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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/08/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 160/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso congiuntamente da:
nato a [...], il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti allegata al ricorso introduttivo dall'avv.
Nadia Malandrino;
E
nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in atti allegata al C.F._2 ricorso introduttivo dall'avv. Marco Nigro;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025 i signori Controparte_1
e adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto:
[...] Parte_1 di aver contratto matrimonio in data 13.10.2010 in Giugliano in Campania (SA) e che dalla predetta unione nasceva in data 24.07.2014 una figlia;
che Per_1
l'unione si era rilevata infelice per insanabile incompatibilità di carattere;
che la signora sporgeva querela nei confronti del marito a carico del quale, al CP_1 momento della proposizione del ricorso, pendeva procedimento penale, con applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale;
che stante il comportamento rispettoso del sig. rispetto agli ordini impartiti era Pt_1 intenzione della signora rimettere la querela e i coniugi, nel supremo CP_1 interesse della minore, avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'affido, collocamento e calendario di visita della figlia, oltre alla determinazione di un contributo a carico del padre. Tanto premesso, chiedevano, previa rinuncia alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione, di recepire gli accordi raggiunti con pronuncia di separazione consensuale.
Con decreto emesso in data 14.4.2025 veniva fissata udienza di prima comparizione delle parti per il 21.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte,
e disposta la trasmissione degli atti al PM-sede per l'inoltro di informazioni in ordine al procedimento a carico del sig. e di ogni informazione non coperta da Pt_1 segreto al fine di valutare la conformità dei predetti accordi all'interesse della prole.
Con nota depositata in data 20.5.2025 il difensore costituito nell'interesse del sig. dava atto dell'intervenuto decesso del suo assistito come da Parte_1 certificato prodotto e chiedeva all'intestato Tribunale l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Il Giudice delegato sulla base della predette conclusioni, riservava la causa in decisione per riferirne al Collegio.
^^^ Il Tribunale prende atto dell'intervenuto decesso del sig. Parte_1 deceduto in Agropoli in data 3.05.2025, successivamente al deposito del ricorso congiunto, come da certificato prodotto in atti in data 21.05.2025.
Invero, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta non l'estinzione del giudizio, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere (travolgendo tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato), anche con riferimento alle istanze accessorie - comunque connesse e collegate alla separazione - circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, quali i provvedimenti riflettenti l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo alimentare, e ogni statuizione inerente al regime dell'affido della minore
. Per_1
Ne consegue che in questa sede, non permanendo nessun interesse ad una pronuncia nel merito, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, principio applicabile anche al procedimento in esame, instaurato su ricorso congiunto delle parti.
Le spese vanno compensate tenuto conto dell'esito del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 25.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 160/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso congiuntamente da:
nato a [...], il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti allegata al ricorso introduttivo dall'avv.
Nadia Malandrino;
E
nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in atti allegata al C.F._2 ricorso introduttivo dall'avv. Marco Nigro;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025 i signori Controparte_1
e adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto:
[...] Parte_1 di aver contratto matrimonio in data 13.10.2010 in Giugliano in Campania (SA) e che dalla predetta unione nasceva in data 24.07.2014 una figlia;
che Per_1
l'unione si era rilevata infelice per insanabile incompatibilità di carattere;
che la signora sporgeva querela nei confronti del marito a carico del quale, al CP_1 momento della proposizione del ricorso, pendeva procedimento penale, con applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale;
che stante il comportamento rispettoso del sig. rispetto agli ordini impartiti era Pt_1 intenzione della signora rimettere la querela e i coniugi, nel supremo CP_1 interesse della minore, avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'affido, collocamento e calendario di visita della figlia, oltre alla determinazione di un contributo a carico del padre. Tanto premesso, chiedevano, previa rinuncia alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione, di recepire gli accordi raggiunti con pronuncia di separazione consensuale.
Con decreto emesso in data 14.4.2025 veniva fissata udienza di prima comparizione delle parti per il 21.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte,
e disposta la trasmissione degli atti al PM-sede per l'inoltro di informazioni in ordine al procedimento a carico del sig. e di ogni informazione non coperta da Pt_1 segreto al fine di valutare la conformità dei predetti accordi all'interesse della prole.
Con nota depositata in data 20.5.2025 il difensore costituito nell'interesse del sig. dava atto dell'intervenuto decesso del suo assistito come da Parte_1 certificato prodotto e chiedeva all'intestato Tribunale l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Il Giudice delegato sulla base della predette conclusioni, riservava la causa in decisione per riferirne al Collegio.
^^^ Il Tribunale prende atto dell'intervenuto decesso del sig. Parte_1 deceduto in Agropoli in data 3.05.2025, successivamente al deposito del ricorso congiunto, come da certificato prodotto in atti in data 21.05.2025.
Invero, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta non l'estinzione del giudizio, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere (travolgendo tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato), anche con riferimento alle istanze accessorie - comunque connesse e collegate alla separazione - circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, quali i provvedimenti riflettenti l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo alimentare, e ogni statuizione inerente al regime dell'affido della minore
. Per_1
Ne consegue che in questa sede, non permanendo nessun interesse ad una pronuncia nel merito, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, principio applicabile anche al procedimento in esame, instaurato su ricorso congiunto delle parti.
Le spese vanno compensate tenuto conto dell'esito del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 25.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni