarto motivo la violazione del principio della domanda, mancato esame o comunque travisamento dei documenti agli atti ed errata applicazione dell'art. 2729 c.c. per non aver il Tribunale rilevato che dalla stessa querela presentata dalla emergeva CP_1 che la non aveva assistito ai fatti di causa. PE Con il quinto ha denunciato la mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato di ingiuria ( dolo) e del danno asseritamente patito dalla CP_1
Con l'ultimo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che l'ingiuria si è consumata alla presenza di più persone, nonostante dalle esperite prove testimoniali sia emersa l'esclusiva presenza della e pronunciato CP_1 condanna nei propri confronti al risarcimento del danno, al pagamento della sanzione di cui all'art. 4, d.lgs. 7/2016 e al pagamento delle spese di lite.
La ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, e condanna della ex art. 96, c. 3, c.p.c. Pt_1
Con ordinanza del 30/01/2024 è stata formulata – senza esito –proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; la causa è stata trattenuta in decisione in data 13/03/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.
2. Il secondo motivo di gravame: la testimonianza della . PE
Assume priorità, sul piano logico-giuridico, la censura formulata con il secondo motivo di gravame, con cui parte appellante reitera in questa sede l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della , madre dell'odierna appellata, sentita come PE teste nel giudizio di prime cure all'udienza istruttoria del 07/10/2020 e comunque ne contesta l'attendibilità.
La doglianza è parzialmente fondata.
Per quanto concerne l'eccezione di incapacità a testimoniare della – la PE fondatezza della quale discenderebbe secondo la dalla circostanza che la teste Pt_1
“conferma per quanto da essa riferito l'interesse ad agire rilevato che le asserite espressioni sarebbero state rivolte in via generica a tutto il nucleo familiare di cui confessa di far parte” – è sufficiente rilevare che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'incapacità ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova
(cfr. Sez. U., Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). Nel caso di specie, la a mezzo del Pt_1 suo procuratore dell'epoca, avv. Paolieri, ha eccepito nel giudizio di prime cure l'incapacità a testimoniare della soltanto dopo l'assunzione del mezzo di prova PE
(cfr. verbale di udienza del 07/10/2020, pag. 2: “l'avv Paolieri eccepisce l'incapacità a deporre del teste in quanto portatrice di un interesse attuale e concreto al giudizio”), con conseguente inammissibilità della stessa, in applicazione dei principi richiamati.
Riguardo invece alla valutazione di attendibilità del teste, si precisa che questa attiene alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente vagliare valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019). Non vi è dubbio poi che l'intero impianto motivazionale contenuto nella sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo si fondi sulle dichiarazioni testimoniali della signora , madre della danneggiata, a sua volta querelante la PE per altri episodi, coinvolta nel medesimo contesto di rapporti di cattivo vicinato, Pt_1 pertanto la valutazione circa l'attendibilità della teste avrebbe dovuto essere particolarmente accurata.
Il giudice di prime cure invece si è limitato ad affermare quanto segue: “Innanzitutto, è ormai noto in materia di prova testimoniale che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. III, n. 25358 del 17/12/2015). Nella specie, la SI.ra ha semplicemente riportato i fatti così come accaduti PE in sua presenza e le espressioni pronunciate dalla resistente nei confronti della ricorrente (testualmente:
“andate a casa vostra rumeni di merda, sbarcate in Italia ma vi mando via a te e tutti gli zingari rumeni…” (cfr. ricorso e verbale 07.10.2020). Tale testimonianza, ritenuta coerente e lineare ai fatti per cui è causa, avvalorata dalle risultanze documentali prodotte (doc. 1, 3, 4) è sufficiente per questo Giudicante a comprovare una condotta tenuta dall'odierna convenuta, certamente lesiva dell'onore della persona offesa - ricorrente”.
Tali argomentazioni non sono condivisibili, perché dalle complessive risultanze istruttorie, tanto documentali quanto testimoniali, emerge ben altro.
Contribuisce in primo luogo ad inficiare l'attendibilità della testimonianza resa dalla la circostanza che la donna all'epoca dei fatti in esame, abitava con la figlia ed PE
è stata ampiamente coinvolta in prima persona nel conflitto con la tanto vero che Pt_1 la stessa ha presentato un esposto all'UNAR ( Antidiscriminazione Controparte_2
Razziali) e vi sono stati diversi procedimenti penali che hanno visto di volta in volta la la i rispettivi compagni e la , a seconda dei casi, imputati o parti Pt_1 CP_1 PE offese-parti civili., come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio.
Venendo all'esame dei fatti di causa – gli episodi ingiuriosi asseritamente occorsi in danno della nelle date 5, 6 e 7 agosto del 2013 – la testimonianza della sul CP_1 PE punto, inevitabilmente influenzata dai descritti rapporti tra le parti, deve ritenersi inattendibile per le seguenti ragioni.
In primis il contenuto delle dichiarazioni rese dalla predetta è privo di una precisa descrizione dei fatti allegati dalla figlia e oggetto dei capitoli di prova, risultando nella sostanza assolutamente generica. Al capitolo a) (“vero che ha assistito agli episodi descritti nella suindicata narrativa occorsi il 5, 6 e 7 agosto 2013 laddove la sig.ra ha ingiuriato Parte_1 la sig.ra proferendo le seguenti frasi ..”) la teste ha così risposto: “Io abito con mia Parte_2 figlia, la sig.ra ha l'abitudine di affacciarsi alla finestra della sua casa, siamo quasi uno di fronte Pt_1 all'altra, e urla i suoi insulti contro di noi e contro la nostra famiglia perché ci considera rumeni di merda
e zingari. Confermo che la signora ha rivolto a mia figlia quegli insulti e molti altri, sia quei giorni di cui ai capitoli, sia in altri giorni. Le nostre case sono a circa venti metri separate da una strada. Tra le proprietà e la strada ci sono recinzioni, nel 2013 quella della signora era malmessa ed il cancello era sempre aperto. La signora abita al primo piano e la strada è in salita la signora può vedere verso Pt_1 casa nostra”. In risposta al capitolo b) (“vero che il 7 agosto 2013 alle ore 7.10 circa la sig,ra affacciata alla propria finestra di casa sputava ripetutamente in direzione della Parte_1 sig.ra ) la teste ha dichiarato: “Sì è vero ho assistito a questo fatto, sputava nei suoi Parte_2 confronti”. Dalle concordi dichiarazioni degli altri due testi escussi all'udienza del 07/10/2020 è emersa poi tutt'altra versione dei fatti.
Infatti, sia badante di un vicino di casa, sia figlio della Testimone_1 Testimone_2
hanno negato che quest'ultima abbia insultato la e sputato nella sua Pt_1 CP_1 direzione ed hanno inoltre riferito di un episodio verificatosi sempre nell'agosto del
2013- che per quanto estraneo all'oggetto del contendere, è sintomatico dei rapporti tra le parti- in occasione del quale, avendo sentito schiamazzi di animali, la il figlio e la Pt_1 si affacciavano alla finestra e la “prima ci ha insultato pesantemente e poi si è anche Tes_1 CP_1 abbassata i pantaloni mostrandoci il didietro e dicendo che la casa era sua perché l'aveva comprata dopo la morte della nipote della sig.ra La signora non ha risposto minimamente alle offese e ci siamo Pt_1 ritirati tutti in casa. […] Disse “italiani di merda .. a te ti manca un cazzo rumeno” ed altre parolacce”
(cfr. testimonianza verbale di udienza del 07/10/2020, pag. 2); “La signora Tes_1 Pt_2 quando ci siamo affacciati ha cominciato a dire ”io in questa casa faccio il cazzo che mi pare, l'ho comprata da tua nipote morta poverina” quasi rimarcando la fine tragica di mia cugina. Noi eravamo lì interdetti e la signora a quel punto si è girata e si è abbassata i pantaloni mostrandoci il sedere. Ci siamo ritirati in casa senza rispondere” (cfr. testimonianza verbale di udienza del Tes_2
07/10/2020, pag. 3).
Se è vero poi che anche la testimonianza del figlio della è da vagliare con Pt_1 particolare attenzione, tuttavia le sue dichiarazioni trovano riscontro in quelle della teste mera badante di un vicino, quindi del tutto terza ed estranea alle vicende oggetto Tes_1 di causa.
