Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1265/2021 di R.G., alla quale è stato riunito il giudizio avente R.G. n. 1300/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 27.09.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.03.1955, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Napoli al Vico S. Maria a Cappella Vecchia n. 8/A presso lo studio dell'Avv. Chiara
Sorbo, unitamente all'Avv. Di Lorenzo Pasquale, C.F. , con studio C.F._2
in S. MO (NA) alla Via E. De Nicola n. 6, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE nel giudizio RG n. 1265/2021
APPELLATA NEL GIUDIZIO RIUNITO R.G. N. 1300/2021;
E
R.G. n° 1265/2021
- 1 -
, C.F. , nata in data [...]; Parte_2 C.F._3 CP_1
, C.F. , nata il [...], quali eredi di
[...] C.F._4 Persona_1
e (erede di , n. l'8.4.1933) , nato a Controparte_2 Persona_2
SAMO (Na), il 22.06.61 ( ); residenti in [...]
della Conciliazione n. 17, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20, presso lo studio dell'avv. Vittorio Brindisi, C.F. , che li rappresenta C.F._6
e difende, giusta procura in calce all'atto di appello relativo al giudizio avente R.G. n.
1300/2021;
APPELLATI nel giudizio RG n. 1265/2021 e
APPELLANTI NEL GIUDIZIO RIUNITO R.G. N. 1300/2021;
nonché
, C.F. , nata a [...] il [...], in CP_3 C.F._7
proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio minore PE
, nato ad [...] il [...]; , C.F.
[...] Controparte_2
, nata a [...] il [...]; , C.F. C.F._8 Controparte_4
, nata a [...] il [...], (eredi di , a sua volta C.F._9 Persona_3 erede di , n. l'8.4.1933) e , C.F. Persona_2 Controparte_5
, nato a [...] il [...]; , C.F._10 Controparte_6
C.F. (eredi di , n. l'8.4.1933), nato a [...] C.F._11 Persona_2
(NA) il 27/02/1972; elettivamente domiciliati in Casandrino alla Via Borsellino n. 176, presso lo studio dell'Avv. Rosa Campanile, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado, valida per il grado di appello;
APPELLATI
NONCHE'
, C.F. nato a [...] il Persona_2 C.F._12
26.07.1980 (erede ) e residente in [...]alla Frazione Sessant n. 72 A, Persona_1
elettivamente domiciliato in MA (NA) alla Via Roma n. 120, presso lo studio
R.G. n° 1265/2021
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
dell'Avv. Michele Cirillo, C.F. che lo rappresenta e difende, C.F._13
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello
APPELLATO
NONCHE'
, C.F. nato a [...] il Controparte_5 C.F._14
21.12.1974 (erede ) ed ivi residente a[...]; Persona_1
APPELLATO CO
NONCHE'
, C.F. , nato a [...] il Controparte_7 C.F._15
24.06.1976 ( erede ) ed ivi residente a[...]; Persona_1
APPELLATO CO
NONCHE'
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_8 C.F._16
ed ivi residente a[...];
APPELLATA CO
NONCHE'
(erede , nata a [...] il [...] e residente CP_9 Persona_4
in S. MO (NA) alla Via della Conciliazione n. 17;
APPELLATA CO
NONCHE'
(erede , nata a [...] il [...] e residente in CP_10 Persona_4
RS (CE) alla Via Vito de Iasi n. 103;
APPELLATA CO
R.G. n° 1265/2021
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
NONCHE'
(erede , nato a [...] il [...] e residente CP_11 Persona_4
in S. MO (NA) alla Via della Conciliazione n. 17;
APPELLATO CO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 5891/2020, pubblicata il 17.09.2020 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 85685/2009, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla domanda proposta da nei confronti di e dei suoi aventi Parte_1 Persona_2
causa, volta ad ottenere l'estensione nei suoi confronti, quale litisconsorte pretermesso, del giudicato delle sentenze n.10280/1992 del Tribunale di Napoli e n.2399/1996 della Corte d'appello di Napoli, la rigettava;
accoglieva quella proposta nei confronti di e dei suoi aventi causa, dichiarando l'illegittimità Persona_1
parziale della tettoia lignea realizzata dallo stesso sul balcone, condannando gli aventi causa di costui all'arretramento della stessa entro la minore misura di 10 metri dalla facciata ovest della costruzione di 5 metri dall'estradosso del muro di confine;
condannava , nonché all'arretramento del Controparte_12 CP_8 sistema di tubazioni per l'accumulo e la spinta idraulica presente all'interno della corte interna fino alla distanza di un metro dal confine con la proprietà Per_4
ad ovest, nonché con il corridoio comune a nord, nel rispetto di Persona_1
quanto indicato dal C.T.U., in relazione alla presenza del muro di confine, pari a 0,40
m., che imponeva l'arretramento solo nella misura di 60 cm;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta da , avente causa da Controparte_2 Persona_2
(pretermesso nel giudizio precedente), per l'arretramento della fabbrica di proprietà di e Parte_1 Persona_4 CP_8
Condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di in CP_3
proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore , e di Persona_2
e , nella qualità di eredi di , con distrazione Controparte_2 CP_4 Persona_3 in favore dell'Avv. Rosa Campanile. Condannava, inoltre, l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di , MO e , nella qualità di Controparte_2 CP_6
R.G. n° 1265/2021
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
eredi di , con distrazione in favore degli Avv.ti Brindisi Persona_2
Ferdinando, Nicola, Vittorio e CP_7
Segnatamente, l'attrice aveva chiesto la declaratoria di illegittimità della tettoia lignea realizzata da sul balcone posto al secondo piano lungo il Persona_1
confine sud del suo corpo di fabbrica in quanto realizzata senza il rispetto della distanza legale di 10 metri dalla preesistente tettoia di proprietà e di 5 metri Per_4
dal confine est. Aveva, inoltre, chiesto l'estensione del giudicato delle sentenze n.10280/1992 del Tribunale di Napoli e n.2399/1996 della Corte d'appello di Napoli, che avevano accertato la violazione delle distanze legali tra fabbricati, anche nei confronti degli eredi di , comproprietario della cassa scale costruita Persona_2
in sopraelevazione nel fabbricato sito in Via della Conciliazione n. 13, posta a mt.
7,45-8,35 e non a mt. 12,19 dal frontistante fabbricato dei nonché la Per_4
condanna di in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale CP_3
sui figli , MO e , e di questi ultimi, aventi causa del Controparte_2 CP_6 defunto , all'arretramento della cassa scale, costruita in Persona_2
sopraelevazione al primo piano del corpo di fabbrica di loro proprietà, sostenendo che, per errore, era stato pretermesso dai due suindicati giudizi. Persona_2
Si erano costituiti , , ed MO, eccependo il difetto di Persona_1 Per_4 CP_6
legittimazione passiva di ed MO per l'inesistente comproprietà di Controparte_6
costoro sul bene, oggetto di causa. Inoltre, , avente causa da Controparte_2
(pretermesso nel giudizio precedente), eccepiva l'invalidità delle Persona_2
due sentenze richiamate per essere stato pretermesso dai relativi giudizi e l'acquisto per usucapione della servitù attiva relativa alla scalinata ex art. 1158 cc;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per l'arretramento della fabbrica di proprietà di e chiedendo il differimento della Parte_1 Persona_4 CP_8
prima udienza onde chiamare in causa e per Persona_4 CP_8
l'arretramento della loro comproprietà fino al rispetto di 10 m dalla sua fabbrica.
, a sua volta, spiegava domande riconvenzionali nei confronti di Persona_1
volte all'abbattimento della tettoia coperta da lamiere zincate di Parte_1
proprietà della stessa e alla rimozione della cisterna di materiale plastico e delle relative tubazioni che si trovavano a distanza non legale, eccependo altresì l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere la scala a distanza inferiore a quella legale.
R.G. n° 1265/2021
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Dichiarata l'interruzione del processo per la morte di , si erano Persona_1
costituite in giudizio e , facendo proprie le difese del Parte_2 Controparte_1
defunto, ed eccependo, successivamente, l'invalidità dell'atto di riassunzione e l'estinzione del giudizio.
Il Giudice di prime cure, preliminarmente, rigettava “l'eccezione di invalidità dell'atto di riassunzione sollevata dai convenuti, e la connessa eccezione di estinzione del giudizio”, affermando che la stessa non fosse meritevole di accoglimento per le ragioni esposte nell'ordinanza del 5-13/7-2017, con cui era stata disposta la rinnovazione dell'atto di riassunzione, in virtù del principio secondo cui la nullità, diversamente dall'inesistenza, consente la rinnovazione dell'atto.
Nel merito, riteneva di non poter procedere ad un'estensione automatica della sentenza emessa tra gli altri proprietari frontisti nei confronti degli aventi causa di
, che era rimasto estraneo al precedente giudizio, reputando Persona_2
pertanto doverosa una valutazione ex novo della fondatezza della domanda di arretramento della cassa scale, anche relativamente alla proprietà di PE
, pervenuta ai suoi eredi;
con riferimento a tale domanda di arretramento,
[...]
riconosceva l'intervenuta maturazione del termine ventennale di cui all'art. 1185 c.c., ritenendo essersi compiuto l'acquisto, per usucapione, del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Quanto alla struttura in legno realizzata sul balcone di , osservava che, Persona_1
da quanto rappresentato dal C.T.U., tale opera, per la sua stabile affissione al muro, presentava le caratteristiche di una costruzione, realizzata senza il rispetto delle distanze minime per la sua maggiore sporgenza rispetto ad un'ordinaria pensilina;
tale manufatto doveva essere, pertanto, arretrato alla maggiore distanza di 10 metri dalla proprietà attorea, rispetto a quella di 9,10 metri, e a 5 metri dall'estradosso del muro di confine.
Il Tribunale rigettava poi la domanda di arretramento del corpo di fabbrica di proprietà attrice avanzata dai convenuti, che avevano dedotto la violazione delle distanze dell'opera, realizzata sul terreno di proprietà avendo il C.T.U. Per_4
affermato il pieno rispetto della normativa urbanistica applicabile nel diverso tempo della realizzazione dei manufatti, indicata in 3 metri, e della sopraelevazione di 6 metri, realizzate in esecuzione del piano di fabbricazione del 01.01.1970 all'epoca vigente, prima dell'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale del 10.12.1977.
R.G. n° 1265/2021
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Rigettava la domanda di rimozione della lamiera presente nella corte Per_4
ritenendo imprecisate e prive di causa petendi le censure sull'esistenza e realizzazione della stessa.
Accoglieva, infine, la domanda dei convenuti di parziale illegittimità dell'apposizione della cisterna, avendo la stessa imposto una servitù di passaggio dei tubi ad una distanza inferiore a quella di un metro dal confine, condannando
[...]
e , nonché all'arretramento del sistema di tubazioni Pt_1 Per_4 CP_8 per l'accumulo e la spinta idraulica presente all'interno della corte di proprietà
fino alla distanza di un metro dal confine con la proprietà ad Per_4 Persona_1
ovest, nonché con il corridoio comune a nord, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ausiliario giudiziale.
Per l'accoglimento solo parziale della domanda principale e di quella riconvenzionale compensava integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e i gli eredi , ponendo, in parti uguali, a carico dell'attrice e dei Persona_1
convenuti in riconvenzionale le spese di C.T.U.. Condannava, per converso, l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti degli eredi di in base Persona_2
al principio della soccombenza.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello deducendo a Parte_1
sostegno due motivi.
L'atto di appello veniva notificato in data 15.03.2021 a in proprio e CP_3
quale genitore esercente la patria potestà sul minore , a Persona_2 PE
, C.F. nato ad RS (CE) il [...], in [...]
[...] C.F._17
del legale rappresentante a , a , a CP_3 Controparte_4 Controparte_2
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._10
e a , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_6
, all'indirizzo di posta elettronica certificata del loro C.F._18
difensore, Avv. Rosa Campanile.
L'atto di appello veniva notificato in data 15.03.2021, altresì, a , Controparte_2
nato a [...] il [...], C.F. , a C.F._5 CP_5
nato a [...] il [...], C.F. , e a
[...] C.F._10
, C.F. , all'indirizzo di posta elettronica Controparte_6 C.F._11
certificata di ciascuno dei loro difensori, Avv.ti Brindisi Nicola, e Vittorio. CP_7
R.G. n° 1265/2021
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
L'atto di appello veniva, inoltre, notificato il 15.03.2021 a , Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Paciolla MO e il 15.03.2021 a all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo Parte_2
difensore, avv. Fusco Maddalena.
L'atto di appello veniva affidato in data 15.03.2021 all'Ufficiale Giudiziario per la notifica a , nato a [...] il [...] e residente ad Asti Persona_2
alla Frazione Sessant n. 72 A, effettuata a mezzo del servizio postale, e notificato a mani proprie del destinatario in data 19.03.2021. L'atto di appello veniva altresì affidato in data 15.03.2021 all'Ufficiale Giudiziario: per la notifica a CP_5
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Via della
[...]
Conciliazione n. 17 e a lui notificato il 16.03.2021 a mani della madre, Parte_2
convivente, tale qualificatasi, capace, in sua precaria assenza;
per la notifica a
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pascoli n. 12, e a lui notificato a mani proprie il 15.03.2021; per la notifica a nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Conciliazione n. 17, e a lei notificato a mani proprie il 15.03.2021; per la notifica a nata a [...] il [...] e residente in [...]
della Conciliazione n. 17, e a lei notificato a mani della madre, CP_8
convivente, tale qualificatasi, capace, in sua precaria assenza;
per la notifica a
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
della Conciliazione n. 17, e a lui notificato a mani della madre il CP_8
15.03.2021
All'udienza del 19.01.2022 - non essendo pervenuta la ricevuta di ritorno della notifica dell'atto di appello a nata a [...] il [...], e residente CP_10
in RS (CE) alla Via Vito de Iasi n. 103, eseguita il 15.03.2021 ai sensi dell' art. 140 c.p.c. - l'appellante veniva autorizzata alla rinnovazione della predetta notificazione per l'udienza del 08.06.2022; l'atto di appello, unitamente a quello di cui al giudizio R.G. n. 1300/2021, veniva, pertanto, regolarmente notificato a mani proprie di in data 09.02.2022. CP_10
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 21.03.2021.
3. Avverso la medesima sentenza n. 5891/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
17.09.2020, proponevano altresì appello, deducendo a sostegno cinque motivi, Pt_2
e , impugnazione, recante R.G. n. 1330/2021, che,
[...] Controparte_1 Per_4
R.G. n° 1265/2021
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
con provvedimento del 13.09.2021, veniva riunita al giudizio meno recente, avente
R.G. n. 1265/2021.
Tali impugnanti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del secondo motivo, dichiarare l'estinzione del giudizio proposto da
2) in accoglimento del terzo motivo, condannare , Parte_1 Parte_1
, e ad arretrare il CP_8 CP_11 CP_9 CP_10
primo piano della loro abitazione fino a raggiungere la distanza di mt. 10 dal frontistante fabbricato di;
3) in accoglimento del quarto motivo, Controparte_2
condannare , e Parte_1 CP_8 CP_11 CP_9
ad arretrare la tettoia a mt. 5,50 rispetto alla facciata della cassa scale CP_10
e di mt. 3,82 rispetto alla facciata ovest del fabbricato del fu;
4) Persona_1
conseguentemente, rigettare la domanda di arretramento della tettoia realizzata dal fu
, se non assorbita dalla richiesta di estinzione del giudizio;
5) in Persona_1
accoglimento del quinto motivo, condannare Parte_1 CP_8
, e ad arretrare le cisterne d'acqua CP_11 CP_9 CP_10
alla distanza di mt. 2 dal confine. Il tutto con vittoria di spese, e compensi del doppio grado del giudizio.
4. Con comparsa di costituzione, depositata in data 16.06.2021, si sono costituiti in giudizio in proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio CP_3
minore , nato ad [...] il [...], nonché Persona_2 CP_2
, , MO, nato a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] CP_4 CP_6
MO (NA) il 27.02.1972, che hanno resistito al gravame, concludendo, in via preliminare, per il rigetto dell'appello proposto da per la sua Parte_1
nullità, inammissibilità ed inaccoglibilità e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, per la sua infondatezza in fatto e diritto, e per la conferma della sentenza impugnata relativamente alla condanna dell'appellante alle spese e competenze del giudizio stabilite;
per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva degli appellati e per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, per la sua infondatezza in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, con distrazione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 13.01.2022, nei giudizi riuniti, si costituiva , nato a [...] il [...] e residente ad Persona_2
Asti alla frazione Sessant n. 72/A che, parimenti, resisteva al gravame, concludendo
R.G. n° 1265/2021
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
per il rigetto dell'appello proposto da per la sua inammissibilità, Parte_1 improcedibilità ed infondatezza in fatto e diritto, per l'accoglimento delle domande proposte da e e , nonché per la condanna di Parte_2 Controparte_1 Per_4
al pagamento delle spese e competenze, con distrazione. Parte_1
6. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello recante Rg n. 1265/2021, proposto con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 15.03.2021 e affidato in pari data all'Ufficiale Giudiziario per la notifica a mezzo risultando rispettato il CP_13
termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 17.09.2020, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario il 6 novembre 2009 ed iscritto a ruolo il 20.11.2009.
7. Del pari risulta tempestivo l'appello proposto da Parte_2 Controparte_1
(eredi di ) e , introducendo il giudizio recante Rg Persona_1 Controparte_2
n.1300/2021.
Mette conto evidenziare, al riguardo, che, come ripetutamente precisato dalla
Suprema Corte, l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti cosicché, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale;
tuttavia, purché sia rispettato il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell'appello incidentale, previsto dall'art. 343 cod. proc. civ., opera la conversione dell'impugnazione autonomamente proposta. (Cass. sez. L, Sentenza n. 19340 del
18/09/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2026 del 13/02/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n.
3830 del 14/02/2020).
Evenienza, appunto, verificatasi nella fattispecie in esame, essendo stato l'appello proposto da (eredi di ) e Parte_2 Controparte_1 Persona_1 CP_2
notificato in data 16.03.2021, e cioè nel rispetto del termine, di cui all'art.
[...]
