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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1873/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 8.8.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1873 del R.A.C.L. dell'anno 2017, promossa da:
nata a [...] il 1° giugno 1990 e residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Salvatore Pilurzu, che la rappresenta e difende con l'avvocato Luca Crotta, in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
P.I. Controparte_1
, con sede in San Sperate (CA), nella persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore elettivamente domiciliata in San Sperate, presso lo studio CP_1 dell'avvocato Astrella Spiga, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2017 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al corretto
[...]
pagina 1 di 13 inquadramento nel V livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, dal mese di novembre
2012 al mese di marzo 2014, e al IV livello del medesimo C.C.N.L., dal mese di aprile
2014, e alla corresponsione delle relative differenze retributive. Ha inoltre chiesto il pagamento di ulteriori differenze salariali, per varie voci tra cui tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso, indennità per ferie permessi e rol non goduti, TFR, per un totale di euro 9.819,57, di cui euro 2.407,77 per differenze salariali retribuzioni ordinarie 'per livello superiore' come da conteggi allegati.
La ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa, dapprima in qualità di aiutante commessa con inquadramento nel VI livello del C.C.N.L. Commercio- terziario e, successivamente, in qualità di commessa con inquadramento nel IV livello del medesimo C.C.N.L., alle dipendenze della società Controparte_1 dal 1° novembre 2012 al 15 settembre 2016, data in cui ella
[...] comunicava le proprie dimissioni per giusta causa.
Ha, dunque, rappresentato di aver sempre svolto l'attività di commessa e addetta alla cassa e che, di conseguenza, il suo iniziale inquadramento nel VI livello del C.C.N.L.
Commercio-Terziario non fosse corretto, giacché, date le mansioni effettivamente svolte, le sarebbe spettato dapprima l'inquadramento nel V livello, sin dalla data di assunzione, e, successivamente, dal mese di aprile 2014, nel IV livello del medesimo C.C.N.L.
Ha, infatti, evidenziato che il C.C.N.L. richiamato colloca nel V livello la figura professionale di aiutante commesso, le cui mansioni corrispondono a quelle effettivamente svolte sin dalla data di assunzione.
Inoltre, ha aggiunto che, con riferimento alla categoria professionale dell'aiutante commesso, il C.C.N.L. richiamato prevede una promozione automatica al livello superiore dopo 18 mesi di attività e che, dunque, sarebbe dovuta permanere nel V livello del Pt_1
C.C.N.L. esclusivamente per i primi 18 mesi di lavoro, da calcolarsi dalla data di assunzione, per poi transitare automaticamente al IV livello dal mese di aprile 2014.
La ricorrente ha ulteriormente rilevato di aver svolto un maggior numero di ore di lavoro rispetto a quelle contrattualmente previste e che, sulla base di un previo accordo intercorso con l'azienda, le veniva riconosciuto mensilmente in busta paga un importo di euro 150,00 a titolo di “trasferta Italia” in luogo delle ore di lavoro straordinario, così forfetizzate.
La ricorrente ha, dunque, affermato che, tenuto conto delle modalità con cui erano state fornite le prestazioni lavorative, le retribuzioni percepite appaiono sproporzionate rispetto pagina 2 di 13 ai valori retributivi contrattualmente previsti, in contrasto con i principi costituzionali in materia di equa retribuzione.
Ha, dunque, rilevato che dai conteggi elaborati dal consulente tecnico di parte sulla base dei parametri retributivi di cui al C.C.N.L. Commercio-terziario emerge un suo credito relativo alle differenze retributive per un importo di euro 9.819,57, al netto dei contributi previdenziali, ridotto poi a euro 7.413,86 a seguito di successive erogazioni da parte della società convenuta.
2. La società ha Controparte_1 resistito in giudizio, contestando integralmente le pretese di parte ricorrente.
La società convenuta ha preliminarmente esposto di non aver ritenuto sussistente la giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente e di aver, dunque, considerato tali dimissioni come volontarie e decurtato dall'ultima busta paga l'indennità di mancato preavviso per un importo di euro 962,00.
Ha, infatti, osservato che il censurato ritardo nel pagamento dello stipendio ha costituito solamente un episodio sporadico, insufficiente a determinare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, per la quale è richiesto, invece, un reiterato ritardo nel pagamento dello stipendio.
In proposito, ha precisato che, al 15 settembre 2016, data delle dimissioni della ricorrente, vi era un ritardo nel pagamento di parte dello stipendio relativo al mese di luglio 2016, e non anche dello stipendio relativo al mese di agosto 2016, in quanto, da prassi aziendale, la società riceve i prospetti paga tra il 13 e il 14 del mese e procede al pagamento tra il 13 e il 17 del mese.
Ad avviso della società convenuta, le dimissioni della ricorrente sarebbero state premeditate già dal maggio 2016, avendo ella, in quel periodo, riferito al collega CP_2
la propria volontà in tal senso, cosicché il ritardo nel pagamento della retribuzione
[...] avrebbe costituito esclusivamente un pretesto per attuare quanto già nelle sue intenzioni.
La società convenuta ha, inoltre, chiarito che l'inquadramento della ricorrente nel VI livello del C.C.N.L. Commercio-terziario sia stato motivato dalla sua totale inesperienza nel settore merceologico e ha negato che ella svolgesse mansioni riferibili a un livello di inquadramento superiore prima del 1° settembre 2014, data in cui i datori di lavoro avevano deciso di farla transitare al IV livello del medesimo C.C.N.L.
Nello specifico, ha affermato che inizialmente la ricorrente è stata adibita a mansioni semplici che richiedono semplici competenze, quali quelle proprie dell'operaio comune, pagina 3 di 13 come previsto dal VI livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, e che solo successivamente, a far data dal 1° settembre 2014 ella abbia svolto le mansioni esplicitate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ha, inoltre, aggiunto che la dicitura “aiuto commessa”, indicata sia alla voce
“mansioni” della lettera di assunzione che alla voce “qualifica” dei prospetti paga, è da considerarsi erronea, in quanto risultante da un mero errore di definizione della consulente registrato nel proprio gestionale per l'elaborazione delle paghe, e che deve, invece, essere considerata l'attività effettivamente svolta dalla ricorrente.
In proposito, ha rilevato che, ai fini dell'inquadramento degli addetti alla vendita alle prime esperienze, l'elemento dirimente è quello dell'assistenza alla clientela, da ritenersi del tutto assente nel caso de quo, poiché la ricorrente prestava la propria attività in un cosiddetto supermarket self service, tipologia di punto vendita in cui il rapporto tra il dipendente e il cliente è limitato al momento del pagamento alla cassa.
Conseguentemente, ritenendo corretto e motivato l'inquadramento della ricorrente nel
VI livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, la società convenuta ha osservato che non potesse essere applicata la promozione automatica al IV livello prevista dal C.C.N.L. richiamato, giacché il presupposto di tale promozione è l'inquadramento nel V livello del medesimo C.C.N.L. e non già nel VI.
Con riferimento alle ore di lavoro straordinario asseritamente svolte dalla ricorrente, la società convenuta ha recisamente contestato l'esistenza di un accordo con la lavoratrice in base al quale i relativi compensi sarebbero stati forfetizzati nella somma di euro 150,00 corrisposta a titolo di “trasferta Italia”.
Ha, invece, affermato che tali somme venivano corrisposte, dal mese di luglio 2014, alla ricorrente e ad altri dipendenti a titolo di premio, ma ne veniva diversamente indicato il titolo in busta paga per evitare una maggiore tassazione, da cui sarebbe risultata una somma netta inferiore per il lavoratore. In proposito, ha rilevato che, peraltro, la questione
è già stata oggetto di regolarizzazione con la Direzione Territoriale del Lavoro e l'ente previdenziale.
La società convenuta ha contestato anche la correttezza dei conteggi riportati nel ricorso introduttivo e ha affermato l'infondatezza della pretesa creditoria della ricorrente.
In particolare, ha evidenziato che l'elaborazione di tali conteggi è stata effettuata sulla base di un presupposto di fatto assunto dalla ricorrente, ma non ancora accertato.
pagina 4 di 13 Inoltre, ha rilevato delle incongruenze tra le somme corrisposte e quelle dichiarate come percepite dalla ricorrente e ha segnalato di aver già corrisposto quanto dovuto per le voci indicate nei conteggi.
Infine, la società convenuta ha lamentato di essere stata citata in causa per futili motivazioni, che si sarebbero potute risolvere in sede di conciliazione innanzi all'Ispettorato del Lavoro, se i relativi tentativi non fossero stati tutti immotivatamente disattesi dalla ricorrente.
Ha, perciò, affermato che la ricorrente ha tenuto un comportamento scorretto e che ha agito in giudizio temerariamente, a fronte della disponibilità da parte degli ex datori di lavoro a una risoluzione amichevole della controversia.
Ha, dunque, concluso domandando il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della responsabilità aggravata della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno nella misura di giustizia.
La causa è stata istruita con prove documentali e con l'audizione del teste di parte ricorrente e dei testi di parte convenuta e . Tes_1 Testimone_2 CP_2
*
3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di cui nel prosieguo.
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle prove testimoniali è emerso che, sin dalla data dell'assunzione, la ricorrente ha svolto continuativamente mansioni proprie di un inquadramento superiore rispetto a quello cui era assegnata. La stessa, inizialmente inquadrata al 6° livello, ha infatti ricevuto l'inquadramento al 4° livello solo con la variazione del 1° settembre 2014 (doc. 2 ric.), a distanza di quasi due anni dall'inizio del rapporto.
Dallo stralcio del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, prodotto in atti come doc. 7 dalla ricorrente, prevede l'inquadramento al 6° livello dei “lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, riportando nella declaratoria varie figure, tra cui quella di usciere, imballatore, custode, portiere, addetto al carico e scarico e di operaio comune.
Prevede invece l'inquadramento al 5° livello dei “lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite”, riportando nella declaratoria varie figure, tra cui quella di addetto al controllo e alla verifica delle merci, campionarista, prezzista (addetto pagina 5 di 13 alla compilazione dei listini dell'azienda), aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati), aiuto banconiere di spacci di carne, aiutante commesso. Nel CCNL è altresì precisato che “l'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio” e che “L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi.”.
Al superiore 4° livello, secondo il CCNL, appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” , e nella declaratoria comprende, tra gli altri, il cassiere comune, il commesso alla vendita al pubblico e l' addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), nonché l'addetto all' insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
L'adibizione della ricorrente a mansioni rispondenti a un inquadramento superiore trova, innanzitutto, conferma nella lettera di assunzione, nella quale è espressamente previsto che la stessa sarebbe stata adibita alle mansioni di 'aiuto commessa', nonostante il suo inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. Commercio-terziario con la qualifica di
'operaia'.
Ulteriore conferma al riguardo si rinviene nei prospetti paga della ricorrente, che recano la qualifica di aiuto commessa.
Sul punto non può assumere rilievo l'affermazione di parte convenuta, secondo cui l'indicazione “aiuto commessa”, presente nella lettera di assunzione e nei prospetti paga della ricorrente, sarebbe derivata da un mero errore di definizione commesso dalla propria consulente.
4. Peraltro, quand'anche tale dicitura fosse stata apposta erroneamente, l'effettivo svolgimento da parte della ricorrente, fin dalla data di assunzione, di mansioni riconducibili alla figura dell'aiutante commessa può dirsi adeguatamente provato all'esito delle prove testimoniali, svoltesi nelle udienze del 9 maggio 2019 e del 20 ottobre 2020. pagina 6 di 13 Invero, la teste di parte ricorrente , avendo prestato la propria attività Tes_1 lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 31 dicembre 2015 al mese di giugno 2016, non ha potuto fornire informazioni utili all'individuazione delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente dalla data di assunzione e comunque prima di essere inquadrata nel IV livello del C.C.N.L. Commercio-terziario in data 1° settembre 2014. Ha comunque riferito che la ricorrente virgola che frequentemente si occupava di attività
d'ufficio, essendo una delle responsabili del market, e si occupava di fare i turni dei colleghi, spuntava le bolle quando arrivava la merce e si occupava della scontistica. Ha riferito che solo saltuariamente stava alla cassa, anche se le aveva insegnato il lavoro di cassiera, e che altrettanto saltuariamente si occupava nella sistemazione delle merci negli scaffali. La sua mansione principale era di stare in ufficio e dedicarsi alla gestione delle mail, degli orari degli ordini. Era addetta agli ordini dell'ortofrutta e del reparto di macelleria, e si occupava anche degli ordini e della sistemazione delle merci del reparto no food, ovvero di sistemare gli articoli in volantino non presenti tutto l'anno in negozio.
Il teste di parte convenuta, , dipendente della società Testimone_2 [...]
e dal 2007 sino all'inizio del 2016 come CP_1 CP_1 Controparte_1 ha detto a caricare gli scaffali, ha, invece, dichiarato che per tutto il periodo in cui egli ancora lavorava per la società convenuta, la ricorrente caricava la merce e la sistemava sugli scaffali in tutti reparti del punto vendita, food e no food, trattandosi di market self- service, sistemava i carrelli e i cestini per la spesa e la merce in magazzino. Ha altresì affermato di averla vista poche volte in cassa, affiancata da un operatore, e di non averla mai vista fare ordini e verificare la merce mancante, né depositare soldi nella cassaforte e/o in banca e di non sapere se possa averlo mai fatto. Ha ulteriormente precisato che nel punto vendita vi erano dei responsabili per i reparti ortofrutta e macelleria, e CP_2
, e che in quei reparti la ricorrente era adibita esclusivamente al carico Persona_1
CP_ della merce. Infine, ha puntualizzato che e erano responsabili per tutti i reparti Per_1 del punto vendita e che la ricorrente non ha mai svolto funzioni da responsabile.
