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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente della Prima Sezione Civile delegato, Dott.ssa Antonella
Eugenia Rizzo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011
nella causa civile n. 413/2024 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024, vertente
TRA
Avv. Marco Palopoli, rappresentato difeso da se stesso,
ricorrente
E
, n persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
resistente non costituito sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Presidente della Corte d'Appello di
Catanzaro accogliere la presente opposizione e per tutti i motivi ivi formulati, riformare il decreto di liquidazione n. cronol. 309/2024 del
14.02.2024 impugnato e, sulla base dei valori minimi del punto 12 della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 come modificata dal DM 13 agosto
2022 n. 147 e dello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00, riconoscere e liquidare al sottoscritto difensore Avv. Marco
1 Palopoli i seguenti importi: -€ 1.029,00 per la fase di studio, -€ 709,00 per la fase introduttiva,€ 1.522,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione,
-€ 1.735,00 per la fase decisoria e così in totale per le quattro fasi €
5.024,50, somma quest'ultima da decurtare del 50% ex art. 130 del Dpr
115/02 e così liquidare in definitiva per compensi € 2.512,75 sempre oltre spese rimborso spese generali (15%) iva se dovuta e c.p.a., con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da porre a carico del convenuto>>. CP_1
Fatto e Diritto
1.L'avv. Marco Palopoli, premesso di essere stato il difensore della
Sig.ra ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, nella causa in grado di appello iscritta al n. 2072/2018 rgc, definita con sentenza n. 1433/2023 del 20.12.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto, n. 309/2024 del 14.2.2024, con il quale gli è stato liquidato il compenso di euro 1.654,00, oltre spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge: € 3.308,00 , di cui € 980,00 per la fase di studio, €
675,00 per la fase introduttiva ed € 1.653,00 per la fase decisoria, “con esclusione della fase istruttoria non tenuta” ed applicazione della riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02.
Parte ricorrente, richiamata dettagliatamente l'attività espletata, ha lamentato la “Violazione ed errata applicazione delle tabelle allegate
D.M. 55/2014 come modificato dal DM 13 agosto 2022 n. 147, dell'art.
82 dpr n. 115/02 e dell'art. 4 co. 1 del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 13 agosto 2022 n. 147, anche in combinato disposto. Erronea individuazione delle tariffe tabellari vigenti e dei conseguenti valori minimi.
In particolare, ha evidenziato: a) che “la Corte ha liquidato importi inferiori a quelli minimi previsti tabellarmente, in violazione del combinato disposto dell'art. 82 del dpr n. 115/02 e dell'art. 4 co. 1 del
D.M. 55/2014 come modificato dal DM 13 agosto 2022 n. 147, in base ai quali è consentito (e non imposto) al Giudice di liquidare i compensi
2 nella misura minima ma “in ogni caso non oltre il 50%” dei valori medi”; b) l'erroneità del mancato riconoscimento di compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione “perché non tenuta”, richiamando, in proposto, la giurisprudenza della Suprema Corte e ponendo in rilievo che “Nel caso di specie, non solo vi è stata specifica attività di trattazione ulteriore in relazione all'istanza inibitoria, rigettata da codesta Corte d'Appello con ordinanza motivata depositata in data
26.03.2019 all'esito dell'udienza del 19.03.2019 (cfr. punto 4. della parte in fatto del presente ricorso) ma era stata formulata specifica istanza istruttoria con il deferimento del giuramento decisorio all'udienza cartolare del 12.10.2021, poi ribadita all'udienza cartolare dell'11.10.2022 e a quella ex art. 127-ter cpc del 28.03.23, rispetto alla quale, peraltro, non si è avuta alcuna pronuncia”.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
L'udienza del 14 novembre 2024 veniva sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Depositate note di trattazione scritta, la causa, con ordinanza del
6.12.2024, è stata trattenuta in decisione.
2. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento instaurato in data 10.3.2024 è soggetto ai sensi dell'art 15
D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato introdotto dalla riforma
Cartabia e si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza.
Deve, poi, rilevarsi che in relazione alla ammissibilità di decisione della causa con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c in giudizi trattati in forma cartolare si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n.
37137/20221 resa in fattispecie regolata dalla disciplina pandemica. La riforma Cartabia ha tipizzato, con l'introduzione del disposto di cui all'art 127 ter c.p.c. il modello di trattazione cartolare sostitutivo dell'udienza, assegnando tuttavia alle parti che ravvisassero la necessità di discussione orale, la facoltà di proporre opposizione alla trattazione scritta in favore appunto di quella orale, diritto che va esercitato nel termine perentorio previsto dalla norma in commento.
3. Prima di passare all'esame del merito del ricorso deve essere dichiarata la contumacia del che non si è Controparte_1
costituito in giudizio.
4. Passando, quindi, all'esame del merito dell'opposizione deve rilevarsi che secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo Cass. Ord. n. 29857/2023) < La disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n.8561) Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art.350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022,
n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass. 31559/2019 non massimate) >.
decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte».
4 Pertanto, erroneamente nella liquidazione di cui all'opposto decreto non
è stato riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria.
Ora, non essendo stata mossa dal ricorrente alcuna doglianza in ordine all'applicazione dei valori minimi tabellari per la liquidazione del compenso (cfr. ricorso pag. 7 “sull'applicazione dei valori minimi tabellari questa difesa non ha proposto impugnazione” ), non vi è dubbio che -, avuto riguardo al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022 (modifica che trova applicazione ratione temporis) e considerato, in ragione del valore della causa, lo scaglione da euro
26.000,001 ad euro 52.000,00 - il compenso spettante all'odierno ricorrente, applicata la dimidiazione (50%) di cui all'art. 130 DPR n. 115 del 2002, è pari alla maggior somma di euro 2.498,00 così determinata:
fase di studio euro 1.029,00
fase introduttiva euro 709,00
fase istruttoria/trattazione euro 1.523,00
fase decisoria euro 1.735,00 complessivamente euro 4.996,00: 2 = euro 2.498,00. oltre accessori di legge già riconosciuti nel decreto opposto.
5. Il , in qualità di parte soccombente, deve Controparte_1
essere condannato al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano, avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, in euro complessivi euro 1.539,5, di cui euro
1.457,5 per compenso professionale (scaglione corrispondente al decisum, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa) ed euro 82,00 per esborsi documentai, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Presidente della Prima Sezione Civile delegato, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione avanzato dall'avv. Marco
5 Palopoli nei confronti del , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
-dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina il compenso spettante all'avv. Marco Palopoli, per l'attività professionale svolta in qualità di difensore di - ammessa al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato nella causa in grado di appello iscritta al n. 2072/2018 rgc,
definita con sentenza n. 1433/2023 del 20.12.2023 - in euro 2.498,00, oltre accessori di legge;
-condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.539,5, oltre rimb. forf 15%, IVA e CPA, come per legge
Così deciso da remoto il 21 marzo 2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con cui ha affermato il seguente principio di diritto: «l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase
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