343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 1 settembre 2021, fissata nella citazione del giudizio previamente introdotto.
R.G. n° 1265/2021
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Il provvedimento di riunione, poi, è stato adottato in applicazione dell'art. 335 c.p.c., norma alla cui stregua “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”.
8. Tanto debitamente premesso, evidenti ragioni di connessione e di priorità logico- giuridica consigliano la disamina congiunta del primo motivo del gravame proposto da e del primo e del secondo motivo dell'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e , questi ultimi muniti di portata
[...] Controparte_1 Controparte_2
assorbente.
Segnatamente, se con il primo motivo di impugnazione ha Parte_1
denunciato la violazione dell'art. 307 c.p.c., assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio relativamente alle domande riconvenzionali proposte da - aventi ad oggetto sia l'arretramento Persona_1
della tettoia che della cisterna di raccolta dell'acqua e delle tubazioni, per la Per_4
mancata riassunzione della causa da parte dei convenuti - gli appellanti Parte_2
e hanno, con i motivi in disamina, a loro volta Controparte_1 Controparte_2 censurato la sentenza gravata nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione estinzione del giudizio, sebbene non avesse rispettato il perentorio Parte_1 termine assegnato dal Tribunale per rinnovare nei confronti dei contumaci l'atto di riassunzione, di cui aveva dichiarato la nullità. ha dunque dedotto che il primo Giudice avrebbe erroneamente Parte_1
esaminato la domanda riconvenzionale formulata da , volta Persona_1 all'arretramento della tettoia, della cisterna di raccolta dell'acqua e delle tubazioni, protestando che, una volta che il processo era stato interrotto per la morte di costui, i suoi eredi, che non lo avevano riassunto, non potevano giovarsi degli effetti del ricorso in riassunzione proposto dalla dovendo per converso ritenersi Per_4
verificata l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande riconvenzionali.
A dire di tale impugnante, pertanto, il Tribunale, disapplicando l'art. 307, 4° co.,
c.p.c., avrebbe erroneamente omesso di dichiarare l'estinzione del giudizio relativamente alle domande riconvenzionali che avrebbero dovuto essere “riassunte” dagli aventi causa di , con conseguente illegittimità della sentenza Persona_1
impugnata, produttiva di indubitabili riflessi sul governo delle spese e competenze, comprese quelle di C.T.U.
R.G. n° 1265/2021
- 11 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
A loro volta, con il primo motivo di gravame - intitolato “travisamento dei fatti processuali”- e hanno censurato la Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
sentenza gravata deducendo che, in spregio a quanto disposto dal Tribunale con l'ordinanza del 13.7.2017, l'attrice non aveva provveduto alla rinnovazione dell'atto di riassunzione, nel termine di novanta giorni a tal fine assegnato, nei confronti di
, , , quali eredi di Controparte_5 Controparte_7 Persona_2 Per_1
, nonché nei confronti di e , che non si erano
[...] CP_8 Persona_4
costituiti successivamente alla riassunzione;
di tale omissione aveva dato espressamente atto il procuratore della parte, chiedendo, all'udienza del 13.9.2018,
l'assegnazione di un nuovo termine per espletare tale incombenza.
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario che sostituiva il magistrato assegnatario, nonostante la ferma opposizione della difesa dei , che aveva Per_1 eccepito l'estinzione del giudizio per la perentorietà del primo termine, lo aveva concesso nuovamente.
Sul punto, era evidentemente inconferente la motivazione spesa nella sentenza impugnata, nel richiamare quanto statuito con l'ordinanza del 5/13-7-2017, in ordine alla legittimità dell'ordine di rinnovazione dell'atto di riassunzione di cui era stata riscontrata la nullità, non intendendosi discutere della nullità della riassunzione, ma del mancato rispetto del termine perentorio concesso dal Tribunale per la relativa rinnovazione, con conseguente estinzione del giudizio.
Secondo quanto poi dedotto dai medesimi impugnanti ( ) con il Controparte_14 secondo motivo – intitolato “erroneo rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio attoreo - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 307, 3° co., e 164, 2° co.,
c.p.c.”- il termine assegnato dal primo Giudice per la rinnovazione doveva ritenersi senz'altro perentorio, così come disposto dall'art. 164 c.p.c., in tema di rinnovazione dell'atto nullo, e dall'art. 291 c.p.c., in tema di rinnovazione della notificazione al convenuto contumace.
Pertanto, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., una rimessione in termini avrebbe potuto essere disposta solo a fronte della prova, puntuale e rigorosa, della dipendenza della decadenza da una causa non imputabile alla parte, e cioè da un fattore estraneo alla sua volontà, oggettivo e incolpevole. Evidentemente priva di tali connotati era la giustificazione addotta, senza fornirne prova, dalla controparte, a supporto della rimessione in termini, integrata dall'impossibilità di accedere alla propria
R.G. n° 1265/2021
- 12 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
produzione, contenuta nel fascicolo d'ufficio, da cui rilevare gli indirizzi dei soggetti cui notificare la rinnovazione dell'atto di riassunzione. Non risultava invero chiarito per quale motivo, in un lasso di tempo di ben novanta giorni, al riassumente sarebbe stato impossibile accedere alla cancelleria per visionare il proprio fascicolo;
da ciò,
l'illegittimità della concessione di un nuovo termine e la inevitabile estinzione del giudizio.
I rilievi svolti da e appaiono Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 senz'altro condivisibili.
Se, invero, come dagli stessi dedotto nel resistere al primo motivo di gravame proposto da “in caso di interruzione del processo in cui siano state Parte_1
riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha
l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione” ( cfr. Cass. sez. 3, sentenza n.
11686 del 26/05/2014), nel caso di specie l'estinzione dell'intero giudizio avrebbe dovuto essere dichiarata dal Giudice di prime cure, per gli argomenti compiutamente esposti al primo e secondo motivo dell'appello recante Rg n. 1300/2021.
Coglie infatti nel segno la difesa degli impugnanti nel protestare che Parte_3 il Giudice estensore della sentenza impugnata, nel disattendere l'eccezione di estinzione ponendo riferimento alla motivazione dell'ordinanza depositata in data 13 luglio 2017, abbia travisato le risultanze processuali, essendosi l'estinzione verificata non già in ragione della nullità dell'atto riassuntivo - dichiarata dal Tribunale con la predetta ordinanza ed in alcun modo contestata dalle parti appellanti nel presente giudizio di gravame – ma perché la riassumente non aveva provveduto alla rinnovazione dell'atto di riassunzione nel termine perentorio all'uopo assegnato.
Segnatamente, con la precitata ordinanza del 5 luglio 2017 - depositata il 13 luglio
2017 e comunicata in pari data alle parti costituite, tra cui il procuratore di
[...] il Giudice di prime cure dichiarava la nullità dell'atto di riassunzione Parte_1
depositato in data 28 febbraio 2012, in seguito all'interruzione del giudizio conseguente al decesso di , in quanto carente dei requisiti Persona_1
indispensabili per il raggiungimento dello scopo, evidenziando che in tale atto di
R.G. n° 1265/2021
- 13 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
riassunzione non si ravvisava il riferimento all'atto introduttivo del giudizio, né appariva possibile individuare le ragioni della domanda, elementi tutti che rendevano l'atto non intellegibile alla parte a cui era stato notificato.
Pertanto, richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 7465/2015) secondo cui le nullità formali dell'atto di riassunzione notificato agli eredi del defunto possono ritenersi sanate solo nei confronti degli eredi costituiti, evidenziava che nel caso di specie alla notificazione dell'atto riassuntivo non aveva fatto seguito la costituzione di tutti gli eredi, essendo in particolare rimasti contumaci
, e , quali eredi di Controparte_5 Controparte_7 Persona_2 Per_1
, oltre a e anch'essi destinatari dell'atto di
[...] CP_8 Persona_4
riassunzione e pertanto dichiarava la nullità di tale atto di riassunzione, escludendo tuttavia, che un tale vizio potesse comportare ex se l'estinzione del giudizio, vertendosi in un'ipotesi di atto nullo, e non inesistente, da rinnovarsi a cura della parte attrice nel termine di novanta giorni e fissandosi a tal fine l'udienza del 18 gennaio 2018.
In buona sostanza, il Giudice di prime cure, aderendo alla giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui, “in tema di riassunzione del giudizio interrotto a seguito della morte di una delle parti, la nullità dell'atto di riassunzione conseguente alla violazione dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., per l'omessa indicazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della stessa, nonché del richiamo all'atto introduttivo del giudizio, può essere sanata mediante la costituzione in giudizio di tutti - e non solo di alcuni - dei coeredi del defunto” (cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n.
7465 del 14/04/2015 che, in motivazione, discorre in tal caso di immediata estinzione del giudizio;
nonché, Cass sez. 2, Sentenza n. 20872 del 27/10/2005; Cass. n. 9432 del 1998), ha nondimeno ritenuto tale vizio sanabile, in evidente applicazione del principio di cui all'art.164 c.p.c., mediante la rinnovazione dell'atto nullo nei confronti dei contumaci specificamente indicati.
