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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10357 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 8323/2025 r.g.a.c.
N. 8323/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 10.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia
Stravino, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel giudizio n. 8323/2025 R.G.
pagina 1 di 9 TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F. , in Parte_1 C.F._1
proprio e n.q. di amministratrice p.t. - legale rappresentate della (P.IVA Controparte_1
), ed elettivamente domiciliata in Bacoli alla Via G. De Rosa n. 38, con e nello P.IVA_1
studio degli avv.ti Antonio Salemme (C.F. – PEC: C.F._2
e IV ON (C.F. Email_1
– PEC: che la C.F._3 Email_2
rappresentano e difendono, separatamente e congiuntamente, giusta mandato in atti attrice
E
con sede in Roma, Viale dell'Oceano Pacifico n. 171/173, C.F. e P.IVA Controparte_2
in persona della Procuratrice Speciale, giusti poteri P.IVA_2 Parte_2
conferitile, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall'Avv. Giancarlo Paglietti (C.F.
– PEC ) sito in Roma, C.F._4 Email_3
Piazzale delle Belle Arti n. 8, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato in data 08 aprile 2025, la sig.ra , in Parte_1
proprio e n.q. di amministratrice p.t. - legale rappresentate della - premesso Controparte_1
di essere proprietaria della tabaccheria e concessionaria della licenza di bar entrambi ubicati in Napoli alla Via Terracina 181 e 181 A e premesso altresì di aver concluso con la convenuta un contratto di fornitura dell'attività di sorveglianza in video e Controparte_2
in audio di entrambi i locali – ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di € 45.867,29 a titolo di risarcimento del danno, lamentando l'inadempimento della nella esecuzione del contratto sottoscritto, CP_2
nonché la vessatorietà delle clausole dello stesso che esonerano da responsabilità la società convenuta. pagina 2 di 9 In particolare, l'attrice ha dedotto di aver subito un furto presso i locali sopra indicati in data 02.11.2024 e che, in quell'occasione, i sistemi di sicurezza installati ad opera della non avrebbero correttamente funzionato, così da non assolvere alla funzione per la CP_2
quale il contratto de quo era stato concluso tra le parti in causa (ossia la protezione delle attività commerciali)
In data 08.09.2025 si è costituita in giudizio parte convenuta e – premesso il difetto di legittimazione attiva in capo alla laddove ha agito in proprio – ha impugnato Pt_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la riduzione del quantum debeatur.
In particolare, la convenuta ha eccepito: in via preliminare, l'infondatezza della domanda attorea di accertamento della nullità delle clausole contrattuali asseritamente ritenute vessatorie, in quanto – non solo non sarebbero stati specificamente indicati i motivi di nullità, ma anche e soprattutto – l'attrice avrebbe comunque accettato le clausole oggi impugnate e mai prima contestate;
l'infondatezza della domanda attorea di un presunto inadempimento contrattuale di Controparte_2
Il Tribunale, con ordinanza del 02.07.2025, rilevata la ricorrenza dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c. in relazione a tutte le domande proposte, disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissava l'udienza di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. per la data del 06.10.2025.
Il G.I., con ordinanza in data 08.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
II. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, in diritto si osserva quanto segue.
II.I In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla , la stessa avendo introdotto il giudizio – non solo in qualità di legale CP_3
rappresentante della ma – anche in proprio. Controparte_1
Sul punto si osserva che alcuna domanda è proposta da parte della SI.ra in CP_1
proprio nei confronti della convenuta e che, essendo il contratto di sistema di sicurezza pagina 3 di 9 Verisure sottoscritto dalla l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio è Controparte_1
– appunto – la in qualità di rappresentante legale della CP_3 Controparte_1
Di qui il difetto di legittimazione attiva in capo alla SI.ra , limitatamente all'azione CP_3
in proprio.
II.II Ciò posto in merito al difetto di legittimazione attiva in capo alla , la CP_3
definizione della presente controversia necessita, prima di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno di un inadempimento in capo alla convenuta nell'esecuzione del contratto, l'esame della questione (preliminare) della nullità/vessatorietà delle clausole del contratto sottoscritto tra le parti in causa.
In particolare, parte attrice ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare la nullità delle clausole
“capestro” limitative od escludenti la responsabilità della società da Controparte_2
mancato od irregolare funzionamento del sistema di sorveglianza, incluse nel contratto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1337 - 1175 e 1375 c.c, nonché in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Codice del Consumo”, senza tuttavia indicare quali sarebbero le clausole del contrattato che presenterebbero il carattere vessatorio de quo.
Ed infatti, nel corpo dell'atto introduttivo, la società attrice si limita a richiamare alcuni articoli del contratto sottoscritto, senza tuttavia lamentare la vessatorietà degli stessi.
Sul punto, invero, va evidenziato che affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile.
Ebbene, nel caso di specie, non solo parte attrice non ha indicato quali sarebbero le clausole del contratto vessatorie, ma pur volendo ritenere che la stessa ha inteso attribuire tale carattere agli articoli 5 – 6 – 7 (che invero risultano richiamati al fine di illustrare la disciplina contrattuale), comunque nemmeno rispetto a questi ha chiarito in che modo avrebbero alterato il sinallagma contrattuale. Anzi, rispetto al solo articolo 7 è la stessa attrice che afferma che una clausola ivi contenuta “appare votata a limitare le responsabilità della società fornitrice in ipotesi di modifiche al Piano d'Azione apportate unilateralmente da , CP_2
pagina 4 di 9 anche in ordine alla preclusione della facoltà di recesso dal contratto da parte della cliente in siffatta ipotesi;
e ciò in palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 1341 cc nonché di quelle di cui all'art. 33 del Codice del Consumatore” – dunque, non per i motivi per i quali ha chiesto di accertare la nullità di
(alcune imprecisate) clausole nelle conclusioni (violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1337 -
1175 e 1375 c.c, nonché in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Codice del Consumo).
In ogni caso, anche rispetto all'asserita violazione del citato obbligo, in capo alla , di CP_2
fornire un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, alcun riscontro probatorio è stato offerto dall'attrice in ordine a tale presunta pubblicità ingannevole.
Al contrario, dagli atti depositati dalle parti emerge come le obbligazioni assunte da
[...]
siano quelle di fornire dei servizi, come descritti nel Piano di Azione, chiaramente CP_2
escludendo la responsabilità della stessa laddove – nonostante la corretta attivazione in condizioni di pericolo degli impianti predisposti – il piano de quo non impedisca il verificarsi dell'evento dannoso.
II.III Ciò posto sotto il profilo della (non) vessatorietà delle clausole contrattuali impugnate, deve affermarsi altresì l'infondatezza della domanda volta a far dichiarare la responsabilità della per l'inadempimento di cui essa si sarebbe resa responsabile in Controparte_2
ordine al mancato funzionamento dell'“apparato” installato negli esercizi commerciali di cui
è titolare la società Controparte_1
La società attrice ha lamentato, con il suo atto introduttivo, l'inadempimento della , CP_2
identificandolo in un mancato funzionamento degli impianti installati e nell'imperizia e negligenza del personale che non avrebbe tempestivamente attivato i meccanismi di antiintrusione.
Sul punto si osserva che, com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale l'onere della prova verte, in genarle, sui seguenti elementi: il titolo, cioè la fonte del diritto o del rapporto contrattuale;
l'inadempimento, inteso quale fatto oggettivo e, quindi, la mancata o inesatta esecuzione della prestazione;
il danno subito per effetto dell'inadempimento; il nesso causale che collega l'inadempimento al danno stesso (c.d. causalità giuridica). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. in applicazione dei principi generali dell'onere della prova, al creditore spetta innanzitutto la prova dei fatti posti alla base della pagina 5 di 9 domanda – e, dunque, il titolo che costituisce fonte della posizione giuridica vantata – mentre sarà poi il debitore a dover provare l'impossibilità della prestazione dovuta ad un fatto non prevedibile né evitabile. Ne consegue che, nell'azione di risarcimento per inadempimento contrattuale, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo e non anche l'inadempimento dell'obbligato (che andrà solo allegato), quest'ultimo dovendo assolvere all'onere probatorio di aver adempiuto (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Ciò posto in termini generali, occorre tuttavia evidenziare che il concetto di “allegazione dell'inadempimento” (onere, come si detto, incombente in capo al creditore) può assumere una diversa declinazione a secondo del tipo di obbligazione dedotta in giudizio. Se, infatti, nell'ambito delle c.d. obbligazioni comuni – ove la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione – l'inadempimento coincide con il danno evento (di talché ben si comprende perché al creditore basta allegare l'inadempimento al fine di provare la causalità materiale, posto che allegare l'inadempimento significa allegare il nesso di causalità materiale), alle medesime conclusioni non può giungersi rispetto alle obbligazioni c.d. professionali.
Nel diverso territorio del facere professionale, infatti, la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale.
Prendendo ad esempio la responsabilità medica o comunque professionale, la prestazione oggetto dell'obbligazione non è, ad esempio, la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore (il danno pagina 6 di 9 evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute).
Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento.
In conclusione, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare (Cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenze gemelle del'11 novembre 2019, nn. 28991 e
28992).
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie è evidente che – se certamente il c.d. interesse presupposto alla stipula del contratto di assistenza e sorveglianza da parte dell'attrice va individuato nella volontà di impedire l'incursione di estranei nei locali di sua proprietà – è documentalmente provato che oggetto della prestazione dedotta in obbligazione non è (e non poteva essere) l'impedire che venissero perpetrati furti all'interno dei locali, quanto piuttosto fornire idonea assistenza, secondo le modalità stabilite in contratto.
Ebbene, sotto tale profilo alcuna allegazione è stata fatta dall'odierna attrice in ordine all'asserito inadempimento della convenuta: posto, infatti, che non risulta (e non viene indicata) alcuna clausola contrattuale che sarebbe stata violata in ordine alla modalità di pagina 7 di 9 attivazione dei sistemi di sicurezza, non viene neppure provato il mancato funzionamento degli impianti antiintrusione. Ne consegue che, premesso che oggetto della prestazione dedotta in contratto non è – come chiarito – l'impedimento del furto ma la vigilanza e assistenza, l'attrice avrebbe dovuto provare l'inadempimento rispetto alla specifica attività svolta dalla , non essendo sufficiente lamentare che – nonostante l'attivazione dei CP_2
sistemi di sicurezza – il furto è (comunque) avvenuto. In altri termini, atteso che l'attrice non ha allegato né l'esistenza di una clausola secondo cui l'apparecchio si sarebbe dovuto attivare immediatamente (e non entro i 6 minuti che, comunque, risultano un tempo ragionevole per l'accertamento dei presupposti necessari per l'attivazione stessa) né che l'apparecchio non ha correttamente funzionato, non risulta in alcun modo provato l'inadempimento da parte della convenuta.
Al contrario, dalle allegazioni di parte convenuta emerge come tutto il sistema antiintrusione sia stato correttamente attivato secondo gli standard contrattuali, a nulla rilevando sotto tale profilo che il furto sia stato comunque portato a termine.
La domanda va, dunque, rigettata.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare e di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, pagina 8 di 9 imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”).
