Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Marial
Lucantonio, all'esito di scambio di note tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 1924/2023; promossa
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanueleda: Parte 1
Guarino; contro in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata CP 1
e difesa dall'avv. Corrado Tortora;
nonché contro in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2 nonché contro CP 3 in persona del legale rapp.te p.t, '
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.02.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi il proprio diritto all'inquadramento, a far data dall
10/03/2020 al 10/08/2022, nel liv. 4 del CCNL igiene ambientale - e, per l'effetto, condannarsi le società resistenti, in CP 4
solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione, al pagamento in proprio favore della somma di € 31.916,69, a titolo di differenze retributive maturate per l'errato inquadramento ricevuto e di TFR, intero per il primo periodo e per differenza nel secondo, in subordine accertarsi e dichiararsi il diritto al pagamento del TFR maturato alla luce del contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 04/01/2019 al
31/12/2020, pari ad € 2.220,56, chiedeva altresì accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'ultima quota di ANF di importo pari ad
€ 330,08 e conseguentemente condannarsi le resistenti in solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione al pagamento di tale somma in proprio favore.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società CP_1 a partire dal 10/03/2020 e fino al 31/12/2020, con la stipula di più contratti di lavoro. Evidenziava, pertanto, che il primo contratto stipulato con la società resistente, ubicata in
10/03/2020 al 31/03/2019, e part - time al 95%, con inquadramento al liv. 2 del CCNL Multiservizi. Deduceva di essere stato assunto per espletare le mansioni di operatore ecologico dal
01/04/2019 e fino al 30/06/2019, data in cui gli veniva modificato il contratto di lavoro a tempo determinato, sempre part-time al 90%, ma con inquadramento al liv. 3 del CCNL multiservizi, dovendo espletare le mansioni di autista. Allegava che tale contratto era stato prorogato in data 01/07/2019, fino al 31/12/2020, data prevista per la scadenza dello stesso. Esponeva che il contratto evidenziato veniva nuovamente rinnovato con inquadramento sempre al 3 livello, poiché dopo un breve intervallo dal 31/12/2020 al 05/01/2021, in data 06/01/2021 era stato nuovamente assunto dalla resistente CP 1 con contratto a tempo determinato part time al 90% fino al 30/09/2021, con inquadramento al liv. 4 del CCNL Multiservizi.
Dichiarava che tale contratto in data 01/10/2021, veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato part time al 95%.
Evidenziava, dunque, che nei mesi intercorrenti da luglio 2021 ad ottobre 2021, non gli era stato riconosciuto l'adeguamento contrattuale decorrente dal 01/07/2021, per cui la paga base da € 774,11 sarebbe dovuta aumentare ad € 821,08.
Allegava che in data 30/04/2022 il proprio rapporto di lavoro con la CP 1 cessava, poiché la società aveva ceduto il ramo di azienda, alla dunque in data 01/05/2022, egli, ex art. Controparte_2
2112 c.c., transitava in capo alla suddetta società, che dunque subentrava alla CP_1 nella gestione dell'appalto con il Comune di Ercolano e di tu Itri cantieri.
Esponeva che nel passaggio di cantiere con la CP_2 , continuava ad essere inquadrato nel 4 livello del CCNL Multiservizi ed era retribuito alla luce di tale inquadramento. siDichiarava che il proprio rapporto di lavoro con la CP 2 interrompeva in data 10/08/2020 per licenziamento per la cessazione dell'appalto, e che la società provvedeva a versargli esclusivamente il TFR e le retribuzioni differite, relative al periodo intercorrente dal 06/01/2021 al 10/08/2022.
Precisava, che con il presente giudizio, rivendicava una corretta applicazione del CCNL di settore, relativo alle funzioni concrete da lui espletate, poiché gli era stato applicato in modo illegittimo e discriminatorio il CCNL Multiservizi al posto di quello CCNL igiene ambientale, applicato dalle odierne resistenti a tutti i dipendenti del cantiere di appartenenza del ricorrente, così come previsto dal contratto di appalto.