Infine, da un semplice raffronto tra la querela presentata dalla per le ingiurie subite CP_1 ad agosto del 2013, la costituzione di parte civile della stessa nel conseguente procedimento penale a carico della e la testimonianza della in esame Pt_1 PE emergono incongruenze tali da far dubitare della stessa presenza di quest'ultima in occasione dei fatti allegati dalla figlia a sostegno della propria pretesa risarcitoria
Infatti, la all'udienza del 07/10/2020, dopo aver risposto al capitolo b), PE relativo all'episodio del 07/08/2013, ha dichiarato “in quei giorni non vi erano presenti altre persone. La casa vicina era in costruzione e nell'altra c'era un ragazzo allettato con la badante, la sig.ra
che però arrivava alle 8,30”. Tuttavia, non solo la dopo aver risposto al Tes_1 Tes_1 medesimo capitolo, ha dichiarato “non ricordo la madre della , ma soprattutto dalla Pt_2 querela della relativa alle ingiurie poste in essere nei suoi confronti dalla CP_1 Pt_1 nelle date del 5, 6, 7 e 17 agosto del 2013, se da un lato emerge la presenza sia del figlio della sia, in data 07/08/2013, della dall'altro, è la stessa ad affermare Pt_1 Tes_1 CP_1 che la madre era presente soltanto in occasione di un ulteriore episodio ingiurioso, asseritamente verificatosi in data 17/08/2013, estraneo a quelli di causa in quanto né allegato né oggetto di domanda risarcitoria nel presente giudizio. La presenza della soltanto in data 17/08/2013 emerge altresì dalla costituzione di parte civile PE della el più volte citato procedimento penale a carico della CP_1 Pt_1
In definitiva, una volta accertata, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, all'esito di una valutazione comparativa delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, l'inattendibilità della teste , deve concludersi nel senso che la PE non ha assolto al proprio onere probatorio quale attrice-danneggiata, non avendo CP_1 dimostrato in giudizio i fatti illeciti costitutivi dell'azionato diritto al risarcimento del danno.
L'accoglimento del secondo motivo di appello e il conseguente rigetto della domanda della comportano l'assorbimento degli altri motivi di gravame, in quanto aventi ad CP_1 oggetto, rispettivamente, il primo, il terzo, il quarto e il sesto le prove documentali e testimoniali, già esaminate trattando il secondo motivo, e il quinto la prova del dolo e del danno morale, il cui esame, in mancanza della prova del fatto illecito, è evidentemente superfluo. Dalla integrale riforma della sentenza impugnata discende altresì la revoca della condanna della al pagamento della in favore della € Pt_1 Parte_3
500,00 ex art. 4, D.Lgs. n.7 del 2016.
Infine in accoglimento della specifica istanza di parte appellante , la va condannata CP_1 alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
3 Le spese di lite del doppio grado di giudizio.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese), impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie sussistono i presupposti per la condanna della CP_1 in quanto soccombente, al pagamento in favore della delle spese di lite del doppio Pt_1 grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), considerato uno sforzo difensivo medio, esclusa la fase istruttoria per il presente grado in quanto non espletata.
Sussistono altresì i presupposti per la restituzione alla di quanto versato dalla Pt_1 stessa a titolo di spese e competenze in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 782/2022 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 1) accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno di nei confronti di e Pt_4 CP_3 revoca la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della Cassa delle
Ammende € 500,00 ex art. 4, D.Lgs. n.7 del 2016;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e per il secondo grado in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna parte appellata a restituire all'appellante le somme da questa corrisposte in esecuzione della sentenza gravata, maggiorate degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1282/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARBARA NOCENTINI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BEATRICE CP_1 C.F._2
VANNI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione in data 13.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza
n.782/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo Giudice dott. Pieschi in data 28 giugno 2022 e comunicata in pari data dalla Cancelleria resa all'esito del giudizio N.R.G. 2098/2019 qui impugnata
e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento spiegata dall'odierno appellato e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
2) IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non dovesse accogliere l'istanza inibitoria condannare parte appellata alla ripetizione di tutte le somme eventualmente evase nelle more del presente giudizio.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis, a) rigettare nel merito l'appello spiegato da perché infondato in fatto ed in diritto, confermando Parte_1 integralmente la sentenza appellata portante il n. 782/2022 emessa in data 28.06.2022 dal Tribunale di Arezzo in persona del Giudice Dr. Fabrizio Pieschi;
b) valutare, ove ritenuta fondata, la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 comma III c.p.c. in capo a parte appellante;
c) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 782/2022 del Tribunale di Arezzo, in materia di ingiuria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Arezzo per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni morali Parte_1 conseguenti ad episodi ingiuriosi a sfondo razziale posti in essere nei suoi confronti, nonché al pagamento in favore delle Casse dello Stato della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, d.lgs. 7/2016. L'attrice in particolare allegava l'esistenza di rapporti di cattivo vicinato fra essa e la convenuta a causa dei pregiudizi a sfondo razziale e del disprezzo nei confronti dell'etnia rumena della tanto che la propria madre, , aveva presentato un Pt_1 Persona_1 esposto all Nello specifico, in data Controparte_2
05/08/2013, alle ore 07:20 circa, allorché la era intenta ad annaffiare le piante del CP_1 proprio giardino, la affacciata alla finestra, proferiva nei suoi confronti le seguenti Pt_1 parole ingiuriose: “andate a casa vostra rumeni di merda, sbarcate in Italia ma vi mando via a te e tutti gli zingari rumeni, puzzate di merda”. Successivamente, in data 06/08/2013, alle ore 07:30 circa, non appena la apriva le persiane, la si affacciava alla finestra CP_1 Pt_1 proferendo nei suoi confronti le seguenti parole: “rumena di merda, rumena con il cervello di gallina, donna di Neanderthal” e altre dal medesimo tenore ingiurioso. Infine, in data
07/08/2013, alle ore 07:10 circa, la dalla propria finestra sputava ripetutamente Pt_1 verso la A seguito di querela, veniva incardinato nei confronti della un CP_1 Pt_1 procedimento penale per il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 c.p., che si concludeva con sentenza di non doversi procedere poiché il fatto non costituisce più reato, stante l'intervenuta abrogazione del delitto contestato ad opera del d.lgs. 7/2016. Le condotte illecite poste in essere dalla avevano ripercussioni sulla in termini di danno Pt_1 CP_1 morale nell'accezione tipica di patema d'animo e/o sofferenza interiore, ma anche sui figli della stessa, all'epoca dei fatti entrambi minori d'età, i quali erano infatti in cura presso l'Unità Operativa della Salute Igiene Mentale per l'Infanzia dell'USL Toscana Sud Zona di
Sansepolcro.
Si costituiva la contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, frutto – a suo dire – Pt_1 dell'acredine nutrito nei suoi confronti dalla e dai componenti del suo nucleo CP_1 familiare.
Dopo il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, la causa, istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali, era definita con sentenza n.
728/2022 del 28/06/2022 con cui il Tribunale di Arezzo così provvedeva: “- Condanna
a pagare a , € 5.000,00, oltre interessi, come da motivazione;
- Parte_1 Parte_2
Condanna alle spese di giudizio per € 4.835,00 oltre accessori, come da Parte_1 motivazione;
con distrazione a favore dello Stato;
- Condanna a pagare a favore Parte_1 della € 500,00 ex art. 4, D.Lgs. n. 7 del 2016, come da motivazione”. Parte_3
Le argomentazioni del Tribunale a sostegno della decisione erano le seguenti.
“In virtù del principio “iuxta alligata et probata partium”, questo Giudicante ritiene assolto l'onere probatorio a carico della ricorrente , stante la prova per testi fornita e la documentazione versata agli atti,
e non riscontrandosi, al contrario, alcuna fonte di prova di atti impeditivi e/o modificativi e/o estintivi il cui onere era a carico di parte resistente la quale ha contestato in toto la domanda.
[…] non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione, come ad es. quelle relative all'esame dei vari procedimenti penali, richiamati dalla convenuta, peraltro tutti o quasi archiviati
[…] deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l' incapacità a testimoniare della teste di parte attrice in quanto madre dell' attrice e ritenuta parte attiva nelle vicissitudini tra le Persona_1 parti di cui è causa.
Innanzitutto, è ormai noto in materia di prova testimoniale che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità […]
Nella specie, la SI.ra ha semplicemente riportato i fatti così come accaduti in sua presenza e le PE espressioni pronunciate dalla resistente nei confronti della ricorrente (testualmente: andate a casa vostra rumeni di merda, sbarcate in Italia ma vi mando via a te e tutti gli zingari rumeni (cfr. ricorso e verbale
07.10.2020).
Tale testimonianza, ritenuta coerente e lineare ai fatti per cui è causa, avvalorata dalle risultanze documentali prodotte (doc. 1, 3, 4) è sufficiente per questo Giudicante a comprovare una condotta convenuta, certamente persona offesa - ricorrente.
Analogo valore probatorio non può essere attribuito alle due testimonianze di parte resistente. Queste ultime, al di là delle questioni preliminari d'incapacità già risolte per la teste della ricorrente, sembrano innestarsi in una sequela di accadimenti che nulla ha a che fare con i fatti di cui è causa. La versione dei due episodi riportati al verbale del 07.10.2020 è apparsa, al Giudicante, come una meteora fine a se stessa, riportante una versione dei fatti che non si innesta in alcuna fase del procedimento logico (e, volendo, presuntivo) che è possibile effettuare sulla scia di tutti gli atti versati in causa.
Tale convincimento viene rafforzato anche in virtù di un ragionamento logico basato su presunzioni “gravi, precise e concordanti”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c.. La resistente si rivolgeva invero con veemenza ingiuriosa contro la ricorrente e la di lei famiglia, oltretutto senza alcuna (apparente) ragione
e/o giustificazione, alla presenza di diverse persone e in diverse occasioni negli anni. La questione infatti non può non essere valutata se non nel suo insieme […]
Il disprezzo, come desumibile dalle espressioni sopra utilizzate, denota un preciso intento denigratorio.
Tali considerazioni impongono di ritenere realizzata la fattispecie dell'ingiuria […]. Infatti non può porsi in dubbio che la condotta così accertata integri soggettivamente ed oggettivamente la fattispecie dell'ingiuria
(come in precedenza penalmente sanzionata dall'art. 594 c. p.: tale norma puniva chiunque offendeva
l'onore o il decoro di una persona presente). Il concetto di onore, quale bene giuridico tutelato dalla legge, assume la connotazione del c.d. onore in senso soggettivo, e cioè dall'apprezzamento che l'individuo fa delle proprie doti morali, intellettuali e fisiche. Affinché tale bene giuridico possa considerarsi leso, l'agente deve porre in essere una condotta idonea ad offendere il sentimento che il soggetto passivo ha del proprio valore sociale. In questo senso la personalità delle parti, i rapporti tra loro eventualmente intercorrenti, l'ambiente in cui il fatto si svolge, gli antecedenti del fatto stesso e così via, possono assumere rilevanza al cospetto di espressioni che, non avendo di per sé una particolare carica ingiuriosa, possono acquistarla in relazione a particolari circostanze […]
A seguito dell' entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, il reato di ingiuria è stato invero depenalizzato con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile […] Ciò precisato, la risarcibilità del danno morale da ingiuria, non è oggi esclusa dalla predetta depenalizzazione, in quanto l' art. 3 del D.Lgs. n. 7 del 2016 prevede ancora espressamente il risarcimento del danno: i fatti previsti dall'articolo seguente […] se dolosi, come nella specie, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore il danno così risarcibile va quindi allegato e provato e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. Nella specie, un tale pregiudizio appare agevolmente desumibile dalle espressioni utilizzate dalla resistente, dalla veemenza, e dai disagi che ne sono conseguiti in capo alla ricorrente ed alla sua famiglia;
dunque nella specie deve ritenersi consentito al Giudice effettuarne una valutazione equitativa, sulla base, cioè, di quanto gli appaia ragionevolmente equo e giusto, in relazione al caso concreto. Nel caso di specie, questo Giudicante non può che procedere ad una valutazione equitativa in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1226 c.c. […]
Ad avviso di questo Giudicante - anche in considerazione del fatto che l'ingiuria si è effettivamente consumata alla presenza di più persone (ossia il coniuge dell'offesa, la madre convivente ed i figli minori) e tenendo presente che non sembra essersi più verificata a seguito dei fatti per cui è causa, si ritiene congrua una liquidazione del danno nella misura complessiva di Euro Cinquemila (5.000,00) ex art. 3 D.Lgs.
n. 7 del 2016. Importo da intendersi già equitativamente rivalutato. È inoltre dovuto l'ulteriore importo di 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria da versarsi a favore della ex art. 4 Parte_3
D.Lgs. n. 7 del 2016, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 7 del 2016”.
Avverso tale decisione la ha interposto appello affidato a sei motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante assume che dalle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, è emerso non solo che la non è stata vittima di frasi ingiuriose, ma CP_1 anzi che ella ha posto in essere condotte offensive verso di essa, mostrandole alla presenza di terzi le proprie parti intime.
Con il secondo ha eccepito l'inattendibilità della testimonianza della , che in PE occasione degli episodi oggetto di causa non era presente, e in ogni caso la sua incapacità
a testimoniare ex art. 246 c.p.c., avendo la stessa riferito che “le asserite espressioni sarebbero state rivolte in via generica a tutto il nucleo familiare di cui confessa di far parte”.
Con il terzo motivo censura la valutazione di “estemporaneità” compiuta dal primo giudice circa le dichiarazioni rese dai testi di parte sebbene la presenza degli stessi Pt_1 in occasione dei fatti di causa sia stata ammessa dalla stessa n sede di querela. CP_1
Con il quarto motivo la violazione del principio della domanda, mancato esame o comunque travisamento dei documenti agli atti ed errata applicazione dell'art. 2729 c.c. per non aver il Tribunale rilevato che dalla stessa querela presentata dalla emergeva CP_1 che la non aveva assistito ai fatti di causa. PE Con il quinto ha denunciato la mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato di ingiuria ( dolo) e del danno asseritamente patito dalla CP_1
Con l'ultimo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che l'ingiuria si è consumata alla presenza di più persone, nonostante dalle esperite prove testimoniali sia emersa l'esclusiva presenza della e pronunciato CP_1 condanna nei propri confronti al risarcimento del danno, al pagamento della sanzione di cui all'art. 4, d.lgs. 7/2016 e al pagamento delle spese di lite.
La ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, e condanna della ex art. 96, c. 3, c.p.c. Pt_1
Con ordinanza del 30/01/2024 è stata formulata – senza esito –proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; la causa è stata trattenuta in decisione in data 13/03/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.
2. Il secondo motivo di gravame: la testimonianza della . PE
Assume priorità, sul piano logico-giuridico, la censura formulata con il secondo motivo di gravame, con cui parte appellante reitera in questa sede l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della , madre dell'odierna appellata, sentita come PE teste nel giudizio di prime cure all'udienza istruttoria del 07/10/2020 e comunque ne contesta l'attendibilità.
La doglianza è parzialmente fondata.
Per quanto concerne l'eccezione di incapacità a testimoniare della – la PE fondatezza della quale discenderebbe secondo la dalla circostanza che la teste Pt_1
“conferma per quanto da essa riferito l'interesse ad agire rilevato che le asserite espressioni sarebbero state rivolte in via generica a tutto il nucleo familiare di cui confessa di far parte” – è sufficiente rilevare che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'incapacità ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova
(cfr. Sez. U., Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). Nel caso di specie, la a mezzo del Pt_1 suo procuratore dell'epoca, avv. Paolieri, ha eccepito nel giudizio di prime cure l'incapacità a testimoniare della soltanto dopo l'assunzione del mezzo di prova PE
(cfr. verbale di udienza del 07/10/2020, pag. 2: “l'avv Paolieri eccepisce l'incapacità a deporre del teste in quanto portatrice di un interesse attuale e concreto al giudizio”), con conseguente inammissibilità della stessa, in applicazione dei principi richiamati.
Riguardo invece alla valutazione di attendibilità del teste, si precisa che questa attiene alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente vagliare valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019). Non vi è dubbio poi che l'intero impianto motivazionale contenuto nella sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo si fondi sulle dichiarazioni testimoniali della signora , madre della danneggiata, a sua volta querelante la PE per altri episodi, coinvolta nel medesimo contesto di rapporti di cattivo vicinato, Pt_1 pertanto la valutazione circa l'attendibilità della teste avrebbe dovuto essere particolarmente accurata.
Il giudice di prime cure invece si è limitato ad affermare quanto segue: “Innanzitutto, è ormai noto in materia di prova testimoniale che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. III, n. 25358 del 17/12/2015). Nella specie, la SI.ra ha semplicemente riportato i fatti così come accaduti PE in sua presenza e le espressioni pronunciate dalla resistente nei confronti della ricorrente (testualmente:
“andate a casa vostra rumeni di merda, sbarcate in Italia ma vi mando via a te e tutti gli zingari rumeni…” (cfr. ricorso e verbale 07.10.2020). Tale testimonianza, ritenuta coerente e lineare ai fatti per cui è causa, avvalorata dalle risultanze documentali prodotte (doc. 1, 3, 4) è sufficiente per questo Giudicante a comprovare una condotta tenuta dall'odierna convenuta, certamente lesiva dell'onore della persona offesa - ricorrente”.
Tali argomentazioni non sono condivisibili, perché dalle complessive risultanze istruttorie, tanto documentali quanto testimoniali, emerge ben altro.
Contribuisce in primo luogo ad inficiare l'attendibilità della testimonianza resa dalla la circostanza che la donna all'epoca dei fatti in esame, abitava con la figlia ed PE
è stata ampiamente coinvolta in prima persona nel conflitto con la tanto vero che Pt_1 la stessa ha presentato un esposto all'UNAR ( Antidiscriminazione Controparte_2
Razziali) e vi sono stati diversi procedimenti penali che hanno visto di volta in volta la la i rispettivi compagni e la , a seconda dei casi, imputati o parti Pt_1 CP_1 PE offese-parti civili., come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio.
Venendo all'esame dei fatti di causa – gli episodi ingiuriosi asseritamente occorsi in danno della nelle date 5, 6 e 7 agosto del 2013 – la testimonianza della sul CP_1 PE punto, inevitabilmente influenzata dai descritti rapporti tra le parti, deve ritenersi inattendibile per le seguenti ragioni.
In primis il contenuto delle dichiarazioni rese dalla predetta è privo di una precisa descrizione dei fatti allegati dalla figlia e oggetto dei capitoli di prova, risultando nella sostanza assolutamente generica. Al capitolo a) (“vero che ha assistito agli episodi descritti nella suindicata narrativa occorsi il 5, 6 e 7 agosto 2013 laddove la sig.ra ha ingiuriato Parte_1 la sig.ra proferendo le seguenti frasi ..”) la teste ha così risposto: “Io abito con mia Parte_2 figlia, la sig.ra ha l'abitudine di affacciarsi alla finestra della sua casa, siamo quasi uno di fronte Pt_1 all'altra, e urla i suoi insulti contro di noi e contro la nostra famiglia perché ci considera rumeni di merda
e zingari. Confermo che la signora ha rivolto a mia figlia quegli insulti e molti altri, sia quei giorni di cui ai capitoli, sia in altri giorni. Le nostre case sono a circa venti metri separate da una strada. Tra le proprietà e la strada ci sono recinzioni, nel 2013 quella della signora era malmessa ed il cancello era sempre aperto. La signora abita al primo piano e la strada è in salita la signora può vedere verso Pt_1 casa nostra”. In risposta al capitolo b) (“vero che il 7 agosto 2013 alle ore 7.10 circa la sig,ra affacciata alla propria finestra di casa sputava ripetutamente in direzione della Parte_1 sig.ra ) la teste ha dichiarato: “Sì è vero ho assistito a questo fatto, sputava nei suoi Parte_2 confronti”. Dalle concordi dichiarazioni degli altri due testi escussi all'udienza del 07/10/2020 è emersa poi tutt'altra versione dei fatti.
Infatti, sia badante di un vicino di casa, sia figlio della Testimone_1 Testimone_2
hanno negato che quest'ultima abbia insultato la e sputato nella sua Pt_1 CP_1 direzione ed hanno inoltre riferito di un episodio verificatosi sempre nell'agosto del
2013- che per quanto estraneo all'oggetto del contendere, è sintomatico dei rapporti tra le parti- in occasione del quale, avendo sentito schiamazzi di animali, la il figlio e la Pt_1 si affacciavano alla finestra e la “prima ci ha insultato pesantemente e poi si è anche Tes_1 CP_1 abbassata i pantaloni mostrandoci il didietro e dicendo che la casa era sua perché l'aveva comprata dopo la morte della nipote della sig.ra La signora non ha risposto minimamente alle offese e ci siamo Pt_1 ritirati tutti in casa. […] Disse “italiani di merda .. a te ti manca un cazzo rumeno” ed altre parolacce”
(cfr. testimonianza verbale di udienza del 07/10/2020, pag. 2); “La signora Tes_1 Pt_2 quando ci siamo affacciati ha cominciato a dire ”io in questa casa faccio il cazzo che mi pare, l'ho comprata da tua nipote morta poverina” quasi rimarcando la fine tragica di mia cugina. Noi eravamo lì interdetti e la signora a quel punto si è girata e si è abbassata i pantaloni mostrandoci il sedere. Ci siamo ritirati in casa senza rispondere” (cfr. testimonianza verbale di udienza del Tes_2
07/10/2020, pag. 3).