III. Le spese del presente procedimento seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase -istruttoria, che non si è effettivamente svolta;
ciò stante la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
P.M.Q.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione attiva di in proprio;
Parte_1
-rigetta la domanda proposta da nella qualità di amministratrice p.t. - Parte_1
legale rappresentate della Controparte_1
-condanna parte attrice al rimborso in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Napoli, 10-11-2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Stravino)
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la , Controparte_4
dott.ssa Bianca Petrillo.
pagina 9 di 9
N. 8323/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 10.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia
Stravino, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel giudizio n. 8323/2025 R.G.
pagina 1 di 9 TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F. , in Parte_1 C.F._1
proprio e n.q. di amministratrice p.t. - legale rappresentate della (P.IVA Controparte_1
), ed elettivamente domiciliata in Bacoli alla Via G. De Rosa n. 38, con e nello P.IVA_1
studio degli avv.ti Antonio Salemme (C.F. – PEC: C.F._2
e IV ON (C.F. Email_1
– PEC: che la C.F._3 Email_2
rappresentano e difendono, separatamente e congiuntamente, giusta mandato in atti attrice
E
con sede in Roma, Viale dell'Oceano Pacifico n. 171/173, C.F. e P.IVA Controparte_2
in persona della Procuratrice Speciale, giusti poteri P.IVA_2 Parte_2
conferitile, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall'Avv. Giancarlo Paglietti (C.F.
– PEC ) sito in Roma, C.F._4 Email_3
Piazzale delle Belle Arti n. 8, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato in data 08 aprile 2025, la sig.ra , in Parte_1
proprio e n.q. di amministratrice p.t. - legale rappresentate della - premesso Controparte_1
di essere proprietaria della tabaccheria e concessionaria della licenza di bar entrambi ubicati in Napoli alla Via Terracina 181 e 181 A e premesso altresì di aver concluso con la convenuta un contratto di fornitura dell'attività di sorveglianza in video e Controparte_2
in audio di entrambi i locali – ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di € 45.867,29 a titolo di risarcimento del danno, lamentando l'inadempimento della nella esecuzione del contratto sottoscritto, CP_2
nonché la vessatorietà delle clausole dello stesso che esonerano da responsabilità la società convenuta. pagina 2 di 9 In particolare, l'attrice ha dedotto di aver subito un furto presso i locali sopra indicati in data 02.11.2024 e che, in quell'occasione, i sistemi di sicurezza installati ad opera della non avrebbero correttamente funzionato, così da non assolvere alla funzione per la CP_2
quale il contratto de quo era stato concluso tra le parti in causa (ossia la protezione delle attività commerciali)
In data 08.09.2025 si è costituita in giudizio parte convenuta e – premesso il difetto di legittimazione attiva in capo alla laddove ha agito in proprio – ha impugnato Pt_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la riduzione del quantum debeatur.
In particolare, la convenuta ha eccepito: in via preliminare, l'infondatezza della domanda attorea di accertamento della nullità delle clausole contrattuali asseritamente ritenute vessatorie, in quanto – non solo non sarebbero stati specificamente indicati i motivi di nullità, ma anche e soprattutto – l'attrice avrebbe comunque accettato le clausole oggi impugnate e mai prima contestate;
l'infondatezza della domanda attorea di un presunto inadempimento contrattuale di Controparte_2
Il Tribunale, con ordinanza del 02.07.2025, rilevata la ricorrenza dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c. in relazione a tutte le domande proposte, disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissava l'udienza di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. per la data del 06.10.2025.
Il G.I., con ordinanza in data 08.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
II. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, in diritto si osserva quanto segue.
II.I In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla , la stessa avendo introdotto il giudizio – non solo in qualità di legale CP_3
rappresentante della ma – anche in proprio. Controparte_1
Sul punto si osserva che alcuna domanda è proposta da parte della SI.ra in CP_1
proprio nei confronti della convenuta e che, essendo il contratto di sistema di sicurezza pagina 3 di 9 Verisure sottoscritto dalla l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio è Controparte_1
– appunto – la in qualità di rappresentante legale della CP_3 Controparte_1
Di qui il difetto di legittimazione attiva in capo alla SI.ra , limitatamente all'azione CP_3
in proprio.
II.II Ciò posto in merito al difetto di legittimazione attiva in capo alla , la CP_3
definizione della presente controversia necessita, prima di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno di un inadempimento in capo alla convenuta nell'esecuzione del contratto, l'esame della questione (preliminare) della nullità/vessatorietà delle clausole del contratto sottoscritto tra le parti in causa.
In particolare, parte attrice ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare la nullità delle clausole
“capestro” limitative od escludenti la responsabilità della società da Controparte_2
mancato od irregolare funzionamento del sistema di sorveglianza, incluse nel contratto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1337 - 1175 e 1375 c.c, nonché in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Codice del Consumo”, senza tuttavia indicare quali sarebbero le clausole del contrattato che presenterebbero il carattere vessatorio de quo.
Ed infatti, nel corpo dell'atto introduttivo, la società attrice si limita a richiamare alcuni articoli del contratto sottoscritto, senza tuttavia lamentare la vessatorietà degli stessi.
Sul punto, invero, va evidenziato che affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile.
Ebbene, nel caso di specie, non solo parte attrice non ha indicato quali sarebbero le clausole del contratto vessatorie, ma pur volendo ritenere che la stessa ha inteso attribuire tale carattere agli articoli 5 – 6 – 7 (che invero risultano richiamati al fine di illustrare la disciplina contrattuale), comunque nemmeno rispetto a questi ha chiarito in che modo avrebbero alterato il sinallagma contrattuale. Anzi, rispetto al solo articolo 7 è la stessa attrice che afferma che una clausola ivi contenuta “appare votata a limitare le responsabilità della società fornitrice in ipotesi di modifiche al Piano d'Azione apportate unilateralmente da , CP_2
pagina 4 di 9 anche in ordine alla preclusione della facoltà di recesso dal contratto da parte della cliente in siffatta ipotesi;
e ciò in palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 1341 cc nonché di quelle di cui all'art. 33 del Codice del Consumatore” – dunque, non per i motivi per i quali ha chiesto di accertare la nullità di
(alcune imprecisate) clausole nelle conclusioni (violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1337 -
1175 e 1375 c.c, nonché in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Codice del Consumo).
In ogni caso, anche rispetto all'asserita violazione del citato obbligo, in capo alla , di CP_2
fornire un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, alcun riscontro probatorio è stato offerto dall'attrice in ordine a tale presunta pubblicità ingannevole.
Al contrario, dagli atti depositati dalle parti emerge come le obbligazioni assunte da
[...]
siano quelle di fornire dei servizi, come descritti nel Piano di Azione, chiaramente CP_2
escludendo la responsabilità della stessa laddove – nonostante la corretta attivazione in condizioni di pericolo degli impianti predisposti – il piano de quo non impedisca il verificarsi dell'evento dannoso.
II.III Ciò posto sotto il profilo della (non) vessatorietà delle clausole contrattuali impugnate, deve affermarsi altresì l'infondatezza della domanda volta a far dichiarare la responsabilità della per l'inadempimento di cui essa si sarebbe resa responsabile in Controparte_2
ordine al mancato funzionamento dell'“apparato” installato negli esercizi commerciali di cui
è titolare la società Controparte_1
La società attrice ha lamentato, con il suo atto introduttivo, l'inadempimento della , CP_2
identificandolo in un mancato funzionamento degli impianti installati e nell'imperizia e negligenza del personale che non avrebbe tempestivamente attivato i meccanismi di antiintrusione.
Sul punto si osserva che, com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale l'onere della prova verte, in genarle, sui seguenti elementi: il titolo, cioè la fonte del diritto o del rapporto contrattuale;
l'inadempimento, inteso quale fatto oggettivo e, quindi, la mancata o inesatta esecuzione della prestazione;
il danno subito per effetto dell'inadempimento; il nesso causale che collega l'inadempimento al danno stesso (c.d. causalità giuridica). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. in applicazione dei principi generali dell'onere della prova, al creditore spetta innanzitutto la prova dei fatti posti alla base della pagina 5 di 9 domanda – e, dunque, il titolo che costituisce fonte della posizione giuridica vantata – mentre sarà poi il debitore a dover provare l'impossibilità della prestazione dovuta ad un fatto non prevedibile né evitabile. Ne consegue che, nell'azione di risarcimento per inadempimento contrattuale, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo e non anche l'inadempimento dell'obbligato (che andrà solo allegato), quest'ultimo dovendo assolvere all'onere probatorio di aver adempiuto (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Ciò posto in termini generali, occorre tuttavia evidenziare che il concetto di “allegazione dell'inadempimento” (onere, come si detto, incombente in capo al creditore) può assumere una diversa declinazione a secondo del tipo di obbligazione dedotta in giudizio. Se, infatti, nell'ambito delle c.d. obbligazioni comuni – ove la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione – l'inadempimento coincide con il danno evento (di talché ben si comprende perché al creditore basta allegare l'inadempimento al fine di provare la causalità materiale, posto che allegare l'inadempimento significa allegare il nesso di causalità materiale), alle medesime conclusioni non può giungersi rispetto alle obbligazioni c.d. professionali.
Nel diverso territorio del facere professionale, infatti, la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale.
Prendendo ad esempio la responsabilità medica o comunque professionale, la prestazione oggetto dell'obbligazione non è, ad esempio, la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore (il danno pagina 6 di 9 evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute).
Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento.
In conclusione, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare (Cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenze gemelle del'11 novembre 2019, nn. 28991 e
28992).
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie è evidente che – se certamente il c.d. interesse presupposto alla stipula del contratto di assistenza e sorveglianza da parte dell'attrice va individuato nella volontà di impedire l'incursione di estranei nei locali di sua proprietà – è documentalmente provato che oggetto della prestazione dedotta in obbligazione non è (e non poteva essere) l'impedire che venissero perpetrati furti all'interno dei locali, quanto piuttosto fornire idonea assistenza, secondo le modalità stabilite in contratto.
Ebbene, sotto tale profilo alcuna allegazione è stata fatta dall'odierna attrice in ordine all'asserito inadempimento della convenuta: posto, infatti, che non risulta (e non viene indicata) alcuna clausola contrattuale che sarebbe stata violata in ordine alla modalità di pagina 7 di 9 attivazione dei sistemi di sicurezza, non viene neppure provato il mancato funzionamento degli impianti antiintrusione. Ne consegue che, premesso che oggetto della prestazione dedotta in contratto non è – come chiarito – l'impedimento del furto ma la vigilanza e assistenza, l'attrice avrebbe dovuto provare l'inadempimento rispetto alla specifica attività svolta dalla , non essendo sufficiente lamentare che – nonostante l'attivazione dei CP_2
sistemi di sicurezza – il furto è (comunque) avvenuto. In altri termini, atteso che l'attrice non ha allegato né l'esistenza di una clausola secondo cui l'apparecchio si sarebbe dovuto attivare immediatamente (e non entro i 6 minuti che, comunque, risultano un tempo ragionevole per l'accertamento dei presupposti necessari per l'attivazione stessa) né che l'apparecchio non ha correttamente funzionato, non risulta in alcun modo provato l'inadempimento da parte della convenuta.
Al contrario, dalle allegazioni di parte convenuta emerge come tutto il sistema antiintrusione sia stato correttamente attivato secondo gli standard contrattuali, a nulla rilevando sotto tale profilo che il furto sia stato comunque portato a termine.
La domanda va, dunque, rigettata.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare e di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, pagina 8 di 9 imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”).
III. Le spese del presente procedimento seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase -istruttoria, che non si è effettivamente svolta;
ciò stante la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
P.M.Q.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione attiva di in proprio;
Parte_1
-rigetta la domanda proposta da nella qualità di amministratrice p.t. - Parte_1
legale rappresentate della Controparte_1
-condanna parte attrice al rimborso in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Napoli, 10-11-2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Stravino)
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la , Controparte_4
dott.ssa Bianca Petrillo.
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