Precisava, altresì, di essere stato assunto in data 04/01/2019 in sostituzione di altro dipendente, entrato poi in stato di quiescenza, e che sin da tale data, fino alla cessazione della propria attività lavorativa, possedendo le patenti di guida cat. C e D, aveva svolto attività di autista di automezzi a 3 e/o 4 assi, e della spazzatrice, svolgendo in via residuale ed eccezionale le mansioni di operatore ecologico. Esponeva, che la svolgeva "attività di intermediazione CP 1
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche derivanti dalla raccolta differenziata, di rifiuti industriali, rifiuti tossici, nocivi, pericolosi e rifiuti in genere sia nei confronti di enti pubblici che privati, nel territorio nazionale ed internazionale;
raccolta, cernita, trasporto per conto proprio e/o di terzi, smaltimento e stoccaggio di rifiuti urbani solidi o provenienti da insediamenti civili, urbani, extraurbani, industriali e servizi affini, speciali, solidi o liquidi, ivi compresi quelli nocivi, rifiuti sanitari ospedalieri, rifiuti industriali, radioattivi, ingombranti assimilabili agli urbani, riciclabili, militari e bellici, nonché di rifiuti tossici, nocivi e speciali sia solidi che liquidi provenienti da navi ed imbarcazioni nazionali ed estere nei limiti delle norme vigenti del settore", ed ha applicato ai lavoratori del cantiere di Ercolano il CCNL igiene ambientale, così come previsto dal capitolato speciale di appalto. Evidenziava, dunque, che per la mansione di autista da lui svolta, la società resistente avrebbe dovuto inquadrare la propria prestazione lavorativa al liv. 4 del CCNL Igiene - ambiente, poiché doveva condurre l'automezzo denominato "spazzatrice", e gli automezzi a 3 e/o 4 assi.
Dichiarava di aver svolto tali mansioni con autonomia e con responsabilità del buon funzionamento dell'automezzo, avendo maturato un'ampia competenza nel corso della sua attività lavorativa con le resistenti.
Esponeva infatti che essendo addetto "alla guida di autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t;
motrici e/o automezzi di peso superiore a 10 t, di automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, autoarticolati, effettuava anche attività di carico, scarico e attività accessorie e complementari come operatore unico. Deduceva, altresì, che le odierne resistenti, applicando alla propria prestazione lavorativa il CCNL Multiservizi in luogo di quello Igiene ambientale, avevano violato l'art. 57 del contratto di appalto per il con il CP 5 quinquennio 2016 - 2021, stipulato dal CP 1
[...] .
Evidenziava, infine, di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle resistenti dal lunedì al sabato, lavorando su turni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 o dalle ore 12.00 alle ore 18.00, recandosi presso il Centro di raccolta di Ercolano, ubicato in Via
Benedetto Cozzolino, per condurre i mezzi descritti dal Centro di raccolta di Ercolano alla discarica e/o centro di stoccaggio per lo smaltimento dei rifiuti, oppure doveva guidare la spazzatrice.
Allegava, infine, che con domanda amministrativa del 31/08/2021,
aveva ottenuto dall' CP_3 il riconoscimento degli ANF, relativi al periodo intercorrente dal 01/07/2021 al 28/02/2022, per un importo mensile di € 330,08. Deduceva che la CP_1 aveva corrisposto tali detti assegni fino al mese di novembre 2021 per un importo complessivo pari alla somma di € 1.650,40, e nel mese di dicembre. per un importo complessivo pari € 660,00, ma non gli aveva corrisposto l'ultimo importo di € 330,08.
Inoltre, esponeva che le odierne resistenti, applicando in modo errato il CCNL Multiservizi in luogo di quello Igiene Ambientale, non gli corrispondevano quanto a lui dovuto a titolo di E.G.R. , pari alla somma di € 150,00 annui da corrispondersi con la mensilità di marzo;
non gli corrispondevano l'indennità giornaliera lavaggio indumenti, pari ad € 0,26 per ogni giorno di lavoro;
ne la indennità integrativa mensile ex art. 33, lettera G, pari ad € 50,00 per ogni mensilità; ne l'indennità di pasto ex art. 36, pari ad € 1,00 per ogni giorno di effettivo lavoro, dunque agiva nel presente giudizio per ottenere la corresponsione di quanto a lui dovuto e non corrisposto.
In data 13.12.2023 la CP_1 ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
'non si costituiva . La società Controparte_2
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 21.2.2024, venivano escussi in qualità di testimoni Testimone 1 e Testimone 2
, entrambi colleghi del ricorrente;
mentre all'udienza del 27.9.2024 veniva sentita come teste NE_3 , collega del Pt 1
All'esito dell'istruttoria, disposto lo scambio di brevi note conclusive, la causa veniva decisa. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della
[...] poiché la stessa seppur correttamente citata dal CP 2
ricorrente, non si è costituita in giudizio. La domanda proposta non può trovare accoglimento. Occorre, altresì precisare che sui diritti oggetto di causa è intervenuta una transazione ex art.414 cpc, con l'assistenza della sigla sindacale CISAL Campania, sottoscritta in data 30.12.2020 dallo stesso ricorrente con l'odierna resistente.
