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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5677 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 09.07.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15487/2024,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Merolla (C.F. ), C.F._2 presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Porpora, 19, come da procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di P.IVA_1
Stefano (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto, p.e.c. t Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: indebito.
1 Con ricorso depositato il 2.7.2024, la parte ricorrente ha, da un lato, contestato la richiesta di pagamento formulata dall' per un presunto indebito di euro CP_1
12.646,24 e, dall'altro, richiesto il riconoscimento dei ratei dell'indennità di accompagnamento dal maggio 2024.
1 Con costituzione tardiva del 14.5.2025, l' eccepiva l'infondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto. Con memoria integrativa del 3.7.25 l' dichiarava di avere proceduto in CP_1 autotutela, provvedendo a ripristinare la prestazione dal 05/2022, con contestuale recupero dell'indebito derivato da ricostituzione di revoca. Chiedeva, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La parte ricorrente, con note del 4.7.25, depositava documentazione relativa a modello TE08 del 19.5.25, ove era indicata la decorrenza dell'indennità di accompagnamento dal 1.5.22 con determinazione degli arretrati al 31.5.25; all'odierna udienza domandava, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
La causa viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale letta pubblicamente. 2 Ai fini della individuazione della lite, occorre precisare che la parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa in data 27 ottobre 2020 per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Non essendo stata convocata a visita medica, ha depositato ricorso giudiziario di accertamento tecnico preventivo (atp) innanzi a questo ufficio rubricato al n. RG 13.184 del 2021. Tale procedimento, in difetto di contestazione a cura delle parti della relazione tecnica redatta dall'ausiliare, è stato definito con provvedimento di omologa del 29 marzo 2023, con cui è stato riconosciuto il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 maggio 2022. All'esito di tale omologa la parte ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme relative all'indennità di accompagnamento, previa ricezione a cura dell del modello TE 08. CP_1
L'istante, tuttavia, ha ricevuto in data 21 marzo 2024 una comunicazione di riliquidazione da parte dell' con cui è stato effettuato il ricalcolo della CP_1 prestazione assistenziale dal 1 maggio 2022, con individuazione di un debito della ricorrente fino al 30 aprile 2024, pari ad euro 12.646,24. L'istante ha, poi, affermato che dal maggio 2024 non ha ricevuto più il pagamento dell'indennità di accompagnamento. Nonostante le richieste di chiarimento e le diffide rivolte all' il conflitto CP_1 non è stato risolto in via amministrativa. L'istante ha comunque ottenuto, tramite il suo procuratore, copia del verbale di visita medica, effettuata dalla commissione sanitaria nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo. In particolare, dal verbale in esame risulta che, in relazione alla domanda amministrativa del 27 ottobre 2020, la ricorrente è stata visitata in data 31 marzo 2022, con definizione della pratica in data 18 marzo 2024 ed esito non favorevole per l'indennità di accompagnamento (l'istante è stata, infatti, riconosciuta soggetto ultrasessantenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere compiti e le funzioni proprie della sua età dalla domanda amministrativa del 27 ottobre 2020). Sulla base di tale verbale, dunque, l'ente previdenziale ha disconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dal maggio 2022. Solo nel corso del processo, l' ha in autotutela ripristinato la prestazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento, revocando l'indebito. 3 In ragione del pacifico annullamento dell'indebito e del ripristino del beneficio assistenziale, sopravvenuto all'instaurazione della lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 4 Ai fini della soccombenza virtuale, occorre rilevare che la valutazione dell'ente sulla individuazione dell'indebito è stata erronea. Deve, infatti, rilevarsi che l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento è stato effettuato nel corso di una procedura giudiziaria: con il richiamato atp, la ricorrente è stata visitata dal Ctu in data 14 ottobre 2022 – ovvero in data successiva a quella del 31.3.22 effettuata dalla Commissione medica - ed è stata riconosciuta soggetto ultrasessantenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere compiti e le funzioni proprie della sua età dalla domanda amministrativa