Trattasi di modus procedendi, che nessuna delle parti ha contestato nel presente grado, pienamente conforme all'orientamento ripetutamente espresso in subiecta materia dalla Corte di legittimità, laddove ha affermato che la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, non incidendo sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito
R.G. n° 1265/2021
- 14 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso,
l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c.. (Cass. sez. 3, Sentenza n. 6325 del 16/03/2010; Cass. sez. 2, sentenza n. 30802 del 06/11/2023)
In particolare, nella motivazione della pronuncia da ultimo menzionata (Cass.
n.30802/2023, estensore Criscuolo) la Corte di Cassazione ha precisato che, anche nel caso di nullità della riassunzione per difetto di contenuto oggettivo- nel caso di specie riscontrata dal Tribunale - deve reputarsi che, essendo stato impedito l'effetto estintivo con il deposito, il giudice debba ordinare l'integrazione del ricorso, con le indicazioni ritenute necessarie, ma senza che tale omissione possa determinare ex se
l'effetto estintivo del giudizio.
E' indubitabile, tuttavia, che una volta che il Giudice abbia promosso la sanatoria del vizio riscontrato, assegnando alla parte un termine per integrare il ricorso, tale termine non possa che ritenersi perentorio, secondo un granitico orientamento che, appunto, qualifica come perentorio il termine assegnato dal Giudice per la rinnovazione dell'atto di citazione nullo;
il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha, infatti, natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte. ( Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32207 del 05/11/2021). Si tratta, dunque, come pure precisato dalla Suprema Corte, di una estinzione prevista dalla norma quale conseguenza immediata della mancata rinnovazione e come tale deve ritenersi operante (ché altrimenti ne resterebbe elusa la chiara portata precettiva) anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di eccezione, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa;
ed in tal senso va interpretata anche una eventuale statuizione che provveda a definire il giudizio di primo grado attraverso la cancellazione della causa dal ruolo.
R.G. n° 1265/2021
- 15 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Tale principio, peraltro, è costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio, sulla base di una disciplina positiva per tale diversa ipotesi rinvenibile nel comma terzo dell'art. 307 cod. proc. civ. (v. Cass. 14/04/2015, n. 7460; Cass. 10/01/1998, n. 157)
Peraltro, se una tale estinzione era rilevabile d'ufficio anche nel previgente regime, non potendo il processo proseguire, in difetto di sanatoria del vizio, nei confronti di soggetti comunque non costituiti, alla fattispecie in esame, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, è applicabile la vigente formulazione dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., come sostituito dall'art. 46, comma 15, lett. b), della legge n. 69 del 2009, norma alla cui stregua
“l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Pienamente condivisibile, poi, è il secondo motivo del gravame proposto da Pt_2
e , nel denunciare che il Tribunale non
[...] Controparte_2 Controparte_1
avrebbe potuto concedere un nuovo termine per la rinnovazione omessa, non risultando allegato, né tanto meno provato, che la parte riassumente fosse incorsa in una tale decadenza per una causa ad essa non imputabile.
Invero, nel concedere la rimessione in termini, il magistrato onorario estensore dell'ordinanza depositata in data 25 settembre 2018, in sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento, si è limitato a richiamare la giustificazione offerta dal difensore di che, solo all'udienza del 13 settembre 2018, e cioè a Parte_1 distanza di più di un anno dall'ordinanza del 13 luglio 2017, nel chiedere l'assegnazione di un nuovo termine, aveva genericamente dedotto di non aver potuto, nelle more, verificare gli indirizzi dei soggetti notificandi, che si trovavano nella sua produzione di parte.
E' sufficiente osservare, al riguardo, che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità che può ormai ritenersi consolidato, (Cass. ordinanza n.
31483/2023), l'evento addotto per integrare una causa non imputabile, ai fini della rimessione in termine regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c. deve avere carattere di impedimento assoluto, come richiesto dalla norma. La giurisprudenza della Suprema
Corte è invero rigorosa sul tema (Cass. n. 17729/18) ed in base ad essa la causa non imputabile "non può risolversi in una mancanza di diligenza" e "non può quindi
R.G. n° 1265/2021
- 16 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore" (Cass. n. 363/2017).
Invero, il secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ. richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e dell'immediatezza della reazione, diretta a superarlo prontamente (tra le tante, Cass., sez. 6-5, 05/08/2021, n.
2342); affinché sia concessa la rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c. è allora necessario che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Cass. sez. 2, ordinanza n. 4034 del 17/02/2025).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare evidente l'erroneità dell'ordinanza di concessione di un nuovo termine, non avendo la parte istante documentato un effettivo impedimento all'accesso alla propria produzione – non risultando neppure dedotta la tempestiva proposizione di un'istanza, volta ad esaminarla o a ritirarla - né, tanto meno, al reperimento degli indirizzi dei soggetti nei cui confronti la riassunzione avrebbe dovuto essere rinnovata, ed avendo lasciato anzi decorrere più di un anno dall'assegnazione del termine, senza provvedere all'adempimento o documentare un impedimento di natura oggettiva.