Nel verbale di conciliazione, versato in atti, parte ricorrente dichiarava di voler rinunciare ad ogni pretesa nei confronti della società per tutto ciò che derivava dal rapporto di lavoro con la
[...] fino alla data di sottoscrizione.
e verbale di conciliazione è valido e vincolante tra le parti, poiché risulta essere stato sottoscritto dal ricorrente in sede protetta.
Come precisato dalla Cassazione, infatti: "Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede
"protetta", allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale."
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito elementi di fatto idonei a provare di non aver ricevuto una effettiva assistenza sindacale, dunque non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante.
Detto verbale, inoltre, non è stato oggetto di alcuna impugnazione da parte del ricorrente, che avrebbe potuto, ex art. 2113 primo e secondo comma cc, nei sei mesi dalla sottoscrizione, contestarne il contenuto e la legittimità.
Occorre, altresì, valutare se la CP_1 abbia applicato al ricorrente in modo "discriminatorio e illegittimo" il CCNL Multiservizi al posto del CCNL Igiene Ambientale FISE, che la società resistente applicava a tutti i dipendenti del cantiere di Ercolano in cui lavorava il ricorrente, secondo le previsioni del capitolato speciale di appalto del Comune di Ercolano.
A tal punto giova precisare che l'art 57 del summenzionato capitolato speciale di appalto imponeva alla CP 1 l'inquadramento del personale in servizio alla luce del CCNL igiene ambientale FISE.
L'art.6 del capitolato speciale di appalto prevedeva che fosse garantita la continuità del servizio da parte del personale impiegato, attraverso l'introduzione della c.d. "clausola sociale", secondo cui
"l'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 60, lett. C) del vigente CCNL - addetto in via ordinaria O prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto. Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato".
Secondo tale clausola alla cessazione dell'appalto i lavoratori
"cantierizzati" non avrebbero perso il lavoro, ma sarebbero stati assunti ex novo dall'impresa subentrante nel servizio in occasione del passaggio diretto ed immediato di cantiere.
Inoltre, l'art. 57 capo 1) prevedeva che: "Applicare quanto disposto dall'articolo 6 del CCNL per l'impresa società esercenti servizi Igiene ambientale in materia di passaggi di cantiere. Inoltre, in ossequio a quanto disposto dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 3 del 26/01/2016, precisa che "l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza in servizio di personale numero 107 unità e che, se nel corso dell'esercizio dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivazione, una o più unità, la necessità di sostituzione dovrà essere decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base di una proposta tecnica dell'affidatario che dovrà garantire il servizio anche in ragione del ridotto numero del personale. In ogni caso, gli incrementi di livello professionale andranno sempre autorizzati espressamente dall'Amministrazione Comunale, essendo gli stessi direttamente incidenti sull'equilibrio dei costi e delle funzioni specifiche del servizio. Riconoscere integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona della quale si svolgono i servizi e verificare sempre la rispondenza dei servizi a livelli professionali e personale utilizzo. Dalla lettura di tali norme si evidenzia che l'articolo 57 del capitolato speciale di appalto riportato prevede esclusivamente che la ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio a lei affidato deve utilizzare almeno 107 unità lavorative, e che in caso di sostituzione di personale, la stazione appaltante debbano sempre essere autorizzare i sostituti.
Da tale articolo, dunque, non emerge alcun obbligo di applicazione ai del CCNL Igiene Ambientale ai sostituti, l'ultimo comma di tale articolo, infatti, prevede esclusivamente che al personale sia garantito il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona della quale si svolgono i servizi, verificando la rispondenza dei servizi a livelli professionali e personale utilizzo. Nel caso di specie, come è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, il ricorrente era stato assunto dalla CP 1 come personale aggiuntivo per porre rimedio alle gravi carenze di organico dei vari cantieri.
La società resistente pertanto procedeva ad inquadrare il ricorrente, per cui non sarebbe mai avvenuta la stabilizzazione sul cantiere, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, nel CCNL
Multiservizi.
I lavoratori, che come il ricorrente erano assunti per colmare le carenze di personale, venivano utilizzati sui vari cantieri con mansioni diverse, non direttamente collegate alla raccolta dei rifiuti sul singolo cantiere.
Occorre, a tal proposito, precisare che il ricorrente, come emerge dai documenti versati in atti, aveva svolto la propria attività lavorativa presso i vari cantieri in cui era necessario personale di supporto, e segnatamente presso il cantiere di Sessa Aurunca.
Dalle dichiarazioni rese dai testi, infatti, è emerso che "Ho lavorato per la CP 1 dal 2017 fino al 30 aprile 2022, data in cui vi fu il passag cantiere alla CP_2 . Premetto che la CP_1 aveva acquisito il cantiere di Ercolano nel 2016 da altra ditta. I ricorrenti, però, non erano passati insieme al cantiere, come di solito avviene, ma erano stati presi con assunzione diretta dalla CP 1 insieme ad altre unità, in quanto la aveva pensato, pperire ad esigenze di personale in più presso il cantiere di Ercolano o altri cantieri, ad assumere personale in via diretta onde creare una sorte di squadra di supporto. Ciò perché vi erano spesso carenze dovute ad incidenti e malattie. Io mi occupavo della gestione del personale. I ricorrenti furono assunti come operatori ecologici, e poi passarono ad essere inquadrati come autisti. Per guidare i mezzi di piccole dimensioni, bastava la patente B, mente per guidare i camion a 3 assi ci voleva la patente I ricorrenti, li ricordo, per la maggior parte del periodo in cui hanno lavorato con noi, addetti alla spazzatrice ed anche alla raccolta, solo raramente ricordo che hanno. guidato i camion a 3 assi, in particolare il Pt 1 li ha guidati solo alla fine del nostro appalto, in quanto aveva preso la patente utile, I ricorrenti passarono poi di cantiere con la CP_2 , preciso che con la CP_2 non ci fu un passaggio di cantiere ma una cessione del ramo di azienda.
Ricordo, che ero io stessa, dal cantiere di Ercolano, ad occuparmi degli ordini di servizio per inviare lavoratori su altri cantieri... ricordo poi, ma non chiaramente, che Pt_1 fu inviato a Sessa Aurunca.
Che io ricordi i ricorrenti non furono assunti per andare presso uno specifico cantiere ma, come per tutti i dipendenti, si cercava, se possibile, di farli andare nel cantiere più vicino a casa loro. ADR ...fu mandato presso cantieri diversi da Ercolano tra il 2021 e il 2022 mentre Pt 1 all'inizio del rapporto e cioè nel 2019. Se ben ricordo l'assunzione diretta di lavoratori, tra cui Pt 1 , per sopperire alle cennate esigenze di carenze varie, comprese 90 unità lavorative" ( Tes 3 ). chiarazioni è emerso dunque che il ricorrente era stato assunto per colmare le gravi carenze di organico dei vari cantieri e che lo stesso dunque aveva prestato la propria attività lavorativa su più cantieri.
Orbene, si precisa che la facoltà di scelta del contratto collettivo da applicare ai rapporti di lavoro è una decisione insindacabile del datore di lavoro. Pertanto, quest'ultimo potrebbe scegliere qualsiasi contratto collettivo anche dunque non collegato all'attività esercitata dall'impresa, attesa l'assenza di una norma che disciplini tale scelta.
Dunque, in tal caso il datore di lavoro è libero di applicare il CCNL correlato all'esecuzione della propria attività alla luce delle diverse attività elencate nella visura camerale, dovendo scegliere esclusivamente i CCNL nazionali, territoriali o aziendali stipulati associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli unici limiti, infatti, previsti alla scelta datoriale del Ccnl da applicare ai propri lavoratori sono costituiti dall'iscrizione del datore. di lavoro ad una associazione stipulante il CCNL, per cui lo stesso è obbligato ad applicare il contratto sottoscritto da tale associazione, e il rispetto dei parametri indicati dall' art.36 della Costituzione.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, "nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pure soltanto in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento di adeguatezza di una determinata retribuzione, non possa farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti): l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall'art. 36 Cost., "esterno" rispetto al contratto
(Cass. 16 maggio 2006, n. 11437; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889;
Cass. 4 luglio 2018, n. 17421); pure il giudice potendo, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale
(Cass.sez. lav 20 gennaio 2021, n. 944);
Dunque, occorre precisare che il CCNL Multiservizi per il Personale.
Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/
MULTISERVIZI, presenta tutti i requisisti richiesti, poiché tutte le sigle sindacali maggiormente rappresentative del settore alla sual redazione hanno partecipato alla redazione e alla sua sottoscrizione e presentano una retribuzione corrispondente alle previsioni dell'art. 36 Cost.
Inoltre, occorre precisare che, come emerge dalle allegazioni di parte resistente, il ricorrente ha percepito tutto ciò che gli era dovuto a titolo di TFR e di assegni familiari.
Non essendo stati dimostrati i fatti di causa dedotti in giudizio, il ricorso non può essere accolto. Si compensano integralmente le spese, attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
-Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 27/3/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio