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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3858/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3858/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CIGARINI MARIA Parte_1 C.F._1
GIULIA, (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. RUSSI ROSSANA e CP_1 C.F._2 dell'Avv. ROBERTO SERAFINO VILLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 13/10/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 24/11/2022; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 09/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, mantenendo la residenza anagrafica del piccolo presso l'abitazione familiare in AR (MO), Via Chiesa di Cortile n. 35/D;
2. I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sul figlio minore per quanto riguarda le questioni di straordinaria amministrazione (con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse riguardo al minore , tenendo conto delle capacità, delle Per_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso) mentre, ciascun genitore, eserciterà separatamente ed autonomamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. In particolare, i ricorrenti, condividendo in pari misura la responsabilità genitoriale, si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la residenza, l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie per il figlio (con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé il minore dovrà preventivamente informare l'altro su eventuali visite mediche ed esami ai quali il minore dovrà essere sottoposto e sulle relative anamnesi e diagnosi, fermo restando che, in caso di irreperibilità dell'altro, ciascun genitore potrà adottare le decisioni urgenti necessarie ed opportune).
3. Quanto alla disciplina delle frequentazioni con il figlio , in ossequio al principio della Per_1 bigenitorialità, vengono così determinati i tempi di permanenza del figlio presso il padre: Per_1
a) Nelle settimane in cui il IG svolgerà il turno di lavoro nel pomeriggio, potrà condurre CP_1
, tutte le mattine, all'asilo (o a scuola), prelevandolo dall'abitazione della madre;
Per_1
b) Nelle settimane in cui il IG svolgerà il turno di lavoro la mattina, potrà prelevare CP_1 Per_1 presso l'asilo (o la scuola) conducendolo dai nonni paterni, riportandolo poi dalla madre o attendendo che la madre giunga a prenderlo;
c) Durante i weekend, il IG potrà stare con il bimbo nella giornata di sabato o nella giornata CP_1 di domenica a settimane alterne, purché sempre alla presenza dei nonni paterni o della madre.
Il suddetto calendario potrà subire variazioni, solamente in presenza del consenso di entrambi i genitori e sempre nel supremo interesse di , nel rispetto degli impegni, scolastici, sportivi e/o Per_1 ricreativi, nonché delle aspirazioni e desideri di . Per_1
Il suddetto calendario - inoltre - potrà essere ampliato a favore del IG con previsione di CP_1 ulteriori giornate e pernottamenti, previo accordo con la signora . Pt_1
4. Per quanto riguarda i periodi di Natale, Pasqua e le ferie estive, per il primo anno verrà mantenuto il calendario di cui al punto 3) che potrà essere sospeso solamente nei periodi in cui dovesse Per_1
pagina 2 di 6 trovarsi in vacanza con la mamma o con i nonni. Resta inteso che in tali periodi il papà potrà far visita al piccolo recandosi nel luogo di villeggiatura, previo accordo con la IG . Pt_1
Successivamente e sempre previo consenso della madre, per i periodi di vacanza verrà osservato il seguente calendario di frequentazioni padre-figlio:
a) Per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà trascorrere con un Per_1 periodo di vacanze di massimo 7 (sette) o 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere previamente concordati, entro la data del 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che entrambi i genitori hanno la facoltà di poter chiamare o videochiamare il figlio mentre quest'ultimo si trova in vacanza con l'altro genitore.
Nell'ipotesi in cui i genitori abbiano a disposizione la/le medesime settimane di ferie gestiranno il periodo suddividendolo tra loro, in modo che ogni genitore abbia a disposizione lo stesso numero di giorni.
In ogni caso i genitori dovranno, previamente e reciprocamente, comunicarsi il luogo e il recapito del posto scelto per la villeggiatura insieme al figlio e ciascuno provvederà ai relativi costi.
b) Durante le vacanze Natalizie, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio 7 (sette) giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale e il 31/12 o il
Capodanno. Tale regime si applicherà in modo alternato, di anno in anno.
Durante il periodo in argomento, sfruttando il periodo di sospensione scolastica, ciascun genitore potrà organizzare e trascorrere un periodo di vacanza, anche di più giorni consecutivi, comunque non più di una settimana, che, se effettuato, dovrà essere previamente concordato tra le parti entro e non oltre la data del 15 novembre dell'anno di riferimento.
c) Durante le vacanze Pasquali, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio 3 (tre) giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
5. L'accordo delle parti e la gestione delle frequentazioni di cui ai punti 3 e 4 ut supra è subordinato alla condizione che il IG frequenti con regolarità il percorso presso il C.S.M. di AR, CP_1 impegnandosi altresì a mostrare periodicamente alla IG le certificazioni rese dal Pt_1 personale medico, anche al fine di consentire un futuro eventuale ampliamento delle frequentazioni padre-figlio.
6. Tenuto conto della determinazione del calendario di frequentazioni di cui ai punti precedenti, la madre trascorrerà, con il figlio , un tempo complessivo superiore rispetto al padre, Per_1 determinando così un collocamento prevalente presso la madre del minore, e per tale ragione verrà corrisposto dal IG l'importo di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento CP_1 per il figlio. pagina 3 di 6 7. Quanto alle spese straordinarie, suddivise al 50% tra i genitori, sono individuate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena e qui di seguito elencate, a mero titolo esemplificativo:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8. Quanto all'assegno unico universale, i IGi e concordano che l'emolumento (il cui Pt_1 CP_1 importo sarà, come per legge, determinato dall'Ente competente) verrà percepito dalla IG Pt_1 nella misura del 100%.
pagina 4 di 6 9. Con riferimento all'abitazione dove la coppia viveva in costanza di convivenza more uxorio, sita nel
Comune di AR (MO), Via Chiesa di Cortile n. 35/D, intestata al IG resterò nella CP_1 disponibilità della IG e ad ella quindi assegnata, la quale continuerà a vivere all'interno Pt_1 con il figlio, ivi mantenendo la propria residenza unitamente a quella del minore.
10. Le parti concordano con riferimento all'abitazione familiare di AR (MO), Via Chiesa di Cortile
n. 35/D, ora intestata al IG , che quest'ultimo ne ceda la proprietà alla IG CP_1
, con atto notarile che verrà rogato indicativamente entro il mese di novembre 2025 (ad ogni Pt_1 modo non appena possibile compatibilmente alle tempistiche della BA concedente il mutuo e/o alla documentazione richiesta dal Notaio rogante). L'immobile in argomento è gravato da un mutuo ventennale acceso con MI BA Credito Cooperativo S.C. e le parti convengono che dalla firma del presente accordo la IG si impegna a provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo Pt_1 fondiario pari ad Euro 430,85 c.ca ciascuna, oltre ad Euro 54,29 per costi di assicurazione, impegnandosi altresì ad attivarsi per lasciare indenne il IG tanto dalla rata mensile, quanto CP_1 dalla intestazione del gravame tout cour, valutando un subentro nella pratica di mutuo esistente o differenti soluzioni qualora più convenienti. La IG sarà libera di gestire l'operazione di Pt_1 subentro richiedendo pareri presso istituti bancari e agendo sulla base di quelle che saranno le migliori condizioni che le verranno offerte, tanto a propria tutela che a tutela del IG Le CP_1 spese per gli atti notarili in argomento saranno a carico della IG . Quanto Pt_1 all'assicurazione sopra citata e collegata alla pratica di mutuo sottoscritta dal IG CP_1 trattandosi di una pattuizione nominativa, il IG sarà libero di richiederne la chiusura CP_1 interfacciandosi direttamente con la BA, non appena possibile.
11. Le parti concordano altresì che, dalla firma del presente accordo, la IG si impegnerà a Pt_1 sostenere personalmente le rate (pari ad Euro 167,00 c.ca ciascuna) del finanziamento intestato al
IG acceso MI BA per i lavori di ristrutturazione svolti a beneficio dell'immobile di CP_1
AR (MO), Via Chiesa di Cortile n. 35/D.
12. Con riferimento alle utenze relative all'abitazione in argomento, che sono attualmente intestate al
IG la IG provvederà alle rispettive volture portando tutto in capo a sé, nulla CP_1 Pt_1 lasciando gravare sull'ex-compagno, restando inteso che la stessa se ne accolla comunque il costo dalla sottoscrizione del presente ricorso durante la pendenza delle rispettive volture.
13. I IGi e sottoscrivendo il presente atto dichiarano reciprocamente di rinunciare CP_1 Pt_1 alla richiesta vicendevole di somme a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
pagina 5 di 6 14. La IG e il IG dichiarano di avere così regolato i propri rapporti di carattere Pt_1 CP_1 patrimoniale–economico e di non avere, pertanto, più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, diritto o ragione.
15. Le parti concordano che le condizioni ivi indicate abbiano valenza dalla firma del presente accordo, quindi antecedentemente alla data di udienza che verrà fissata.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]_1
(MO) il 26/10/1992 e nato a [...] il [...] hanno proposto CP_1 domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3858/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CIGARINI MARIA Parte_1 C.F._1
GIULIA, (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. RUSSI ROSSANA e CP_1 C.F._2 dell'Avv. ROBERTO SERAFINO VILLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 13/10/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 24/11/2022; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 09/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, mantenendo la residenza anagrafica del piccolo presso l'abitazione familiare in AR (MO), Via Chiesa di Cortile n. 35/D;
2. I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sul figlio minore per quanto riguarda le questioni di straordinaria amministrazione (con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse riguardo al minore , tenendo conto delle capacità, delle Per_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso) mentre, ciascun genitore, eserciterà separatamente ed autonomamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. In particolare, i ricorrenti, condividendo in pari misura la responsabilità genitoriale, si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la residenza, l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie per il figlio (con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé il minore dovrà preventivamente informare l'altro su eventuali visite mediche ed esami ai quali il minore dovrà essere sottoposto e sulle relative anamnesi e diagnosi, fermo restando che, in caso di irreperibilità dell'altro, ciascun genitore potrà adottare le decisioni urgenti necessarie ed opportune).
3. Quanto alla disciplina delle frequentazioni con il figlio , in ossequio al principio della Per_1 bigenitorialità, vengono così determinati i tempi di permanenza del figlio presso il padre: Per_1
a) Nelle settimane in cui il IG svolgerà il turno di lavoro nel pomeriggio, potrà condurre CP_1
, tutte le mattine, all'asilo (o a scuola), prelevandolo dall'abitazione della madre;
Per_1
b) Nelle settimane in cui il IG svolgerà il turno di lavoro la mattina, potrà prelevare CP_1 Per_1 presso l'asilo (o la scuola) conducendolo dai nonni paterni, riportandolo poi dalla madre o attendendo che la madre giunga a prenderlo;
c) Durante i weekend, il IG potrà stare con il bimbo nella giornata di sabato o nella giornata CP_1 di domenica a settimane alterne, purché sempre alla presenza dei nonni paterni o della madre.
Il suddetto calendario potrà subire variazioni, solamente in presenza del consenso di entrambi i genitori e sempre nel supremo interesse di , nel rispetto degli impegni, scolastici, sportivi e/o Per_1 ricreativi, nonché delle aspirazioni e desideri di . Per_1
Il suddetto calendario - inoltre - potrà essere ampliato a favore del IG con previsione di CP_1 ulteriori giornate e pernottamenti, previo accordo con la signora . Pt_1
4. Per quanto riguarda i periodi di Natale, Pasqua e le ferie estive, per il primo anno verrà mantenuto il calendario di cui al punto 3) che potrà essere sospeso solamente nei periodi in cui dovesse Per_1
pagina 2 di 6 trovarsi in vacanza con la mamma o con i nonni. Resta inteso che in tali periodi il papà potrà far visita al piccolo recandosi nel luogo di villeggiatura, previo accordo con la IG . Pt_1
Successivamente e sempre previo consenso della madre, per i periodi di vacanza verrà osservato il seguente calendario di frequentazioni padre-figlio:
a) Per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà trascorrere con un Per_1 periodo di vacanze di massimo 7 (sette) o 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere previamente concordati, entro la data del 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che entrambi i genitori hanno la facoltà di poter chiamare o videochiamare il figlio mentre quest'ultimo si trova in vacanza con l'altro genitore.
Nell'ipotesi in cui i genitori abbiano a disposizione la/le medesime settimane di ferie gestiranno il periodo suddividendolo tra loro, in modo che ogni genitore abbia a disposizione lo stesso numero di giorni.
In ogni caso i genitori dovranno, previamente e reciprocamente, comunicarsi il luogo e il recapito del posto scelto per la villeggiatura insieme al figlio e ciascuno provvederà ai relativi costi.
b) Durante le vacanze Natalizie, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio 7 (sette) giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale e il 31/12 o il
Capodanno. Tale regime si applicherà in modo alternato, di anno in anno.
Durante il periodo in argomento, sfruttando il periodo di sospensione scolastica, ciascun genitore potrà organizzare e trascorrere un periodo di vacanza, anche di più giorni consecutivi, comunque non più di una settimana, che, se effettuato, dovrà essere previamente concordato tra le parti entro e non oltre la data del 15 novembre dell'anno di riferimento.
c) Durante le vacanze Pasquali, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio 3 (tre) giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
5. L'accordo delle parti e la gestione delle frequentazioni di cui ai punti 3 e 4 ut supra è subordinato alla condizione che il IG frequenti con regolarità il percorso presso il C.S.M. di AR, CP_1 impegnandosi altresì a mostrare periodicamente alla IG le certificazioni rese dal Pt_1 personale medico, anche al fine di consentire un futuro eventuale ampliamento delle frequentazioni padre-figlio.
6. Tenuto conto della determinazione del calendario di frequentazioni di cui ai punti precedenti, la madre trascorrerà, con il figlio , un tempo complessivo superiore rispetto al padre, Per_1 determinando così un collocamento prevalente presso la madre del minore, e per tale ragione verrà corrisposto dal IG l'importo di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento CP_1 per il figlio. pagina 3 di 6 7. Quanto alle spese straordinarie, suddivise al 50% tra i genitori, sono individuate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena e qui di seguito elencate, a mero titolo esemplificativo:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8. Quanto all'assegno unico universale, i IGi e concordano che l'emolumento (il cui Pt_1 CP_1 importo sarà, come per legge, determinato dall'Ente competente) verrà percepito dalla IG Pt_1 nella misura del 100%.
pagina 4 di 6 9. Con riferimento all'abitazione dove la coppia viveva in costanza di convivenza more uxorio, sita nel
Comune di AR (MO), Via Chiesa di Cortile n. 35/D, intestata al IG resterò nella CP_1 disponibilità della IG e ad ella quindi assegnata, la quale continuerà a vivere all'interno Pt_1 con il figlio, ivi mantenendo la propria residenza unitamente a quella del minore.
10. Le parti concordano con riferimento all'abitazione familiare di AR (MO), Via Chiesa di Cortile
n. 35/D, ora intestata al IG , che quest'ultimo ne ceda la proprietà alla IG CP_1
, con atto notarile che verrà rogato indicativamente entro il mese di novembre 2025 (ad ogni Pt_1 modo non appena possibile compatibilmente alle tempistiche della BA concedente il mutuo e/o alla documentazione richiesta dal Notaio rogante). L'immobile in argomento è gravato da un mutuo ventennale acceso con MI BA Credito Cooperativo S.C. e le parti convengono che dalla firma del presente accordo la IG si impegna a provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo Pt_1 fondiario pari ad Euro 430,85 c.ca ciascuna, oltre ad Euro 54,29 per costi di assicurazione, impegnandosi altresì ad attivarsi per lasciare indenne il IG tanto dalla rata mensile, quanto CP_1 dalla intestazione del gravame tout cour, valutando un subentro nella pratica di mutuo esistente o differenti soluzioni qualora più convenienti. La IG sarà libera di gestire l'operazione di Pt_1 subentro richiedendo pareri presso istituti bancari e agendo sulla base di quelle che saranno le migliori condizioni che le verranno offerte, tanto a propria tutela che a tutela del IG Le CP_1 spese per gli atti notarili in argomento saranno a carico della IG . Quanto Pt_1 all'assicurazione sopra citata e collegata alla pratica di mutuo sottoscritta dal IG CP_1 trattandosi di una pattuizione nominativa, il IG sarà libero di richiederne la chiusura CP_1 interfacciandosi direttamente con la BA, non appena possibile.
11. Le parti concordano altresì che, dalla firma del presente accordo, la IG si impegnerà a Pt_1 sostenere personalmente le rate (pari ad Euro 167,00 c.ca ciascuna) del finanziamento intestato al
IG acceso MI BA per i lavori di ristrutturazione svolti a beneficio dell'immobile di CP_1
AR (MO), Via Chiesa di Cortile n. 35/D.
12. Con riferimento alle utenze relative all'abitazione in argomento, che sono attualmente intestate al
IG la IG provvederà alle rispettive volture portando tutto in capo a sé, nulla CP_1 Pt_1 lasciando gravare sull'ex-compagno, restando inteso che la stessa se ne accolla comunque il costo dalla sottoscrizione del presente ricorso durante la pendenza delle rispettive volture.
13. I IGi e sottoscrivendo il presente atto dichiarano reciprocamente di rinunciare CP_1 Pt_1 alla richiesta vicendevole di somme a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
pagina 5 di 6 14. La IG e il IG dichiarano di avere così regolato i propri rapporti di carattere Pt_1 CP_1 patrimoniale–economico e di non avere, pertanto, più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, diritto o ragione.
15. Le parti concordano che le condizioni ivi indicate abbiano valenza dalla firma del presente accordo, quindi antecedentemente alla data di udienza che verrà fissata.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]_1
(MO) il 26/10/1992 e nato a [...] il [...] hanno proposto CP_1 domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6