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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/07/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rossella Mastropietro Presidente rel./est.
Dott. Augusto Salustri Giudice
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2910/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Ciriè, C.so Martiri della Libertà n. 31 presso lo
Studio dell'Avv. Angela IRENE che li rappresenta e difende giusta procura Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea
▪ pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate
congiuntamente dai coniugi, prendendo atto che le parti hanno disposto anche in ordine a
questioni patrimoniali;
▪ ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di HE (To) la annotazione della sentenza
- e ogni altra relativa e necessaria incombenza - a margine dell'atto di matrimonio contratto
con rito civile tra le parti nel Comune di HE (To) in data 26.06.2010, trascritto presso
l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8 Parte II, Serie C, Anno 2010;
A tal scopo le parti concordando le seguenti
CONDIZIONI
1. L'immobile coniugale, sito in Mazzé, Via Caluso n. 10/A, di proprietà della signora Parte_1
resta assegnato alla stessa con i relativi arredi.
[...]
Il mutuo gravante sull'immobile, intestato esclusivamente a , sarà dalla stessa Parte_1
interamente pagato a partire dal 1° gennaio 2025.
Il signor lascerà la casa coniugale entro il 31/12/2025 per trasferirsi nell'alloggio sito Pt_2
in Via Caluso n. 12, di proprietà di fratello di che glielo Persona_1 Parte_1
concederà in comodato d'uso gratuito;
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà di Per_2
esercitare disgiuntamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3. Il minore dimorerà prevalentemente presso la casa della madre ove conserverà la residenza
anagrafica; 4. Il figlio starà con i genitori secondo il suo volere e, in caso di disaccordo fra i genitori, secondo
il seguente piano, concordato appositamente in base alle necessità scolastiche del minore e
lavorative dei genitori:
dimorerà e dormirà in via prevalente dalla mamma, mentre starà con il papà a week end Per_2
alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino alla domenica sera.
Il figlio, ormai diciassettenne e prossimo alla maggiore età, potrà vedere liberamente il padre
durante tutti i giorni della settimana.
Il ragazzo starà con la mamma o con il papà, ad anni alterni dal 22 dicembre al 30 dicembre o
dal 31 dicembre al 6 gennaio, così come per Pasqua ad anni alterni starà con un genitore il
giorno di Pasqua e Pasquetta con l'altro.
Durante l'estate starà un mese con la mamma e un mese con il papà.
Il padre verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, fino al raggiungimento
della sua indipendenza economica, la somma mensile di 100,00 euro, rivalutabile annualmente
secondo l'indice Istat.
Tale somma sarà versata dal padre su un piano di accumulo in favore del figlio stesso.
Le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, sportive e ricreative- concordate
o necessitate e documentate- saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno. In deroga a ciò si concorda fin d'ora che il signor pagherà interamente le Pt_2
lezioni di musica, mentre la signora si accolla quelle relative al corso di tennis. Parte_1
La retta della scuola privata secondaria frequentata da verrà pagata per 2/3 dalla Per_2
e 1/3 dal padre. Parte_1
5. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare
reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
6. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale, pertanto
dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra e rinunciano reciprocamente ad ogni
ulteriore richiesta e/o pretesa per qualsiasi ragione o titolo;
Il P.M. il 3.02.2025 ha così concluso: “Visto, il PM GA NE esprime parere
favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 31.12.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di HE (To) in data
26.06.2010, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8,
Parte II, Serie C, Anno 2010, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato un figlio , in data 26.09.2007 a Cuorgnè; Per_2
-purtroppo, non è più tollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale quindi i coniugi intendono oggi separarsi consensualmente alle condizioni di cui infra.
Con provvedimento del 9 luglio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a HE (TO) il 26/09/2007 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto
n. 8, parte II serie C- anno 2010- Comune di HE (TO).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale i coniugi e - che hanno contratto matrimonio a Parte_1 Parte_2
CH (TO) il 26/06/2010 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n. 8, parte II
serie C- anno 2010- Comune di HE (TO) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)