TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 500/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 500 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 2 maggio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a C.F._1 Parte_2
Napoli il 30/9/1982 (C.F.: ), entrambi C.F._2
residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Acerra alla Via Fontana n. 32 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Visone, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 12/10/2006 in Afragola, dal quale sono nati quattro figli, di anni 18, CP_1
di anni 17, di anni 15 ed CP_2 Controparte_3
di anni 6, hanno chiesto pronunziarsi la Controparte_4
separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano.
Con note depositate il 16/04/2025 le parti hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso
La Giudice delegata, con provvedimento del 02/05/2025, dato atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Pag. 2 di 6 Il PM ha apposto il Visto in data 07/05/2025
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di seguito riportate:
ARTICOLO 1 – CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Afragola XVI Traversa Saggese n.2, resta assegnata alla sig.ra Parte_1
ARTICOLO 2 -CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi cesseranno la materiale coabitazione ed il sig.
si obbliga a lasciare la casa coniugale entro Parte_2
e non oltre cinque giorni a far data dalla omologazione del verbale di separazione consensuale, portando con sé i propri effetti personali e provvedendo al cambio di residenza.
ARTICOLO 3-COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI
E CP_2 CP_3 CP_4
i minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed il sig. presta il proprio consenso affinché i Parte_2
figli minori abbiano quale residenza privilegiata quella presso la madre in Afragola alla Via XVI Traversa Saggese n.2
ARTICOLO 4 - DIRITTO DI VISITA
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il Sig.
potrà vedere e tenere con sé le figlie Parte_2 CP_3
Pag. 3 di 6 e , compatibilmente con le esigenze scolastiche delle CP_4
minori, il lunedì ed il mercoledì dalle 17.30 alle 21.00 e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica. Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terranno con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori CP_3
e trascorreranno con il padre/la madre il giorno di CP_4
Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nulla si prevede per (maggiorenne) e CP_1 CP_2
(prossimo alla maggiore età), che liberamente vedranno il padre, prendendo autonomi accordi.
ARTICOLO 5 – DIRITTO AL MANTENIMENTO.
Le parti di comune accordo stabiliscono di porre a carico del
Sig. un assegno mensile di euro 400,00 a Parte_3
titolo di concorso al mantenimento di tutti e 4 figli CP_1 CP_2
e (€100,00 ciascuno) da versarsi entro e non CP_3 CP_4
oltre il 5 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
L'Assegno Unico Universale pari ad oggi a circa €1000,00
(euromille/00) sarà versato per intero alla moglie, ed in
Pag. 4 di 6 relazione allo stesso il marito dichiara espressamente di rinunciare, già con la sottoscrizione del presente accordo, a qualsiasi voglia quota di sua pertinenza in favore della moglie collocataria dei figli minori.
Si precisa che il Sig. si obbliga a Parte_2
corrispondere l'assegno di mantenimento sopra specificato, e a far data dall'apposizione della propria firma al presente atto a mezzo bonifico su C/C postale intestato alla Sig.ra Parte_1
oppure in contanti.
[...]
Nulla a titolo di mantenimento per la Sig.ra che Parte_1
si dichiara economicamente autosufficiente.
Le parti convengono di corrispondere il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie, purché preventivamente concordate e debitamente documentate dalla madre/padre. Nello specifico vanno considerate spese di carattere straordinario, da contribuire nella misura del 50% tra i genitori anche: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica, trasporto scolastico, attività ludico – sportive, visite mediche specialistiche e comunque non coperte dal SSN.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 5 di 6 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Parte_2
Napoli il 30/9/1982, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola
(Atto n.67 P. I Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 19/6/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogn a
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 500/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 500 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 2 maggio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a C.F._1 Parte_2
Napoli il 30/9/1982 (C.F.: ), entrambi C.F._2
residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Acerra alla Via Fontana n. 32 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Visone, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 12/10/2006 in Afragola, dal quale sono nati quattro figli, di anni 18, CP_1
di anni 17, di anni 15 ed CP_2 Controparte_3
di anni 6, hanno chiesto pronunziarsi la Controparte_4
separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano.
Con note depositate il 16/04/2025 le parti hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso
La Giudice delegata, con provvedimento del 02/05/2025, dato atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Pag. 2 di 6 Il PM ha apposto il Visto in data 07/05/2025
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di seguito riportate:
ARTICOLO 1 – CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Afragola XVI Traversa Saggese n.2, resta assegnata alla sig.ra Parte_1
ARTICOLO 2 -CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi cesseranno la materiale coabitazione ed il sig.
si obbliga a lasciare la casa coniugale entro Parte_2
e non oltre cinque giorni a far data dalla omologazione del verbale di separazione consensuale, portando con sé i propri effetti personali e provvedendo al cambio di residenza.
ARTICOLO 3-COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI
E CP_2 CP_3 CP_4
i minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed il sig. presta il proprio consenso affinché i Parte_2
figli minori abbiano quale residenza privilegiata quella presso la madre in Afragola alla Via XVI Traversa Saggese n.2
ARTICOLO 4 - DIRITTO DI VISITA
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il Sig.
potrà vedere e tenere con sé le figlie Parte_2 CP_3
Pag. 3 di 6 e , compatibilmente con le esigenze scolastiche delle CP_4
minori, il lunedì ed il mercoledì dalle 17.30 alle 21.00 e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica. Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terranno con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori CP_3
e trascorreranno con il padre/la madre il giorno di CP_4
Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nulla si prevede per (maggiorenne) e CP_1 CP_2
(prossimo alla maggiore età), che liberamente vedranno il padre, prendendo autonomi accordi.
ARTICOLO 5 – DIRITTO AL MANTENIMENTO.
Le parti di comune accordo stabiliscono di porre a carico del
Sig. un assegno mensile di euro 400,00 a Parte_3
titolo di concorso al mantenimento di tutti e 4 figli CP_1 CP_2
e (€100,00 ciascuno) da versarsi entro e non CP_3 CP_4
oltre il 5 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
L'Assegno Unico Universale pari ad oggi a circa €1000,00
(euromille/00) sarà versato per intero alla moglie, ed in
Pag. 4 di 6 relazione allo stesso il marito dichiara espressamente di rinunciare, già con la sottoscrizione del presente accordo, a qualsiasi voglia quota di sua pertinenza in favore della moglie collocataria dei figli minori.
Si precisa che il Sig. si obbliga a Parte_2
corrispondere l'assegno di mantenimento sopra specificato, e a far data dall'apposizione della propria firma al presente atto a mezzo bonifico su C/C postale intestato alla Sig.ra Parte_1
oppure in contanti.
[...]
Nulla a titolo di mantenimento per la Sig.ra che Parte_1
si dichiara economicamente autosufficiente.
Le parti convengono di corrispondere il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie, purché preventivamente concordate e debitamente documentate dalla madre/padre. Nello specifico vanno considerate spese di carattere straordinario, da contribuire nella misura del 50% tra i genitori anche: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica, trasporto scolastico, attività ludico – sportive, visite mediche specialistiche e comunque non coperte dal SSN.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 5 di 6 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Parte_2
Napoli il 30/9/1982, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola
(Atto n.67 P. I Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 19/6/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogn a
Pag. 6 di 6