Se è vero poi che anche la testimonianza del figlio della è da vagliare con Pt_1 particolare attenzione, tuttavia le sue dichiarazioni trovano riscontro in quelle della teste mera badante di un vicino, quindi del tutto terza ed estranea alle vicende oggetto Tes_1 di causa.
Infine, da un semplice raffronto tra la querela presentata dalla per le ingiurie subite CP_1 ad agosto del 2013, la costituzione di parte civile della stessa nel conseguente procedimento penale a carico della e la testimonianza della in esame Pt_1 PE emergono incongruenze tali da far dubitare della stessa presenza di quest'ultima in occasione dei fatti allegati dalla figlia a sostegno della propria pretesa risarcitoria
Infatti, la all'udienza del 07/10/2020, dopo aver risposto al capitolo b), PE relativo all'episodio del 07/08/2013, ha dichiarato “in quei giorni non vi erano presenti altre persone. La casa vicina era in costruzione e nell'altra c'era un ragazzo allettato con la badante, la sig.ra
che però arrivava alle 8,30”. Tuttavia, non solo la dopo aver risposto al Tes_1 Tes_1 medesimo capitolo, ha dichiarato “non ricordo la madre della , ma soprattutto dalla Pt_2 querela della relativa alle ingiurie poste in essere nei suoi confronti dalla CP_1 Pt_1 nelle date del 5, 6, 7 e 17 agosto del 2013, se da un lato emerge la presenza sia del figlio della sia, in data 07/08/2013, della dall'altro, è la stessa ad affermare Pt_1 Tes_1 CP_1 che la madre era presente soltanto in occasione di un ulteriore episodio ingiurioso, asseritamente verificatosi in data 17/08/2013, estraneo a quelli di causa in quanto né allegato né oggetto di domanda risarcitoria nel presente giudizio. La presenza della soltanto in data 17/08/2013 emerge altresì dalla costituzione di parte civile PE della el più volte citato procedimento penale a carico della CP_1 Pt_1
In definitiva, una volta accertata, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, all'esito di una valutazione comparativa delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, l'inattendibilità della teste , deve concludersi nel senso che la PE non ha assolto al proprio onere probatorio quale attrice-danneggiata, non avendo CP_1 dimostrato in giudizio i fatti illeciti costitutivi dell'azionato diritto al risarcimento del danno.
L'accoglimento del secondo motivo di appello e il conseguente rigetto della domanda della comportano l'assorbimento degli altri motivi di gravame, in quanto aventi ad CP_1 oggetto, rispettivamente, il primo, il terzo, il quarto e il sesto le prove documentali e testimoniali, già esaminate trattando il secondo motivo, e il quinto la prova del dolo e del danno morale, il cui esame, in mancanza della prova del fatto illecito, è evidentemente superfluo. Dalla integrale riforma della sentenza impugnata discende altresì la revoca della condanna della al pagamento della in favore della € Pt_1 Parte_3
500,00 ex art. 4, D.Lgs. n.7 del 2016.
Infine in accoglimento della specifica istanza di parte appellante , la va condannata CP_1 alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
3 Le spese di lite del doppio grado di giudizio.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese), impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie sussistono i presupposti per la condanna della CP_1 in quanto soccombente, al pagamento in favore della delle spese di lite del doppio Pt_1 grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), considerato uno sforzo difensivo medio, esclusa la fase istruttoria per il presente grado in quanto non espletata.
Sussistono altresì i presupposti per la restituzione alla di quanto versato dalla Pt_1 stessa a titolo di spese e competenze in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 782/2022 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 1) accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno di nei confronti di e Pt_4 CP_3 revoca la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della Cassa delle
Ammende € 500,00 ex art. 4, D.Lgs. n.7 del 2016;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e per il secondo grado in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna parte appellata a restituire all'appellante le somme da questa corrisposte in esecuzione della sentenza gravata, maggiorate degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.