del 27 ottobre 2020 nonché invalida con sussistenza dei presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal 1 maggio 2022. Il giudizio del CTU, espresso nella perizia depositata in data 15 febbraio 2023, non è stato contestato dalle parti, sicché il Giudice ha emesso il decreto di omologa in data 29 marzo 2023. L'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, pertanto, non può più essere messo in discussione, non essendo consentito alle parti sollevare censure in via retroattiva. Il limite della inoppugnabilità del decreto di omologa, chiaramente, non va confuso con il potere dell' di sottoporre a revisione CP_1 sanitaria la ricorrente al fine di verificare se, per il periodo successivo, vi sia stato un eventuale miglioramento. Nel caso in esame, tuttavia, l' ha effettuato una visita medica in data 31 CP_1 marzo 2022, riconoscendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti propri della sua età dal 27 ottobre 2020. La retrodatazione dell'accertamento in via amministrativa alla data della domanda amministrativa (27.10.2020) non può avere alcuna efficacia, in quanto non può in alcun modo sostituirsi a quello effettuato in via giudiziaria e non opposto. Non può, poi, non essere evidenziato che il giudizio del Ctu, nel riconoscere il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento solo dall'1 maggio
2022, è compatibile anche con l'accertamento operato dalla Commissione medica che, sulla base della visita antecedente (31.3.22), ha ritenuto insussistente il requisito predetto. Conseguentemente, la inoppugnabilità del decreto di omologa datato 29 marzo
2023 e l'accertamento del requisito sanitario da parte della Commissione medica in data anteriore al decreto di omologa medesimo non consentono di riconoscere l'indebito descritto dall' nella comunicazione del 21 marzo CP_1
2024. I ratei riscossi dalla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento dall'1 maggio 2022 al 30/04/2024 non devono, pertanto, essere restituiti all' CP_1
In difetto di un accertamento sanitario che individui un miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente risulta, inoltre, illegittima la sospensione del pagamento dei medesimi ratei che, pertanto, devono essere riscossi dalla ricorrente dal maggio 2024. Alla luce di tali considerazioni, l'operato dell' in via amministrativa non è CP_1 stato conforme ai principi espressi;
le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. NAPOLI, 09/07/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 09.07.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15487/2024,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Merolla (C.F. ), C.F._2 presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Porpora, 19, come da procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di P.IVA_1
Stefano (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto, p.e.c. t Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: indebito.
1 Con ricorso depositato il 2.7.2024, la parte ricorrente ha, da un lato, contestato la richiesta di pagamento formulata dall' per un presunto indebito di euro CP_1
12.646,24 e, dall'altro, richiesto il riconoscimento dei ratei dell'indennità di accompagnamento dal maggio 2024.
1 Con costituzione tardiva del 14.5.2025, l' eccepiva l'infondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto. Con memoria integrativa del 3.7.25 l' dichiarava di avere proceduto in CP_1 autotutela, provvedendo a ripristinare la prestazione dal 05/2022, con contestuale recupero dell'indebito derivato da ricostituzione di revoca. Chiedeva, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La parte ricorrente, con note del 4.7.25, depositava documentazione relativa a modello TE08 del 19.5.25, ove era indicata la decorrenza dell'indennità di accompagnamento dal 1.5.22 con determinazione degli arretrati al 31.5.25; all'odierna udienza domandava, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
La causa viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale letta pubblicamente. 2 Ai fini della individuazione della lite, occorre precisare che la parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa in data 27 ottobre 2020 per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Non essendo stata convocata a visita medica, ha depositato ricorso giudiziario di accertamento tecnico preventivo (atp) innanzi a questo ufficio rubricato al n. RG 13.184 del 2021. Tale procedimento, in difetto di contestazione a cura delle parti della relazione tecnica redatta dall'ausiliare, è stato definito con provvedimento di omologa del 29 marzo 2023, con cui è stato riconosciuto il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 maggio 2022. All'esito di tale omologa la parte ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme relative all'indennità di accompagnamento, previa ricezione a cura dell del modello TE 08. CP_1