La genericità della giustificazione addotta della mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione dell'atto di riassunzione e la mancanza di ogni riscontro in proposito non consentivano di ipotizzare una causa non imputabile alla parte, donde la non accoglibilità dell'istanza di rimessione in termini;
il giudizio, pertanto, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., andava dichiarato estinto per l'inutile decorso del termine perentorio di novanta giorni, assegnato con l'ordinanza del 13 luglio 2027, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Mette conto osservare, infine, che l'estinzione non può che riguardare l'intero giudizio, atteso che le domande proposte dalle parti, sia in via principale che riconvenzionale, postulano la necessaria partecipazione di tutti o di alcuni dei litisconsorti nei cui confronti era stata disposta l'integrazione.
Segnatamente, gli eredi di – quali , Persona_1 Controparte_5 CP_7
e , nei cui confronti è stata disposta l'integrazione – sono
[...] Persona_2
da reputarsi litisconsorti necessari non solo con riferimento alla domanda di
R.G. n° 1265/2021
- 17 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
arretramento della tettoia lignea ubicata sul balcone, nei loro confronti proposta da e alle domande riconvenzionali proposte dal medesimo Parte_1 Per_1
nei confronti di volte all'abbattimento della tettoia coperta da
[...] Parte_1
lamiere zincate di proprietà della stessa e alla rimozione della cisterna di materiale plastico e delle relative tubazioni che si trovavano a distanza non legale, ma anche con riferimento alla domanda di arretramento della cassa scale, proposta nei confronti degli aventi causa di (pretermesso nel giudizio Persona_2
precedente) a fini di “estensione del giudicato”.
Infatti, al di là dell'espressione impiegata, una tale domanda presuppone inevitabilmente una nuova delibazione, nei confronti di tutte le parti comproprietarie, tra cui , della domanda di arretramento della cassa scale comune, a Persona_1
contraddittorio integro, e cioè con la partecipazione del comproprietario che dalla prima azione era stata pretermessa.
Integra un principio pacifico, infatti, l'assunto secondo cui l'azione, di natura reale, volta alla demolizione di un immobile in comunione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacché, stante l'unitarietà “ab origine” del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni è "inutiliter data". (cfr. tra le altre, Cass. sez. 2, Sentenza n.
3925 del 29/02/2016”; Cass. 26-4-2010 n. 9902; cass. 15-2-1999 n. 1270; Cass. 17-4-
2001 n. 5603).
Del pari, la domanda riconvenzionale proposta da , avente causa Controparte_2
da (pretermesso nel giudizio precedente), avente ad oggetto Persona_2
l'arretramento della fabbrica di proprietà di e Parte_1 Persona_4
per l'arretramento della loro comproprietà fino al rispetto di 10 m CP_8
dalla sua fabbrica, non avrebbe potuto che essere delibata con la partecipazione dei comproprietari ( a cui poi subentravano oltre a già Persona_4 CP_8
chiamata in causa, e e CP_9 CP_11 CP_10 CP_8
nei cui confronti, il Giudice di prime cure- con valutazione in alcun modo
[...]
censurata dagli impugnanti- aveva disposto la rinnovazione dell'atto di riassunzione nullo.
9. Le spese di lite relative al doppio grado, in ragione della particolarità delle vicende processuali che hanno caratterizzato il giudizio di primo grado – integrate dal rilievo della nullità dell'atto di riassunzione depositato da a distanza di più Parte_1
R.G. n° 1265/2021
- 18 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
di cinque anni dal suo deposito e dall'indebita concessione di un secondo termine per la relativa rinnovazione – e tenuto conto che entrambe le parti appellanti hanno invocato l'estinzione del giudizio di primo grado con riferimento alle domande ex adverso proposte, possono restare integralmente compensate.
Le spese di ctu, in conformità di quanto stabilito dal Tribunale, possono restare per la metà a carico dell'attrice e per la residua metà a carico dei convenuti che hanno proposto domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5891/2020, così provvede:
1) In accoglimento dei primi due motivi di impugnazione proposti da Parte_2
e , dichiara l'estinzione del giudizio di primo Controparte_2 Controparte_1 grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza impugnata;
2) Dichiara assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello recante RG n. 1300/2021, proposto da e , nonché i motivi di Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 impugnazione proposti da con l'appello recante Rg n. 1265/2021; Parte_1
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al doppio grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
R.G. n° 1265/2021
- 19 -