Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. Rg 87 /2025 tra le parti:
Attore intimante: (c.f. NT
, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
FIESOLI CATERINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
Convenuto intimato: (c.f. , Parte_1 C.F._2 convenuta contumace
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Decisa a Prato in data 17/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intmante: come da memoria depositata in pct il 18.02.2025 Convenuto intimato: non costituito in giudizio Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la parte locatrice intimava lo sfratto alla parte intimata con riferimento al contratto di locazione ad uso diverso dell'immobile situato a Prato in via M. Nistri n. 51/B meglio identificato in atti, stipulato in data 06.10.2023 e regolarmente registrato.
La parte attrice intimante deduceva che il contratto di locazione prevedeva la decorrenza alla data del 01.01.2024 e con il canone di locazione per il primo anni di complessivi €. 12.000,00 e dunque un
2024 e in data 02.04.2024 era inviata lettera racc. A/r con richiesta di pagamento dei canoini scaduti ma la missiva tornava al mittente per compiuta giacenza. Nel frattempo decedeva l'originario locatore a cui succedsevano nella proprietà anche i figli Persona_1
e ertanto nella causa oggetto NT Controparte_2 della presente sentenza il agiva come NT comproprietario del bene immmobile locato e chiedeva la convalida dell'intimato sfratto con l'immediato rilascio dell'immobile e vittoria delle spese di lite.
La notifica dell'atto introduttivo,tuttavia, non aveva un esito positivo e, all'udienza del 13.11.2024, la parte intimante chiedeva un rinvio per effettuare la notifica ex art. 143 c.p.c.
All'udienza del 15.01.2025 si dava atto della ritualità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. all'intimata e, vista l'ordinanza n. 15 del
17.01.2000 della Corte Costituzionale che dichiarava la incompatibilità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.p. con il rito degli irrperibili con la procedura di convalida si disponeva il mutamento del rito ex artt. 426
c.p.c. e, ritenuta superflua l'instaurazione della procedura di mediazione dato che avrebbe costituito un inevitabile aggravio di spesa sul locatore, si fissava l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. assegnando il termine di legge alla parte istante per notifica del verbale all'intimata e il termine per il deposito di eventuale memoria integrativa fino al 28.02.2025; la parte intimante depositava rituale memoria in pct in data 18.02.2025 dove chiedeva la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes con immediato rilascio del bene immobile, condanna al pagamento della somma di cui era debitrice e vittoria di spese di lite.
All'udienza del 17.03.2025 la parte intimante dava atto dell'inserimento in pct dell'atto notificato alla controparte e concludeva come sopra indicato.
All'esito della breve discussione orale il giudice si riservava la motivazione nei trenta giorni e dava lettura del dispositivo preso atto della non opposizione della parte intimante alla lettura del provvedimento in sua assenza.
2 La causa era istruita con la sola produzione documentale data la natura del procedimento e vista la notrifica con il rito degli irrpeeribili alla parte intimata.
Il locatore, compropriatrio dell'immobile, dava atto che i locali non erano nella disponibilità dei proprietari e che il conduttore non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione oramai scaduti e la cui somma ammontava a €. 15.000,00.
Pertanto non vi sono dubbi sulla fondatezza della domanda attorea dato che dall'inizio della locazione dell'immobile ad uso diverso ( Gennaio
2024) la conduttrice non avava mai provveduto a corrispondere il canone mensile di locazione e aveva sostanzialmente fatto eprdere le sue tracce;
la lettera di messa in mora inviata dalla parte locatrice tornava al mittente per compiyta giacenza e stesso esito aveva l'atto intorduttivo della procedura di sfratto instaurata dalla parte locatrice;
quest'ultima si vedeva costretta a utilizzare la prpocedura di notificazione del rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c. quindi si provvedeva a mutare il rito in base alla risalente ordinanza n. 15/00 emessa dalla Corte Costituzionale e mai messa in discussione sul punto della dedotta incompatibilità tra la procedura dello sfratto e la notifica ex art. 143 c.p.c.
La parte intimante deduce che la somma richiesta a titolo di locazione non è mai stata corrisposta dalla pate intimata e neppure quest'ultima ha provevduto al rilascio dell'immobile locato che si trova ancora nella sua materiale disponbilità.
Appare del tutto evidente come il comportamento della parte intimata non possa ritenersi improntato al rispetto delle norme contrattuali e a quelle di buona fede;
la conduttrice, infatti, non ha rispettato la prima norma a cui deve ottemperare il conduttore cioè quella di provveedere a corrispondere le rate mensili del canone di locaizone dell'immobile nella sua disponibilità non essendo previsto da alcuna norma dell'ordinamento che un soggetto abbia la disponibilità di un immobile senza la corresponsione del pagamento di una somma di denaro come canone nelc aso di un contratto di locazione immobiliare a uso diverso.
Si deve quindi dichiarare la risoluzione del contratto di locazione meglio indicato in atti ed ordinare alla conduttrice il Parte_1 rilascio dell'immobile con consegna immediata del bene posto a Prato
3 iun via M. Nistri n. 51/B e condannare la parte intimata al pagamento della somma di €. 15.000,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo a titolo di canoni ad oggi maturati e non pagati;
altresì vista la totale sccombenza, ex art. 91 c.p.c. la parte intimata deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte intimante che si liquidano, ex d.m. 147/22 e visto il valore della causa, in €. 6.705,00 come meglio indicato in dispositivo, oltre a €.
173,02 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: accoglie le domande della parte attrice Parte_2 comproprietario dell'iummobile oggetto del presente giudizio e, per gli effetti, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data
06.10.2023 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Prato al n. 005770, serie 3T meglio indicato in atti;
ordina alla convenuta intimata l'immediata riconsegna Parte_1 del bene posto in Prato in via M. Nistri n. 51/B meglio identificato in atti;
condanna la parte convenuta intimata al pagamento dei canoni ad oggi maturati e non pagati per l'importo complessivo di €. 15.000,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna, ex art. 91 c.p.c., la parte convenuta intimata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte attrice intimante che si liquidano in complessive €. 6.705,00 per compensi ( di cui €. 1.628,00 per la fase di studio e introduttiva della congizione sommaria ed €.
5.077,00 per tutte le fasi della cognizione piena) oltre a €. 173,02 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Dispositivo letto in data 17.03.2025 alle ore 10.50 in assenza delle parti e con immediata allegazione al verbale.
Si indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione.
Prato, 17/03/2025
Il giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
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