Le mansioni così individuate dal sono state in parte confermate dal teste di parte Tes_2 convenuta , che ha potuto riferire sulle questioni oggetto di accertamento nel CP_2 presente giudizio solo per il periodo a partire dalla sua assunzione, nell'estate 2014, e cioè in epoca prossima al riconoscimento del 4° livello alla ricorrente, risalente al 1° settembre CP_ 2014. ha dichiarato di aver appreso la metodologia di lavoro dalla ricorrente e che quest'ultima svolgeva all'incirca le sue stesse mansioni, ossia attività di carico e scarico pagina 7 di 13 della merce e di sistemazione della stessa sugli scaffali, essendo un market self service e che raramente faceva la cassiera. Ha precisato che sistemava i carrelli e i cestini Pt_1 per la spesa e la merce in arrivo dal magazzino, e talvolta stava in cassa, ma di non sapere se gestisse i resi. Ha ulteriormente aggiunto che la ricorrente non assisteva la clientela, non essendovi reparti serviti dal banco, che verificava la merce mancante ed effettuava ordini, aggiungendo che nel punto vendita non vi erano addetti ai reparti ortofrutta e macelleria. CP_ Nonostante vi siano discrepanze tra le dichiarazioni testimoniali di e , Tes_2 uniche fruibili ai fini dell'individuazione delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente prima del suo inquadramento nel IV livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, le mansioni confermate dalle testimonianze risultano essere consone alla figura professionale dell'aiutante commesso, inquadrato nel V livello del C.C.N.L. richiamato, e non a quella dell'operaio comune, ricompresa nel VI livello del medesimo C.C.N.L.
La ricorrente non svolgeva, infatti, esclusivamente l'attività di carico e scarico della merce, attinente alla qualifica di operaio comune, ma anche, fin dall'inizio, attività ausiliarie alla vendita, quali, tra le altre, la sistemazione della merce, l'applicazione della scontistica e la verifica dei listini e l'attività di addetta alla cassa, sicuramente rientranti nel 5° livello.
Tali attività richiedono certamente il possesso di normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche e sono riconducibili alla qualifica di aiutante commesso, così che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente a partire dall'assunzione sono riconducibili al V livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, ai sensi dell'art. 100 del
C.C.N.L. richiamato, e non all'inferiore 6° livello assegnato con il contratto individuale di lavoro.
Si osserva in proposito che, come riportato più sopra, l'art. 100 del C.C.N.L.
Commercio-terziario (nella versione 2008 e nelle successive edizioni) prevede che
“L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto
l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proveniente da altri settori)”, così che normalmente il livello di ingresso per personale alla prima esperienza lavorativa in tali mansioni è il 5°, con successivo passaggio, dopo 18 mesi di esperienza, al quarto livello .
Il medesimo art. 100 del C.C.N.L. del 2008 stabilisce infatti che “L'aiutante commesso permane nel V livello per un periodo di 18 mesi”, con conseguente necessità di pagina 8 di 13 riconoscere il IV livello per il periodo successivo, al maturare della necessaria esperienza lavorativa.
Ne consegue, che l'iniziale inquadramento della ricorrente nel 6° livello del C.C.N.L. non può essere giustificato dal suo trovarsi alla prima esperienza lavorativa in un supermercato, così che la stessa, in ragione delle mansioni effettivamente attribuite e svolte di aiutante commessa, avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata nel 5° livello del C.C.N.L. dal momento dell'assunzione in data 1° novembre 2012 con successivo passaggio, dopo i primi diciotto mesi di attività, e cioè nel maggio 2014, al 4° livello, riconosciuto dal datore di lavoro solo a partire dal 1 settembre 2014.
In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, la ricorrente è creditrice della società convenuta per le differenze retributive dovute per il superiore inquadramento per il periodo dal 1° novembre 2012 al 1° settembre 2014, nella misura di cui si dirà più oltre.
*
5. Al contrario, deve ritenersi che la sig.ra non possa vantare un credito Pt_1 relativamente all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, in quanto legittimamente decurtatale dalla società convenuta per insussistenza della giusta causa delle dimissioni.
Difatti, affinché possa ritenersi sussistente la giusta causa delle dimissioni, non è sufficiente un inadempimento accidentale e di breve durata come quello verificatosi nel caso oggetto del presente giudizio.
Invero, l'art. 2119 del Codice Civile prevede il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.”
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “(…) ai fini della configurazione della non volontarietà delle dimissioni, la causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro deve consistere in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non siano solo valutate soggettivamente tali dal lavoratore, dovendo rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.” (Cass. Sez. Lav. n. 11051 del 2015), fermo restando che “nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sè, ove non del tutto accidentale, o di breve durata, una particolare gravità (al punto da integrare l'ipotesi di "giusta causa" di dimissioni da parte del dipendente) anche in considerazione della "funzione" sociale e
pagina 9 di 13 costituzionalmente rilevante (ex art.36 Cost.) della retribuzione” (Cass. Sez. Lav. 845 del
1999).
Da tali insegnamenti della Corte di legittimità, si evince che il ritardo nel pagamento della retribuzione può certamente costituire causa idonea a impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro e, come tale, giusta causa di dimissioni, purchè non si tratti di un episodio isolato e/o sporadico, come, invece, risulta essere nel caso de quo.
Dagli atti di causa risulta che alla data delle dimissioni della ricorrente, dichiaratamente rassegnate per il mancato pagamento delle retribuzioni di luglio agosto e alcuni non meglio precisati ritardi nei pagamenti dei mesi precedenti, comunicate il 15 settembre 2016, vi era sicuramente un ritardo nel pagamento di parte dello stipendio relativo al mese di luglio 2016 (che il datore di lavoro riferisce di avere versato con acconto di euro 500 in data 05/09/2016, e saldato con bonifico bancario in data
19/09/2016), un'ulteriore ritardo circa lo stipendio di mese di agosto 2016 (dai bonifici in atti delle retribuzioni periodiche risultano infatti diversi pagamenti effettuati nella seconda decina del mese successivo a quello di riferimento, e la stessa parte ricorrente precisa che il pagamento della retribuzione deve avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo), mentre non era evidentemente ancora maturata la retribuzione relativa al mese di settembre 2016.
Siamo evidentemente ben lungi dal ritenere che il ritardo nei pagamenti, riguardante una parte della retribuzione di luglio e l'intera retribuzione di agosto, per quanto sicuramente rilevante, avesse assunto i connotati di durata, continuità e particolare gravità richiesti dalla giurisprudenza per il riconoscimento della giusta causa di dimissioni.
Al contrario si osserva che ha trovato conferma la tesi difensiva di parte convenuta, secondo la quale la ricorrente avrebbe premeditato le proprie dimissioni già nel maggio
2016 e avrebbe attuato le proprie intenzioni, cogliendo l'occasione del ritardo nel pagamento della retribuzione. Il teste , sentito all'udienza del 20 ottobre Tes_3
2020, ha infatti riferito di ricordare di avere ricevuto dalla ricorrente in prossimità dell'estate 2016 un messaggio Whatsapp, il cui testo è stato riportato nella dichiarazione prodotta come doc. 3 conv., confermata dal teste, dove la ricorrente esprimeva il Pt_1 proprio malcontento per la situazione lavorativa e faceva riferimento alla possibilità di richiedere ai datori di lavoro il licenziamento o di rassegnare le dimissioni.
In considerazione degli insegnamenti della Corte di Cassazione e di quanto emerso dalla testimonianza di , le dimissioni della ricorrente sono, dunque, da CP_2
pagina 10 di 13 considerarsi volontarie e non determinate da giusta causa e, conseguentemente, la società convenuta ha correttamente trattenuto l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, come stabilito dal secondo comma dell'art. 2118 del Codice Civile, che non può essere pretesa dalla ricorrente.
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6. Per quanto riguarda l'importo delle differenze retributive dovute alla ricorrente per il superiore inquadramento per il periodo dalla assunzione avvenuta il 1° novembre 2012 fino al riconoscimento del quarto livello del 1° settembre 2014, deve farsi riferimento ai conteggi prodotti da parte ricorrente, contestati dalla ricorrente principalmente per quanto riguarda l'insussistenza dalla ragione di fatto sottesa alla richiesta, in quanto è contestato lo svolgimento delle mansioni superiori.
La ricorrente ha chiesto con il ricorso l'importo complessivo di euro 9.819,17 per le seguenti voci, che si riportano nella inferiore misura indicata, per alcune voci, nel conteggio depositato all'udienza del 31/05/2018, che tiene conto degli importi pagati successivamente al deposito del ricorso, recante un importo complessivo delle differenze oggetto della pretesa pari a euro 7.413,86:
a) Differenze salariali retribuzioni ordinarie per livello superiore 2.407,77
b) Diff. per livello superiore straordinario (fino alla 48ma ora) 11,80
c) Diff. per livello superiore straordinario. (oltre la 48ma ora) 1,18
d) Diff. per livello superiore per maggiorazione lavoro festivo 47,83
e) Diff. per livello superiore straordinario lav. festivo 29,11
f) Tredicesima mensilità 748,95
g) Quattordicesima mensilità 2.242,17
h) Indennità mancato preavviso 847,27
i) Indennità per ferie non godute 0,0 (798,85 in ricorso)
j) Indennità per permessi non goduti 455,60 (1083,49 in ricorso)
k) Indennità per Rol non goduti 622,18
l) T.F.R. 0,0 (978,97 in ricorso)
Devono essere in primo luogo riconosciuti gli importi relativi alle prime cinque voci, dalla lettera a) alla lettera e) dell'elenco, pari complessivamente ad euro 2.497,69, dettagliatamente sviluppati nei conteggi del consulente di parte allegata al ricorso, in quanto in relazione a tali voci la contestazione di parte convenuta è generica, legata alla contestazione della insussistenza in fatto degli estremi per il riconoscimento dei maggiori pagina 11 di 13 importi dovuti per lo svolgimento di mansioni superiori, che devono invece essere riconosciute per le ragioni già ampiamente esposte più sopra.
Deve essere poi escluso, per quanto detto più sopra, l'importo di euro 847,27 richiesto a titolo di indennità di mancato preavviso.
Devono essere poi riconosciuti gli importi richiesti a titolo di 13° e 14° mensilità in misura di complessivi euro 2.991,12, con la composizione per annualità e decorrenza indicata nei conteggi. Si rileva infatti che la parte convenuta ha ritenuto di dimostrare l'avvenuto pagamento con la produzione di alcuni cedolini che indicano tali voci e di alcuni bonifici. Tuttavia, si osserva che i cedolini non attestano il pagamento (neppure quello doc. 8 relativo alla 14° del 2013, posto che non risulta firmato 'per quietanza', così che comprova solo la ricezione del cedolino stesso), mentre i bonifici in atti non recano alcun riferimento alle voci tredicesima e alla quattordicesima mensilità ma fanno generico riferimento alla voce “pagamento stipendi”. Inoltre, si osserva che nei conteggi non vi è la contestata duplicazione della quattordicesima 2016, in quanto la prima fa riferimento a 12 ratei, maturati tra giugno 2015 e giugno 2016, e la seconda fa evidentemente riferimento a tre rate maturati tra luglio settembre 2016.
Devono essere altresì riconosciuti, in misura di euro 1.077,78, gli importi richiesti per indennità sostitutiva dei permessi (euro 455,60) e dei rol non goduti (euro 622,18), per i quali non è stata data prova del pagamento.
Non vi è necessità di soffermarsi sulla voce indennità di trasferta Italia e sulla sua natura, non essendovi domanda in merito a straordinario ed a voci diverse rispetto a quelle elencate più sopra.
In definitiva, alla ricorrente deve essere corrisposto l'importo complessivo di Pt_1
Euro 6566,59, di cui euro 2.497,69 per differenze retributive dovute per il superiore inquadramento, euro 2.991,12 richiesti a titolo di 13° e 14° mensilità, ed euro 1.077,78, per indennità sostitutiva dei permessi e dei rol non goduti.
Su tale importo sono dovuti, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
7. Le spese di lite devono essere compensate in misura di un decimo in ragione del mancato accoglimento della domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, e, per il residuo, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 come integrato dal DM 147/2022, sui valori prossimi ai minimi dello pagina 12 di 13 scaglione di riferimento in materia del lavoro ricompreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso proposto in data 19 aprile 2017 da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
come sopra rappresentata:
[...]
- condanna, la società Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo
[...] Parte_1 lordo di Euro 6566,59, per i titoli riportati in motivazione (euro 2.497,69 per differenze retributive dovute per il superiore inquadramento spettante tra la data di assunzione del
1.11.2012 e il riconoscimento del 4° livello del 1.9.2014; euro 2.991,12 per ratei di 13° e
14° mensilità; ed euro 1.077,78, per indennità sostitutiva dei permessi e dei rol non goduti), oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un decimo e condanna la società resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali Pt_1 residue, che liquida in complessivi euro 2700,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e oltre accessori dovuti per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cagliari, 8 agosto 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 8.8.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1873 del R.A.C.L. dell'anno 2017, promossa da:
nata a [...] il 1° giugno 1990 e residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Salvatore Pilurzu, che la rappresenta e difende con l'avvocato Luca Crotta, in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
P.I. Controparte_1
, con sede in San Sperate (CA), nella persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore elettivamente domiciliata in San Sperate, presso lo studio CP_1 dell'avvocato Astrella Spiga, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2017 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al corretto
[...]
pagina 1 di 13 inquadramento nel V livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, dal mese di novembre
2012 al mese di marzo 2014, e al IV livello del medesimo C.C.N.L., dal mese di aprile
2014, e alla corresponsione delle relative differenze retributive. Ha inoltre chiesto il pagamento di ulteriori differenze salariali, per varie voci tra cui tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso, indennità per ferie permessi e rol non goduti, TFR, per un totale di euro 9.819,57, di cui euro 2.407,77 per differenze salariali retribuzioni ordinarie 'per livello superiore' come da conteggi allegati.
La ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa, dapprima in qualità di aiutante commessa con inquadramento nel VI livello del C.C.N.L. Commercio- terziario e, successivamente, in qualità di commessa con inquadramento nel IV livello del medesimo C.C.N.L., alle dipendenze della società Controparte_1 dal 1° novembre 2012 al 15 settembre 2016, data in cui ella
[...] comunicava le proprie dimissioni per giusta causa.
Ha, dunque, rappresentato di aver sempre svolto l'attività di commessa e addetta alla cassa e che, di conseguenza, il suo iniziale inquadramento nel VI livello del C.C.N.L.
Commercio-Terziario non fosse corretto, giacché, date le mansioni effettivamente svolte, le sarebbe spettato dapprima l'inquadramento nel V livello, sin dalla data di assunzione, e, successivamente, dal mese di aprile 2014, nel IV livello del medesimo C.C.N.L.
Ha, infatti, evidenziato che il C.C.N.L. richiamato colloca nel V livello la figura professionale di aiutante commesso, le cui mansioni corrispondono a quelle effettivamente svolte sin dalla data di assunzione.
Inoltre, ha aggiunto che, con riferimento alla categoria professionale dell'aiutante commesso, il C.C.N.L. richiamato prevede una promozione automatica al livello superiore dopo 18 mesi di attività e che, dunque, sarebbe dovuta permanere nel V livello del Pt_1
C.C.N.L. esclusivamente per i primi 18 mesi di lavoro, da calcolarsi dalla data di assunzione, per poi transitare automaticamente al IV livello dal mese di aprile 2014.
La ricorrente ha ulteriormente rilevato di aver svolto un maggior numero di ore di lavoro rispetto a quelle contrattualmente previste e che, sulla base di un previo accordo intercorso con l'azienda, le veniva riconosciuto mensilmente in busta paga un importo di euro 150,00 a titolo di “trasferta Italia” in luogo delle ore di lavoro straordinario, così forfetizzate.
La ricorrente ha, dunque, affermato che, tenuto conto delle modalità con cui erano state fornite le prestazioni lavorative, le retribuzioni percepite appaiono sproporzionate rispetto pagina 2 di 13 ai valori retributivi contrattualmente previsti, in contrasto con i principi costituzionali in materia di equa retribuzione.
Ha, dunque, rilevato che dai conteggi elaborati dal consulente tecnico di parte sulla base dei parametri retributivi di cui al C.C.N.L. Commercio-terziario emerge un suo credito relativo alle differenze retributive per un importo di euro 9.819,57, al netto dei contributi previdenziali, ridotto poi a euro 7.413,86 a seguito di successive erogazioni da parte della società convenuta.
2. La società ha Controparte_1 resistito in giudizio, contestando integralmente le pretese di parte ricorrente.
La società convenuta ha preliminarmente esposto di non aver ritenuto sussistente la giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente e di aver, dunque, considerato tali dimissioni come volontarie e decurtato dall'ultima busta paga l'indennità di mancato preavviso per un importo di euro 962,00.
Ha, infatti, osservato che il censurato ritardo nel pagamento dello stipendio ha costituito solamente un episodio sporadico, insufficiente a determinare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, per la quale è richiesto, invece, un reiterato ritardo nel pagamento dello stipendio.
In proposito, ha precisato che, al 15 settembre 2016, data delle dimissioni della ricorrente, vi era un ritardo nel pagamento di parte dello stipendio relativo al mese di luglio 2016, e non anche dello stipendio relativo al mese di agosto 2016, in quanto, da prassi aziendale, la società riceve i prospetti paga tra il 13 e il 14 del mese e procede al pagamento tra il 13 e il 17 del mese.
Ad avviso della società convenuta, le dimissioni della ricorrente sarebbero state premeditate già dal maggio 2016, avendo ella, in quel periodo, riferito al collega CP_2
la propria volontà in tal senso, cosicché il ritardo nel pagamento della retribuzione
[...] avrebbe costituito esclusivamente un pretesto per attuare quanto già nelle sue intenzioni.
La società convenuta ha, inoltre, chiarito che l'inquadramento della ricorrente nel VI livello del C.C.N.L. Commercio-terziario sia stato motivato dalla sua totale inesperienza nel settore merceologico e ha negato che ella svolgesse mansioni riferibili a un livello di inquadramento superiore prima del 1° settembre 2014, data in cui i datori di lavoro avevano deciso di farla transitare al IV livello del medesimo C.C.N.L.
Nello specifico, ha affermato che inizialmente la ricorrente è stata adibita a mansioni semplici che richiedono semplici competenze, quali quelle proprie dell'operaio comune, pagina 3 di 13 come previsto dal VI livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, e che solo successivamente, a far data dal 1° settembre 2014 ella abbia svolto le mansioni esplicitate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ha, inoltre, aggiunto che la dicitura “aiuto commessa”, indicata sia alla voce
“mansioni” della lettera di assunzione che alla voce “qualifica” dei prospetti paga, è da considerarsi erronea, in quanto risultante da un mero errore di definizione della consulente registrato nel proprio gestionale per l'elaborazione delle paghe, e che deve, invece, essere considerata l'attività effettivamente svolta dalla ricorrente.
In proposito, ha rilevato che, ai fini dell'inquadramento degli addetti alla vendita alle prime esperienze, l'elemento dirimente è quello dell'assistenza alla clientela, da ritenersi del tutto assente nel caso de quo, poiché la ricorrente prestava la propria attività in un cosiddetto supermarket self service, tipologia di punto vendita in cui il rapporto tra il dipendente e il cliente è limitato al momento del pagamento alla cassa.
Conseguentemente, ritenendo corretto e motivato l'inquadramento della ricorrente nel
VI livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, la società convenuta ha osservato che non potesse essere applicata la promozione automatica al IV livello prevista dal C.C.N.L. richiamato, giacché il presupposto di tale promozione è l'inquadramento nel V livello del medesimo C.C.N.L. e non già nel VI.
Con riferimento alle ore di lavoro straordinario asseritamente svolte dalla ricorrente, la società convenuta ha recisamente contestato l'esistenza di un accordo con la lavoratrice in base al quale i relativi compensi sarebbero stati forfetizzati nella somma di euro 150,00 corrisposta a titolo di “trasferta Italia”.
Ha, invece, affermato che tali somme venivano corrisposte, dal mese di luglio 2014, alla ricorrente e ad altri dipendenti a titolo di premio, ma ne veniva diversamente indicato il titolo in busta paga per evitare una maggiore tassazione, da cui sarebbe risultata una somma netta inferiore per il lavoratore. In proposito, ha rilevato che, peraltro, la questione
è già stata oggetto di regolarizzazione con la Direzione Territoriale del Lavoro e l'ente previdenziale.
La società convenuta ha contestato anche la correttezza dei conteggi riportati nel ricorso introduttivo e ha affermato l'infondatezza della pretesa creditoria della ricorrente.
In particolare, ha evidenziato che l'elaborazione di tali conteggi è stata effettuata sulla base di un presupposto di fatto assunto dalla ricorrente, ma non ancora accertato.
pagina 4 di 13 Inoltre, ha rilevato delle incongruenze tra le somme corrisposte e quelle dichiarate come percepite dalla ricorrente e ha segnalato di aver già corrisposto quanto dovuto per le voci indicate nei conteggi.
Infine, la società convenuta ha lamentato di essere stata citata in causa per futili motivazioni, che si sarebbero potute risolvere in sede di conciliazione innanzi all'Ispettorato del Lavoro, se i relativi tentativi non fossero stati tutti immotivatamente disattesi dalla ricorrente.
Ha, perciò, affermato che la ricorrente ha tenuto un comportamento scorretto e che ha agito in giudizio temerariamente, a fronte della disponibilità da parte degli ex datori di lavoro a una risoluzione amichevole della controversia.
Ha, dunque, concluso domandando il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della responsabilità aggravata della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno nella misura di giustizia.
La causa è stata istruita con prove documentali e con l'audizione del teste di parte ricorrente e dei testi di parte convenuta e . Tes_1 Testimone_2 CP_2
*
3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di cui nel prosieguo.
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle prove testimoniali è emerso che, sin dalla data dell'assunzione, la ricorrente ha svolto continuativamente mansioni proprie di un inquadramento superiore rispetto a quello cui era assegnata. La stessa, inizialmente inquadrata al 6° livello, ha infatti ricevuto l'inquadramento al 4° livello solo con la variazione del 1° settembre 2014 (doc. 2 ric.), a distanza di quasi due anni dall'inizio del rapporto.
Dallo stralcio del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, prodotto in atti come doc. 7 dalla ricorrente, prevede l'inquadramento al 6° livello dei “lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, riportando nella declaratoria varie figure, tra cui quella di usciere, imballatore, custode, portiere, addetto al carico e scarico e di operaio comune.
Prevede invece l'inquadramento al 5° livello dei “lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite”, riportando nella declaratoria varie figure, tra cui quella di addetto al controllo e alla verifica delle merci, campionarista, prezzista (addetto pagina 5 di 13 alla compilazione dei listini dell'azienda), aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati), aiuto banconiere di spacci di carne, aiutante commesso. Nel CCNL è altresì precisato che “l'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio” e che “L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi.”.
Al superiore 4° livello, secondo il CCNL, appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” , e nella declaratoria comprende, tra gli altri, il cassiere comune, il commesso alla vendita al pubblico e l' addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), nonché l'addetto all' insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
L'adibizione della ricorrente a mansioni rispondenti a un inquadramento superiore trova, innanzitutto, conferma nella lettera di assunzione, nella quale è espressamente previsto che la stessa sarebbe stata adibita alle mansioni di 'aiuto commessa', nonostante il suo inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. Commercio-terziario con la qualifica di
'operaia'.
Ulteriore conferma al riguardo si rinviene nei prospetti paga della ricorrente, che recano la qualifica di aiuto commessa.
Sul punto non può assumere rilievo l'affermazione di parte convenuta, secondo cui l'indicazione “aiuto commessa”, presente nella lettera di assunzione e nei prospetti paga della ricorrente, sarebbe derivata da un mero errore di definizione commesso dalla propria consulente.
4. Peraltro, quand'anche tale dicitura fosse stata apposta erroneamente, l'effettivo svolgimento da parte della ricorrente, fin dalla data di assunzione, di mansioni riconducibili alla figura dell'aiutante commessa può dirsi adeguatamente provato all'esito delle prove testimoniali, svoltesi nelle udienze del 9 maggio 2019 e del 20 ottobre 2020. pagina 6 di 13 Invero, la teste di parte ricorrente , avendo prestato la propria attività Tes_1 lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 31 dicembre 2015 al mese di giugno 2016, non ha potuto fornire informazioni utili all'individuazione delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente dalla data di assunzione e comunque prima di essere inquadrata nel IV livello del C.C.N.L. Commercio-terziario in data 1° settembre 2014. Ha comunque riferito che la ricorrente virgola che frequentemente si occupava di attività
d'ufficio, essendo una delle responsabili del market, e si occupava di fare i turni dei colleghi, spuntava le bolle quando arrivava la merce e si occupava della scontistica. Ha riferito che solo saltuariamente stava alla cassa, anche se le aveva insegnato il lavoro di cassiera, e che altrettanto saltuariamente si occupava nella sistemazione delle merci negli scaffali. La sua mansione principale era di stare in ufficio e dedicarsi alla gestione delle mail, degli orari degli ordini. Era addetta agli ordini dell'ortofrutta e del reparto di macelleria, e si occupava anche degli ordini e della sistemazione delle merci del reparto no food, ovvero di sistemare gli articoli in volantino non presenti tutto l'anno in negozio.
Il teste di parte convenuta, , dipendente della società Testimone_2 [...]
e dal 2007 sino all'inizio del 2016 come CP_1 CP_1 Controparte_1 ha detto a caricare gli scaffali, ha, invece, dichiarato che per tutto il periodo in cui egli ancora lavorava per la società convenuta, la ricorrente caricava la merce e la sistemava sugli scaffali in tutti reparti del punto vendita, food e no food, trattandosi di market self- service, sistemava i carrelli e i cestini per la spesa e la merce in magazzino. Ha altresì affermato di averla vista poche volte in cassa, affiancata da un operatore, e di non averla mai vista fare ordini e verificare la merce mancante, né depositare soldi nella cassaforte e/o in banca e di non sapere se possa averlo mai fatto. Ha ulteriormente precisato che nel punto vendita vi erano dei responsabili per i reparti ortofrutta e macelleria, e CP_2
, e che in quei reparti la ricorrente era adibita esclusivamente al carico Persona_1
CP_ della merce. Infine, ha puntualizzato che e erano responsabili per tutti i reparti Per_1 del punto vendita e che la ricorrente non ha mai svolto funzioni da responsabile.
Le mansioni così individuate dal sono state in parte confermate dal teste di parte Tes_2 convenuta , che ha potuto riferire sulle questioni oggetto di accertamento nel CP_2 presente giudizio solo per il periodo a partire dalla sua assunzione, nell'estate 2014, e cioè in epoca prossima al riconoscimento del 4° livello alla ricorrente, risalente al 1° settembre CP_ 2014. ha dichiarato di aver appreso la metodologia di lavoro dalla ricorrente e che quest'ultima svolgeva all'incirca le sue stesse mansioni, ossia attività di carico e scarico pagina 7 di 13 della merce e di sistemazione della stessa sugli scaffali, essendo un market self service e che raramente faceva la cassiera. Ha precisato che sistemava i carrelli e i cestini Pt_1 per la spesa e la merce in arrivo dal magazzino, e talvolta stava in cassa, ma di non sapere se gestisse i resi. Ha ulteriormente aggiunto che la ricorrente non assisteva la clientela, non essendovi reparti serviti dal banco, che verificava la merce mancante ed effettuava ordini, aggiungendo che nel punto vendita non vi erano addetti ai reparti ortofrutta e macelleria. CP_ Nonostante vi siano discrepanze tra le dichiarazioni testimoniali di e , Tes_2 uniche fruibili ai fini dell'individuazione delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente prima del suo inquadramento nel IV livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, le mansioni confermate dalle testimonianze risultano essere consone alla figura professionale dell'aiutante commesso, inquadrato nel V livello del C.C.N.L. richiamato, e non a quella dell'operaio comune, ricompresa nel VI livello del medesimo C.C.N.L.
La ricorrente non svolgeva, infatti, esclusivamente l'attività di carico e scarico della merce, attinente alla qualifica di operaio comune, ma anche, fin dall'inizio, attività ausiliarie alla vendita, quali, tra le altre, la sistemazione della merce, l'applicazione della scontistica e la verifica dei listini e l'attività di addetta alla cassa, sicuramente rientranti nel 5° livello.
Tali attività richiedono certamente il possesso di normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche e sono riconducibili alla qualifica di aiutante commesso, così che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente a partire dall'assunzione sono riconducibili al V livello del C.C.N.L. Commercio-terziario, ai sensi dell'art. 100 del
C.C.N.L. richiamato, e non all'inferiore 6° livello assegnato con il contratto individuale di lavoro.
Si osserva in proposito che, come riportato più sopra, l'art. 100 del C.C.N.L.
Commercio-terziario (nella versione 2008 e nelle successive edizioni) prevede che
“L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto
l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proveniente da altri settori)”, così che normalmente il livello di ingresso per personale alla prima esperienza lavorativa in tali mansioni è il 5°, con successivo passaggio, dopo 18 mesi di esperienza, al quarto livello .
Il medesimo art. 100 del C.C.N.L. del 2008 stabilisce infatti che “L'aiutante commesso permane nel V livello per un periodo di 18 mesi”, con conseguente necessità di pagina 8 di 13 riconoscere il IV livello per il periodo successivo, al maturare della necessaria esperienza lavorativa.
Ne consegue, che l'iniziale inquadramento della ricorrente nel 6° livello del C.C.N.L. non può essere giustificato dal suo trovarsi alla prima esperienza lavorativa in un supermercato, così che la stessa, in ragione delle mansioni effettivamente attribuite e svolte di aiutante commessa, avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata nel 5° livello del C.C.N.L. dal momento dell'assunzione in data 1° novembre 2012 con successivo passaggio, dopo i primi diciotto mesi di attività, e cioè nel maggio 2014, al 4° livello, riconosciuto dal datore di lavoro solo a partire dal 1 settembre 2014.
In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, la ricorrente è creditrice della società convenuta per le differenze retributive dovute per il superiore inquadramento per il periodo dal 1° novembre 2012 al 1° settembre 2014, nella misura di cui si dirà più oltre.
*
5. Al contrario, deve ritenersi che la sig.ra non possa vantare un credito Pt_1 relativamente all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, in quanto legittimamente decurtatale dalla società convenuta per insussistenza della giusta causa delle dimissioni.
Difatti, affinché possa ritenersi sussistente la giusta causa delle dimissioni, non è sufficiente un inadempimento accidentale e di breve durata come quello verificatosi nel caso oggetto del presente giudizio.
Invero, l'art. 2119 del Codice Civile prevede il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.”
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “(…) ai fini della configurazione della non volontarietà delle dimissioni, la causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro deve consistere in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non siano solo valutate soggettivamente tali dal lavoratore, dovendo rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.” (Cass. Sez. Lav. n. 11051 del 2015), fermo restando che “nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sè, ove non del tutto accidentale, o di breve durata, una particolare gravità (al punto da integrare l'ipotesi di "giusta causa" di dimissioni da parte del dipendente) anche in considerazione della "funzione" sociale e
pagina 9 di 13 costituzionalmente rilevante (ex art.36 Cost.) della retribuzione” (Cass. Sez. Lav. 845 del
1999).
Da tali insegnamenti della Corte di legittimità, si evince che il ritardo nel pagamento della retribuzione può certamente costituire causa idonea a impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro e, come tale, giusta causa di dimissioni, purchè non si tratti di un episodio isolato e/o sporadico, come, invece, risulta essere nel caso de quo.
Dagli atti di causa risulta che alla data delle dimissioni della ricorrente, dichiaratamente rassegnate per il mancato pagamento delle retribuzioni di luglio agosto e alcuni non meglio precisati ritardi nei pagamenti dei mesi precedenti, comunicate il 15 settembre 2016, vi era sicuramente un ritardo nel pagamento di parte dello stipendio relativo al mese di luglio 2016 (che il datore di lavoro riferisce di avere versato con acconto di euro 500 in data 05/09/2016, e saldato con bonifico bancario in data
19/09/2016), un'ulteriore ritardo circa lo stipendio di mese di agosto 2016 (dai bonifici in atti delle retribuzioni periodiche risultano infatti diversi pagamenti effettuati nella seconda decina del mese successivo a quello di riferimento, e la stessa parte ricorrente precisa che il pagamento della retribuzione deve avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo), mentre non era evidentemente ancora maturata la retribuzione relativa al mese di settembre 2016.
Siamo evidentemente ben lungi dal ritenere che il ritardo nei pagamenti, riguardante una parte della retribuzione di luglio e l'intera retribuzione di agosto, per quanto sicuramente rilevante, avesse assunto i connotati di durata, continuità e particolare gravità richiesti dalla giurisprudenza per il riconoscimento della giusta causa di dimissioni.
Al contrario si osserva che ha trovato conferma la tesi difensiva di parte convenuta, secondo la quale la ricorrente avrebbe premeditato le proprie dimissioni già nel maggio
2016 e avrebbe attuato le proprie intenzioni, cogliendo l'occasione del ritardo nel pagamento della retribuzione. Il teste , sentito all'udienza del 20 ottobre Tes_3
2020, ha infatti riferito di ricordare di avere ricevuto dalla ricorrente in prossimità dell'estate 2016 un messaggio Whatsapp, il cui testo è stato riportato nella dichiarazione prodotta come doc. 3 conv., confermata dal teste, dove la ricorrente esprimeva il Pt_1 proprio malcontento per la situazione lavorativa e faceva riferimento alla possibilità di richiedere ai datori di lavoro il licenziamento o di rassegnare le dimissioni.
In considerazione degli insegnamenti della Corte di Cassazione e di quanto emerso dalla testimonianza di , le dimissioni della ricorrente sono, dunque, da CP_2
pagina 10 di 13 considerarsi volontarie e non determinate da giusta causa e, conseguentemente, la società convenuta ha correttamente trattenuto l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, come stabilito dal secondo comma dell'art. 2118 del Codice Civile, che non può essere pretesa dalla ricorrente.
*
6. Per quanto riguarda l'importo delle differenze retributive dovute alla ricorrente per il superiore inquadramento per il periodo dalla assunzione avvenuta il 1° novembre 2012 fino al riconoscimento del quarto livello del 1° settembre 2014, deve farsi riferimento ai conteggi prodotti da parte ricorrente, contestati dalla ricorrente principalmente per quanto riguarda l'insussistenza dalla ragione di fatto sottesa alla richiesta, in quanto è contestato lo svolgimento delle mansioni superiori.
La ricorrente ha chiesto con il ricorso l'importo complessivo di euro 9.819,17 per le seguenti voci, che si riportano nella inferiore misura indicata, per alcune voci, nel conteggio depositato all'udienza del 31/05/2018, che tiene conto degli importi pagati successivamente al deposito del ricorso, recante un importo complessivo delle differenze oggetto della pretesa pari a euro 7.413,86:
a) Differenze salariali retribuzioni ordinarie per livello superiore 2.407,77
b) Diff. per livello superiore straordinario (fino alla 48ma ora) 11,80
c) Diff. per livello superiore straordinario. (oltre la 48ma ora) 1,18
d) Diff. per livello superiore per maggiorazione lavoro festivo 47,83
e) Diff. per livello superiore straordinario lav. festivo 29,11
f) Tredicesima mensilità 748,95
g) Quattordicesima mensilità 2.242,17
h) Indennità mancato preavviso 847,27
i) Indennità per ferie non godute 0,0 (798,85 in ricorso)
j) Indennità per permessi non goduti 455,60 (1083,49 in ricorso)
k) Indennità per Rol non goduti 622,18
l) T.F.R. 0,0 (978,97 in ricorso)
Devono essere in primo luogo riconosciuti gli importi relativi alle prime cinque voci, dalla lettera a) alla lettera e) dell'elenco, pari complessivamente ad euro 2.497,69, dettagliatamente sviluppati nei conteggi del consulente di parte allegata al ricorso, in quanto in relazione a tali voci la contestazione di parte convenuta è generica, legata alla contestazione della insussistenza in fatto degli estremi per il riconoscimento dei maggiori pagina 11 di 13 importi dovuti per lo svolgimento di mansioni superiori, che devono invece essere riconosciute per le ragioni già ampiamente esposte più sopra.
Deve essere poi escluso, per quanto detto più sopra, l'importo di euro 847,27 richiesto a titolo di indennità di mancato preavviso.
Devono essere poi riconosciuti gli importi richiesti a titolo di 13° e 14° mensilità in misura di complessivi euro 2.991,12, con la composizione per annualità e decorrenza indicata nei conteggi. Si rileva infatti che la parte convenuta ha ritenuto di dimostrare l'avvenuto pagamento con la produzione di alcuni cedolini che indicano tali voci e di alcuni bonifici. Tuttavia, si osserva che i cedolini non attestano il pagamento (neppure quello doc. 8 relativo alla 14° del 2013, posto che non risulta firmato 'per quietanza', così che comprova solo la ricezione del cedolino stesso), mentre i bonifici in atti non recano alcun riferimento alle voci tredicesima e alla quattordicesima mensilità ma fanno generico riferimento alla voce “pagamento stipendi”. Inoltre, si osserva che nei conteggi non vi è la contestata duplicazione della quattordicesima 2016, in quanto la prima fa riferimento a 12 ratei, maturati tra giugno 2015 e giugno 2016, e la seconda fa evidentemente riferimento a tre rate maturati tra luglio settembre 2016.
Devono essere altresì riconosciuti, in misura di euro 1.077,78, gli importi richiesti per indennità sostitutiva dei permessi (euro 455,60) e dei rol non goduti (euro 622,18), per i quali non è stata data prova del pagamento.
Non vi è necessità di soffermarsi sulla voce indennità di trasferta Italia e sulla sua natura, non essendovi domanda in merito a straordinario ed a voci diverse rispetto a quelle elencate più sopra.
In definitiva, alla ricorrente deve essere corrisposto l'importo complessivo di Pt_1
Euro 6566,59, di cui euro 2.497,69 per differenze retributive dovute per il superiore inquadramento, euro 2.991,12 richiesti a titolo di 13° e 14° mensilità, ed euro 1.077,78, per indennità sostitutiva dei permessi e dei rol non goduti.
Su tale importo sono dovuti, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
7. Le spese di lite devono essere compensate in misura di un decimo in ragione del mancato accoglimento della domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, e, per il residuo, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 come integrato dal DM 147/2022, sui valori prossimi ai minimi dello pagina 12 di 13 scaglione di riferimento in materia del lavoro ricompreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso proposto in data 19 aprile 2017 da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
come sopra rappresentata:
[...]
- condanna, la società Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo
[...] Parte_1 lordo di Euro 6566,59, per i titoli riportati in motivazione (euro 2.497,69 per differenze retributive dovute per il superiore inquadramento spettante tra la data di assunzione del
1.11.2012 e il riconoscimento del 4° livello del 1.9.2014; euro 2.991,12 per ratei di 13° e
14° mensilità; ed euro 1.077,78, per indennità sostitutiva dei permessi e dei rol non goduti), oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un decimo e condanna la società resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali Pt_1 residue, che liquida in complessivi euro 2700,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e oltre accessori dovuti per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cagliari, 8 agosto 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Tuveri
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