L'istante, tuttavia, ha ricevuto in data 21 marzo 2024 una comunicazione di riliquidazione da parte dell' con cui è stato effettuato il ricalcolo della CP_1 prestazione assistenziale dal 1 maggio 2022, con individuazione di un debito della ricorrente fino al 30 aprile 2024, pari ad euro 12.646,24. L'istante ha, poi, affermato che dal maggio 2024 non ha ricevuto più il pagamento dell'indennità di accompagnamento. Nonostante le richieste di chiarimento e le diffide rivolte all' il conflitto CP_1 non è stato risolto in via amministrativa. L'istante ha comunque ottenuto, tramite il suo procuratore, copia del verbale di visita medica, effettuata dalla commissione sanitaria nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo. In particolare, dal verbale in esame risulta che, in relazione alla domanda amministrativa del 27 ottobre 2020, la ricorrente è stata visitata in data 31 marzo 2022, con definizione della pratica in data 18 marzo 2024 ed esito non favorevole per l'indennità di accompagnamento (l'istante è stata, infatti, riconosciuta soggetto ultrasessantenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere compiti e le funzioni proprie della sua età dalla domanda amministrativa del 27 ottobre 2020). Sulla base di tale verbale, dunque, l'ente previdenziale ha disconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dal maggio 2022. Solo nel corso del processo, l' ha in autotutela ripristinato la prestazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento, revocando l'indebito. 3 In ragione del pacifico annullamento dell'indebito e del ripristino del beneficio assistenziale, sopravvenuto all'instaurazione della lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 4 Ai fini della soccombenza virtuale, occorre rilevare che la valutazione dell'ente sulla individuazione dell'indebito è stata erronea. Deve, infatti, rilevarsi che l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento è stato effettuato nel corso di una procedura giudiziaria: con il richiamato atp, la ricorrente è stata visitata dal Ctu in data 14 ottobre 2022 – ovvero in data successiva a quella del 31.3.22 effettuata dalla Commissione medica - ed è stata riconosciuta soggetto ultrasessantenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere compiti e le funzioni proprie della sua età dalla domanda amministrativa del 27 ottobre 2020 nonché invalida con sussistenza dei presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal 1 maggio 2022. Il giudizio del CTU, espresso nella perizia depositata in data 15 febbraio 2023, non è stato contestato dalle parti, sicché il Giudice ha emesso il decreto di omologa in data 29 marzo 2023. L'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, pertanto, non può più essere messo in discussione, non essendo consentito alle parti sollevare censure in via retroattiva. Il limite della inoppugnabilità del decreto di omologa, chiaramente, non va confuso con il potere dell' di sottoporre a revisione CP_1 sanitaria la ricorrente al fine di verificare se, per il periodo successivo, vi sia stato un eventuale miglioramento. Nel caso in esame, tuttavia, l' ha effettuato una visita medica in data 31 CP_1 marzo 2022, riconoscendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti propri della sua età dal 27 ottobre 2020. La retrodatazione dell'accertamento in via amministrativa alla data della domanda amministrativa (27.10.2020) non può avere alcuna efficacia, in quanto non può in alcun modo sostituirsi a quello effettuato in via giudiziaria e non opposto. Non può, poi, non essere evidenziato che il giudizio del Ctu, nel riconoscere il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento solo dall'1 maggio
2022, è compatibile anche con l'accertamento operato dalla Commissione medica che, sulla base della visita antecedente (31.3.22), ha ritenuto insussistente il requisito predetto. Conseguentemente, la inoppugnabilità del decreto di omologa datato 29 marzo
2023 e l'accertamento del requisito sanitario da parte della Commissione medica in data anteriore al decreto di omologa medesimo non consentono di riconoscere l'indebito descritto dall' nella comunicazione del 21 marzo CP_1
2024. I ratei riscossi dalla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento dall'1 maggio 2022 al 30/04/2024 non devono, pertanto, essere restituiti all' CP_1
In difetto di un accertamento sanitario che individui un miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente risulta, inoltre, illegittima la sospensione del pagamento dei medesimi ratei che, pertanto, devono essere riscossi dalla ricorrente dal maggio 2024. Alla luce di tali considerazioni, l'operato dell' in via amministrativa non è CP_1 stato conforme ai principi espressi;
le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. NAPOLI, 09/07/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante