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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 26062/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Cinzia Buraglia
nei confronti di C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Barbara Ippoliti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
letto il verbale di udienza del 18.3.25 e l'accordo depositato in pari data;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1) Il padre provvederà ad erogare al figlio un Per_1 mantenimento nell'importo di € 150,00 mensili che saranno bonificate, su richiesta della sig.ra ed a partire dal mese di Aprile 2025, direttamente sul conto corrente della madre come di CP_1 consueto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da gennaio 2026; 2) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori in aderenza al protocollo adottato dal Tribunale di Roma, con obbligo di preventivo accordo per le spese straordinarie. Le seguenti spese straordinarie, da dividere al 50%, sono obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. g) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
h) libri di testo;
i) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
l) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); m) assicurazione scolastica;
n) fondo cassa richiesto dalla scuola;
o) gite scolastiche senza pernottamento;
p) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico (Università).
Tutte comunque supportare da preventiva idonea fattura o altra documentazione fiscale. 3) La casa coniugale rimane assegnata alla madre;
4) Il sig. e la sig.ra si impegnano a Pt_1 CP_1 trasferire, contemporaneamente, la propria quota di proprietà dell'abitazione familiare, di Via
Ermanno Ferrero 54, in Roma, al figlio e non oltre il 30/05/2025 tramite Persona_2 notaio scelto in accordo tra le parti, secondo il criterio della maggiore economicità; 5) Il trasferimento delle quote in parola avverrà in un unico atto notarile di cui ciascuna delle parti sosterrà la spesa della cessione del proprio 50%; 6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione”. ritenuto che sussistano giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 4.5.1997 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00630 parte 1 serie 01 - anno
1997, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 20.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 26062/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Cinzia Buraglia
nei confronti di C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Barbara Ippoliti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
letto il verbale di udienza del 18.3.25 e l'accordo depositato in pari data;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1) Il padre provvederà ad erogare al figlio un Per_1 mantenimento nell'importo di € 150,00 mensili che saranno bonificate, su richiesta della sig.ra ed a partire dal mese di Aprile 2025, direttamente sul conto corrente della madre come di CP_1 consueto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da gennaio 2026; 2) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori in aderenza al protocollo adottato dal Tribunale di Roma, con obbligo di preventivo accordo per le spese straordinarie. Le seguenti spese straordinarie, da dividere al 50%, sono obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. g) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
h) libri di testo;
i) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
l) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); m) assicurazione scolastica;
n) fondo cassa richiesto dalla scuola;
o) gite scolastiche senza pernottamento;
p) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico (Università).
Tutte comunque supportare da preventiva idonea fattura o altra documentazione fiscale. 3) La casa coniugale rimane assegnata alla madre;
4) Il sig. e la sig.ra si impegnano a Pt_1 CP_1 trasferire, contemporaneamente, la propria quota di proprietà dell'abitazione familiare, di Via
Ermanno Ferrero 54, in Roma, al figlio e non oltre il 30/05/2025 tramite Persona_2 notaio scelto in accordo tra le parti, secondo il criterio della maggiore economicità; 5) Il trasferimento delle quote in parola avverrà in un unico atto notarile di cui ciascuna delle parti sosterrà la spesa della cessione del proprio 50%; 6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione”. ritenuto che sussistano giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 4.5.1997 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00630 parte 1 serie 01 - anno
1997, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 20.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi